L.R. 08 Agosto 1989, n. 55 |
Istituzione del parco regionale urbano di Aguzzano.
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(Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1989, n. 24) Art. 1 (Istituzione) 1. A norma della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, in considerazione del rilevante interesse scientifico, naturalistico ed ecologico generale per le finalita' di cui all' articolo 1 della predetta legge, e' istituito il parco regionale urbano denominato " Aguzzano ", compreso nel sistema parchi e riserve naturali di cui all' articolo 1 della legge medesima. Art. 2 (perimetrazione) 1. Il parco regionale urbano " Aguzzano" e' delimitato dai confini riportati nella cartografia in scala 1/ 10.000 della planimetria stralcio delle destinazioni di PRG (piano regolatore generale) area Aguzzano del comune di Roma che costituisce parte integrante della presente legge. 2. Entro il termine di novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge l' ente gestore di cui al successivo articolo 4 provvede all'apposizione di cartelli segnaletici perimetrali e lungo le strade di accesso al parco, recanti la scritta " Regione Lazio, comune di Roma, parco urbano Aguzzano " ed un simbolo, o marchio, proprio e caratteristico del parco stesso. Art. 3 (Classificazione) 1. Il parco regionale urbano " Aguzzano " e' destinato a valorizzare le caratteristiche naturalistiche ed ambientali in tutte le componenti presenti nell' ambito perimetrato dal precedente articolo 2, al fine di conservare una testimonianza storica del sistema di utilizzazione antropica della campagna romana, ancora definita dai sistemi architettonici ed arborei tipici, nonche' da un corretto rapporto tra elementi antropici e naturalistici tipici della Valle dell' Aniene, utilizzarne la presenza in ambiente urbano a fini didattici, sociali e ricreativi, realizzarne la fruizione razionale e corretta da parte della popolazione attraverso le attrezzature e le infrastrutture necessarie per l' attuazione delle previsioni di cui ai successivi articoli 5 e 6. 2. Il parco " Aguzzano" e' classificato " urbano" a norma dell' articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Art. 4 (Gestione) 1. La gestione del parco urbano " Aguzzano" e' affidata al comune di Roma che dovra' costituire, con sede presso la V circoscrizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito ufficio con funzioni tecniche ed amministrative. 2. Ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, l' ente gestore nomina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comitato tecnico - scientifico per la gestione del parco urbano " Aguzzano >> composto da: a) un funzionario dell' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali che lo presiede; b) due esperti designati rispettivamente dall' assessorato all' ambiente e dall' assessorato alla cultura della Regione; c) tre esperti designati rispettivamente dall' assessorato ai giardini, dall' assessorato alla scuola e dall' assessorato alla cultura del comune di Roma; d) due esperti designati dal consiglio circoscrizionale della V circoscrizione; e) un esperto in discipline ambientali nominato dal consiglio nazionale delle ricerche; f) un archeologo nominato dalla soprintendenza archeologica di Roma; g) cinque rappresentanti designati rispettivamente da Italia Nostra, Lega Ambiente, WWF (World Wildlife Found), LIPU (Lega italiana protezione degli uccelli), Amici della Terra. 3. Le designazioni e le nomine di cui al precedente secondo comma devono avere luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comitato e' validamente costituito quando risulta nominata dagli organi competenti la meta' piu' uno dei componenti. 4. La designazione o nomina di ogni singolo membro del comitato e' valida per tre anni. 5. In caso di inadempienza od irregolarita' di gestione da parte del comune, la gestione stessa sara' affidata alla Regione, che potra' nominare un " commissario ad acta >>, entro sessanta giorni dalla rilevazione della inadempienza o irregolarita'. Art. 5 (Piano attuativo) 1. Per l' assetto del territorio perimetrato dal precedente articolo 2, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, l' ente gestore predispone, con la collaborazione dell' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano del parco urbano "Aguzzano". 2. Il piano attuativo ha natura particolareggiata ai sensi della vigente legge urbanistica secondo il disposto dell' articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. 3. Il piano attuativo e' adottato, entro il termine indicato al primo comma del presente articolo, dal consiglio dell' ente gestore, e' soggetto a pubblicazione ed e' approvato dal consiglio dell' ente gestore per delega della Regione a norma dell' articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora i termini fissati nel presente comma non siano rispettati dall' ente gestore, la Regione nomina un commissario ad acta per i relativi adempimenti a spese dell' ente gestore entro sessanta giorni dalla relazione della inadempienza. 