Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001

Numero della legge: 24
Data: 6 settembre 2001
Numero BUR: 25 S.O. 7
Data BUR: 10/09/2001

L.R. 06 Settembre 2001, n. 24
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGINALE


Promulga

La seguente legge:
Art. 1
(Variazioni tabella A)

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale per l’anno finanziario 2001 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “A”.


Art. 2
(Variazioni tabella B)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno finanziario 2001 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “B”.



Art. 3
(Variazioni tabella C)

1. Al bilancio pluriennale 2001-2003 sono apportate le variazioni di cui all’allegata tabella “C”.


Art. 4
(Sostituzione dell’elenco 5bis della legge
regionale 10 maggio 2001, n. 11)

1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’anno 2001, si intendono aggiornati in conformità alle variazioni e riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.
2. L’elenco 5bis allegato alla legge regionale 10 maggio 2001, n. 11 modificato in relazione alle rettifiche apportate ai singoli capitoli dalla presente legge, è sostituito dall’allegata tabella “D”.


Art. 5
(Incremento dell’autorizzazione di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera e), della legge regionale
10 maggio 2001, n. 11)

1. L’autorizzazione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 10 maggio 2001, n. 11 è incrementata di un importo di lire 21.651.295.934, mentre è autorizzata la contrazione di un mutuo di lire 901.270.622.934, finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi.
2. Attesa la disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’articolo 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, è fatta salva la facoltà, con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2002 o con il relativo assestamento, di rinnovare l’autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell’elenco n. 5 allegato alla l.r. 11/2001 e dell’elenco 5bis di cui alla medesima legge come modificato dalla presente legge, nonché di quelle autorizzate dal presente articolo.


Art. 6
(Perenzione amministrativa)

1. Improrogabilmente entro il 31 marzo 2002, i dirigenti dei settori regionali devono far pervenire all’Area 2A, dell’Assessorato competente in materia di bilancio, programmazione e risorse comunitarie relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l’elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio 1999 e non pagati negli anni 1999, 2000 e 2001, per i quali, al 31 dicembre 2001 sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, precisando gli estremi degli atti originali di impegno, l’indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell’adozione dei decreti ricognitivi di cui all’articolo 33, comma 2 della l.r. 15/1977.
2. I dirigenti regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 1 sono personalmente responsabili dell’esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto insorgere, da parte dei creditori, il diritto a reclamare l’assolvimento del credito stesso, nei termini contenuti nell’articolo 27 della l.r. 15/1977.
3. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l’iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma1 è condizione indispensabile per l’adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori, salvo i casi previsti al comma 6 del presente articolo.
4. Entro la data del 31 marzo 2002, i direttori dei dipartimenti regionali devono far pervenire all’Area 2.A - Dipartimento economia e finanza un quadro dettagliato ed aggiornato degli impegni di rispettiva competenza assunti e dei pagamenti effettuati alla data del 31 dicembre 2001 relativamente ai debiti ricogniti con decreti pregressi e quelli per i quali sia stata accertata la decadenza o la riduzione dell’importo del titolo del credito a suo tempo vantato da terzi.
5. Il Dipartimento economia e finanza è autorizzato a procedere alla revisione dei residui perenti ricogniti anche con la richiesta diretta di notizie alle strutture interessate circa la consegna o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite; trascorso il termine di 40 giorni dal ricevimento della richiesta, le voci di debito non motivatamente confermate per il mantenimento dei residui perenti ricogniti sono eliminate con decreto.
6. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l’anno finanziario 2001 a carico degli esercizi 1999 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l’emissione entro il termine con atti pervenuti alla ragioneria entro il 31 dicembre 2001, è consentita, nelle more del perfezionamento della procedura di cui al presente articolo, l’immediata riemissione o emissione dei titoli stessi a carico dell’esercizio 2002. Agli adempimenti contabili occorrenti per l’erogazione di tali ultime spese provvede direttamente l’Area 2.B.2., Ragioneria, dell’Assessorato competente in materia di bilancio, programmazione e risorse comunitarie.
7. Per l’esercizio finanziario 2001 è sospesa la facoltà di protrarre le operazioni di riscossione e pagamento oltre il 31 dicembre 2001, di cui all’articolo 8, comma 2 della l.r. 15/1977.
8. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza.


Art. 7
(Istituzione nuovo capitolo per
il pagamento di crediti perenti)

1. Per il pagamento di crediti perenti agli effetti amministrativi già iscritti in decreti ricognitivi dai quali siano stati successivamente eliminati per indisponibilità di elementi sulla permanenza del diritto alla riscossione da parte dei creditori e per i quali entro il termine di prescrizione decennale di cui all’articolo 2946 del Codice Civile venga accertata l’esistenza del credito, è istituito il capitolo numero 16120 denominato “Pagamento a terzi di crediti perenti agli effetti amministrativi già ricogniti e successivamente eliminati, per i quali venga accertato il permanere del diritto del creditore nei termini di cui all’articolo 2946 del Codice Civile (Spesa Obbligatoria)” con lo stanziamento per l’anno 2001 di lire 1 miliardo.


Art. 8
(Modifica dell’articolo 95 della legge
regionale 10 maggio 2001, n. 10)

1. All’articolo 95, comma 1, della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, il capitolo numero 42307 è sostituito dal capitolo numero 42317.




Art. 9
(Contributo finanziario alle università agrarie)

1. Al fine di concorrere alle spese sostenute dalle università agrarie di Allumiere, Tarquinia e Tolfa per il personale loro assegnato dalla Regione ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l’occupazione giovanile) e successive modifiche per il triennio 2001-2003 è autorizzata l’erogazione dell’importo annuo complessivo di lire 415.646.000 di cui lire 202.325.000 per l’Università Agraria di Allumiere, lire 33.811.000 per l’Università Agraria di Tarquinia e lire 179.510.000 per l’Università Agraria di Tolfa.


Art. 10
(Contributo finanziario per la completa attuazione delle
previsioni di cui alla misura III.1.3 del DOCUP Ob. 5b)

1. Al fine di dare completa attuazione alle previsioni di cui alla misura III.1.3 del DOCUP Ob. 5b, annualità 1998/99, le maggiori somme dovute alle imprese artigiane quale “premio” per l’avvenuta trasformazione dei contratti d’apprendistato o di formazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato gravano, fino alla concorrenza di lire 500 milioni, sullo stanziamento del capitolo numero 22218 “Incentivazione delle assunzioni ed alla formazione delle imprese artigiane (legge regionale 22 aprile 1985, n. 51 e successive modifiche).


