L.R. 07 Agosto 1998, n. 38 | |
Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro (1) |
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Art. 1 (Oggetto) 1. Con la presente legge la Regione, ai sensi del decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59) e nel rispetto dei principi di cui allo statuto regionale e all'articolo 4, comma 3, della L. 59/97 organizza e disciplina le funzioni concernenti le politiche per il lavoro e la relativa integrazione con le politiche in materia di formazione professionale e di istruzione al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini nonché la formazione continua e l'elevazione professionale dei lavoratori. 1. La Regione esercita direttamente le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, direttiva e controllo in materia di politiche attive del lavoro e provvede agli altri adempimenti previsti dalla presente legge (1a). 2. L'ente pubblico regionale "Agenzia Lazio Lavoro", disciplinato al Capo III, esercita le funzioni di assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione tecnica in materia di politiche del lavoro, nonché le ulteriori funzioni e attività previste dall'articolo 10 e dagli atti di programmazione regionale. 3. Le funzioni amministrative relative al sistema integrato dei servizi per il collocamento sono attribuite alle province. 4. Le funzioni amministrative per l'orientamento al lavoro sono delegate ai comuni. 5. La Regione, le province, i comuni e le comunità montane operano secondo criteri e metodi di reciproca collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti. 6. La Regione al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti che investono ambiti territoriali pluriregionali esercita le funzioni e i compiti di cui ai commi precedenti previa intesa con le altre regioni. Capo II Atti di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della Regione Art. 3 (Piano pluriennale per le politiche attive del lavoro) 1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 e la competente commissione consiliare permanente, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, entro il mese di giugno dell'anno precedente il periodo di riferimento, una proposta di piano pluriennale per le politiche attive del lavoro integrata con le proposte di piano pluriennale concernenti la formazione professionale e l'istruzione, che individua obiettivi e risorse, in coerenza con le linee della programmazione regionale, nonché i livelli di qualità dei servizi di cui al Capo V. 1. La Giunta regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, adotta il piano annuale di attuazione del piano pluriennale per le politiche attive del lavoro integrato con i piani annuali di attuazione concernenti la formazione professionale e l'istruzione, indicando tra l'altro: a) gli interventi da realizzare; b) i tempi di realizzazione; c) le priorità; d) i soggetti tenuti alla realizzazione; e) il riparto delle risorse finanziarie, incluse quelle destinate all'Agenzia Lazio Lavoro per le spese di funzionamento e d'investimento; f) l'eventuale partecipazione degli utenti al costo dei servizi; g) i criteri per la predisposizione dei progetti finalizzati di cui all'articolo 5. 2. Il piano annuale specifica quanto previsto nel piano pluriennale e può prevedere eventuali integrazioni delle risorse finanziarie. Art. 5 (Progetti finalizzati) 1. Sulla base dei criteri indicati dal piano annuale di attuazione, i soggetti tenuti alla realizzazione degli interventi predispongono, avvalendosi dell'Agenzia Lazio Lavoro e sentita la Commissione regionale di concertazione per il lavoro: a) progetti finalizzati all'incremento dell'occupazione; b) progetti finalizzati alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori in materia di politiche per il lavoro della Regione, dell'Agenzia Lazio Lavoro e degli enti locali; c) progetti finalizzati alla trasformazione dei lavori socialmente utili e dei lavori di pubblica utilità in occupazione stabile. 2. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale. Art. 6 (Atti di indirizzo e coordinamento. Procedure e strumenti di raccordo tra i diversi livelli di governo) 1. La Giunta regionale determina i criteri per indirizzare e coordinare le attività amministrative in materia di politiche per il lavoro e, limitatamente alle funzioni amministrative delegate, emana direttive ai comuni, che sono tenuti ad osservarle (1b). 2. I criteri devono ispirarsi al principio di sussidiarietà e prevedere livelli di intervento differenziati per territorio, per dimensione e ramo di attività economica. 3. La Giunta regionale promuove accordi e contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà nonché l’adozione di un Codice etico per un lavoro chiaro, sicuro e regolare, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. (1c) 4. L'esame congiunto, previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale è delegato alle province che ne facciano apposita richiesta, sentita la commissione regionale di concertazione per il lavoro ed il comitato istituzionale di cui agli articoli 7 ed 8. Presso la Regione è svolto l'esame congiunto nel caso interessi più province. (1d) 5. In sede regionale è altresì svolto il confronto previsto dal comma 5 dell'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativamente alle eccedenze di personale e mobilità collettiva delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle statali anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici nazionali. (2) Capo III
Organismi regionali e Agenzia Lazio e Lavoro Sezione I Organismi regionali Art. 7 (Commissione regionale di concertazione per il lavoro) 1. Presso la Regione è istituita la Commissione regionale di concertazione per il lavoro, di seguito denominata Commissione regionale, con il compito di proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche regionali per il lavoro, per la formazione professionale e per l'istruzione. In particolare: a) esprime parere sulla verifica di compatibilità degli atti di programmazione provinciale con i piani regionali; b) propone i criteri per la definizione dei bacini di utenza dei centri per l'impiego; c) esprime parere obbligatorio sulle proposte dei piani regionali concernenti le politiche attive per il lavoro, dei piani regionali concernenti la formazione professionale e l'istruzione, nonché sulla proposta di programma annuale di attività dell'Agenzia Lazio Lavoro; d) esprime parere sull'individuazione delle funzioni amministrative strumentali attribuite alle province ai sensi dell'articolo 19, comma 2; e) assicura i compiti già di competenza della commissione regionale per l'impiego ad eccezione di quelli gestionali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e); f) esprime parere sul monitoraggio delle funzioni conferite alle province ed ai comuni. 2. La Commissione regionale è convocata e presieduta congiuntamente dall’assessore regionale alle politiche per il lavoro e dall’assessore regionale alla formazione o loro delegati ed è composta dai seguenti membri effettivi e pari membri supplenti: (2a) a) un consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125; b) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali intercategoriali dei lavoratori rappresentative a livello regionale; c) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale (3); d) un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative più rappresentative a livello regionale; e) tre componenti la commissione consiliare permanente competente, designati dalla stessa commissione con voto limitato a due preferenze. 3. La struttura regionale competente per le politiche per il lavoro svolge le funzioni di segreteria tecnica della Commissione regionale. 4. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche per il lavoro, e dura in carica cinque anni. La mancata designazione da parte di alcune organizzazioni non ne impedisce la costituzione purché siano nominati i componenti in numero sufficiente per la validità delle adunanze. 5. Le adunanze sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti previsti. 6. Partecipa alle riunioni della Commissione regionale il direttore generale dell'Agenzia Lazio Lavoro. L'Assessore che la presiede convoca alle riunioni della Commissione regionale quei dirigenti regionali che, a suo giudizio, possono utilmente collaborare con la stessa. Ai fini dello snellimento dei lavori connessi a particolari problematiche la commissione può articolarsi in sottocommissioni con compiti istruttori. 7. Il parere obbligatorio di cui al comma 1, lettera c) deve essere espresso, entro venti giorni dalla richiesta, o entro il termine rinnovato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57. Trascorso detto termine si prescinde dal parere. 1. Presso la Regione, è istituito il “Tavolo interassessorile per le emergenze occupazionali”, di seguito denominato “Tavolo interassessorile”, con compiti di proposta e iniziativa in relazione agli interventi tesi a favorire la stabilizzazione occupazionale, anche attraverso le iniziative locali per l’occupazione ed i progetti obiettivo sulla base degli accordi raggiunti con le parti sociali. 2. Il Tavolo interassessorile è composto: a) dall’assessore regionale competente in materia di politiche per il lavoro, che lo presiede, o suo delegato; b) dall’assessore regionale competente in materia di bilancio, o suo delegato; c) dall’assessore regionale competente in materia di formazione, o suo delegato; d) dall’assessore regionale competente in materia di innovazione, o suo delegato; e) dall’assessore regionale competente in materia di piccole e medie imprese, o suo delegato. 3. Il Tavolo interassessorile è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale alle politiche per il lavoro. 4. Il presidente del Tavolo interassessorile può fare intervenire alle sedute i soggetti competenti nelle materie oggetto di esame. 5. La struttura regionale competente per le politiche per il lavoro svolge le funzioni di segreteria tecnica del Tavolo interassessorile. 1. Presso la Regione è istituito il Comitato istituzionale regionale, di seguito denominato Comitato, il cui compito è quello di realizzare l'integrazione tra le politiche attive per il lavoro, le politiche per la formazione professionale, per l'istruzione nonché tra i vari servizi ed attività disciplinati dalla presente legge. In particolare: a) esprime pareri sulle proposte di piani regionali concernenti le politiche attive per il lavoro, e dei piani regionali concernenti la formazione professionale e l'istruzione per renderne effettiva l'integrazione; b) esprime parere sull'individuazione delle funzioni strumentali attribuite alle province ai sensi dell'articolo 19, comma 2; c) esprime parere sulla verifica di compatibilità degli atti di programmazione provinciale con i piani regionali; d) esprime parere sulla definizione di bacini di utenza dei centri per l'impiego; e) esprime parere sul monitoraggio delle funzioni conferite alle province e ai comuni. 2. Il Comitato, presieduto dall'Assessore regionale alle politiche per il lavoro o da un suo delegato, è composto da: a) i presidenti delle province o l'assessore competente da questi delegato; b) il sindaco del Comune di Roma o l'assessore competente da questi delegato; c) due sindaci designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) regionale; d) un rappresentante delle comunità montane designato dall'Unione Nazionale Comunità Enti Montani (UNCEM) regionale; e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; f) un rettore designato dal comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590; g) un rappresentante della struttura regionale del Ministero della pubblica istruzione. 3. La struttura competente per le politiche per il lavoro svolge le funzioni di segreteria del Comitato. 4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche per il lavoro, e dura in carica cinque anni. La mancata designazione di uno o più membri di cui al comma 2, lettere c), d), e), f) e g), non ne impedisce la costituzione, purché siano nominati i componenti in numero sufficiente per la validità delle adunanze. 5. Le adunanze sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti previsti. 6. Partecipa alle riunioni del Comitato il direttore generale dell'Agenzia Lazio Lavoro. L'Assessore che lo presiede convoca alle riunioni del comitato quei dirigenti regionali e quei rappresentanti delle strutture di promozione d'impresa operanti nel territorio della Regione Lazio, che, a suo giudizio, possono utilmente collaborare con lo stesso. 1. Per la discussione di problematiche d'interesse generale, l'Assessore regionale alle politiche per il lavoro può convocare la Commissione regionale e il Comitato in seduta congiunta, ferma rimanendo l'autonomia deliberante dei due organismi. Sezione II (3a) Agenzia Lazio Lavoro Capo IV Funzioni conferite agli Enti Locali Art. 19 (Funzioni attribuite alle province) 1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative al sistema integrato dei servizi per il collocamento, così come specificate nell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 469/1997. 1-bis. Sono attribuite alle province, in collaborazione con l'Agenzia Lazio Lavoro, le funzioni di formazione e gestione dell'elenco del personale in disponibilità di cui al comma 3 dell'art. 35-bis del d.lgs. 29/1993 come modificato dal d.lgs. 80/1998. Le province provvedono alla riqualificazione professionale ed alla ricollocazione in altre amministrazioni del personale iscritto nel medesimo elenco nonchè, ai sensi del comma 2 del citato articolo, anche del personale iscritto nell'elenco ivi previsto (5). 2. Sono, inoltre, attribuite alle province le funzioni amministrative strumentali all'esercizio di quelle di cui ai commi 1, ed 1-bis, individuate dalla Giunta regionale, sentiti il Comitato, la Commissione regionale e la competente commissione consiliare permanente (6). 3. Le province esercitano le funzioni ad esse attribuite nel rispetto degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento della Regione provvedendo all'integrazione delle funzioni stesse con quelle relative alla formazione professionale e all'istruzione. 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna provincia istituisce la commissione provinciale di concertazione per il lavoro, di seguito denominata commissione provinciale, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nell'articolo 6 del d.lgs. 469/1997. 2. Nell'ambito della Commissione provinciale è costituita una apposita sottocommissione come sede di esame dei ricorsi agricoli inevasi dai centri per l'impiego al fine di garantire il rispetto delle specificità e delle normative relative al mercato del lavoro agricolo. 3. La provincia si avvale della commissione provinciale per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite. Art. 21 (Atti di programmazione provinciale) 1. Le province, sentita la commissione provinciale, adottano atti di programmazione delle politiche locali del lavoro, pluriennali ed annuali integrati con quelli relativi alle politiche locali della formazione professionale e dell'istruzione, in conformità ai contenuti dei piani regionali, con la partecipazione degli altri enti locali. 2. La Giunta regionale, sentiti la Commissione regionale ed il Comitato, provvede, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, alla verifica di compatibilità degli atti di programmazione provinciale con i piani regionali. 1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative per l'orientamento al lavoro. 2. I comuni esercitano le funzioni ad essi delegate nel rispetto degli atti di programmazione regionali e provinciali, nonché degli atti di indirizzo e coordinamento e delle eventuali direttive della Regione. 1. Le province, per l'esercizio delle funzioni conferite, si avvalgono del personale di ruolo trasferito ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), del d. lgs. 469/1997 ad esse direttamente assegnato dai decreti del Presidente del Consiglio adottai aisensi dell'art. 7, commi 1 e 6, del d. lgs. 469/1997 (6a). 2. I beni trasferiti ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 469/1997, e non direttamente assegnati dallo Stato alle province e ai comuni ad eccezione dei beni relativi all'Agenzia per l'impiego del Lazio, sono: a) conferiti alle province per l'esercizio delle funzioni attribuite; b) assegnati in uso o in comodato ai comuni per l'esercizio delle funzioni delegate (6b). 1. La Giunta regionale assegna alle province ed ai comuni i mezzi finanziari, non direttamente assegnati dallo Stato per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, sulla base delle indicazioni del piano annuale di attuazione (6c). 1. Fermo restando il controllo sugli atti degli enti locali adottati nelle materie di cui alla presente legge, previsto dalla vigente normativa, la Giunta regionale, sentiti la Commissione regionale ed il Comitato, effettua il monitoraggio sulle funzioni conferite alle province ed ai comuni, sulla base degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e di direttiva (6e). (Omissis) (6f). Capo V
Servizi regionali e locali Art. 26 (Criteri e modalità di gestione dei servizi)
Art. 27 (Sistema informativo regionale e locale per il lavoro)
Art. 28 (Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione) (7)
Art. 30 (8b) (Centri di orientamento al lavoro)
Capo VI Norme finali e transitorie Art. 31 (8c) (Norma finanziaria)
Art. 32 (Abrogazioni e modifiche)
Art. 33 (Norme transitorie per l'Agenzia Lazio Lavoro)
Art. 34 (Norme transitorie per gli enti locali)
Art. 36 (Dichiarazione d'urgenza)
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |