NORME IN MATERIA DI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTALE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE

Numero della legge: 22
Data: 26 giugno 1997
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/07/1997

L.R. 26 Giugno 1997, n. 22
NORME IN MATERIA DI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTALE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE


Art. 1
(Oggetto)


1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, la formazione e la realizzazione di programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale finalizzati ad una piu' razionale utilizzazione e riorganizzazione del territorio della Regione, ed in particolare del patrimonio edilizio e delle infrastrutture in esso presenti.

2. Il programma integrato, disciplinato dalla presente legge, costituisce piano attuativo dello strumento urbanistico generale.


Art. 2
(Caratteri del programma integrato)

1. Il programma integrato consiste in un progetto operativo complesso, di interesse pubblico, con rilevante valenza urbanistica ed edilizia, ed e' caratterizzato dalla presenza di pluralita' di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture necessarie per assicurare la completezza e la piena funzionalita' dell'intervento stesso, e da dimensioni tali da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano.

2. Il programma integrato puo' essere localizzato soltanto sul territorio di Comuni provvisti di strumento urbanistico generale approvato e puo' interessare immobili pubblici e/o privati. La sua realizzazione puo' avvenire anche attraverso la compartecipazione di soggetti pubblici e/o privati, con rispettivi apporti di risorse finanziarie.

3. Fermo restando quanto indicato al comma 1, il programma integrato riguarda essenzialmente:

a) aree interne e contigue ai perimetri urbani come definiti dagli strumenti urbanistici al cui interno siano presenti aree degradate in tutto o in parte edificate e si riscontrino carenze di strutture e di servizi;
b) centri minori oggetto di sensibili sviluppi insediativi con servizi inadeguati;
c) nuclei di urbanizzazione rada e diffusa, privi di servizi ed elementi infrastrutturali, nonche' di una specifica identita' urbanistica;
d) parti di centri urbani con forti fenomeni di congestionamento;
e) aree con destinazioni produttive o terziarie dismesse, parzialmente utilizzate o degradate, ma con forte capacita' di polarizzazione urbana.

4. Il programma integrato puo' comprendere anche zone agricole contigue ai perimetri urbani come definiti dagli strumenti urbanistici, escluse quelle di pregio ambientale. Tali zone hanno destinazione per opere di urbanizzazione, e recupero degli standards urbanistici se non disponibili all'interno dell'ambito.

5. In tali zone possono altresi' essere realizzati quegli interventi di edilizia residenziale per fabbisogni abitativi conseguenti a ristrutturazione e/o demolizione di edifici esistenti nell'ambito territoriale del programma integrato che non possano trovare localizzazione nell'ambito medesimo.

6. Nei confronti dei programmi integrati sono applicabili le disposizioni relative ai comparti edificatori di cui all'articolo 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la disciplina prevista agli articoli 22 e 23 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35.


Art. 3
(Documentazione annessa ai programmi integrati)

1. I programmi integrati possono essere redatti direttamente dal Comune, ovvero presentati presso il Comune competente da soggetti pubblici e/o privati, singolarmente ovvero consorziati od associati tra di loro. In ogni caso devono essere forniti dei seguenti elaborati:

a) relazione tecnico-illustrativa, con allegato schema planovolumetrico in scala 1:500, nella quale siano evidenziate le eventuali varianti previste dal programma rispetto allo strumento urbanistico generale del Comune ed ai relativi strumenti attuativi;
b) documentazione attestante la proprieta' o la disponibilita' delle aree o degli edifici interessati dal programma;
c) schema di impegnativa di programma che indichi i tempi e le modalita' di realizzazione e che disciplini i rapporti tra i soggetti promotori od attuatori del programma ed il Comune, nonche' tra i soggetti attuatori tra di loro, ivi comprese le garanzie di carattere finanziario.


Art. 4
(Procedure per l'approvazione)

1. Sui programmi integrati presentati ai sensi dell'articolo 3 dai soggetti pubblici e/o privati il Comune provvede entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione, elevato a centottanta giorni per i programmi che si pongono in variante allo strumento urbanistico generale.

2. Al fine di pervenire alla sollecita definizione ed approvazione dei programmi integrati si applicano le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, concernenti lo snellimento delle procedure, contenute nell'articolo 1 se trattasi di programmi conformi allo strumento urbanistico generale approvato e vigente, anche se comportano varianti comprese fra quelle previste dallo stesso articolo, e nell'articolo 5, se trattasi di programmi difformi.

3. In sede di approvazione dei programmi integrati difformi dallo strumento urbanistico generale approvato e vigente, la Regione puo' introdurre modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, ovvero che non mutino le caratteristiche essenziali del programma ed i criteri di impostazione dello stesso.
La comunicazione delle modifiche al Comune ai fini delle previste controdeduzioni deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione alla Regione del programma integrato. Le modifiche proposte si intendono accettate dal Comune interessato, qualora le controdeduzioni comunali non vengono comunicate alla Regione entro il termine previsto dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Le determinazioni definitive della Regione debbono essere assunte entro i successivi sessanta giorni, trascorsi i quali il comune interessato promuove una procedura di accordo di programma come previsto dal comma 4.

4. Al fine di accelerare le procedure di definizione dei programmi integrati, puo' farsi ricorso allo strumento dell'accordo di programma previsto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.


Art. 5
(Oneri a carico dei soggetti proponenti)

1. Successivamente all'approvazione del programma integrato, i soggetti interessati provvedono ad inviare al Comune la documentazione necessaria per il rilascio della concessione.

2. I soggetti attuatori non possono dare inizio ai lavori prima del versamento degli oneri concessori da effettuarsi in conformita' alla normativa vigente in materia. E' ammesso il pagamento dei suddetti oneri sulla base della determinazione effettuata dai soggetti attuatori, salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94. E' fatta salva la facolta' dei soggetti attuatori di richiedere lo scomputo totale o parziale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; tale previsione, se espressamente formulata nello schema di impegnativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), vincola sia i soggetti attuatori che il Comune.


Art. 6
(Varianti al programma)

1. Nella fase di realizzazione degli interventi, non costituiscono variante al programma integrato le modifiche dei progetti esecutivi nei casi di seguito elencati:

a) mutamento delle destinazioni d'uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dal programma integrato, e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista dal programma, entro il limite massimo del 10 per cento e non comporti la realizzazione di organismi edilizi autonomi;
b) modifiche all'altezza degli edifici in misura non superiore a metri 1,00 purche' senza variazione del numero dei piani e nel rispetto delle enorme relative alle distanze degli edifici dalle altre costruzioni e dai confini di proprieta';
c) non mutamento delle caratteristiche degli interventi previsti dai programmi in relazione alla classificazione di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
d) modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento nel suo complesso.

2. Le predette modifiche sono autorizzate dal competente organo comunale abilitato al rilascio della concessione edilizia, sentita la commissione edilizia.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle modifiche che incidono sull'entita' delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici e sulla distribuzione interna delle singole unita' immobiliari, nonche' alle modifiche che variano il numero delle unita' stesse.


Art. 7
(Programmi di recupero urbano)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai programmi di recupero urbano definiti dall'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n.493.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.