L.R. 31 Ottobre 1994, n. 55 (1) |
Provvedimenti in materia di tributi regionali (2). |
(Principi e definizione)
1. La presente legge detta norme per l'adeguamento della legislazione regionale alla mutata legislazione statale in materia di estinzione di crediti e debiti di natura tributaria. Art. 2
(Estinzione dei crediti inferiori a L. 20.000) 1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per imposte o tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede, da parte degli uffici regionali alla loro riscossione nč a quella di interessi, pene pecuniarie e soprattasse ad essi connessi. 2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte o tasse regionali di importo non superiore a L. 20.000 nč a quello degli interessi ad esso connessi e di cui all'art. 3. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge. 1. Previo accertamento al rimborso di imposte o tasse e soprattasse regionali, sono dovuti gli interessi di mora di cui all'art. 5 della legge 26 gennaio 1962, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, da liquidarsi in ragione del 3 per cento a semestre maturato, con decorrenza dalla data di ricezione delle domande di rimborso, pervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La misura degli interessi, di cui al comma 1, č automaticamente adeguata alle variazioni ad essa apportate dal decreto del Ministro delle finanze, secondo il disposto dell'art. 13, comma 3, della legge 26 febbraio 1994, n. 133. Art. 4
(Modalitā di rimborsi) 1. Il rimborso dovuto di imposte, tasse e soprattasse regionali di cui all'art. 3, č effettuato con quietanza del titolare dell'imposta non dovuta o, comunque, del soggetto che di fatto ha provveduto al versamento dell'imposta stessa. In quest'ultimo caso viene data comunicazione dell'avvenuto rimborso al titolare dell'imposta. 1. Il contribuente, in alternativa al rimborso di cui all'art. 11 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, puō, nei tempi e con le modalitā previste per la richiesta di rimborso, chiedere la compensazione delle somme pagate indebitamente per tasse sulle concessioni regionali. 2. La compensazione puō avvenire solo mediante trasferimento agli anni successivi dell'importo eccedente la tassa dovuta e per la stessa voce tariffaria, senza pregiudizio per le sanzioni previste dall'art. 6 della legge regionale n. 30 del 1980 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 6
(Disposizione finanziaria) 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui all'art. 3 saranno posti a carico dello stanziamento iscritto al cap. n. 16108 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1994 cosė denominato: "Rimborso di somme indebite o inesigibili relative a quote di tributi statali o a tributi propri della Regione e relativi interessi": 2. Alla determinazione dello stanziamento per gli esercizi successivi si provvederā annualmente con legge di bilancio. Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 19 novembre 1994, n. 32. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 1 aprile 1995, n. 13 (S.S. n. 3). (2) Per utile ed opportuno coordinamento si riporta integralmente il testo dell'art. 50 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11: "50. 1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per imposte o tasse regionali, in essere al 31 dicembre 1996, sono estinti e non si procede, da parte degli uffici regionali alla loro riscossione nč a quella di interessi, pene pecuniarie e sopratasse ad essi connessi. 2. Non si procede parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte o tasse regionali di importo non superiore a L. 20.000 nč a quello degli interessi ad esso connessi e di cui all'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 55.". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |