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Rigenerazione urbana, approvati i primi due articoli

Gli interventi consentiti nelle aree agricole restano quelli del testo licenziato dalla sesta commissione. Avviato il confronto sull'esclusione dei centri storici. L'Aula torna a riunirsi il 3 luglio.
28/06/2017
Sono stati approvati dal Consiglio regionale del Lazio i primi due articoli della proposta di legge, di iniziativa della giunta Zingaretti, per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio. Due disposizioni che contengono già gli elementi caratterizzanti una legge, di iniziativa della Giunta e rappresentata in aula dall’assessore Michele Civita, che si propone di promuovere, incentivare e realizzare attraverso strumenti ordinari – e affidando un ruolo centrale ai comuni – una rigenerazione urbana concepita per migliorare la “qualità della vita” dei cittadini. Quelle votate in via definitiva oggi sono state le norme su finalità e ambiti di applicazione e programmi di rigenerazione. A fine seduta è stato illustrato l’articolo 3 che disciplina ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio. I lavori proseguiranno lunedì 3 luglio alle ore 11, come annunciato in chiusura dal presidente di turno, il vicepresidente Mario Ciarla (che si è avvicendato con Francesco Storace e Daniele Leodori).

Sulla base delle disposizioni approvate oggi gli interventi previsti dalla normativa saranno consentiti nelle porzioni di territorio urbanizzate, su edifici realizzati legittimamente o sanati, ma con alcune esclusioni. Si tratta delle zone con vincolo di inedificabilità assoluta, delle aree protette (seppure con alcune eccezioni) e delle aree agricole. Per queste ultime però, come aveva già definito dalla sesta commissione presieduta da Enrico Panunzi (Pd), gli interventi saranno consentiti in quelle zone che siano state individuate dal Ptpr come “paesaggio degli insediamenti urbani” e “paesaggio degli insediamenti in evoluzione”, fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge regionale “Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale del territorio della regione” (art. 2, comma 4, legge regionale 22/1997). Nelle zone agricole saranno comunque permessi gli “interventi diretti”.

Contro questo allargamento dello spettro di azione della legge alle aree agricole sono stati presentati numerosi emendamenti dal M5s, in gran parte illustrati da Devid Porrello, tutti respinti dall’Aula. Un altro argomento tra quelli oggi al centro della seduta è stata l’esclusione dai programmi di rigenerazione urbana delle zone individuate come insediamenti urbani storici dal Ptpr. Contestata dai banchi di opposizione – in particolare da Pietro Sbardella (Misto) – questa limitazione, che sembra coinvolgere di più i comuni delle province, sarà probabilmente di nuovo affrontata in occasione dell’imminente esame dell’articolo 3, quello sugli ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio, del quale oggi è stata svolta solo la discussione generale.

Tra le novità rispetto al testo dell’articolo 1 della legge licenziato in commissione la previsione non solo che la Regione inserisca criteri specifici nella definizione dei bandi su fondi strutturali europei a favore delle aree e degli interventi di rigenerazione urbana. Ma anche, come voluto da un emendamento di Civita, “dei progetti sperimentali di rigenerazione urbana volti all’innovazione, all’attuazione di particolari forme di economia circolare e all’inclusione sociale”. Riformulata, su iniziativa di consiglieri FdI Giancarlo Righini e Fabrizio Santori, la norma sugli interventi per le attività sociali ed economiche, a favore del recupero della residenzialità e delle attività artigianali, della riutilizzazione delle aree di mercato inutilizzate dalla piccola distribuzione commerciale e di nuove attività produttive nelle are industriali dismesse. Approvati anche altri emendamenti presentati tanto da M5s che da Forza Italia.

Completato anche l’esame dell’articolo 2, iniziato nella scorsa seduta, relativo ai “programmi di rigenerazione urbana”. Tra le modifiche introdotte oggi quella – su proposta FdI – che allarga alle “associazioni consortili di recupero urbano”, oltre che ai privati, la possibilità di proporre tali programmi ai Comuni. La quota poi di alloggi da destinare, all’interno dei programmi, a edilizia residenziale pubblica e sociale - è stato stabilito grazie a un emendamento M5s - non potranno fissati dalle amministrazioni comunali a meno del 20 per cento. Porta la firma invece di Gino De Paolis, Marta Bonafoni e Rosa Giancola (tutti Articolo 1 – Mdp) una disposizione che – allorché ci sia un trasferimento di cubature – cerca di assicurare la bonifica in particolare dei siti industriali dismessi. Definita, grazie a un emendamento illustrato da Giuseppe Simeone (FI), la quantità – non inferiore al 30 per cento – dei materiali derivanti da demolizioni di opere e manufatti di edilizia civile ed infrastrutturale da riutilizzare. Fissati anche livelli di punteggio minimo da raggiungere per il protocollo Itaca, uno strumento di valutazione del livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici che la legge richiama (su emendamento con prima firmataria Cristiana Avenali, Pd). A cura dell'Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio

Ufficio Stampa