IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
Articolo 1 - Disposizioni varie Art. 1, comma 1 - Variazioni allo stato di previsione dell’entrata. Art. 1, comma 2 - Variazioni allo stato di previsione della spesa. Art. 1, comma 3 - Aggiornamento degli elenchi allegati al bilancio di previsione. Art. 1, comma 4 - Contrazione dei mutui. Perenzione amministrativa. Art. 1, commi da 5 a 9 - Disposizioni relative al trasferimento dei beni mobili ed immobili in comunione pro-indiviso delle aziende sanitarie. Art. 1, comma 10 - Disposizioni relative al patrimonio di cui all’articolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” e successive modifiche. Art. 1, comma 11 - Abrogazione dell’articolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”. Art. 1, comma 12 - Interventi a sostegno dell’attività di ricerca e didattica dei policlinici universitari. Art. 1, commi 13 e 14 - Nuove disposizioni per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni. Abrogazione dell’articolo 18 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo ad iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni. Art. 1, comma 15 - Sostituzione dell’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo a contributi finanziari per la riqualificazione dei mercati al dettaglio su aree pubbliche e successive modifiche. Art. 1, comma 16 - Finanziamento a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale. Art. 1, comma 17 - Disposizioni per il potenziamento dei confidi del Lazio. Art. 1, comma 18 - Istituzione del fondo per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette regionali. Art. 1, commi da 19 a 23 - Disposizioni sulle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale. Modifica all’articolo 46 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6. Art. 1, comma 24 - Potenziamento della linea ferroviaria ex concessa Roma-Civita Castellana-Viterbo Art. 1, comma 25 - Interventi per la riqualificazione delle stazioni ferroviarie. Art. 1, comma 26 - Contributi agli enti locali per la realizzazione dei parcheggi urbani. Art. 1, comma 27 - Istituzione del fondo per la stabilizzazione dei lavoratori precari delle biblioteche comunali del Lazio e dei relativi consorzi. Art. 1, commi da 28 a 30 - Disposizioni in materia di servizi sociali. Art. 1, commi da 31 a 32 - Disposizioni relative al servizio residenziale per l’assistenza all’infanzia di Gaeta. Modifiche all’articolo 192 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. Art. 1, comma 33 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo ai contributi di solidarietà. Art. 1, commi da 34 a 39 - Disposizioni in materia di infrastrutture e lavori pubblici. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, all’articolo 4 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5, all’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 ed all’articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 51. Art. 1, comma 40 - Finanziamento regionale delle “sezioni primavera”. Art. 1, comma 41 - Modifiche all’articolo 165 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo al fondo rotativo per i servizi erogati in ambito universitario dalle istituzioni culturali. Art. 1, comma 42 - Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2008, n.7 (Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari). Art. 1, comma 43 - Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo a concessioni a canoni ricognitori di beni di proprietà regionale. Art. 1, comma 44 - Modifica all’articolo 23 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette) e successive modifiche. Art. 1, comma 45 - Indennizzo per l’abbattimento degli animali infetti. Art. 1, comma 46 - Attuazione di regolamenti comunitari in materia di agricoltura. Art. 1, comma 47 - Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo ad attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche e ad attività di ricerche. Art. 1, comma 48 - Modifica all’articolo 31, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n 26, relativo alla promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali. Art. 1, comma 49 - Disposizioni relative alle IPAB. Art. 1, comma 50 - Designazione dei componenti di nomina regionale dell’organo di controllo contabile interno degli enti pubblici dipendenti, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale. Art. 1, commi da 51 a 53 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Art. 1, comma 54 - Modifica alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 16 (Istituzione di Laziosanità – Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio “ASP”). Art. 1, commi da 55 a 58 - Promozione della costituzione di una società per il rilancio delle Terme di Viterbo. Art. 1, commi 59 e 60 - Prestazioni odontoiatriche in favore di soggetti in età evolutiva o in particolari condizioni di vulnerabilità sociale e sanitaria. Art. 1, comma 61 - Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a contributi ai comuni per l’attivazione di forme di partecipazione. Art. 1, comma 62 - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, concernenti contribuiti agli enti locali per lo sviluppo socio-economico. Art. 1, comma 63 - Intervento finanziario per la realizzazione di case-famiglia per minori. Art. 1, comma 64 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica). Art. 1, commi da 65 a 72 - Interventi prioritari per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Art. 1, commi da 73 a 76 - Disposizioni in materia del personale del servizio sanitario regionale. Art. 1, commi da 77 a 78 - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali). Art. 1, commi da 79 a 81 - Disposizioni in materia dei contratti dei direttori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Art. 1, comma 82 - Verifica della realizzazione da parte dei direttori generale degli interventi per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. Art. 1, commi da 83 a 84 - Accordi per l’erogazione delle prestazioni in conformità alle deliberazioni di attuazione della programmazione sanitaria regionale. Art. 1, comma 85 - Disposizione per la salvaguardia dell’autonomia legislativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e di bilancio della Regione. Art. 1, comma 86 - Sostituzione del comma 72 dell’articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, relativo alla commissione speciale per la raccolta di analisi e la predisposizione di proposte per la riforma del sistema sanitario. Art. 1, comma 87 - Riduzione del canone di locazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo di proprietà delle ATER. Art. 1, comma 88 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo ad interventi urgenti per la tutela dell’occupazione. Art. 1, comma 89 - Adempimenti per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari.
Art. 2 - Approvazione dei bilanci degli enti e delle agenzie regionali
Art. 3 - Disposizione in materia di opere pubbliche di cui ai fondi comunitari ed ai cofinanziamenti regionali
Art. 4 - Entrata in vigore
Art. 1 (Disposizioni varie)
1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “A” – Entrata. 2. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “B” – Spesa. 3. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e dalle relative tabelle annesse. 4. L’autorizzazione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, relativo all’approvazione degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa è aumentata dell’importo pari a 308.130.573,09 euro, mentre è autorizzata la contrazione di un mutuo o di un prestito pari a 3.111.524.692,32 euro finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione degli esercizi pregressi, data la riduzione del disavanzo di 147.201.958,97 euro rispetto alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 2008). La durata massima di ammortamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) della l.r. 27/2007 è rideterminato in anni trenta. Attesa la disposizione contenuta nell’articolo 45 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), è fatta salva la facoltà con la legge regionale di approvazione del bilancio 2009 o con il relativo assestamento di bilancio di rinnovare l’autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui o prestiti obbligazionari per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell’elenco n. 5 allegato alla l.r. 27/2007, come modificato dalla presente legge. Sono confermate, per l’esercizio finanziario 2008, le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo alla contrazione di mutui e alla perenzione amministrativa. 5. Al fine di contribuire all’azzeramento del disavanzo sanitario regionale, di cui al piano di rientro approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149 (Presa d'atto dell'accordo Stato-Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro), tutti i beni mobili ed immobili destinati a fornire rendite patrimoniali nonché i beni culturali ed artistico-monumentali già trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di seguito denominate aziende sanitarie, ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche, sono trasferiti, per la successiva valorizzazione, salvaguardando le situazioni di disagio sociale, in proprietà alla Regione. Contestualmente alla proprietà delle aziende agricole, si intendono parimenti trasferiti in proprietà alla Regione i diritti all’aiuto maturati ed assegnati alle aziende agricole gestite direttamente dai comuni, necessari al percepimento dei pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno del reddito della politica agricola comune ai sensi del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Il trasferimento dei beni mobili ed immobili appartenuti alle aziende sanitarie in comunione pro-indiviso ai sensi dell’articolo 24 l.r. 18/1994 e successive modifiche è deliberato all’unanimità dall’assemblea della comunione delle aziende sanitarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione da parte di ogni singola azienda sanitaria. A seguito della deliberazione di trasferimento al patrimonio regionale, la comunione delle aziende sanitarie è sciolta di diritto. 6. I beni mobili ed immobili di cui agli articoli 23 e 24 della l.r. 18/1994 e successive modifiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati oggetto di trasferimento alle aziende sanitarie in comunione pro-indiviso, sono trasferiti in proprietà alle singole aziende sanitarie territorialmente competenti. I comuni provvedono alla ricognizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare oggetto di trasferimento entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale provvede alla diffida ad adempiere entro sessanta giorni; decorso infruttuosamente anche tale ultimo termine, la Giunta, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, esercita il potere sostitutivo nominando un commissario ad acta che provvede, nel termine di sessanta giorni dalla nomina, agli adempimenti conseguenti. Per le finalità di cui al comma 5, primo periodo, le aziende sanitarie sono tenute, entro il 31 dicembre 2009, ad attivare le necessarie procedure di valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare trasferito ai sensi del presente comma. Entro sessanta giorni dall’avvenuto trasferimento, le aziende sanitarie trasmettono alla Giunta regionale l’elenco dei beni immobili e mobili appartenenti al suddetto patrimonio. Nei successivi sessanta giorni dal ricevimento degli elenchi, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, individua i beni mobili ed immobili per i quali le aziende sanitarie devono procedere alla dismissione secondo la disciplina vigente, nonché le modalità per le procedure di valorizzazione. 7. Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni contenute nei commi 5 e 6, dirette al conseguimento dell’obiettivo di primario interesse pubblico di azzeramento del disavanzo sanitario, costituisce causa di decadenza dall’incarico di direttore generale delle aziende sanitarie, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della l.r. 18/1994 e successive modifiche. 8. Le entrate derivanti dalle alienazioni di cui ai commi 5 e 6 sono versate dalle aziende sanitarie alla Regione ed iscritte sui capitoli relativi all’UPB 351. 9. La Regione, a seguito della deliberazione di cui al comma 5, terzo periodo, adotta gli atti previsti dalla normativa vigente per l’acquisizione al suo patrimonio dei beni mobili ed immobili di cui al citato periodo, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio. 10. Ai beni trasferiti alla Regione ai sensi del comma 5 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali, alla deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 1997, n. 6796, agli articoli 17 e 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e successive modifiche, relativi, rispettivamente, alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio pro indiviso delle aziende unità sanitarie locali e alla dismissione del patrimonio immobiliare, nonché all’articolo 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e successive modifiche, relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare. La Regione, entro sessanta giorni dall’avvenuta acquisizione in proprietà dei beni mobili e immobili di cui al presente comma, anche facendo ricorso alla attività di soggetti tecnici specializzati, provvede alla definizione e al rinnovo dei contratti di affitto scaduti dei fondi rustici agli aventi titolo ed alle condizioni previste dalla normativa di cui al presente comma, anche al fine di consentire agli stessi di aderire ai piani di sviluppo rurale. Nelle more della conclusione della procedura di acquisizione dei beni di cui al presente comma, è fatta salva la possibilità per la comunione pro indiviso delle aziende di procedere al rinnovo dei contratti di affitto scaduti dei fondi rustici. I comuni che si sono resi inadempimenti all’obbligo di consegna, in favore delle aziende unità sanitarie locali in comunione, dei beni mobili ed immobili di cui all’articolo 24 della l.r. 18/1994 e successive modifiche, nonché i comuni che ancora gestiscono, ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive modifiche, i beni mobili ed immobili trasferiti alla Regione ai sensi del comma 5, sono parimenti obbligati ad immettere la Regione nel possesso dei beni mediante consegna degli stessi da effettuare con apposito verbale corredato di tutta la documentazione riguardante i medesimi beni nonché della rendicontazione economica dalla data del 1° luglio 1994. La Giunta regionale, in caso di mancato adempimento da parte dei comuni, provvede alla diffida ad adempiere entro sessanta giorni; decorso infruttuosamente anche tale ultimo termie, la Giunta, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, esercita il potere sostitutivo nominando un commissario ad acta che provvede, nel termine di sessanta giorni dalla nomina, agli adempimenti conseguenti. 11. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 24 della l.r. 18/1994; b) articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 37, relativo a modifiche all’articolo 24 della l.r. 18/1994; c) articolo 72 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, relativo a modifiche all’articolo 24 della l.r. 18/1994 d) articolo 27 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24, relativo a modifiche all'articolo 24 della l.r. 18/1994; e) articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativo a modifiche all’articolo 24 della l.r. 18/1994; f) articolo 37 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativo a modifiche all'articolo 24 della l.r. 18/1994; g) articolo 41, comma 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a modifiche all’articolo 24 della l.r. 18/1994. 