Art. 11
(Approvazione bilanci di enti, aziende ed organismi
sottoposti al controllo della Regione per l’anno 2000)

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 e successive modifiche sono approvati i bilanci di previsione per l’anno finanziario 2000, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione:
a) Parco naturale regionale dei “Monti Aurunci”;
b) Parco naturale regionale dei “Monti Simbruini”;
c) Parco naturale regionale “Complesso lacuale Bracciano-Martignano”;
d) Ente regionale “Parco Vejo” ;
e) A.DI.SU Azienda per il diritto allo studio di Cassino;
f) A.DI.SU Azienda per il diritto allo studio di Viterbo;
g) Riserva naturale “Monte Cervia e Monte Navegna”;
h) A.DI.SU Azienda per il diritto allo studio di Roma 3;
i) A.DI.SU Azienda per il diritto allo studio di Tor Vegata;
l) A.R.P. Agenzia regionale per i parchi;
m) Ente regionale per la gestione del sistema delle aree naturali protette nel Comune di Roma “Roma Natura”;
n) Parco regionale dei Castelli Romani.
2. Sono allegate le schede riepilogative dei bilanci di previsione degli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1.


Art. 12
(Approvazione bilanci di enti, aziende ed organismi
sottoposti al controllo della Regione per l’anno 2001)

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 e successive modifiche sono approvati i bilanci di previsione per l’anno finanziario 2001, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione:
a) Parco regionale naturale dei “Monti Lucretili”;
b) Ente regionale per la gestione del sistema delle aree naturali protette nel Comune di Roma “Roma Natura”
c) Parco naturale Regionale “Complesso lacuale Bracciano-Martignano”;
d) Riserva naturale “Monte Cervia e Monte Navegna”;
e) Ente parco regionale dell’Appia Antica;
f) A.R.P. Agenzia regionale per i parchi;
g) Parco Naturale Regionale dei “Monti Simbruini”;
h) I.R.FO.D. Istituto regionale formazione dipendenti;
i) A.DI.SU Azienda per il diritto allo studio di Viterbo;
l) A.R.P.A. Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio;
2. Sono allegate le schede riepilogative dei bilanci di previsione degli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1.


Art. 13
(Approvazione bilanci di enti, aziende ed organismi
sottoposti al controllo della Regione per l’anno 1999)

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 e successive modifiche sono approvati i bilanci di previsione per l’anno finanziario 1999, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione:
a) Ente regionale per la gestione del Sistema delle Aree naturali Protette nel Comune di Roma “Roma Natura”;
b) Parco regionale dei Castelli Romani.
2. Sono allegate le schede riepilogative dei bilanci di previsione degli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1.


Art. 14
(Approvazione del bilancio di previsione dell’ARSIAL
per gli esercizi finanziari 2000 e 2001)

1. Nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo, sono approvati i bilanci di previsione dell’ARSIAL per gli esercizi finanziari 2000 e 2001.
2. Ai fini degli adempimenti di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 e successive modifiche, l’ARSIAL è tenuta a riformulare i bilanci di previsione e gli annessi programmi relativi agli esercizi finanziari 2000-2001, con le seguenti prescrizioni:
a) riaccertare i residui attivi e passivi formatisi nelle gestioni precedenti;
b) adeguare i capitoli di entrata del bilancio dell’Agenzia agli stanziamenti regionali concernenti i trasferimenti delle risorse finanziarie a favore dell’ARSIAL, previsti nelle leggi regionali di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 2000 e 2001.
3. L’elaborazione derivante dalla riformulazione dei bilanci di previsione, ai sensi del comma 1, è effettuata dall’ARSIAL. L’Assessorato competente in materia di agricoltura, delegato dalla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche, ne esercita il controllo e la vigilanza.
4. I bilanci, rielaborati ai sensi del presente articolo e adottati dal competente organo dell’Agenzia, devono pervenire alla Giunta regionale entro il 30 settembre 2001, ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 3 della l.r. 19/1991 e successive modifiche.


Art. 15
(Eliminazioni di capitoli di spesa afferenti
programmi comunitari)

1. Sono eliminati dal bilancio 2001 i capitoli di spesa afferenti programmi comunitari per i quali non è più possibile seguire impegni e pagamenti ai sensi dei regolamenti comunitari. Agli eventuali oneri derivanti da obblighi assunti nei confronti di terzi si fa fronte con le risorse regionali di cui al capitolo numero 28910.




Art. 16
(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19
“Disposizioni in materia di indennità dei Consiglieri
regionali” e successive modifiche)

1. Al comma 1 bis dell’articolo 13 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, le parole «ma in misura comunque superiore a trenta mesi» sono soppresse.


Art. 17
(Iniziativa per l’informazione della popolazione
del Lazio sull’introduzione dell’Euro)

1. Il capitolo numero 11216 è integrato della somma di lire 600 milioni destinati alla realizzazione di una iniziativa mirata ad informare in maniera diffusa e capillare la popolazione del Lazio sull’ormai prossima introduzione dell’Euro.


Art. 18
(Utilizzazione di una quota dei finanziamenti per
l’esercizio delle funzioni delegate agli enti locali)

1. Per le funzioni delegate dalla Regione agli enti locali ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche, una quota non superiore al 5 per cento delle risorse finanziare assegnate a valere sui singoli capitoli del bilancio regionale può essere utilizzata per le spese di gestione connesse all’esercizio delle funzioni stesse.


Art. 19
(Contributo finanziario per iniziative in materia di lotta all’usura)

1. E’ concesso un contributo straordinario di lire 60 milioni all’Associazione Italiana Riabilitati Protestati A.I.R.P. per la realizzazione di un opuscolo informativo per la lotta all’usura.
2. Il relativo onere grava sullo stanziamento del capitolo numero 11216.





Art. 20
(Determinazione dell’indennità di missione dei consiglieri regionali)

1. Al consigliere regionale ed ai membri della Giunta in missione nel territorio regionale autorizzata di diritto in funzione dell’espletamento del mandato, è corrisposto un rimborso spese onnicomprensivo pari al 30 per cento dell’indennità di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, rapportato ai giorni di missione. Il Presidente del Consiglio sentito l’Ufficio di Presidenza per quanto concerne i singoli consiglieri ed il Presidente della Giunta, per quanto concerne gli assessori, regolano l’applicazione di quanto sopra previsto.


Art. 21
(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19
e successive modifiche)

1. Al comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e successive modifiche, le parole: «componenti della Camera dei Deputati» sono sostituite dalla seguente: «parlamentari».
2. Al comma 1 dell’articolo 4, della l.r. 19/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «membri della Camera dei Deputati» sono sostituite dalla seguente: «parlamentari»;
b) alla lettera a), dopo le parole: «35 per cento» sono aggiunte le seguenti: «più il trattamento stipendiale di cui all’articolo 1, comma 1, secondo il periodo della legge 9 novembre 1999, n. 418 (Disposizioni in materia di indennità dei ministri e dei sottosegretari di Stato non parlamentari)»;
c) alla lettera b), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
d) alla lettera c), le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
e) alla lettera d), le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
3. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 19/1995 le parole: «componenti della Camera dei Deputati» sono sostituite dalle seguenti: «parlamentari, nonché le variazioni del trattamento stipendiale di cui all’articolo 2, lettera a)».
4. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 19/1995 le parole: «previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota pari al 10 per cento della trattenuta di cui all’articolo 6, comma 1» sono soppresse.
5. Le modifiche di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 2001.



Art. 22
(Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 concernente
il rimborso spese per i consiglieri regionali, e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «sessantacinque per cento» sono sostituite dalla seguenti «100 per cento»;
b) le parole: «membri della Camera dei Deputati» sono sostituite dalla seguente: «parlamentari».
2. L’articolo 2 della l.r. 10/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 2
(Modifiche dell’indennità diaria)

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a modificare contenuti, limiti e modalità di corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 1 e la detrazione di cui all’articolo 3 nonché dell’indennità di missione e dei rimborsi spese.».3. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 10/1996 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «sessantacinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;
b) le parole: «componenti della Camera dei Deputati» sono sostituite dalla seguente: «parlamentari».
4. Le modifiche di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 2001.


Art. 23
(Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14
e successive modifiche)

1. All’articolo 8, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 e successive modifiche le parole «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «65 per cento» ed in fine sono aggiunte le seguenti: «che è autorizzato a modificare la predetta percentuale.».
2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno decorrenza dal 1° gennaio 2001.


Art. 24

(Omissis: rinvio al riesame del Consiglio regionale disposto dal Governo per l’articolo 24)


Art. 25
(Modifiche alla legge 1° luglio 1996, n. 25 recante “Norme sulla
dirigenza e l’organizzazione regionale” e successive modifiche)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo13 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 è inserito il seguente:
« 1 bis. I Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali si avvalgono di un segretario particolare. Al predetto segretario particolare si applicano le disposizioni relative al personale delle strutture di cui al presente articolo, ed in particolare le disposizioni previste ai commi 2, 3, 5, 6 e 7.».


Art. 26
(Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 1° luglio 1996,
n. 25, recante “Norme sulla dirigenza e l’organizzazione
regionale” e successive modifiche)

1. Dopo il comma 4 quater dell’articolo 13 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, è inserito il seguente:
« 4 quinquies. I gruppi consiliari, al fine di garantire il miglioramento dei processi di comunicazione istituzionale, possono avvalersi di un’ulteriore unità di personale esterno, aggiuntiva rispetto a quelle previste dal presente articolo, con funzioni di addetto stampa, iscritta all’Albo nazionale dei giornalisti.».


Art. 27
(Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale, ai sensi
del D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.
Istituzione delle Aziende USL ed Ospedaliere”)

1. All’articolo 24, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
«b) mediante il loro affidamento in gestione ad una società di capitali a partecipazione pubblica, ivi compresa quella eventuale, diretta o indiretta, della Regione, costituita o indicata dalle aziende unità sanitarie locali.»;
b) al comma 9:
1) dopo le parole «avvalendosi dei comuni» sono inserite le seguenti: «o gestendolo direttamente»
2) la parola «stipulano» è sostituita dalle seguenti: «possono stipulare»;
3) dopo le parole «fino alla stipula delle convenzioni» sono inserite le seguenti: «ovvero fino alla adozione di modalità di gestione temporanea ad esse alternative»;
4) dopo le parole «d’intesa con le aziende unità sanitarie locali» sono inserite le seguenti «in comunione».


Art. 28
(Modalità di utilizzazione di anticipazioni finanziarie della Regione)

1. L’anticipazione finanziaria della Regione, a valere sullo stanziamento del capitolo numero 41182, può essere utilizzata nel periodo di gestione transitoria di cui all’articolo 24, comma 9, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche.


Art. 29
(Finanziamento del progetto del Comune di Roma per il
potenziamento del sistema di protezione civile)

1. E’ finanziato il “Progetto di sviluppo del Sistema e delle strutture comunali di Protezione civile” elaborato dall’Ufficio extra-dipartimentale Protezione civile del Comune di Roma”, a gravare sul capitolo numero 47122 di nuova istituzione, denominato “Progetto di sviluppo del sistema e delle strutture di protezione civile del Comune di Roma”, con lo stanziamento di lire 375 milioni.


Art. 30
(Abrogazione del comma 3 dell’articolo 64 della legge regionale
10 maggio 2001, n. 10 concernente aree protette regionali)

1. Il comma 3 dell’articolo 64 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 è abrogato.
2. Per effetto di quanto disposto al comma 1, viene ripristinata la dizione originaria del comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree protette regionali”.


Art. 31
(Integrazione alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29
concernente “Norme in materia di aree naturali protette regionali”
e successive modifiche)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale l6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche, è inserito il seguente:
« 3 bis. La comunità esprime i pareri di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere, l’ente di gestione può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso».


Art. 32
(Iniziative per l’assistenza ad immigrati extracomunitari)

1. La Regione Lazio, nell’ambito degli interventi di cui alla legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 concernente “Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari”, assume direttamente gli oneri inerenti alle prestazioni di assistenza alloggiativa ed alimentare fornite ad immigrati extracomunitari dalla Società Giardino a r.l. di Roma e ditte collegate negli anni 1990 e 1991.


Art. 33
(Abrogazione dell’articolo 234 della legge regionale
10 maggio 2001, n. 10 concernente interventi regionali
per l’effettuazione di ricerche sui flussi migratori)

1. L’articolo 234 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 è abrogato.


Art. 34
(Contributi finanziari a favore di organizzazioni
non lucrative di utilità sociale)

1. Per l’esercizio finanziario 2001, nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42130:
a) la somma di lire 100 milioni è riservata per le attività assistenziali dell’ONLUS “Casa di accoglienza di Padre Pio per l’uomo solo” di Vitinia;
b) la somma di lire 30 milioni è riservata all’Associazione Solidarietà Falisca di Montefiascone quale contributo per le spese di riparazione di una autoambulanza di rianimazione.


Art. 35
(Contributo finanziario per la realizzazione
di un progetto finalizzato ai portatori di handicap)

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42125, una quota pari a lire 250 milioni è destinata all’Associazione Noinsieme di Roma, quale contributo per la realizzazione del progetto “Villaggio della speranza per portatori di handicap non autosufficienti”.


Art. 36
(Opere di consolidamento del
Comune di Bassano in Teverina)

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 32410, l’importo di lire 1 miliardo è destinato alle opere di consolidamento nel Comune di Bassano in Teverina.


Art. 37
(Finanziamento per il completamento della strada
di circonvallazione del Comune di Acuto)

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 31225, la somma di lire 500 milioni è destinata al Comune di Acuto per il completamento della strada di circonvallazione, già realizzata nel tracciato ma priva dei servizi e delle infrastrutture necessarie alla sua fattibilità.



Art. 38
(Contributo finanziario al Comune di
Arcinazzo Romano per la sede comunale)

1. Nell’ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo numero 13111, una somma sino a lire 300 milioni è attribuita al Comune di Arcinazzo Romano per la sede comunale.


Art. 39
(Contributo finanziario al Comune di Sora
per la ristrutturazione della Torre comunale)

1. Al fine della ristrutturazione della Torre comunale “S. Antonio” del Comune di Sora, è erogato un contributo di lire 200 milioni al Comune di Sora, che viene iscritto al capitolo numero 32420 di nuova istituzione, denominato “Contributo al Comune di Sora per la ristrutturazione della Torre comunale S. Antonio”.


Art. 40
(Contributo finanziario per lavori urgenti da eseguire nella Chiesa
sita in Acilia delle Suore Missionarie Francescane di Assisi)

1. Per interventi di manutenzione ordinaria urgente da eseguire nella chiesa delle Suore Missionarie Francescane di Assisi, sita in Acilia (Roma), è stanziata la somma di lire 100 milioni.
2. Il predetto onere grava sul capitolo di nuova istituzione numero 32424 denominato “Concorso regionale alle spese per gli interventi di manutenzione ordinaria urgente nella Chiesa delle Suore Missionarie Francescane di Assisi sita in Acilia (RM)”.


Art. 41
(Contributo finanziario al Comune di Fiano Romano
per la realizzazione dell’opera “Porta Roma”)

1. Nell’ambito della competenza prevista sul capitolo numero 32137, la somma di lire 50 milioni è assegnata al Comune di Fiano Romano per il saldo delle competenze professionali connesse con la realizzazione dell’opera “Porta Roma”.


Art. 42
(Contributo finanziario al Comune di Veroli
per interventi di recupero della sede comunale)

1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 è confermato il contributo al Comune di Veroli di lire 250 milioni, concesso con delibera della Giunta regionale n. 8088 del 28 dicembre 1998 ai sensi della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 51, per interventi di recupero della sede comunale.
2. L’onere grava sul capitolo numero 32443.


Art. 43
(Lavori di consolidamento dell’ex carcere di Ventotene)

1. Per i lavori di consolidamento dell’ex carcere di Ventotene, è stanziata la somma di lire 1 miliardo. L’assessorato competente provvede alla realizzazione delle opere.
2. Nel bilancio 2001 è istituito il capitolo numero 32453 denominato “Consolidamento dell’ex carcere di Ventotene”, con lo stanziamento di lire 1 miliardo.


Art. 44
(Contributo finanziario al Comune di Viterbo
per il “Settembre viterbese”)

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 44350 una somma pari a lire 30 milioni è destinata al Comune di Viterbo per lo svolgimento delle manifestazioni del “Settembre viterbese”.


Art. 45
(Contributo finanziario alla “Fondazione Umberto Mastroianni)

1. Il comma 2 dell’articolo 190 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, è sostituito dal seguente:
« 2. Nell’ambito dello stanziamento previsto al capitolo numero 44350, la somma di lire 200 milioni è destinata alla “Fondazione Umberto Mastroianni” per le attività proprie della Fondazione medesima.».



Art. 46
(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 35 concernente
“Tutela e valorizzazione delle fontane artistiche del Lazio”)

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 35 è sostituito dal seguente:
« 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale, con l’ausilio della commissione di cui al comma 2, approva un programma di intervento definito in rapporto agli stanziamenti specifici previsti nel bilancio di previsione.».


Art. 47
(Termine per l’inserimento nel piano 2002 relativo alla legge
regionale 24 novembre 1997, n. 42 “Norme in materia di beni
e servizi culturali del Lazio” e successive modifiche)

1. Ai fini dell’inserimento nel piano 2002 relativo alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, gli istituti culturali regionali iscritti nel 2001 all’albo previsto dall’articolo 15 della legge medesima possono presentare la propria domanda ed i relativi progetti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art.48
(Modifica all’articolo 173 – Finanziamento degli interventi previsti
dalla legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 concernente “Interventi
per le strutture culturali del Lazio” e successive modifiche – della
legge regionale 10 maggio 2001, n. 10)

1. L’articolo 173 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 173
(Finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale
18 maggio 1984, n. 21 concernente “Interventi per le
strutture culturali del Lazio”)

1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo numero 32139, fino ad un massimo di lire 1 miliardo è destinato agli interventi per i quali è stata avanzata domanda di finanziamento ai fini del piano 2000 della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21.».




Art. 49
(Modifica all’articolo 189 – Rifinanziamento della legge regionale
9 agosto 1991, n. 36 concernente contributi al Comune di
Carpineto Romano nel centenario dell’enciclica “Rerum
novarum” – della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10)

1. Al comma 2 dell’articolo 189 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, le parole: «capitolo numero 44356» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo numero 44355».


Art. 50
(Disciplina delle modalità dei termini di scadenza per l’ottenimento
dei benefici di cui all’articolo 44, comma 2 concernente il fondo
regionale per la concessione dei contributi in conto interessi sui
mutui concessi dall’I.C.S. – Istituto per il Credito Sportivo - della
legge regionale 22 maggio 1997, n. 12)

1. In deroga all’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, possono essere presentate, ai sensi della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51 e successive modifiche, all’assessorato regionale competente in materia di cultura, spettacolo, sport e turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo a valere per l’esercizio finanziario 2001, anno di prima attuazione della convenzione tra la Regione, l’Istituto per il Credito Sportivo ed il CONI avente per oggetto la messa a norma ed abbattimento delle barriere architettoniche, la costruzione, l’acquisizione, il completamento, l’ampliamento ed il miglioramento delle funzionalità di impianti sportivi e per la loro manutenzione straordinaria e l’acquisizione in uso, nonché per l’acquisto di attrezzature di base relative ad impianti o a percorsi e parchi attrezzati per l’attività motoria.
2. Per gli anni successivi le domande di finanziamento devono pervenire alla Regione entro il termine previsto dall’articolo 93 della l.r. 6/1999.
3. I mutui possono essere concessi, ai sensi dell’articolo 32 della l.r. 6/1999, ai seguenti soggetti:
a) ai comuni e loro associazioni e agli altri enti pubblici;
b) alle federazioni sportive nazionali;
c) alle società ed associazioni sportive e agli enti di promozione sportiva aventi personalità giuridica e riconosciuta dal CONI;
d) alle società ed associazioni sportive affiliate agli enti di promozione sportiva aventi personalità giuridica senza fine di lucro.


Art. 51
(Istituzione di un nuovo capitolo per l’acquisto
dell’opera del Maestro Sgambati)

1. Lo stanziamento previsto dall’articolo 28 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 11 grava sul capitolo di nuova istituzione numero 44268 denominato “Acquisto opera omnia in CD Rom del compositore laziale Maestro Sgambati”, anziché sul capitolo numero 44250.

Art. 52
(Partecipazione della Regione alla Fondazione
“Istituto di studi storici europei”)

1. La Regione, al fine di aderire in qualità di partecipante istituzionale alla fondazione d’Interesse nazionale “Istituto di studi storici europei”, stanzia per l’anno 2001 l’importo di lire 400 milioni.
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per la formale adesione della Regione alla Fondazione.
3. L’onere del presente articolo è compreso nello stanziamento del capitolo numero 44350 del bilancio 2001.


Art. 53
(Contributo al comune di Trevignano Romano per la realizzazione
di un palazzo per l’esposizione permanente delle auto d’epoca)

1. La Regione promuove la realizzazione di un Palazzo per l’esposizione permanente delle auto d’epoca nel Comune di Trevignano Romano stanziando un finanziamento di lire 300 milioni.
2. Il finanziamento viene assegnato al Comune di Trevignano Romano secondo le modalità previste dalla normative per le opere pubbliche.
3. Nel bilancio 2001 è istituito il capitolo numero 44374 denominato “Palazzo per l’esposizione permanente delle auto d’epoca in Trevignano Romano”.
4. Alla necessaria copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo sul capitolo numero 29002, lettera e), dell’elenco 4 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001.


Art. 54
(Contributo finanziario al Teatro di Roma per la realizzazione
del programma del Teatro romano di Ostia antica)

1. Un contributo pari a lire 250 milioni è assegnato al Teatro di Roma, nell’ambito della disponibilità del capitolo numero 44350, quale contributo regionale alla realizzazione del programma del Teatro romano di Ostia antica per la stagione 2001.


Art. 55
(Contributo finanziario alla Fondazione Arts Academy di Roma)

1. Nell’ambito della disponibilità del capitolo numero 44350, un contributo pari a lire 50 milioni è assegnato alla Fondazione Arts Academy di Roma, quale integrazione al contributo regionale già concesso per l’edizione 2000 del Festival “Musicorum Tempora”, svoltosi a Villa Adriana a Tivoli.


Art. 56
(Proroga del termine per la presentazione di candidature
ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40
“Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale,
culturale e turistica del territorio”)

1. Ai fini della presentazione di candidature ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 “Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio”, il termine fissato all’articolo 2, comma 1, della legge medesima è prorogato, per il 2001, alla scadenza del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della graduatoria relativa alle candidature presentate nell’anno 2000.


Art. 57
(Contributo finanziario al comune di Atina per l’attività
del centro per le arti e tradizioni popolari)
1. Il capitolo numero 44345 del bilancio di previsione anno 2001,della legge regionale 10 maggio 2001, n. 11 è incrementato della somma di lire 146 milioni destinata, previa rendicontazione, al Comune di Atina per l’attività culturale svolta nell’anno 2000 attraverso il centro regionale di arti e tradizioni popolari: folklore, arte, musica, civiltà contadina.

Art. 58
( Disposizioni relative all’applicazione della legge regionale
18 maggio1984, n. 21 e successive modifiche concernente
lo sviluppo delle strutture destinate alle attività culturali)

1. Il piano degli interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b) della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 è finalizzato, prioritariamente, al completamento di opere o loro stralci funzionali già finanziate con precedenti provvedimenti da parte della Regione, per consentire la piena fruibilità. Il piano deve prevedere l’elenco delle opere e l’importo presunto a carico della Regione per ciascuna di queste. L’erogazione del contributo è disposta, successivamente all’adozione del piano, con determinazione dirigenziale, subordinatamente:
a) alla presentazione del progetto esecutivo dell’opera e delle relative autorizzazioni;
b) all’impegno da parte del beneficiario:
1) a garantire la copertura finanziaria dell’opera per la quota parte non coperta dal contributo regionale;
2) ad assumersi ogni maggior onere derivante da fatti non previsti e non prevedibili, fermo restando il conseguimento dell’obiettivo;
3) alla realizzazione dell’intervento in conformità con la legislazione vigente in materia di lavori pubblici, protezione ambientale e sicurezza del lavoro;
4) all’inalienabilità dell’immobile su cui si effettua l’intervento oggetto del contributo ed al mantenimento della sua destinazione d’uso per un periodo di almeno trenta anni dalla sua entrata in funzione, salvo la preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale.
2. Gli interventi di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b), della l.r. 21/1984 possono riguardare le ristrutturazioni, le riqualificazioni, le riconversioni, le nuove costruzioni e la dotazione di arredi, macchinari e attrezzature.
3. A decorrere dall’anno 2000, per il piano concernente gli interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b) della l.r. 21/1984, la Regione concorre alla realizzazione dei suddetti interventi partecipando alla spesa fino ad un massimo del 70 per cento del mutuo necessario per la realizzazione dell’opera, comprensivo di capitale ed interessi.
4. Gli enti interessati acquisiscono le risorse finanziarie necessarie attraverso l’accensione di un mutuo ventennale presso la Cassa depositi e prestiti.
5. Per le iniziative dei privati finanziati da altro istituto di credito, gli interessi da prendere in considerazione, al fine della determinazione del contributo, non possono superare quelli praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti per analoghi finanziamenti.

6. I contributi di cui all’articolo 2 della l.r. 21/1984, possono essere concessi anche ai soggetti privati non proprietari dell’immobile oggetto dell’intervento, purché in possesso di un contratto di affitto di almeno quindici anni e che si impegni a proseguire l’attività per almeno quindici anni. Tale disposizione si applica anche alle domande per l’annualità 2001.


Art. 59
(Finanziamenti per grandi eventi culturali)

1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale sui grandi eventi culturali prevista dall’elenco n. 4, capitolo numero 49001, lettera f) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001, è autorizzato il finanziamento dei seguenti eventi culturali svoltisi o da svolgersi nel corrente anno:
a) mostra “Caravaggio e il genio di Roma”: finanziamento di lire 300 milioni assegnato a RomArtificio s.r.l.;
b) mostra “Città di Fondazione”: finanziamento di lire 500 milioni assegnato al Touring Club Italiano;
c) mostra “Roma, Bisanzio, Mosca”: finanziamento di lire 500 milioni assegnato al Comitato Santa Rus’ Cristiana Ortodossa.
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento di una somma di importo corrispondente sul capitolo, di nuova istituzione, numero 44309 che assume la denominazione “Finanziamenti di grandi eventi culturali“ del bilancio 2001. La copertura del relativo onere finanziario è assicurata mediante riduzione di pari importo del capitolo numero 49001.


Art. 60
(Contributo al Comune di Fiuggi per il
percorso di gioco del campo di golf)

1. La Regione in attuazione dell’articolo 45 dello Statuto, riconoscendo la grande rilevanza sociale ed educativa delle attività ricreativo-sportive, concede al Comune di Fiuggi (FR) un contributo di lire 700 milioni per il finanziamento del progetto di completamento ed ampliamento del percorso di gioco del campo golf comunale predisposto ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 65 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l’ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l’utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico) e successive modifiche.
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento di una somma di importo corrispondente sul capitolo di nuova istituzione, numero 32507 che assume la denominazione “Finanziamento del progetto per il completamento e l’ampliamento del percorso di gioco del campo golf comunale nel Comune di Fiuggi” del bilancio 2001. La copertura del relativo onere finanziario è assicurata mediante riduzione di pari importo del capitolo numero 16313.


Art. 61
(Contributo finanziario all’associazione Papillon – Rebibbia)

1. Nell’ambito del capitolo numero 44350, il contributo all’associazione culturale Papillon – Rebibbia è incrementato di lire 20 milioni.


Art. 62
(Contributo finanziario alla società sportiva
Surfcasting di Civitavecchia)

1. Nell’ambito del capitolo numero 46103, per l’anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 80 milioni alla “Soc. sportiva Surfcasting” di Civitavecchia, destinato:
a) alla realizzazione della manifestazione denominata: “Il mare, l’uomo e l’ambiente”;
b) alla realizzazione di iniziative sportive e di promozione della pratica della pesca sportiva e delle attività subacquee.


Art. 63
(Contributo finanziario alla società Coop. ABC – S.O.S. a r.l.
per il progetto “Educazione alla legalità”)

1. Nell’ambito del capitolo numero 42115 per l’anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 20 milioni alla “Soc. Coop. ABC – S.O.S. a r.l.” destinato alla realizzazione di un progetto per la “Educazione alla legalità” rivolto agli adolescenti a rischio.


Art. 64
(Contributo finanziario al Comune di Arpino
per la realizzazione di strutture sportive)

1. Per l’anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 100 milioni al Comune di Arpino (FR), destinato alla realizzazione di un campo da calcetto e di una struttura polifunzionale destinata allo sport.
2. E’ istituito il capitolo numero 32508 denominato “Contributo al Comune di Arpino per la realizzazione di un campo di calcetto e di una struttura polifunzionale per lo sport”.


Art. 65
(Contributo finanziario al Comune di Isola del Liri
per la promozione della musica blues ed etnica)

1. Nell’ambito del capitolo numero 44350 per l’anno 2001, è corrisposto un contributo di lire 80 milioni al Comune di Isola del Liri (FR), destinato alla realizzazione della manifestazione musicale “Liri Blues” ed alle iniziative finalizzate alla promozione della musica blues ed etnica.


Art. 66
(Contributo finanziario all’associazione “Affabulazione” di Ostia
per la festa multiculturale del litorale romano)

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 44350 per l’anno 2001 è corrisposto un contributo pari a lire 40 milioni alla associazione di volontariato “Affabulazione” di Ostia destinato alla realizzazione della iniziativa “Festa Multiculturale del Litorale Romano”.


Art. 67
(Contributo finanziario alla Federazione Italiana Nuovo
per le manifestazioni “Estate in piscina”)

1. Per la promozione delle iniziative e manifestazioni internazionali e nazionali denominate “Estate in Piscina”, relative all’addestramento dei giovani al nuoto, al nuoto per salvamento e al soccorso in acqua e per la formazione e aggiornamento degli istruttori, allenatori, assistenti bagnanti e maestri di salvamento, sono stanziati lire 400 milioni a favore della Federazione Italiana Nuoto.
2. Il contributo di cui al comma 1, grava sul capitolo numero 46103 denominato “Contributi relativi a programmi di ricerca ed alla realizzazione delle iniziative atte a promuovere e diffondere le attività motorie e la disciplina sportiva (legge regionale 4 luglio 1979, n. 51)”.




Art. 68
(Contributo finanziario al Comune di Viterbo
per la manifestazione “Festa di Santa Rosa”)

1. La Regione concorre alla realizzazione della manifestazione “Festa di Santa Rosa” con un contributo al Comune di Viterbo per lire 135 milioni.
2. Nel bilancio 2001 è istituito il capitolo numero 44388 denominato “Contributo al Comune di Viterbo per la festa di Santa Rosa”.


