Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro (1)

Numero della legge: 38
Data: 7 agosto 1998
Numero BUR: 24
Data BUR: 29/08/1998

L.R. 07 Agosto 1998, n. 38
Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro (1)


Art. 1
(Oggetto)

1. Con la presente legge la Regione, ai sensi del decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59) e nel rispetto dei principi di cui allo statuto regionale e all'articolo 4, comma 3, della L. 59/97 organizza e disciplina le funzioni concernenti le politiche per il lavoro e la relativa integrazione con le politiche in materia di formazione professionale e di istruzione al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini nonché la formazione continua e l'elevazione professionale dei lavoratori.


Art. 2
(Enti titolari delle funzioni)

1. La Regione esercita direttamente le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, direttiva e controllo in materia di politiche attive del lavoro e provvede agli altri adempimenti previsti dalla presente legge (1a).

2. L'ente pubblico regionale "Agenzia Lazio Lavoro", disciplinato al Capo III, esercita le funzioni di assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione tecnica in materia di politiche del lavoro, nonché le ulteriori funzioni e attività previste dall'articolo 10 e dagli atti di programmazione regionale.

3. Le funzioni amministrative relative al sistema integrato dei servizi per il collocamento sono attribuite alle province.

4. Le funzioni amministrative per l'orientamento al lavoro sono delegate ai comuni.

5. La Regione, le province, i comuni e le comunità montane operano secondo criteri e metodi di reciproca collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti.

6. La Regione al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti che investono ambiti territoriali pluriregionali esercita le funzioni e i compiti di cui ai commi precedenti previa intesa con le altre regioni.



Capo II
Atti di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della Regione



Art. 3
(Piano pluriennale per le politiche attive del lavoro)

1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 e la competente commissione consiliare permanente, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, entro il mese di giugno dell'anno precedente il periodo di riferimento, una proposta di piano pluriennale per le politiche attive del lavoro integrata con le proposte di piano pluriennale concernenti la formazione professionale e l'istruzione, che individua obiettivi e risorse, in coerenza con le linee della programmazione regionale, nonché i livelli di qualità dei servizi di cui al Capo V.


Art. 4
(Piano annuale di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, adotta il piano annuale di attuazione del piano pluriennale per le politiche attive del lavoro integrato con i piani annuali di attuazione concernenti la formazione professionale e l'istruzione, indicando tra l'altro:
a) gli interventi da realizzare;
b) i tempi di realizzazione;
c) le priorità;
d) i soggetti tenuti alla realizzazione;
e) il riparto delle risorse finanziarie, incluse quelle destinate all'Agenzia Lazio Lavoro per le spese di funzionamento e d'investimento;
f) l'eventuale partecipazione degli utenti al costo dei servizi;
g) i criteri per la predisposizione dei progetti finalizzati di cui all'articolo 5.

2. Il piano annuale specifica quanto previsto nel piano pluriennale e può prevedere eventuali integrazioni delle risorse finanziarie.



Art. 5
(Progetti finalizzati)

1. Sulla base dei criteri indicati dal piano annuale di attuazione, i soggetti tenuti alla realizzazione degli interventi predispongono, avvalendosi dell'Agenzia Lazio Lavoro e sentita la Commissione regionale di concertazione per il lavoro:
a) progetti finalizzati all'incremento dell'occupazione;
b) progetti finalizzati alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori in materia di politiche per il lavoro della Regione, dell'Agenzia Lazio Lavoro e degli enti locali;
c) progetti finalizzati alla trasformazione dei lavori socialmente utili e dei lavori di pubblica utilità in occupazione stabile.

2. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale.



Art. 6
(Atti di indirizzo e coordinamento. Procedure e strumenti di raccordo tra i diversi livelli di governo)

1. La Giunta regionale determina i criteri per indirizzare e coordinare le attività amministrative in materia di politiche per il lavoro e, limitatamente alle funzioni amministrative delegate, emana direttive ai comuni, che sono tenuti ad osservarle (1b).

2. I criteri devono ispirarsi al principio di sussidiarietà e prevedere livelli di intervento differenziati per territorio, per dimensione e ramo di attività economica.

3. La Giunta regionale promuove accordi e contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà nonché l’adozione di un Codice etico per un lavoro chiaro, sicuro e regolare, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. (1c)

4. L'esame congiunto, previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale è delegato alle province che ne facciano apposita richiesta, sentita la commissione regionale di concertazione per il lavoro ed il comitato istituzionale di cui agli articoli 7 ed 8. Presso la Regione è svolto l'esame congiunto nel caso interessi più province. (1d)

5. In sede regionale è altresì svolto il confronto previsto dal comma 5 dell'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativamente alle eccedenze di personale e mobilità collettiva delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle statali anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici nazionali. (2)




Capo III
Organismi regionali e Agenzia Lazio e Lavoro




Sezione I
Organismi regionali




Art. 7

(Commissione regionale di concertazione per il lavoro)

1. Presso la Regione è istituita la Commissione regionale di concertazione per il lavoro, di seguito denominata Commissione regionale, con il compito di proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche regionali per il lavoro, per la formazione professionale e per l'istruzione. In particolare:
a) esprime parere sulla verifica di compatibilità degli atti di programmazione provinciale con i piani regionali;
b) propone i criteri per la definizione dei bacini di utenza dei centri per l'impiego;
c) esprime parere obbligatorio sulle proposte dei piani regionali concernenti le politiche attive per il lavoro, dei piani regionali concernenti la formazione professionale e l'istruzione, nonché sulla proposta di programma annuale di attività dell'Agenzia Lazio Lavoro;
d) esprime parere sull'individuazione delle funzioni amministrative strumentali attribuite alle province ai sensi dell'articolo 19, comma 2;
e) assicura i compiti già di competenza della commissione regionale per l'impiego ad eccezione di quelli gestionali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e);
f) esprime parere sul monitoraggio delle funzioni conferite alle province ed ai comuni.