12. Fermi restando gli oneri per la ricerca e la didattica dei policlinici universitari già posti a carico del fondo sanitario regionale ai sensi della normativa vigente, al fine di contribuire al finanziamento delle ulteriori spese per la ricerca e per la didattica dei policlinici universitari, sono istituiti, rispettivamente nell’ambito dell’UPB C21 e C22, due capitoli denominati “Contributo regionale per la ricerca e per la didattica dei policlinici universitari – parte corrente”, con uno stanziamento, per l’anno 2008, pari a 93 milioni di euro e “Contributo regionale per la ricerca e per la didattica dei policlinici universitari – parte capitale”, con uno stanziamento, per l’anno 2008, pari a 78 milioni di euro. 13. La Regione, nell’ambito delle politiche a favore delle piccole realtà locali, promuove la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, con particolare riguardo per quelli che versano in situazione di marginalità economica e sociale nonché per i comuni montani. La Regione eroga ai comuni indicati appositi contributi secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. Tali criteri debbono prevedere, con carattere di priorità, la possibilità di un incremento occupazionale. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB R48, di un apposito capitolo denominato “Iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni”, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010, pari a 2 milioni 500 mila euro, ed il capitolo R47506, denominato "Iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni", rimane iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui. 14. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) l’articolo 18 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo ad iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni; b) l’articolo 62 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativo a modifiche all’articolo 18 della l.r. 2/2004. 15. L’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 e successive modifiche, relativo a contributi finanziari per la riqualificazione dei mercati al dettaglio su aree pubbliche, è sostituito dal seguente:
“Art. 86 (Finanziamenti per la riqualificazione e il recupero dei mercati al dettaglio su aree pubbliche)
1. La Regione finanzia interventi diretti alla riqualificazione e al recupero dei mercati ubicati o da ubicare su aree pubbliche, con particolare riferimento all’incentivazione dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori. 2. Destinatari dei finanziamenti di cui al comma 1 sono i comuni della regione. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in particolare, stabilisce: a) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei comuni e per lo svolgimento delle relative istruttorie; b) la misura massima del finanziamento concedibile; c) i criteri per la concessione dei finanziamenti; d) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti. 4. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo gravano sulle dotazioni del capitolo B32510.”. 16. La Regione finanzia il Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (COSILAM) per la realizzazione di opere, manufatti e infrastrutture che costituiscono parte integrante del polo logistica e flessibilità. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C12, di un apposito capitolo di spesa denominato “Anticipazioni sui fondi FAS 2007-2013 della logistica”, con uno stanziamento complessivo pari a 10 milioni di euro, di cui 6 milioni per l’anno 2008, 2 milioni per l’anno 2009 e 2 milioni per l’anno 2010, al cui recupero si provvede mediante il capitolo di entrata 331523 denominato “Recuperi vari da assegnazioni statali e comunitarie”. La somma di cui all’articolo 65, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla realizzazione del programma straordinario del ciclo produttivo, è rideterminata in 25 milioni di euro. 17. La Regione, in coerenza con le disposizioni degli accordi di Basilea II, al fine di agevolare l’accesso al credito delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), così come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, concede contributi volti a sostenere i processi di riorganizzazione, aggregazione e patrimonializzazione dei confidi, così come definiti dall’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi sede nel territorio della regione. Le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia, sentita la competente commissione consiliare permanente. Agli oneri connessi all’attuazione del presente comma si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B21, di un apposito capitolo denominato “Interventi per il potenziamento dei confidi del Lazio”. 18. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, concede contributi agli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali di cui alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette) e successive modifiche, per la realizzazione di interventi di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni ricadenti all’interno dei perimetri delle aree stesse. Agli oneri connessi all’attuazione del presente comma si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB E22, di un apposito capitolo denominato “Fondo per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree protette regionali”, con uno stanziamento di 1 milione 500 mila euro per l’esercizio finanziario 2008. 19. In attesa della legge regionale di disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione di impatto ambientale (VIA), per i procedimenti di VAS e di VIA di competenza regionale si applica quanto previsto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, nonché le disposizioni di cui ai commi 20, 21, 22 e 23. 20. L’autorità regionale competente in materia di VAS è individuata nella struttura regionale di cui all’articolo 46, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale. 21. Il provvedimento di VIA fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e successive modifiche, di competenza regionale ai sensi dell’articolo 103 bis, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo). A tale fine, il proponente presenta il progetto secondo le procedure previste per la VIA dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche. Lo studio di impatto ambientale nonché gli elaborati progettuali devono contenere anche le informazioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 59/2005 e successive modifiche e il provvedimento di VIA contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo d.lgs. 59/2005 e successive modifiche. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. La pubblicazione e lo svolgimento delle consultazioni sui progetti sottoposti a procedura di VIA tengono luogo delle analoghe fasi del procedimento di autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. 59/2005 e successive modifiche, di competenza delle province ai sensi dell’articolo 103 bis, comma 1, della l.r. 14/1999. 22. Qualora l’approvazione di opere o di interventi pubblici o di pubblico interesse o di programmi di interventi, che sono ricompresi negli allegati III e IV del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, comporti varianti o modifiche ai piani territoriali e urbanistici, le quali, ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, sono soggette al procedimento della VAS, la verifica di assoggettabilità alla VIA o la VIA, deve essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, nell’ambito del procedimento di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’integrazione procedurale. Per i fini di cui al presente comma, il rapporto preliminare ovvero il rapporto ambientale, previsti dagli articoli 12 e 13 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, devono contenere gli elementi di cui agli allegati V e VI del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche . 23. Il comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 6/1999, relativo a disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale, è abrogato. 24. Al fine di soddisfare le esigenze di un rapido collegamento ferroviario tra Roma ed il nuovo aeroporto di Viterbo, la Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione consiliare permanente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma per l’ammodernamento ed il potenziamento della linea ferroviaria ex concessa Roma–Civita Castellana–Viterbo. 