L.R. 22 Settembre 1982, n. 44 |
Disciplina delle attivita' di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di cui all' art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.(1) |
Art. 1 (Finalita' ) La Regione, con la presente legge, disciplina l' attivita' di prevenzione e riabilitazione degli stati di alcoolismo e tossicodipendenza, svolta da associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, che le unita' sanitarie locali del Lazio intendono utilizzare, come enti ausiliari, ad integrazione degli interventi direttamente attuati dalle strutture del servizio sanitario nazionale. Ai fini della presente legge, la Regione Lazio puo' riconoscere come enti ausiliari, ai sensi dell' articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e dell' articolo 6 della legge regionale 11 settembre 1976, n. 46, le seguenti strutture pubbliche e private: a) enti pubblici e privati che abbiano come loro finalita' l' assistenza sociale e sanitaria, nonche' la prevenzione ed il recupero di ogni stato di emarginazione e disadattamento; b) associazioni di volontariato costituite al fine di concorrere al conseguimento dei compiti del servizio sanitario nazionale in ordine all' alcoolismo ed alla tossicodipendenza; c) cooperative di servizio costituite con la specifica finalita' dell' assistenza sociale e della riabilitazione di ogni categoria di emarginati. Gli enti, le associazioni e le cooperative di cui al precedente comma, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4, devono espressamente risultare costituite senza scopo di lucro. Art. 3
(Gli interventi) Gli enti ausiliari di cui al precedente articolo 2, nell' ambito delle attivita' di prevenzione e riabilitazione a favore dei soggetti alcoolisti e tossicodipendenti, attuano in particolare i seguenti interventi: 1) interventi finalizzati al sostegno psicologico del soggetto e dei suoi familiari per l' attuazione dei piani terapeutici individualizzati; 2) iniziative volte a facilitare il reinserimento nella famiglia, nella scuola e nella realta' sociale, nonche' l' inserimento degli ex tossicodipendenti e degli ex alcoolisti nel mondo del lavoro; 3) soggiorno nelle comunita' terapeutiche residenziali; 4) accoglienza in comunita' terapeutiche diurne ed aperte; 5) soggiorni, destinati alla disintossicazione, in luoghi e strutture non sanitarie; 6) le iniziative di volontariato autonome e collegate ai servizi pubblici e privati riconosciuti ai sensi della presente legge; 7) interventi di prevenzione primaria sul territorio, in collaborazione con le famiglie e le forze sociali, nella scuola in collaborazione con i distretti scolastici e gli altri organi collegiali della scuola medesima; 8) interventi particolari di prevenzione nelle zone piu' esposte al rischio. Art. 4
(Albo regionale degli enti ausiliari) Gli enti pubblici e privati, le associazioni, le cooperative di cui al precedente articolo 2, che intendono ottenere il riconoscimento per l' esercizio delle attivita' di prevenzione e riabilitazione di cui alla presente legge, devono inoltrare, tramite l' unita' sanitaria locale nel cui territorio hanno sede, all' assessorato regionale alla sanita' la domanda di iscrizione all' albo regionale degli enti ausiliari, istituito presso la Regione Lazio. La domanda dovra' indicare il possesso, oltre che del requisito di cui all' ultimo comma del precedente articolo 2, anche di quelli di cui al successivo articolo 5, ed essere corredata: a) da un programma dettagliato degli interventi che si intendono attuare, con la specificazione dei metodi adottati; b) dal piano finanziario annuale; c) dall' elenco degli operatori impegnati nella struttura con la specificazione delle qualifiche professionali e dei compiti cui sono preposti; d) dall' indicazione del legale rappresentante e dei responsabili dei settori di interven to; e) dal parere favorevole dell' unita' sanitaria locale competente per territorio. L' iscrizione all' albo degli enti ausiliari viene deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare permanente alla sanita' e del comitato di cui all' articolo 4 della legge regionale 11 settembre 1976, n. 46. L' albo regionale, istituito con il presente articolo, e' tenuto dalla segreteria del suddetto comitato regionale. Art. 5
(Requisiti degli enti ausiliari) Ai fini dell' iscrizione all' albo regionale di cui al precedente articolo 4, gli enti ausiliari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) costituzione a norma delle leggi vigenti a seconda della natura giuridica di ciascun ente; 2) finalita' istituzionali, risultanti dalla legge o dall' atto costitutivo, corrispondenti a quelle indicate nell' articolo 2 della presente legge; 3) locali, attrezzature e dotazione di personale adeguati allo svolgimento delle attivita' istituzionali; 4) sede legale nella Regione Lazio Art. 6