Art. 69
(Contributo finanziario all’associazione
“Village voice” di Castel S. Elia)

1. Per l’anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 50 milioni all’Associazione culturale “Village voice” di Castel S. Elia (VT), destinato:
a) alla realizzazione di iniziative tese alla valorizzazione dei prodotti tipici locali enogastronomici;
b) alla realizzazione di iniziative per la valorizzazione del territorio dell’agro Falisco ai fini della promozione turistica.
2. Il relativo onere grava sul capitolo di nuova istituzione numero 23140 denominato “Iniziative tese alla valorizzazione dei prodotti tipici locali enogastronomici ed alla valorizzazione del territorio dell’agro Falisco ai fini della promozione turistica.

Art. 70
(Contributo finanziario al Teatro Vascello di Roma
ed al Teatro Beat 72 di Roma)

1. La Regione sostiene l’attività dei teatri stabili d’innovazione presenti nel Lazio, individuati al comma 2 secondo la classificazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali.
2. Per lo svolgimento di progetti che interessino il territorio regionale, nell’ambito della disponibilità del capitolo numero 44350 per l’esercizio 2001, la somma di lire 100 milioni è assegnata come contributo al Teatro Vascello di Roma e la somma di lire 50 milioni è assegnata come contributo al Teatro Beat 72 di Roma.

Art. 71
(Finanziamenti per le iniziative
della società consortile “Ecetra”)

1. Nell’ambito del piano d’area di cui all’articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, i finanziamenti, a valere sul fondo speciale e nell’ambito della convenzione vigente tra la Regione e l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo, riguardano anche iniziative da realizzare o già poste in essere nell'anno 2000 e 2001 da parte della società consortile “Ecetra” costituita dai Comuni di Artena, Carpineto Romano, Gavignano, Gorga, Montelanico e Segni per la gestione della misura N. 5 del piano d’area, sulla base del programma presentato dalla società consortile da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.

Art. 72
(Contributo finanziario al consorzio volontario tra le ADISU)

1. A valere sugli stanziamenti iscritti al capitolo numero 44117, l’importo di lire 1 miliardo e 200 milioni è destinato al consorzio volontario tra le ADISU destinato a spese di funzionamento.

Art. 73
(Finanziamento per la spesa del piano di cui alla
deliberazione delle Giunta regionale del 6 marzo 2001, n. 310)

1. La somma di lire 1 miliardo ricompresa nello stanziamento allocato al capitolo numero 44146 è destinato alla copertura delle spese di cui al piano approvato con deliberazione della Giunta regionale del 6 marzo 2001, n. 310.

Art. 74
(Contributo finanziario alle cooperative sociali
ed alle associazioni di volontariato)

1. Lo stanziamento del capitolo numero 24135 è incrementato di lire 300 milioni destinati alle cooperative sociali, alle associazioni di cooperative sociali ed alle associazioni di volontariato per la redazione di programmi e progetti di riutilizzo e gestione dei beni confiscati o sequestrati alle organizzazioni criminali ai sensi della legislatura vigente.


Art. 75
(Variazione alla denominazione del capitolo numero 41177
concernente indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio
1992, n. 210 e successive modifiche)

1. Al fine di consentire l’erogazione di una somma “una tantum” ai soggetti beneficiari degli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) che hanno presentato domanda in ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge medesima, il capitolo numero 41177 “Fondo per legge numero 210/92 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati” istituito con l’articolo 247 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 assume la seguente denominazione: “Fondo da distribuire “una tantum” a coloro i quali hanno presentato fuori termine la richiesta di indennizzo ai sensi della legge n. 210/92”.

Art. 76
(Contributo finanziario all’AVIS di Civita Castellana)

1. Per l’anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 80 milioni all’AVIS sezione di Civita Castellana (VT), destinato:
a) al potenziamento del centro esistente;
b) alla promozione di iniziative tese a divulgare e promuovere le donazioni.
2. Nel bilancio 2001 è istituito il capitolo numero 41187 denominato “Contributo straordinario all’AVIS di Civitacastellana”.


Art. 77
(Contributo finanziario all’AVIS di Santa Marinella ed
alla associazione di volontariato “Misericordia”)

1. Per l’anno 2001 sono corrisposti un contributo di lire 30 milioni all’AVIS sezione di Santa Marinella e un contributo di lire 30 milioni all’associazione di volontariato “Misericordia” destinati:
a) al potenziamento dei centri;
b) alla promozione di iniziative tese a divulgare e promuovere le donazioni e l’assistenza.
2. Il relativo onere grava sul capitolo di nuova istituzione numero 41188 denominato “Contributi all’AVIS sezione di Santa Marinella ed all’associazione di volontariato “Misericordia” per il potenziamento dei centri e per le iniziative promozionali tese a divulgare e promuovere le donazioni e l’assistenza”

Art. 78
(Contributo finanziario a favore della Società
italiana di andrologia)

1. Per la promozione di attività di informazione per la prevenzione delle disfunzioni andrologiche nella fascia giovanile (16-25 anni), come possibili conseguenze dell’abuso di sostanze nocive alla salute (droghe, alcool, tabagismo) è stanziata la somma di lire 50 milioni a favore della Società Italiana di andrologia (sezione interregionale Lazio, Abruzzo, Molise).
2. La somma di cui al comma 1 grava sul capitolo numero 41320 denominato “Promozione di attività di informazione per la prevenzione delle disfunzioni andrologiche nella fascia giovanile”.

Art. 79
(Contributo finanziario per i lavori del fabbricato
sito in località Borgo S. Martino – Cerveteri)

1. Lo stanziamento del capitolo numero 21229 è incrementato di lire 400 milioni per realizzare i lavori di consolidamento e rifacimento del fabbricato sito in Cerveteri, località Borgo S. Martino, attualmente utilizzato per scuola elementare e materna.

Art. 80
(Partecipazione della Regione a Tecnoborsa S.p.A.)

1. Ai fini della partecipazione della Regione al capitale della Tecnoborsa S.p.A. è istituito il capitolo numero 22337 denominato “Partecipazione azionaria della Regione alla Tecnoborsa S.p.A.”, con lo stanziamento di lire 50 milioni.

Art. 81
(Partecipazione della Regione all’Agenzia per la moda)

1. Ai fini della partecipazione della Regione al capitale della Camera della Moda è istituito il capitolo numero 22339 denominato “Partecipazione azionaria della Regione all’Agenzia per la moda”, con lo stanziamento di lire 50 milioni.