25. La Giunta regionale è autorizzata, in attuazione dell’accordo stipulato nel 2008 con Rete ferroviaria italiana, a predisporre e finanziare un programma per la riqualificazione delle stazioni ferroviarie ubicate nella regione a valere sui fondi stanziati nell’UPB D44. Tale programma, esteso anche alle stazioni delle ferrovie ex concesse di proprietà della Regione, definisce le modalità, le procedure, gli strumenti necessari per mezzo dei quali si possa: a) affidare alla Regione l’uso degli immobili o porzione di essi oggetto della riqualificazione; b) attivare le procedure per la realizzazione degli interventi strutturali, edilizi ed impiantistici dei predetti immobili. 26. Per le finalità di cui all’articolo 72 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alla realizzazione di parcheggi urbani mediante la concessione ai comuni di contributi in conto capitale a valere sullo stanziamento del capitolo D44504 del bilancio regionale, i destinatari di tali contributi possono essere tutti gli enti locali e non solo i comuni. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 93, commi 3 e seguenti, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, come da ultimo modificati dall’articolo 86 della l.r. 4/2006, e in deroga al termine previsto dal comma 1 dello stesso articolo 93, per l’esercizio finanziario 2009 i suddetti enti possono presentare le domande per l’accesso ai contributi entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in modifica od integrazione delle domande già presentate nel termine del 30 giugno 2008, con un limite pari a 300 mila euro per ogni opera di cui si richiede il finanziamento. 27. Al fine di avviare un piano organico per il superamento di situazioni di precariato nell’ambito delle biblioteche comunali del Lazio e dei relativi consorzi, è istituito, nell’ambito dell’UPB F31, il capitolo denominato “Fondo per il sostegno al superamento di situazioni di precariato nell’ambito delle biblioteche comunali del Lazio e dei relativi consorzi”, con lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuna annualità del triennio 2008-2010. L’erogazione delle risorse è subordinata alla presentazione, da parte degli enti interessati, di un piano di attività e di sviluppo dei servizi, da presentare alla provincia di competenza, che preveda un percorso di stabilizzazione condiviso con le organizzazioni sindacali aziendali o territoriali. Le province individuano i piani da finanziare tenendo conto degli interventi riguardanti il più alto numero di stabilizzazioni e/o dei consorzi bibliotecari. Al termine del triennio, eventuali somme erogate, che non hanno comportato il buon fine del percorso di stabilizzazione, devono essere restituite alla Regione. 28. Al comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo a misure di sostegno alla genitorialità, le parole: “non superiore a 30 mila euro” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a 20 mila euro”. 29. Al primo comma dell’articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 (Interventi regionali in favore delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11) e successive modifiche, le parole: “entro il 30 maggio” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno”. La modifica produce effetti a decorrere dall’anno 2009. 30. In attuazione dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativo al trasferimento delle risorse concernenti il trattamento economico in favore degli invalidi civili, viene istituito, nell’ambito dell’UPB H41, un apposito capitolo di spesa denominato “Fondo regionale per gli oneri connessi alla gestione delle funzioni concessorie in materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo, di cui al DPCM 22 dicembre 2000” e, nell’ambito dell’UPB 331, un apposito capitolo di entrata denominato “Risorse concernenti gli oneri connessi alla gestione delle funzioni concessorie in materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo, di cui al DPCM 22 dicembre 2000”. 31. Ai fini dell’attuazione dell’accordo di programma tra Regione, Provincia di Latina e Comune di Gaeta relativo alla ripartizione degli oneri finanziari connessi con la chiusura del servizio residenziale per l’assistenza all’infanzia di Gaeta, lo stanziamento del capitolo H41504 è aumentato dell’importo pari a 400 mila euro per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010. 32. Al comma 6 bis dell’articolo 192 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:a) alla lettera b) le parole: “il servizio residenziale per l’assistenza all’infanzia di Gaeta ed” sono soppresse; b) la lettera e) è abrogata. 33. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo ai contributi di solidarietà, le parole da: “, è stanziata” a “l’opinione pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “o di associazioni ed enti impegnati a fronteggiare particolari situazioni di disagio sociale, ad esclusione di enti sindacali e partiti politici, è istituito, nell’ambito dell’UPB R31, un apposito capitolo denominato “Contributi di solidarietà per interventi eccezionali a favore di cittadini vittime di eventi calamitosi o azioni criminose e/o di soggetti in stato di particolare bisogno che abbiano particolarmente coinvolto l’opinione pubblica o di associazioni ed enti impegnati a fronteggiare particolari situazioni di disagio sociale”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2008, pari a 80 mila euro.”. 34. Alla lettera c) del comma 23 dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, relativa allo stanziamento per il completamento della superstrada Rieti-Torano, dopo le parole: “della superstrada Rieti–Torano” sono inserite le seguenti: “e della strada provinciale Turanense”. 35. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) è sostituito dal seguente: “1. Le strutture decentrate dell’assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici esprimono, secondo le rispettive competenze territoriali, pareri obbligatori tecnico-amministrativi sui progetti e sulle proposte previsti: a) dall’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), lettera d) e lettera e), il cui importo dei lavori a base di gara è inferiore alla soglia minima prevista dal medesimo articolo 3, comma 1, lettera a); b) dall’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), il cui importo dei lavori a base di gara è inferiore alla suddetta soglia minima e superiore a 200 mila euro.”. 36. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche, le parole: “per conto degli enti interessati direttamente agli istituti mutuanti,” sono soppresse. 37. Il finanziamento concesso nell’ambito dello stanziamento 2007 del capitolo F16501 al Comune di Pomezia è finalizzato al pagamento delle spese effettuate o da effettuare per la costruzione della scuola elementare S. Giovanni Bosco. 38. Per particolari motivi di urgenza o di problematiche locali e sociali, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente ove previsto dalla legislazione vigente, è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari fino al massimo del 25 per cento degli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio relativi ad opere e lavori pubblici, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, relativo alla disciplina per l’ammissione ai benefìci ed alle provvidenze di legge. 39. All’articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 51 (Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo comma le parole da: “Gli enti interessati acquisiscono” a: “entro la medesima percentuale.” sono soppresse; b) il terzo comma è abrogato; c) al quinto comma le parole: “di cui al quarto comma” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente articolo”; d) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: “5bis. Possono essere finanziati, fino al massimo del 70 per cento dell’intero costo dell’opera, anche interventi di recupero di immobili di interesse storico-artistico-ambientale di proprietà di altri enti ma utilizzati da enti pubblici a qualunque titolo.”. 40. La Regione, per favorire le famiglie e concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi educativi per l’infanzia, nonché promuovere la continuità del percorso formativo nella fascia d’età compresa fra zero e sei anni, finanzia, con risorse proprie, l’ampliamento dell’offerta educativa, rivolta ai bambini fra i due e i tre anni di età. A tal fine sostiene l’attivazione di sezioni denominate “sezioni primavera” presso le attuali strutture delle scuole dell’infanzia e degli asili nido, in quanto servizio educativo integrativo ed aggregato, anche in attuazione dell’accordo della Conferenza unificata del 14 giugno 2007, recante promozione di un’offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni, attraverso l’istituzione, nell’ambito dell’UPB F17, di un apposito capitolo denominato «Finanziamento regionale delle “sezioni primavera”», con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2008, pari a 1 milione di euro. 41. All’articolo 165 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo al fondo rotativo per i servizi erogati in ambito universitario dalle istituzioni culturali, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica, dopo la parola: “Fondo” la parola: “rotativo” è soppressa; b) al comma 5, dopo la parola: “Fondo” la parola: “rotativo” è soppressa. 42. Alla legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 10 dopo le parole: “in materia” sono inserite le seguenti: “, acquisito il parere del CRUL”. b) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 14 è sostituita dalla seguente: “c) quattro rappresentanti degli studenti delle università e delle altre istituzioni del Lazio, designati previa elezione dagli studenti dei senati accademici o dei consigli di amministrazione o di altri organismi elettivi degli studenti delle rispettive università o delle altre istituzioni, riuniti in apposita assemblea, convocata dall’assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, con voto ponderato in relazione al numero degli iscritti.”;c) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 27 è sostituita dalla seguente: “d) gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita ai sensi dell’articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), determinata ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1996 - articolo 28 della legge regionale 11.4.1996, n. 17) e aggiornata annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, al tasso di inflazione programmato;”. 43. All’articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a concessioni a canoni ricognitori di beni di proprietà regionale, sono apportate le seguenti modifiche:a) al comma 1, dopo le parole: “enti locali” sono aggiunte le seguenti: “e di agenzie ed enti pubblici strumentali e dipendenti dalla Regione”; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1 bis. Gli immobili acquisiti in proprietà dalla Regione ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) e successive modifiche, e cofinanziati con risorse regionali, destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari, sono affidati in comodato d’uso gratuito all’ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu di cui alla legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari), per consentirne la gestione e la messa in esercizio per le finalità di cui alla predetta legge statale.”.44. Al comma 3 bis dell’articolo 23 della legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 (Norme in materia di aree naturali protette) e successive modifiche il periodo da: “Nel ruolo unico” a “l’Agenzia regionale dei Parchi (ARP).” è sostituito dal seguente: “Nel ruolo unico confluisce il personale in servizio presso gli enti di gestione delle suddette aree naturali protette.”. 45. Al fine di sostenere gli allevatori di equidi per la perdita economica derivante dall’applicazione delle misure di polizia veterinaria previste nel Piano di sorveglianza nazionale per l’anemia infettiva degli equidi, adottato dal Ministro della Salute con ordinanza del 18 dicembre 2007, la Regione concede aiuti, quale indennizzo per la macellazione degli animali infetti. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti nonché l’entità massima di aiuto per ogni singolo capo macellato. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B11, di un apposito capitolo denominato “Indennizzo agli allevatori di equidi per le perdite economiche conseguenti l’abbattimento dei capi colpiti da anemia infettiva”, con uno stanziamento, per l’anno 2008, pari a 400 mila euro. 46. La Giunta regionale, con regolamento, provvede all’attuazione del regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, concernente l’organizzazione comune dei mercati agricoli nonché del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. 47. All’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 relativo ad attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche e ad attività di ricerche sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: “di ammodernamento tecnologico del patrimonio delle aziende sanitarie” sono inserite le seguenti: “e ospedaliere, di interventi in conto capitale”; b) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c bis) gli interventi in conto capitale”; c) al comma 10, dopo le parole: “ammodernamento tecnologico del patrimonio”, sono inserite le seguenti: “e di interventi in conto capitale”. 48. Al comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo alla promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali, le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “30 ottobre”. 49. Gli oneri connessi allo svolgimento delle attività dei commissari straordinari nominati dalla Regione presso le IPAB, nonché alle funzioni regionali di vigilanza, realizzate anche attraverso la costituzione di appositi organismi, gravano sul capitolo R41509. La Regione interviene per la riattivazione di strutture di proprietà delle IPAB al fine di garantirne la fruizione da parte della collettività. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma gravano sul capitolo R42510. 50. Al fine di garantire la rappresentanza dell’intero Consiglio regionale, i componenti del collegio dei revisori dei conti degli enti pubblici dipendenti, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale, in quanto componenti di organi non istituzionali, sono designati dal Consiglio regionale con voto limitato. Tale disposizione si applica al momento del rinnovo dei suddetti organismi. 51. Al comma 3 dell’articolo 82 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, e successive modifiche, relativo al fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata è aggiunto in fine il seguente periodo: “I mutui possono essere concessi altresì, in deroga a quanto previsto al comma 5, alle ATER territorialmente competenti per l’acquisto di alloggi di cui al comma 2, lettera b), da destinarsi agli attuali locatari.”. Per le suddette finalità lo stanziamento del capitolo C22102 è integrato per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010. 52. All’articolo 50 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, e successive modifiche, relativo ai canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e al limite di reddito per l’accesso e per la decadenza, sono apportate le seguenti modifiche:a) dopo il comma 2 ter sono inseriti i seguenti: “2 quater. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata in qualsiasi momento su istanza degli interessati e almeno ogni due anni d’ufficio dagli enti gestori. L’eventuale modifica della situazione reddituale comporta la variazione del canone di locazione con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale è stato compiuto l’accertamento d’ufficio e dal 1° gennaio del medesimo anno in cui è pervenuta l’istanza dell’assegnatario. Qualora l’assegnatario non produca la documentazione richiesta, si applica il canone di locazione più alto previsto dalla normativa vigente. 2 quinquies. La variazione del canone di locazione ha effetto immediato nei casi in cui la variazione del reddito in diminuzione sia causata da:a) decesso dell’assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito originario; b) licenziamento o immissione nelle liste di mobilità e accertato stato di disoccupazione dell’assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito; c) sospensione dal lavoro e fruizione della cassa integrazione guadagni dell’assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito”. b) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente: “3 ter. Per i locali extraresidenziali di proprietà delle ATER in locazione alle associazioni senza fini di lucro, ciascuna ATER può determinare, in relazione alla peculiare finalità sociale perseguita da ciascuna associazione, l’applicazione di un canone di importo non inferiore al 20 per cento di quello praticato sul mercato per i locali della stessa tipologia”. 53. In attuazione dell’articolo 50, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, e successive modifiche, relativo ai canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e al limite di reddito per l’accesso e per la decadenza, è istituito nel bilancio di previsione della Regione, nell’ambito dell’UPB E61, il capitolo di spesa denominato: “Contributi regionali per i contratti di servizio stipulati tra la Regione e le singole ATER”, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010. 54. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 16 (Istituzione di Laziosanità – Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio “ASP”), e successive modifiche, è sostituita dalla seguente: “a) stanziamento di competenza del capitolo H11705 (Finanziamento corrente del Servizio Sanitario Regionale - Quota di finanziamento dell'agenzia Sanitaria Regionale Asp - Lazio Sanità).”. 55. La Regione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, dell’articolo 5, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale) e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 ottobre 2001, n. 806531 (Trasferimento dall’INPS alla Regione Lazio dello stabilimento termale “Terme dei lavoratori” in Viterbo), promuove la costituzione di una società a capitale interamente pubblico, capitalizzata in parti uguali dalla Regione Lazio e dal Comune di Viterbo, denominata “Società per la realizzazione del progetto per il rilancio delle Terme ex INPS di Viterbo”. 56. La società opera, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza, quale strumento per l’attuazione della programmazione regionale, di concerto con il Comune di Viterbo. Per le suddette finalità, la società, in particolare,: a) opera la promozione e la realizzazione degli stralci funzionali del “Piano di rilancio” delle Terme ex INPS di Viterbo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2001, n. 221, ratificata con provvedimento del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 51, ed alla deliberazione del Consiglio comunale di Viterbo dell’8 febbraio 2001, n. 12 di seguito definito piano; b) opera per l’acquisizione, l’utilizzo e l’ottimizzazione di provvidenze e risorse finanziare comunitarie e nazionali in materia. 57. Ai fini dello svolgimento delle attività della società di cui ai commi 55 e 56, il conferimento avviene in natura fino alla concorrenza del capitale sociale previsto per legge e ricomprende, comunque, il compendio immobiliare denominato Terme ex INPS di Viterbo. La Giunta regionale ed il suo Presidente, ovvero l’assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla società e, in particolare, a stipulare, di concerto con il Comune di Viterbo, l’atto costitutivo e lo statuto, nonché, a sottoscrivere gli eventuali accordi tra i soci relativi all’esercizio dei reciproci diritti e doveri. La Regione è rappresentata nell’assemblea della società dal Presidente della Regione o dall’assessore competente per materia da lui delegato, sentiti gli orientamenti della Giunta per gli atti di straordinaria amministrazione. 58. Agli oneri necessari per la costituzione e l’iniziale funzionamento della società di cui ai commi 55 e 56 si provvede mediante istituzione, nell’ambito dell’UPB C21, di un apposito capitolo denominato “Oneri di costituzione e funzionamento della società per la realizzazione del progetto per il rilancio delle Terme ex INPS di Viterbo”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2008, pari a 150 mila euro. 59. Al fine di tutelare la salute odontoiatrica della popolazione, le aziende ospedaliere e le aziende unità sanitarie locali erogano, in coerenza con gli indirizzi fissati a livello nazionale in tema di livelli essenziali di assistenza e di fondi integrativi, prestazioni odontoiatriche ai soggetti in età infantile ed evolutiva e ai soggetti in particolari condizioni di vulnerabilità sociale e sanitaria. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, in particolare:a) stabilisce i criteri e definisce le modalità per l’accesso ai programmi di assistenza odontoiatrica, definendo, altresì, i livelli di prestazione in relazione all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); b) definisce le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza odontoiatrica per la prevenzione primaria e secondaria delle malattie dentarie, con priorità per i soggetti in età infantile ed evolutiva; c) definisce le modalità di erogazione delle prestazioni di prevenzione secondaria prevedendo che le aziende unità sanitarie locali individuino in ciascun distretto almeno un ambulatorio pubblico che soddisfi la domanda dei soggetti di cui al presente comma, primo periodo, anche mediante l’utilizzo di odontoiatri inclusi negli appositi elenchi degli specialisti pagati a prestazioni.60. Agli oneri di cui al comma 59 si provvede mediante l’istituzione di un apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB H13, denominato: “Finanziamento per l’assistenza odontoiatrica – parte corrente”, con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l’anno 2008, 2 milioni di euro per l’anno 2009 e 3 milioni do euro per l’anno 2010 e con l’istituzione di un apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB H22, denominato: “Finanziamento per l’assistenza odontoiatrica – parte capitale”, con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per l’anno 2008, 2 milioni di euro per l’anno 2009 e 2 milioni di euro per l’anno 2010. 61. All’articolo 50 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a contributi ai comuni per l’attivazione di forme di partecipazione sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica, dopo le parole: “ai comuni” sono inserite le seguenti: “e ai municipi”; b) al comma 1 dopo le parole: “enti locali”, sono inserite le seguenti: “e dei municipi”; c) al comma 1 dopo le parole: “ai comuni”, sono inserite le seguenti: “e ai municipi”. 62. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 34, relativo ad opere pubbliche derivate da programmi di partecipazione: 1) al comma 2 dopo le parole: “ente locale”, sono inserite le seguenti: “e municipio”; 2) al comma 3 dopo le parole: “i comuni”, sono inserite le seguenti: “e i municipi”; 3) al comma 3 dopo le parole: “gli enti locali”, sono inserite le seguenti: “e i municipi”. b) all’articolo 35, relativo ad azioni per lo sviluppo socioeconomico degli enti locali derivate da processi di partecipazione: 1) al comma 1 dopo le parole: “promosse dagli enti locali”, sono inserite le seguenti: “e dai municipi”; 2) al comma 2 dopo le parole: “ente locale” sono inserite le seguenti: “e municipio”; 3) al comma 3 dopo le parole: “i comuni”, sono inserite le seguenti: “e i municipi”; 4) al comma 3 dopo le parole: “enti locali” sono inserite le seguenti: “e municipi”. c) all’articolo 37, relativo ad interventi in materia di opere pubbliche per lo sviluppo locale e regionale: 1) al comma 1 dopo le parole: “dei comuni”, sono inserite le seguenti: “e dei municipi”; 2) al comma 4 dopo le parole: “enti locali” sono inserite le seguenti: “ e municipi” e, in fine, dopo le parole: “da più enti” sono aggiunte le seguenti: “e municipi”; 3) alla lettera b) del comma 5 dopo le parole: “enti locali” sono aggiunte le seguenti: “e municipi”; 4) al comma 6 le parole: “30 giugno”, sono sostituite dalle seguenti: “15 settembre”. 63. Al fine di realizzare ed allestire case-famiglia per minori, è finalizzato l’importo di 1 milione di euro per l’esercizio finanziario 2008 nell’ambito dello stanziamento del capitolo H42503. 64. La lettera e) del comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), e successive modifiche, è sostituita dalla seguente: “e) rientro dei figli, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza.”. 65. Al fine di dare attuazione agli interventi prioritari posti a base della procedura di commissariamento ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, sono posti in essere gli interventi di cui ai commi 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72. 66. Ai fini del riassetto della rete ospedaliera e dell’attuazione degli interventi per la dismissione e la riconversione dei presidi: a) sino all’avvenuta adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del piano di riassetto della rete ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale sono sospese le iniziative in corso per la realizzazione o l’apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche ovvero per l’autorizzazione o l’accreditamento di nuove strutture sanitarie private, nonché gli atti aziendali adottati da aziende ed enti del servizio sanitario regionale non in conformità con il suddetto piano di riassetto; b) nell’ambito della più ampia riorganizzazione e razionalizzazione della rete ospedaliera pubblica e privata della città di Roma, la Giunta regionale adotta gli atti necessari alla cessazione, entro il 31 ottobre 2008, dell’attività sanitaria del presidio ospedaliero San Giacomo, nonché dell’attività ospedaliera del Nuovo Regina Margherita, destinando le relative risorse umane, strumentali e finanziarie al potenziamento delle strutture e dei servizi sanitari carenti; il personale in servizio presso i suddetti presidi, ad eccezione del personale impiegato in attività non ospedaliere presso il Nuovo Regina Margherita, è prioritariamente destinato a coprire il turnover del personale nell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza, nelle altre aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere e negli altri enti ed istituti operanti nel Comune di Roma a cui si applica il CCNL del comparto sanità; c) a seguito del trasferimento presso l’ospedale San Camillo delle strutture sanitarie operanti nell’ospedale Forlanini, il complesso immobiliare dell’ex ospedale Forlanini non si intende più destinato ad attività sanitaria e l’azienda ospedaliera San Camillo provvede entro il 31 dicembre 2008 a rendere disponibili gli immobili. 