4. L' imposizione di servitu' e le espropriazioni conseguenti all' attuazione del parco sono disposte, a norma dell' articolo 13 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dalla Regione secondo le norme della legislazione vigente in materia di espropriazione per pubblica utilita'. Le opere e le acquisizioni occorrenti al riguardo sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti e indifferibili. Art. 6 (Direttive di valorizzazione) 1. Il regolamento di attuazione del parco, oltre a quanto previsto nell' articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, deve indicare: a) le zone da destinare a riserva orientata; b) gli interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti e equilibri naturali alterati o degradati. 2. Relativamente ai sentieri naturali realizzati nelle zone di riserva orientata il regolamento di attuazione dovra' stabilire i giorni della settimana, non inferiori a tre e non superiori a cinque, in cui permettere l' accesso al pubblico. 3. L' ente gestore potra', altresi', per particolari motivi e sentito l' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, disporre la chiusura temporanea al pubblico delle aree suddette. 4. L' ente gestore potra' stabilire che il pubblico acceda alle aree attrezzate del parco dietro pagamento di una somma, il cui ammontare verra' fissato di concerto con l' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione del parco. 5. Dovranno comunque essere assicurate particolari facilitazioni per le utilizzazioni a scopo didattico o sociale e per quelle organizzate da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei cittadini. Art. 7 (Regolamento di attuazione) 1. Entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' ente gestore predispone il regolamento di attuazione del parco urbano " Aguzzano" ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 e secondo le direttive di cui al precedente articolo 3. Art. 8 (Finanziamenti) 1. Per la realizzazione ed il primo avviamento del parco urbano regionale di " Aguzzano >> e' autorizzatala spesa complessiva di L. 50 milioni. 2. Per l' attuazione di quanto previsto nell' articolo 6 della presente legge e' inoltre autorizzata, per l' anno finanziario 1989, la spesa di L. 50 milioni. 3. L' onere di cui al primo comma del presente articolo viene iscritto al capitolo n. 21050 del bilancio 1989 denominato: " Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n.46", che presenta la necessaria disponibilita'. 4. L' onere di cui al secondo comma del presente articolo viene iscritto al capitolo n. 21501 del bilancio 1989 denominato: "Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, per interventi finalizzati allo sviluppo delle attivita' socio - economiche compatibili nei rispettivi territori". 5. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente quarto comma del presente articolo si fa fronte mediante riduzione di L. 50 milioni del capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera u) e dello stanziamento di cassa del capitolo n. 31021 del bilancio di previsione 1989. 6. Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari e straordinari successivi, la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall' ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. 7. La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell' anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all' anno successivo e deve contenere la descrizione delle attivita' svolte, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi, nonche' delle attivita' da svolgere nell' anno successivo. 8. Possono essere concessi all' ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell' ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati per la realizzazione di opere ed iniziative utili al raggiungimento delle finalita' istitutive ed al funzionamento del parco stesso. Art. 9 (Norme di salvaguardia) 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, nel parco " Aguzzano" sono vietate: a) la manomissione e l' alterazione delle caratteristiche naturali ed antropiche; b) la discarica di materiali di qualsiasi natura e l' abbandono di veicoli ed attrezzature domestiche od industriali; c) l' apertura di nuove strade o piste di penetrazione; d) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati di qualsiasi tipo al di fuori della viabilita' esistente, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco e per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto; e) il campeggio e l' accensione di fuochi; f) l' esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione; g) l' esercizio della caccia e della uccellazione, con qualunque mezzo esercitato. Art.10 (Sanzioni) 1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o all' inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione, si applicano le norme previste dall' articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. 2. Per le violazioni del piano attuativo si applicano le norme previste dall' articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 3. La sanzione amministrativa minima applicabile per le violazioni alla presente legge o al regolamento di attuazione e' stabilita in L. 50.000, raddoppiate in caso di recidivita'. 4. Per quanto riguarda non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |