Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) (1)

Numero della legge: 30
Data: 29 settembre 2003
Numero BUR: 29
Data BUR: 20/10/2003
L.R. 29 Settembre 2003, n. 30
Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) (1)


Art. 1
(Finalità ed oggetto)

1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ai fini di incentivare la collaborazione con le autorità sanitarie preposte all’attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), previsto dall’ordinanza del Ministro della sanità 11 maggio 2001, concernente: “Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)” e dagli atti dirigenziali attuativi, nonché ai fini di indennizzare eventuali danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta dalla medesima ordinanza.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono concessi, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a partire dal 1 luglio 2001 e consistono in:
a) un contributo diretto a compensare costi e disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell’autorità sanitaria competente dei propri capi per i prelievi periodici di sangue, finalizzati alla realizzazione dei piani di sorveglianza;
b) un indennizzo a parziale ristoro del danno subito dagli allevatori ove si verifichino aborti conseguenti la vaccinazione di fattrici gravide;
c) un indennizzo per i capi morti in conseguenza dell’intervento vaccinale, ivi compresa la natimortalità e la mortalità neonatale e perinatale;
d) un indennizzo per eventuali cali di produzione del latte nel periodo successivo alla vaccinazione.

Art. 2
(Beneficiari e misura degli interventi)

1. Il contributo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), è concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, comprese in una o più delle celle di campionamento in cui è suddiviso il territorio della Regione, di seguito denominate aziende, che mettono a disposizione un numero di capi adeguato alle esigenze del piano di sorveglianza sierologica per i prelievi effettuati dall’autorità sanitaria. Ogni singola azienda può rendere disponibile non più di dodici capi l’anno o il numero di capi ritenuti indispensabili dall’autorità sanitaria competente per territorio. Per ogni capo messo a disposizione dell’autorità sanitaria viene erogata una somma pari a euro 60 rapportata all’intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.
2. L’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), è concesso alle aziende in cui si verifichino aborti entro venti giorni dall’avvenuta vaccinazione delle relative fattrici e quando venga esclusa la responsabilità di altre eziologie da parte dell’Istituto Zooprofilattico delle regioni Lazio e Toscana. Gli allevatori sono indennizzati fino al novanta per cento del valore di mercato per categoria e tipologia di animale abortito (agnello, capretto, vitello, annutolo), valore rilevato dai bollettini pubblicati dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare (ISMEA), salvo quanto previsto al comma 4 bis. (2)
3. L’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), è concesso alle aziende in cui si verifichi la morte dei capi sottoposti a vaccinazione entro venti giorni dall’effettuazione della stessa, come certificato dal veterinario che ha eseguito l’intervento o dal servizio veterinario della competente ASL. Lo stesso indennizzo è corrisposto per gli animali nati morti e per quelli che muoiono entro trenta giorni dalla nascita, quando la vaccinazione sia stata praticata entro i venti giorni dal parto.L'indennizzo, salvo quanto previsto al comma 4 bis, è concesso fino al 90 per cento del valore risultante dalla media tra:
a) il valore ottenuto dalla media dei valori di mercato degli animali abbattuti, rilevati dall'ISMEA a livello nazionale nei tre anni precedenti la data della morte dell'animale;
b) il valore ottenuto dalla media tra il prezzo massimo e quello minimo degli animali abbattuti, rilevati da ISMEA nel corso della quindicina in cui si è verificata la data della morte dell’animale. (3)

4. L’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), è concesso alle aziende in cui sia possibile accertare, attraverso il controllo della prevista documentazione di consegna del latte, un calo di produzione superiore al cinque per cento. La valutazione è effettuata confrontando la media della produzione lattea giornaliera o, qualora non disponibile, la media della produzione lattea giornaliera dell’ultima settimana per la quale sono documentabili le rese produttive nell’arco del trimestre precedente la vaccinazione, con la media della produzione lattea giornaliera del periodo compreso fra il settimo e il ventunesimo giorno successivo alla vaccinazione. L’indennizzo è corrisposto per la effettiva differenza di produzione giornaliera accertata nelle tre settimane successive alla vaccinazione, in misura del novanta per cento del valore di mercato del latte desumibile dalle rilevazioni dell’ISMEA , salvo quanto previsto al comma 4 bis. (2) (4)
4 bis. Dagli importi degli indennizzi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono dedotti eventuali aiuti diretti percepiti e tutte le somme ricevute in virtù di polizza assicurativa.(5)


Art. 3
(Concessione ed erogazione dei benefici)

1. Ai fini dell’ottenimento dei benefici derivanti dalla presente legge, le aziende presentano richiesta all’assessorato regionale competente in materia di agricoltura.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono dettate disposizioni attuative ed integrative per la concessione e l'erogazione dei contributi e degli indennizzi nonché per la revoca della concessione stessa ed il recupero delle somme indebitamente percepite. (6)


Art. 4
(Condizione degli interventi. Relazione)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono concessi in regime di aiuti de minimis. (7)
2. Al termine di ciascun anno di attuazione degli interventi, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia una relazione a consuntivo degli interventi realizzati.


Art. 5 (8)
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l’utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo B 12112, denominato “Utilizzazione dell’assegnazione statale per l’emergenza Blue Tongue – Legge 448/2001 articolo 66”, per l’importo di euro 1.426.919,51.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 ottobre 2003, n. 29, s.o. n. 7
(2) Comma modificato dal'articolo 23, comma 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16
(3) Comma modificato dall'articolo 23, comma 1e 2 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16
(4) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1
(5) Comma aggiunto dall'articolo 23, comma 4 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16
(6) Comma modificato dall'articolo 23, comma 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16
(7) Comma modificato dall'articolo 5, comma 2 della legge regionale 13 febbraio 2009 e da ultimo dall'articolo 35, comma 1, lettera m), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12
(8) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per la parte di competenza regionale, con il capitolo di spesa B11900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.