Disposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile

Numero della legge: 25
Data: 25 novembre 2019
Numero BUR: 95
Data BUR: 26/11/2019

Art. 1

(Finalità)

 

  1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, 32 e 97 della Costituzione, nell’ambito delle politiche giovanili, delle pari opportunità e della tutela della salute sessuale e della fertilità maschile, riconosce la rilevanza delle patologie uro-andrologiche e l’importanza della conoscenza delle stesse e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociale e familiare, anche al fine di agevolare la prevenzione, la diagnosi precoce e il miglioramento delle cure. A tal fine, promuove anche la diffusione della conoscenza delle principali malattie uro-andrologiche attraverso campagne di informazione e prevenzione nelle scuole.

 

Art. 2

(Unità funzionali multidisciplinari. Centro di riferimento regionale)

 

  1. La Regione promuove l’individuazione, presso le aziende sanitarie locali, di unità funzionali multidisciplinari integrate finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle patologie uro-andrologiche.
  2. È promossa l’individuazione di un centro di riferimento regionale dedicato alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle patologie uro-andrologiche.
  3. Per le finalità della presente legge la Regione promuove, inoltre, la collaborazione tra urologi, andrologi, pediatri di libera scelta, medici di medicina generale e medici dei distretti.

Art. 3

(Raccolta e monitoraggio dei dati sulle patologie uro-andrologiche)

1.  La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di protezione dei dati personali, provvede, attraverso il Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale (DEP) Lazio, alla raccolta e al monitoraggio dei dati ai fini della rilevazione e dello studio delle patologie uro-andrologiche.

2.  I dati raccolti dal DEP Lazio possono essere utilizzati per la programmazione sanitaria nell’ambito delle patologie dell’apparato urogenitale maschile, ai fini della valutazione dei trattamenti e degli interventi sanitari nonché della qualità delle cure.

 

Art. 4

(Giornata regionale per la prevenzione e la cura delle patologie uro-andrologiche)

 

  1. È istituita la giornata regionale per la prevenzione e la cura delle patologie uro-andrologiche, da celebrare il 19 gennaio di ogni anno.
  2. In occasione della giornata regionale di cui al comma 1, sono promosse iniziative di sensibilizzazione e di screening gratuito sulle patologie uro-andrologiche, rivolte principalmente ai ragazzi fino ai ventiquattro anni di età, ed è reso pubblico lo stato di realizzazione e il programma delle iniziative complessivamente previste per il contrasto delle medesime patologie.

 

Art. 5

(Clausola di salvaguardia)

 

1.  Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 88, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta.

 

Art. 6

(Disposizione finanziaria)

1.  Per le finalità di cui all’articolo 1, relative agli interventi di promozione della conoscenza delle principali malattie uro-andrologiche attraverso campagne di informazione e prevenzione nelle scuole, è disposta l’istituzione di un’apposita voce di spesa nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per gli anni 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta ulteriori oneri per il servizio sanitario regionale.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.