67. Ai fini della semplificazione e razionalizzazione dei servizi tecnici e amministrativi delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario regionale, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 30 settembre 2008: a) sono disposte misure di centralizzazione e riorganizzazione per macro ambiti territoriali all’interno delle seguenti aree di attività: 1) amministrazione, finanza e controllo; 2) approvvigionamenti; 3) gestione del personale; 4) servizi generali, tecnici ed economali.b) sono stabiliti, previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative, i criteri e le modalità per la ricollocazione del personale attualmente preposto alle attività centralizzate ai sensi della lettera a). 68. Ai fini del completamento della realizzazione della centralizzazione degli acquisti, entro il 31 ottobre 2008: a) la Regione stipula apposita convenzione quadro con Consip e attiva acquisti centralizzati tramite la stessa Consip; b) la Regione adotta un nomenclatore sanitario unico per l’acquisto dei presidi medico-chirurgici, sulla base della collaborazione già avviata con la centrale acquisti della Regione Emilia Romagna; c) le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del servizio sanitario regionale delegano alla centrale acquisti regionale gli acquisti centralizzati per specifiche categorie di beni e servizi, quali farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici e altri beni e servizi individuati con decreto del Presidente della Regione; d) le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del servizio sanitario regionale provvedono all’attivazione di gare online, sulla base delle direttive fornite dalla centrale acquisti regionale. 69. Fermo restando quanto già stabilito per l’anno in corso in attuazione del piano di rientro, nonché in conseguenza delle misure di razionalizzazione della rete dell’offerta del servizio sanitario regionale di cui al comma 66 e dell’unificazione dei servizi amministrativi di cui al comma 67: a) è istituito l’Osservatorio regionale per il governo delle richieste e delle disponibilità di personale del comparto sanità posto in mobilità; b) sono individuate, previo accordo con le organizzazioni sindacali, nell’ambito della rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale, forme di incentivazione economica per la mobilità volontaria; c) sono autorizzati meccanismi di incentivi all’esodo per le categorie per le quali i processi di riorganizzazione determinino eventuali esuberi. 70. Nell’ambito dei provvedimenti relativi alla farmaceutica convenzionata, alla distribuzione diretta dei farmaci nonché alla spesa farmaceutica ospedaliera: a) la Regione provvede anche attraverso la revisione degli accordi con le organizzazioni di categoria: 1) all’incremento della distribuzione diretta dei farmaci da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario regionale; 2) alla nuova determinazione delle condizioni e delle modalità per la distribuzione in nome e per conto rispetto agli accordi già sottoscritti; 3) alla ridefinizione, entro il 30 settembre 2008, sentite le organizzazioni di categoria dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle misure di contenimento della spesa farmaceutica coerenti con la appropriatezza prescrittiva; 4) alla estensione a nuove categorie terapeutiche omogenee del limite di rimborsabilità, anche quale misura di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. b) le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del servizio sanitario regionale, con il coordinamento della Regione, provvedono alla revisione del prontuario terapeutico e dei protocolli finalizzati al riallineamento della spesa farmaceutica ospedaliera agli obiettivi programmati in sede nazionale.
71. Nell’ambito dei controlli di appropriatezza e qualità: a) la Regione provvede, attraverso Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica (ASP) all’estensione quantitativa, in misura non inferiore al 10 per cento, e qualitativa dei controlli ed alla conseguente determinazione dei meccanismi di recupero proporzionale sulla remunerazione del complesso delle prestazioni; b) nel caso di accertamento di violazioni delle norme vigenti in materia da parte delle strutture accreditate private o classificate, si procede all’applicazione, nei confronti delle strutture stesse, delle sanzioni previste dalla normativa vigente che, nei casi più gravi, comportano la revoca dell’accreditamento; c) nel caso di accertamento di violazioni delle norme vigenti in materia da parte delle strutture pubbliche, si procede all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei dirigenti responsabili. 72. Nell’ambito delle iniziative riguardanti la riqualificazione dell’offerta di servizi sanitari sul territorio, la Regione provvede, entro il 30 settembre 2008, a porre in essere gli opportuni provvedimenti al fine di: a) riqualificare l’offerta regionale di prestazioni di riabilitazione post-acuzie, di lungodegenza, di riabilitazione estensiva e di mantenimento, di fisiokinesiterapia ambulatoriale, anche attraverso la definizione del relativo fabbisogno e degli ulteriori requisiti autorizzativi; b) riqualificare l’offerta regionale di assistenza sanitaria extraospedaliera agli anziani, in regime residenziale, anche attraverso la definizione del relativo fabbisogno e l’individuazione degli ulteriori requisiti specifici di qualità necessari per l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale; c) riqualificare l’offerta di assistenza residenziale per la salute mentale, anche attraverso la ridefinizione del relativo fabbisogno assistenziale. 73. Ai fini del rispetto dell’obbligo di riduzione del costo del personale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli enti del servizio sanitario regionale, previsto dall’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo ai limiti alle assunzioni per regioni ed enti del servizio sanitario nazionale, dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativo al concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale, nonché dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla ridefinizione della disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale, e successive modifiche e ai fini del piano di rientro nell’equilibrio economico-finanziario previsto dall’accordo di cui all’articolo 1, comma 180, della l. 311/2004 e successive modifiche, relativo alla ricognizione da parte delle regioni delle cause di inefficienza, le medesime aziende ed enti, prima di procedere alla pubblicazione, anche sul sito internet, dei bandi di concorso o di avvisi per l’assunzione, devono acquisire esplicito parere positivo motivato con decreto del Presidente della Regione. Il parere esplicito deve essere acquisito anche per le assunzioni a tempo determinato, ovvero per rapporti di collaborazione, consulenze o per altre tipologie contrattuali, a qualsiasi titolo riconducibili a nuove spese per il personale, comprese quelle rientranti nei rapporti convenzionali per la specialistica ambulatoriale interna e per la continuità assistenziale. Sono escluse dalla disciplina sopra descritta le selezioni riservate al personale interno purché finanziate con i fondi contrattuali. 74. Ai fini della istruttoria per l’espressione del parere motivato da parte del Presidente della Regione di cui al comma 73, i direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale devono formulare preventivamente, sulla base di una valutazione della capacità operativa delle singole strutture, del numero dei posti letto, delle risorse umane disponibili, delle caratteristiche qualitative e quantitative delle apparecchiature e delle altre risorse strumentali, del numero di prestazioni effettuate e della produttività dimostrata negli anni, misure di riorganizzazione e riconversione, nonché di concentrazione ed unificazione di funzioni specifiche, al fine di riallocare le risorse umane eccedenti a funzioni carenti. 75. Ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 73, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale, fatti salvi l’eventuale reclutamento di profili infungibili ed indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale e la mobilità infraregionale tra le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale. 76. Gli atti adottati dalla data di entrata in vigore dalla presente legge dai direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale in violazione delle disposizioni di cui ai commi 73, 74 e 75 sono nulli e configurano precisa responsabilità contabile. 77. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche è inserito il seguente:“1bis. I soggetti titolari delle strutture di cui all’articolo 4, comma 2, nelle more della verifica del possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo con la procedura prevista dall’articolo 7, sono autorizzati all’esercizio dell’attività sulla base dell’invio alla Regione di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti minimi di cui allo stesso comma 1, lettera a). 78. All’articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura o l’attività, individuata secondo le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).”; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3bis. Per le strutture direttamente gestite dalle aziende unità sanitarie locali, la Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), avvalendosi del dipartimento di prevenzione di una azienda unità sanitaria locale diversa da quella nel cui ambito territoriale di competenza ricada la struttura o l’attività, individuata secondo le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).”. 79. Al fine di non compromettere l’attuazione delle azioni del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, interrompendo la continuità operativa e gestionale, e nelle more della riorganizzazione della rete ospedaliera e del riassetto istituzionale delle aziende sanitarie, sono prorogati sino al 30 giugno 2010 i contratti dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere attualmente in carica. 80. La proroga di cui al comma 79 avviene previa accettazione da parte degli interessati, che, contestualmente, si impegnano a realizzare le attività idonee al raggiungimento degli obiettivi connessi al piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. 81. I direttori generali possono procedere alla proroga dei contratti dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi in carica per il periodo di cui al comma 79. 82. La Giunta regionale verifica semestralmente i risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi da parte dei direttori generali in ordine al piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. La mancata realizzazione degli interventi per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario è causa di decadenza dall’incarico di direttore generale. 83. Le strutture e i professionisti privati, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), le strutture classificate e i policlinici universitari, eroganti prestazioni sanitarie per conto del servizio sanitario regionale, sottoscrivono entro il 30 settembre 2008 gli accordi per l’erogazione delle prestazioni in conformità alle deliberazioni di attuazione della programmazione sanitaria regionale per il 2008, adottate ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo alla determinazione dei livelli massimi di finanziamento delle prestazioni sanitarie per il settore privato. 84. In caso di mancata sottoscrizione degli accordi di cui al comma 83, l’accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti inadempienti è sospeso. 85. Al fine di salvaguardare, in via di autotutela, l’autonomia legislativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e di bilancio della Regione, di cui agli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e agli articoli 14, 15, 16, 17, 57, 58 e 59 dello Statuto regionale, non possono essere apportate modifiche a disposizioni finanziarie, di bilancio e contabili della Regione da parte di soggetti diversi dal Consiglio regionale, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale. 86. Il comma 72 dell’articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, relativo alla commissione speciale per la raccolta di analisi e la predisposizione di proposte per la riforma del sistema sanitario, è sostituito dal seguente: “72. La commissione di cui al comma 70 dura in carica sino alla fine della legislatura e si avvale delle strutture di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale (deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche), nonché della struttura di cui all’articolo 37, comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.”. 87. La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo delle imprese artigiane e di quelle che esercitano il piccolo commercio, dispone che il canone di locazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo di proprietà delle ATER è ridotto del 50 per cento rispetto a quello determinato dal mercato per le unità immobiliari appartenenti alla stessa categoria catastale. La norma riguarderà esclusivamente le unità immobiliari che si trovano nei quartieri periferici dei comuni medio-grandi, nei piccoli comuni a rischio di decremento demografico e nelle aree svantaggiate in genere. 88. All’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a interventi urgenti per la tutela dell’occupazione, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Gli interventi sono attuati dalle province a favore dei lavoratori di cui al comma 1, delle aziende interessate da crisi occupazionali, a fronte di progetti da presentare alla Regione per la successiva approvazione entro il 30 settembre di ogni anno.”;b) il comma 3 è abrogato. 89. Per l’attuazione di quanto previsto dal piano di rientro dai disavanzi sanitari, la Giunta regionale adotta le necessarie modifiche al proprio regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale. Agli oneri connessi alle attività del Commissario ad acta per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, è istituito nell’ambito dell’UPB R21 un apposito capitolo denominato “Oneri connessi alle attività del commissario per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari” con lo stanziamento di 300 mila euro per l’anno 2008.
Art. 2 (Approvazione dei bilanci degli enti e delle agenzie regionali)
1. Ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, sono approvati i bilanci di previsione per l’anno finanziario 2008, deliberati dai sotto indicati enti e agenzie:
a) Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS); b) Agenzia regionale per la mobilità (AREMOL); c) Agenzia regionale per lo sport (AGENSPORT); d) Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL); e) Agenzia Lazio Lavoro; f) Azienda di promozione turistica (APT) del Comune di Roma; g) APT della Provincia di Roma; h) APT della Provincia di Frosinone; i) APT della Provincia di Latina; l) APT della Provincia di Viterbo; m) APT della Provincia di Rieti. 2. Le APT, istituite con la legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica del Lazio) e successive modifiche ed in fase di soppressione ai sensi dell’articolo 60 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”) e successive modifiche, sono tenute ad apportare, per l’anno in corso, le necessarie variazioni ai rispettivi bilanci in relazione allo stanziamento complessivo pari a 5 milioni 600 mila euro, previsto nel bilancio 2008 – 2010, sul capitolo B41503 “Spese di funzionamento delle A.P.T. (l.r. n. 13/07, art. 60 e 62)”, sulla base della ripartizione di seguito indicata:
a) APT del Comune di Roma 1.244.880,00 b) APT della Provincia di Roma 1.096.480,00 c) APT della Provincia di Frosinone 1.126.720,00 d) APT della Provincia di Latina 927.360,00 e) APT della Provincia di Viterbo 669.760,00 f) APT della Provincia di Rieti 534.800,00 ___________ 5.600.000,003. Le schede riepilogative dei bilanci di cui al comma 1 sono allegate alla presente legge.
Art. 3 (Disposizione in materia di opere pubbliche di cui ai fondi comunitari ed ai cofinanziamenti regionali)
1. Al fine di garantire il rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di fondi strutturali, e in particolare del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, le modalità di erogazione dei contributi cofinanziati con risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) e le risorse di bilancio correlate che concorrono all’attuazione della strategia di politica regionale unitaria in attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per gli affari comunitari ed internazionali, anche in deroga all’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche.
Art. 4 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 11 agosto 2008
Marrazzo
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