Norme disciplinanti l' attivita' del settore estetico.

Numero della legge: 77
Data: 12 dicembre 1989
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1989

L.R. 12 Dicembre 1989, n. 77
Norme disciplinanti l' attivita' del settore estetico.

(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1989, n. 36) .


Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina, nel quadro della vigente legislazione statale, l' attivita' di estetista.

2. Tale attivita' consiste nell' adeguameto estetico dell' aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico curativo sanitario e puo' essere svolta mediante l' utilizzazione di tecniche manuali e di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, con applicazioni di prodotti cosmetici, definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. L' elenco delle apparecchiature elettromeccaniche di cui all' allegato sara' aggiornato ogni due anni con atto amministrativo della Giunta regionale. L' accertamento dell' utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell' attivita' di estetista, nonche' dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in tale attivita', e' effettuata dalle unita' sanitarie locali competenti per territorio.

4. la Giunta regionale sentita la commissione regionale per l' artigianato e le organizzazioni regionali per l' artigianato puo', con proprio provvedimento, determinare le modalita' di esercizio e le cautele d' uso delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, definire adeguate iniziative per assicurare una corretta pubblicizzazione delle attivita' professionali svolte, emanare direttive a cui devono uniformarsi i regolamenti comunali di cui al successivo articolo 4.

5. Sono escluse dall' attivita' di estetista le prestazioni a finalita' di carattere curativo e riabilitativo.


Art. 2
(Requisiti)

1. Possono esercitare in modo professionale l' attivita' di cui al precedente articolo 1:
a) imprese individuali che siano in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica di imprenditore artigiano ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 che risultino iscritti all' albo delle imprese artigiane;
b) imprese artigiane gestite in forma societaria, anche cooperativa, i cui soci e dipendenti impiegati nella attivita' siano in possesso della qualificazione professionale prevista dal successivo articolo 3;
c) imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i cui soci e dipendenti che esercitano professionalmente l' attivita' di estetista siano comunque in possesso della qualificazione professionale di cui al successivo articolo 3.

2. Le imprese, singole o associate debbono comunque:
1) possedere la qualificazione professionale relativa all' attivita';
2) ottenere l' autorizzazione comunale prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

3. L' attivita' di estetista non puo' essere esercitata in forma ambulante; puo', invece, essere svolta presso il domicilio dell' esercente qualora il richiedente consenta controlli da parte delle autorita' competenti nei locali adibiti all' esercizio della attivita' e si uniformi ai requisiti previsti dai regolamenti di cui al successivo articolo 4; puo' inoltre essere svolta in altra sede indicata dal committente, in caso di sua impossibilita' fisica a recarsi nella sede preposta alla attivita' dell' esercente. Per le imprese non individuali va indicato, nella richiesta di autorizzazione, la persona cui e' affidata la direzione dell' azienda.


Art. 3
(Acquisizione della qualificazione professionale )

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue attraverso l' effettuazione di appositi corsi regionali ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge regionale 6 aprile 1978, n. 14.

2. La qualificazione professionale puo', altresi', essere conseguita dopo un anno di attivita' lavorativa successiva al rapporto di apprendistato come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria; oppure dopo due anni di attivita' lavorativa a tempo pieno in qualita' di dipendente o collaboratore presso una impresa di estetista, documentata dal libretto di lavoro sul quale dovra' essere indicata la specifica mansione svolta, nonche' la dichiarazione resa dal datore di lavoro attestante la condizione di lavoratore a tempo pieno. In questo secondo caso e' richiesto inoltre il superamento di apposito esame teorico - pratico che accerti la conoscenza delle discipline previste dai corsi professionali di cui al primo comma.


Art. 4
(Regolamenti)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni devono emanare propri regolamenti per disciplinare l' attivita' di estetista prevista dalla presente legge.

2. Detti regolamenti verranno sottoposti, prima dell' approvazione, ai pareri obbligatori ma non vincolanti, della commissione prevista dall' articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e della commissione provinciale per l' artigianato.

3. I regolamenti devono prevedere:
a) le modalita' di esercizio dell' attivita' professionale in relazione anche ai requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili necessarie;
b) i requisiti relativi ai procedimenti tecnici ammissibili in relazione all' attivita' da svolgere;
c) la disciplina degli orari e l' obbligo di esposizione delle tariffe professionali;
d) la distanza minima tra gli esercizi in rapporto alla densita' di popolazione residente e fluttuante e al numero di addetti in esercizio nelle imprese;
e) le modalita' e la documentazione necessaria per il rilascio dell' apposita autorizzazione comunale;
f) i criteri di controllo sull' accertamento dei requisiti di cui alle lettere precedenti nonche' l' indicazione delle autorita' a cio' competenti.


Art. 5
(Composizione della commissione comunale)

1. Ai fini del rilascio dell' autorizzazione di cui al successivo articolo 6, la composizione della commissione comunale prevista dall' articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, viene integrata da due imprenditori della categoria designati dalle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.


Art. 6
(Autorizzazioni)

1. L' autorizzazione di cui al precedente articolo 2, punto 2) e' rilasciata, entro sessanta giorni dalla sua richiesta, con provvedimento del sindaco, sulla base degli accertamenti previsti dal precedente articolo svolti dagli organi competenti.

2. Il diniego dell' autorizzazione deve essere motivato e comunicato all' interessato. Contro tale diniego e' ammesso un ricorso al Tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

3. La mancata comunicazione entro il termine di cui al precedente primo comma vale accoglimento della domanda.


Art. 7
(Attivita' svolta presso un esercizio di barbiere o parrucchiere )

1. I barbieri ed i parrucchieri nell' esercizio della loro attivita' possono avvalersi direttamente per l' esclusivo svolgimento di semplici e limitate prestazioni di manicure e pedicure estetico, intese come attivita' accessorie da fornire in via strettamente connessa all' esecuzione di quella principale.

2. L' attivita' di estetista puo' essere svolta presso un' impresa di barbiere o parrucchiere anche mediante una delle forme associative previste dall' articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attivita' devono essere in possesso dei requisiti di professionalita' inerenti le rispettive attivita'.


Art. 8
(Sanzioni)

1. Il sindaco, accertata la mancanza di uno o piu' requisiti o l' inosservanza delle prescrizioni previste nell' autorizzazione, previa diffida, puo' sospendere l' autorizzazione.

2. Il sindaco stesso dispone la revoca dell' autorizzazione qualora l' interessato non ottemperi alle prescrizioni stabilite nei termini di centottanta giorni dalla notifica della sospensione.

3. Chiunque eserciti l' attivita' di estetista sprovvisto della relativa autorizzazione ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa gli sia stata negata o revocata e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500 mila a L. 2 milioni.

4. Per quanto riguarda le modalita' di accertamento, irrogazione della sanzione e riscossione coattiva della somma dovuta si applicano le norme della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.


Art. 9
(Norma transitoria)

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l' attivita' prevista dal precedente articolo 1 sprovvisti dei requisiti previsti dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, ai fini del rilascio dell' attestato di qualificazione professionale richiesto dalla legge stessa, sono ammessi a frequentare su domanda, da presentarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, corsi straordinari da istituirsi da parte della Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande di partecipazione al corso dovranno essere corredate da idonea documentazione attestante l' esercizio dell' attivita'.

3. La valutazione delle domande e dei requisiti per l' ammissione al corso sara' effettuata da una commissione composta dall' assessore competente o un suo delegato, da tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da tre funzioni regionali del competente assessorato.

4. A conclusione del corso i partecipanti saranno sottoposti ad una prova d' esame consistente in una prova teorica e in una pratica.


Art. 10
(Dichiarazione d' urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1989
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 6 dicembr1989.


Allegato

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELL' ATTIVITA' DI ESTETICA.


ATTO ALLEGATO

1) Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato.
2) Stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza).
3) Disincrostante per pulizia con intensita' non superiore a 4mA.
4) Aspira comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
5) Doccia filiforme e atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
6) Massaggiatori meccanici solo a livello cutaneo e non in profondita'.
7) Massaggiatori elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, utilizzando unicamente accessori piatti o spazzole.
8) Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di ultravioletti( UV) e infrarossi( IR).
9) Massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
10) Massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
11) Scaldacera per cerette.
12) Rulli elettrici e manuali.
13) Vibratori elettrici oscillanti.
14) Attrezzi per ginnastica estetica.
15) Attrezzature per manicure e pedicure.
16) Trattamenti di calore individuali e parziali.
17) Massaggio aspirante con coppe di varie misure ed applicazioni in movimento, fisso e ritmato e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
18) Massaggiatori meccanici picchettanti.
19) Massaggiatori elettrici picchettanti.
20) Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
21) Ionoforesi estetica con intensita' massima sulla placca di ImA ogni dieci centimetri quadrati.
22) Depilatori elettrici ed elettronici.
23) massaggiatori subacquei.
24) Elettrostimolatori ad impulsi.
25) Massaggiatori ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
26) Saune tipo finlandese ed altri similari.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.