SOMMARIO
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Finalità)
CAPO II MISURE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Art. 2 (Misure e attività in materia di prevenzione del rischio sismico)
Art. 3 (Documento sul rischio sismico regionale)
Art. 4 (Contributi e altre forme di sostegno)
Art. 5 (Ulteriori misure di mitigazione del rischio sismico)
Art. 6 (Istituzione della giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica)
CAPO III PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
Art. 7 (Principi generali in materia di pianificazione)
Art. 8 (Pianificazione provinciale)
Art. 9 (Pianificazione comunale)
CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA
Art. 10 (Modifica all’articolo 27 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale” e successive modifiche)
Art. 11 (Tecnologie edilizie e nuovi materiali)
CAPO V DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E SUCCESSIVI
Art. 12 (Interventi di ristrutturazione edilizia negli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti)
Art. 13 (Interventi di trasformazione del bosco a sostegno della ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici)
Art. 14 (Ambito d’applicazione)
Art. 15 (Modifica all’articolo 24 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a misure urgenti per le aree colpite dagli eventi sismici del 2016)
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16 (Relazione)
Art. 17 (Disposizioni finanziarie)
Art. 18 (Entrata in vigore)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
CAPO II
MISURE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Art. 2
(Misure e attività in materia di prevenzione del rischio sismico)
Art. 3
(Documento sul rischio sismico regionale)
Art. 4
(Contributi e altre forme di sostegno)
Art. 5
(Ulteriori misure di mitigazione del rischio sismico)
1. Al fine di ridurre la vulnerabilità degli edifici rispetto all’azione sismica, i comuni, nell’ambito della propria autonomia, possono introdurre incentivi per la costruzione di edifici residenziali secondo i parametri di resistenza all’azione sismica previsti dalle norme tecniche per le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche.
Art. 6
(Istituzione della giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica)
CAPO III
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
Art. 7
(Principi generali in materia di pianificazione)
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, comunque denominati, concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell'osservanza della classificazione sismica attribuita ai comuni, secondo la normativa vigente.
2. Con la cadenza triennale di cui all’articolo 3 gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, comunque declinati ai diversi livelli, sono aggiornati ed adeguati alle risultanze del documento di cui al medesimo articolo 3.
Art. 8
(Pianificazione provinciale)
Art. 9
(Pianificazione comunale)
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA
Art. 10
(Modifica all’articolo 27 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21
“Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia
residenziale sociale” e successive modifiche)
1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 21/2009 sono aggiunte le seguenti:
“c bis) il contributo per le spese di istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione sismica e dell’attestazione di deposito, di conservazione dei progetti e successivi adempimenti è dovuto in misura ridotta rispetto a quello previsto, da determinare con il regolamento di cui al comma 1, in caso di interventi di adeguamento sismico nelle zone ad alta sismicità (zona 1);
c ter) le entrate derivanti dall’applicazione del regolamento di cui al comma 1 concorrono alla copertura delle spese derivanti dalle attività di cui al presente articolo nonché al finanziamento di iniziative e programmi di prevenzione del rischio sismico nelle zone ad alta sismicità (zona 1);
c quater) il collaudo è effettuato da un professionista abilitato secondo la normativa vigente, non intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione dell’opera. Il professionista non deve altresì, relativamente agli interventi edilizi privati, avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori, anche in subappalto, nonché con i tecnici incaricati della progettazione e direzione lavori.”.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento regionale 13 luglio 2016, n. 14 (Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del Regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico) e successive modifiche) alle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 11
(Tecnologie edilizie e nuovi materiali)
1. Al fine di perseguire la massima sicurezza strutturale negli interventi di riparazione, miglioramento sismico e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, possono essere utilizzati sistemi innovativi che impieghino anche materiali tradizionali e nuovi e comunque conformi al capitolo 11.1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»), preferibilmente di produzione locale, tenendo come riferimento i criteri e i caratteri tipologici e architettonici degli edifici interessati e assicurando che l’esito degli interventi risulti coerente e adeguato con il contesto paesaggistico, territoriale e culturale di appartenenza.
CAPO V
DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE AREE COLPITE
DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E SUCCESSIVI
Art. 12
(Interventi di ristrutturazione edilizia negli
insediamenti prevalentemente residenziali esistenti)
Art. 13
(Interventi di trasformazione del bosco a sostegno della ripresa
economica dei territori colpiti dagli eventi sismici)
a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
b) ristrutturazione ed ampliamento di immobili e pertinenze di insediamenti produttivi esistenti;
c) viabilità agro-silvo-pastorale;
d) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti.
Art. 14
(Ambito d’applicazione)
1. Le disposizioni dell’articolo 12 si applicano ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016 e le disposizioni dell’articolo 13 ai comuni che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili, con esito di tipo “E”, rispetto agli edifici esistenti alla data dell’evento sismico.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella normativa statale comunque più favorevoli, di maggior semplificazione o contenenti l’ulteriore riduzione dei termini dei procedimenti.
Art. 15
(Modifica all’articolo 24 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo
a misure urgenti per le aree colpite dagli eventi sismici del 2016)
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 7/2018, dopo le parole: “sul medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica” sono inserite le seguenti: “o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o su terreno di cui all’articolo 4 ter del d.l. 189/2016, convertito dalla l. 229/2016.”.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16
(Relazione)
1. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione sullo stato di attuazione delle attività e degli interventi di propria competenza previsti dalla presente legge.
Art. 17
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 4 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, di due appositi fondi, rispettivamente, di parte corrente e in conto capitale:
a) per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 3, del “Fondo per il sostegno agli interventi di adeguamento sismico su unità immobiliari destinate ad abitazione principale nelle zone sismiche - parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2018-2020, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”;
b) per gli interventi di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del “Fondo per il sostegno agli interventi di adeguamento sismico su unità immobiliari destinate ad abitazione principale nelle zone sismiche - parte capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 2.000.000,00 per l’anno 2019 ed euro 4.000.000,00 per l’anno 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2018-2020, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.
2. Per le annualità successive i fondi di cui al comma 1 possono essere rifinanziati nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.
3. L’Assessore competente in materia di politiche per la ricostruzione, di concerto con l’Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle autorizzazioni di spesa relative ai fondi di cui al comma 1, lo stanziamento dei fondi predetti può essere adeguato con legge regionale, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e dell’articolo 24, comma 1, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità).
4. Agli ulteriori oneri di parte corrente previsti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 della missione 18, dell’apposita voce di spesa denominata: “Spese in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 250.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2018-2020, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.
Art. 18
(Entrata in vigore)
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, li 18 Dicembre 2018
Il Presidente
Nicola Zingaretti
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.