Art. 82
(Sostegno regionale alla promozione
della produzione artigianale pontina)

1. Al fine di contribuire alla promozione della produzione artigianale della provincia pontina, in favore della provincia di Latina sono stanziate la somma di lire 25 milioni per l’attuazione del progetto “Iniziative per la promozione e lo sviluppo dell’artigianato artistico”, approvato con deliberazione delle Giunta provinciale di Latina del 27 giugno 2001, n. 136, e la somma di lire 25 milioni per l’attuazione del progetto “Iniziativa promozionale dei prodotti agroalimentari, gastronomici e della produzione artigiana della tradizione della provincia pontina”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Latina del 27 giugno 2001, n. 135.
2. Le somme di cui al comma 1 gravano sul capitolo numero 22255 denominato “Sostegno regionale alla promozione della produzione artigianale pontina”, con lo stanziamento di lire 50 milioni.


Art. 83
(Modifica della legge regionale 7 agosto1998, n. 36
“Interventi della Regione per il pluralismo dell’informazione
e per il sostegno all’editoria ed alla distribuzione locale, ai
punti vendita della stampa quotidiana e periodica”)

1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 36 è sostituito dal seguente:
« 3. La Giunta regionale, al fine di dotare le biblioteche della regione, degli enti locali, del sistema bibliotecario laziale, e le altre istituzioni di rilievo, provvede annualmente, con propria deliberazione, all’acquisto di collane e pubblicazioni con le caratteristiche di cui al comma 2 nonché a partecipare ad iniziative editoriali di prestigio mediante convenzioni con case editoriali laziali.».


Art. 84
(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33
“Disciplina relativa al settore commercio” e successive modifiche)

1. Al numero 2 della lettera a) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 dopo le parole: «la soppressione» sono inserite le seguenti : «l’ampliamento».



2. Dopo l’articolo 36 della l.r. 33/1999, è inserito il seguente:
«Art. 36 bis
(Istituzione, spostamento ed ampliamento dei mercati)

1. L’istituzione, lo spostamento e l’ampliamento di mercati in strutture, anche di nuova costruzione, aventi superficie non inferiore a 2 mila 500 mq, sono soggetti alla decisione adottata da un’apposita conferenza di servizi, indetta dal comune interessato presso gli uffici regionali competenti in materia di commercio, previa intesa con la Regione e la provincia, alla quale partecipano un rappresentante del comune stesso, un rappresentante della provincia, un rappresentante della Regione nonché, a titolo consultivo, i rappresentanti regionali delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche.
2. La conferenza è convocata ad opera secondo le modalità di cui all’articolo 29, commi da 3 al 12, in quanto compatibili ed in conformità ai criteri di programmazione urbanistico-commerciale regionale e comunale ed alle disposizioni del documento programmatico di cui all’articolo 33.».


Art. 85
(Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 “Norme
per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali
e termali nella Regione Lazio” e successive modifiche)

1. Al quinto comma dell’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90, la parola: «venticinquemila» è sostituita dalla seguente: «100 mila».
2. Al primo comma dell’articolo 23 della l.r. 90/1980, le parole: «60.000» e «2.500.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «240 mila» e «10 milioni».


Art. 86
(Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10
“Istituzione della consulta regionale della cooperazione”
e successive modifiche)

1. Dopo il secondo comma dell’articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1987 n. 10 è aggiunto il seguente:
«Ai fini di quanto disposto dal primo comma, in seconda convocazione la consulta, ove costituita ai sensi dell’articolo 2, si esprime a maggioranza dei presenti.».

Art. 87
(Ampliamento dell’utilizzo dello stanziamento
di cui al capitolo numero 44206)

1. Lo stanziamento di cui al capitolo numero 44206 dello stato di previsione della spesa di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 è utilizzato, a partire dall’esercizio corrente, anche per la copertura delle spese di gestione relative ad interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da tutelare, ai servizi di promozione ed informazione turistica, nonché alla copertura delle spese per il personale addetto ai menzionati servizi.
2. Il contributo regionale è erogato per il 50 per cento a seguito dell’approvazione del programma annuale e per il 50 per cento a seguito di rendiconto delle spese sostenute.

Art. 88
(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
“Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell’articolo 66 (n.d.r. della l.r. 38/1999) sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole da: “adozione” a “31 dicembre 2001,” sono sostituite dalle seguenti: “pubblicazione del PTPG ai sensi dell’articolo 21, comma 12, e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2002”.
b) dopo le parole: “e per i PUOC” sono aggiunte le seguenti: “comprese quelle concernenti la verifica di conformità, da parte della Provincia, prevista dall’articolo 33, comma 3”.
2. Al comma 3 dell’articolo 33 (n.d.r. della l.r. 38/1999) le parole “di cui all’articolo 20 bis” sono sostituite dalle seguenti: “verificate dalla Regione ai sensi dell’articolo 20 bis, comma 2”.

Art. 89
(Modifiche all’articolo 141 della legge regionale 6 agosto
1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale
e localeper la realizzazione del decentramento
amministrativo” e successive modifiche)

1. All’articolo 141, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche, dopo il numero 23) è inserito il seguente:
« 23 bis) gli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni nonché di vaccinazioni antipoliomelitica non obbligatoria di cui all’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”».


Art. 90
(Modifica all’articolo 1, comma 6, della legge regionale 17 luglio
1989, n. 49 “Disciplina del servizio di trasporto infermi
da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private”)

1. All’articolo 1, comma 6, della legge regionale 17 luglio 1989, n. 49, le parole: «C.R.I. (Croce Rossa Italiana)» sono sostituite dalle seguenti: «Croce rossa italiana (CRI), dal Sovrano militare Ordine di Malta (SMOM)».

Art. 91
(Termini per accedere ai contributi per la
risocializzazione dei detenuti)

1. In deroga a quanto disposto all’articolo 93, comma 1 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, le domande per l’ammissione ai contributi di cui all’articolo 12 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 devono essere presentate:
a) per l’esercizio finanziario 2001, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per l’esercizio finanziario 2002, entro il 31 dicembre 2001.


Art. 92
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.






La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 6 settembre 2001


Storace





Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 4 settembre 2001 salvo il rinvio al riesame del Consiglio regionale disposto dal Governo per l’articolo 24.

Allegati:


Tabella A Entrata

Tabella B Spesa

Tabella C variazioni al bilancio pluriennale

Tabella D elenco 5/bis per residui passivi



Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito.8











Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.