(Convenzioni) L' esercizio delle attivita' di prevenzione e di riabilitazione di soggetti alcoolisti e tossicodipendenti di cui alla presente legge e' regolato da apposite convenzioni da stipularsi tra l' unita' sanitaria locale e l' ente ausiliario iscritto all' albo regionale. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, predisporra', sentito il comitato regionale per la prevenzione dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze e la competente Commissione consiliare permanente, uno schema - tipo di convenzione, sulla base dello schema adottato dal Ministro della sanita', ai sensi dell' articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685. Lo schema di convenzione, oltre alla disciplina dei reciproci diritti e doveri in particolare di carattere economico - finanziario, dovra' contenere gli elementi atti a garantire il conseguimento delle finalita' della presente legge, nonche' prevedere la risoluzione in caso di inadempimento e la cancellazione dall' albo per la perdita dei requisiti richiesti. Lo schema di convenzione dovra' agevolare l' utilizzazione fra gli operatori degli enti ausiliari anche di ex alcoolisti ed ex tossicodipendenti, che abbiano ultimato il loro programma terapeutico o riabilitativo e che dimostrino particolari attitudini allo svolgimento di attivita' di prevenzione e riabilitazione. Art. 7
(Inserimento sul lavoro) Le imprese artigiane, le cooperative e le aziende che, nelle condizioni previste dal rispetto delle leggi vigenti, assumono in qualita' di apprendista o di lavoratore dipendente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ex tossicodipendente od un ex alcoolista che ha portato a termine con successo da almeno tre mesi un progetto di riabilitazione presso uno dei presidi socio - sanitari delle unita' sanitarie locali o presso uno dei servizi indicati nell' elenco di cui all' articolo 3, per i primi due anni ricevono un contributo annuo di lire 3 milioni dal bilancio regionale. Le comunita' terapeutiche ed i servizi di cui all' articolo 2, lettere b) e c), possono utilizzare, sotto la loro responsabilita', nell' ambito delle attivita' convenzionate, personale costituito da ex tossicodipendenti o da ex alcoolisti che abbiano ultimato il loro programma terapeutico e/ o riabilitativo, e che dimostrino particolari attitudini in tal senso. Art. 8 (Soggiorni in strutture non sanitarie per il periodo della disintossicazione) Nei casi in cui cio' sia ritenuto utile nell' ambito dei servizi responsabili, l' unita' sanitaria locale puo' autorizzare il soggiorno presso una struttura pubblica o privata, lontana dai luoghi in cui egli abitualmente vive, limitato al periodo necessario per il superamento della condizione di astinenza fisica, per il tossicodipendente che si trova in disagiate condizioni economiche. L' autorizzazione dell' unita' sanitaria locale comporta: a) il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tossicodipendente; b) il riconoscimento delle spese di missione per l' operatore che lo accompagna o nel caso in cui non vi siano operatori disponibili, il rimborso delle spese di viaggio per l' operatore volontario. Qualora venga ritenuta necessaria la presenza di un familiare al posto di un accompagnatore di cui ai commi precedenti, il rimborso spese per il viaggio ed il soggiorno, che non deve superare il periodo di giorni quindici, vengono autorizzati espressamente dall' unita' sanitaria locale di competenza; c) nel caso un cui superi quindici giorni il soggiorno di cui si tratta deve avere una preventiva autorizzazione dell' assessorato regionale alla sanita'. Il provvedimento di cui al presente articolo non puo' essere preso piu' di una volta a favore dello stesso paziente e deve comunque essere inserito all' interno di un progetto che prevede l' inserimento volontario del tossicodipendente nelle attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 2. Art. 9
(Volontariato) La Regione autorizza le unita' sanitarie locali al riconoscimento ed al finanziamento delle spese relative all' organizzazione ed alle attivita' delle associazioni di volontariato costituite nei modi e nelle forme previste dalle leggi vigenti che intendono collaborare alle attivita' dei servizi socio - sanitari pubblici e convenzionati nel campo specifico della prevenzione, delle terapie, della riabilitazione dall' alcoolismo e dalle tossicodipendenze. La frequenza di volontari presso i singoli servizi e' ammessa invece, a titolo personale, sulla base di una richiesta dei responsabili del servizio medesimo e di un provvedimento dell' unita' sanitaria locale competente per territorio. Il finanziamento delle attivita' di volontariato, sotto qualsiasi forma, non puo' riguardare in alcun caso le prestazioni professionali presentate dagli operatori volontari. Esso puo' prevedere, tuttavia, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di compiti connessi ad un progetto terapeutico definito dal servizio, previa autorizzazione del responsabile del servizio. L' utilizzazione di volontari da parte dei servizi convenzionati e' subordinata all' indicazione nominativa dei medesimi nell' atto di convenzione. Art. 10
(Programmazione regionale) Fino all' entrata in vigore del piano socio - sanitario regionale, gli interventi oggetto della presente legge sono programmati attraverso un piano triennale regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti. Il piano, dovra' prevedere in particolare: a) gli indirizzi generali per gli interventi di prevenzione e cura e riabilitazione da parte dei servizi di accertamento e trattamento degli stati di alcoolismo e tossicodipendenza delle unita' sanitarie locali; b) l' indicazione dei presidi sanitari e sociali da utilizzare per gli interventi terapeutici e riabilitativi; c) la previsione della spesa occorrente per il finanziamento triennale dei piani stessi. Art. 11
(Attivita' programmatoria delle unita' sanitarie locali) Le unita' sanitarie locali, in conformita' al piano socio - sanitario regionale e, fino all' entrata in vigore dello stesso, al piano regionale triennale di cui al precedente art. 10, adottano piani territoriali e programmi annuali in materia di alcoolismo e tossicodipendenze, ai sensi dell' art. 35 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93. I predetti piani e programmi annuali dovranno specificare: a) gli interventi di accertamento e terapeutici; b) le attivita' di prevenzione e riabilitazione condotte direttamente, anche attraverso l' organizzazione e gestione di comunita' terapeutiche; c) le eventuali attivita' di prevenzione e riabilitazione svolte in regime di convenzione con gli enti ausiliari; d) la spesa prevista. Entro il 31 marzo di ogni anno le unita' sanitarie locali trasmettono all' assessorato regionale sanita' i piani ed i programmi di cui al precedente comma. Art. 12
(Erogazione contributi) La Regione Lazio eroga contributi alle unita' sanitarie locali per l' attuazione degli interventi nel campo sociale e sanitario, relativi alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione dei soggetti alcoolisti e tossicodipendenti, oggetto dei piani annuali di cui al precedente art. 11, con particolare riguardo alle attivita' di cui alle lettere b) e d) dello stesso articolo. La Giunta regionale nei limiti delle risorse finanziarie previste dal piano regionale triennale, sentita la Commissione consiliare permanente alla sanita' ed il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, provvede, con propria deliberazione, agli impegni di spesa ed alla individuazione dei soggetti beneficiari. Ai fini dell' erogazione dei contributi di cui al presente articolo, e' abrogato l' ultimo comma dell' art. 9 della legge regionale 11 settembre 1976, n. 46. Art. 13
(Norma finanziaria) Le spese per l' erogazione dei contributi di cui al precedente art. 12, graveranno sul capitolo n. 14125 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1982 alimentato dai fondi statali assegnati ai sensi dell' art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685. Ad integrazione dei fondi predetti viene istituito sul bilancio regionale il capitolo n. 14126 con la seguente denominazione << Integrazione regionale per interventi nel campo della prevenzione e riabilitazione degli stati di alcoolismo e tossicodipendenza >> con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa per l' anno 1982 di L. 1.580 milioni. Alla copertura dell' onere di cui al precedente comma si provvedera' con prelevamento di pari importo dal capitolo n. 14100 << Interventi aggiuntivi nel campo dell' assistenza pubblica >> del bilancio del medesimo esercizio. Per gli anni successivi si provvedera' con la legge di bilancio alla quantificazione della copertura finanziaria a carico della Regione Lazio. Art. 14 (2).
(Norma transitoria) In attesa del piano sanitario regionale, e comunque non oltre il 30 giugno 1984, le convenzioni con gli enti ausiliari di cui all' articolo 4 della presente legge, saranno stipulate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanita', su proposta del comitato regionale per la prevenzione dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze. Note : (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale. 09 ottobre 1982, n. 28 (2) Articolo modificato dall'articolo unico della legge regionale 7 maggio 1984, n.16 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |