Art. 1
(Finalità)
Art. 2
(Unità funzionali multidisciplinari. Centro di riferimento regionale)
Art. 3
(Raccolta e monitoraggio dei dati sulle patologie uro-andrologiche)
1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di protezione dei dati personali, provvede, attraverso il Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale (DEP) Lazio, alla raccolta e al monitoraggio dei dati ai fini della rilevazione e dello studio delle patologie uro-andrologiche.
2. I dati raccolti dal DEP Lazio possono essere utilizzati per la programmazione sanitaria nell’ambito delle patologie dell’apparato urogenitale maschile, ai fini della valutazione dei trattamenti e degli interventi sanitari nonché della qualità delle cure.
Art. 4
(Giornata regionale per la prevenzione e la cura delle patologie uro-andrologiche)
Art. 5
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 88, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta.
Art. 6
(Disposizione finanziaria)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, relative agli interventi di promozione della conoscenza delle principali malattie uro-andrologiche attraverso campagne di informazione e prevenzione nelle scuole, è disposta l’istituzione di un’apposita voce di spesa nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per gli anni 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta ulteriori oneri per il servizio sanitario regionale.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.