2. La Commissione regionale è convocata e presieduta congiuntamente dall’assessore regionale alle politiche per il lavoro e dall’assessore regionale alla formazione o loro delegati ed è composta dai seguenti membri effettivi e pari membri supplenti: (2a)
a) un consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
b) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali intercategoriali dei lavoratori rappresentative a livello regionale;
c) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale (3);
d) un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative più rappresentative a livello regionale;
e) tre componenti la commissione consiliare permanente competente, designati dalla stessa commissione con voto limitato a due preferenze.

3. La struttura regionale competente per le politiche per il lavoro svolge le funzioni di segreteria tecnica della Commissione regionale.

4. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche per il lavoro, e dura in carica cinque anni. La mancata designazione da parte di alcune organizzazioni non ne impedisce la costituzione purché siano nominati i componenti in numero sufficiente per la validità delle adunanze.
5. Le adunanze sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti previsti.

6. Partecipa alle riunioni della Commissione regionale il direttore generale dell'Agenzia Lazio Lavoro. L'Assessore che la presiede convoca alle riunioni della Commissione regionale quei dirigenti regionali che, a suo giudizio, possono utilmente collaborare con la stessa. Ai fini dello snellimento dei lavori connessi a particolari problematiche la commissione può articolarsi in sottocommissioni con compiti istruttori.

7. Il parere obbligatorio di cui al comma 1, lettera c) deve essere espresso, entro venti giorni dalla richiesta, o entro il termine rinnovato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57. Trascorso detto termine si prescinde dal parere.



Art. 7 bis (3.1)
(Tavolo interassessorile per le emergenze occupazionali)

1. Presso la Regione, è istituito il “Tavolo interassessorile per le emergenze occupazionali”, di seguito denominato “Tavolo interassessorile”, con compiti di proposta e iniziativa in relazione agli interventi tesi a favorire la stabilizzazione occupazionale, anche attraverso le iniziative locali per l’occupazione ed i progetti obiettivo sulla base degli accordi raggiunti con le parti sociali.
2. Il Tavolo interassessorile è composto:
a) dall’assessore regionale competente in materia di politiche per il lavoro, che lo presiede, o suo delegato;
b) dall’assessore regionale competente in materia di bilancio, o suo delegato;
c) dall’assessore regionale competente in materia di formazione, o suo delegato;
d) dall’assessore regionale competente in materia di innovazione, o suo delegato;
e) dall’assessore regionale competente in materia di piccole e medie imprese, o suo delegato.
3. Il Tavolo interassessorile è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale alle politiche per il lavoro.
4. Il presidente del Tavolo interassessorile può fare intervenire alle sedute i soggetti competenti nelle materie oggetto di esame.
5. La struttura regionale competente per le politiche per il lavoro svolge le funzioni di segreteria tecnica del Tavolo interassessorile.


Art. 8
Comitato istituzionale regionale.

1. Presso la Regione è istituito il Comitato istituzionale regionale, di seguito denominato Comitato, il cui compito è quello di realizzare l'integrazione tra le politiche attive per il lavoro, le politiche per la formazione professionale, per l'istruzione nonché tra i vari servizi ed attività disciplinati dalla presente legge. In particolare:
a) esprime pareri sulle proposte di piani regionali concernenti le politiche attive per il lavoro, e dei piani regionali concernenti la formazione professionale e l'istruzione per renderne effettiva l'integrazione;
b) esprime parere sull'individuazione delle funzioni strumentali attribuite alle province ai sensi dell'articolo 19, comma 2;
c) esprime parere sulla verifica di compatibilità degli atti di programmazione provinciale con i piani regionali;
d) esprime parere sulla definizione di bacini di utenza dei centri per l'impiego;
e) esprime parere sul monitoraggio delle funzioni conferite alle province e ai comuni.
2. Il Comitato, presieduto dall'Assessore regionale alle politiche per il lavoro o da un suo delegato, è composto da:
a) i presidenti delle province o l'assessore competente da questi delegato;
b) il sindaco del Comune di Roma o l'assessore competente da questi delegato;
c) due sindaci designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) regionale;
d) un rappresentante delle comunità montane designato dall'Unione Nazionale Comunità Enti Montani (UNCEM) regionale;
e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
f) un rettore designato dal comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590;
g) un rappresentante della struttura regionale del Ministero della pubblica istruzione.
3. La struttura competente per le politiche per il lavoro svolge le funzioni di segreteria del Comitato.
4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche per il lavoro, e dura in carica cinque anni. La mancata designazione di uno o più membri di cui al comma 2, lettere c), d), e), f) e g), non ne impedisce la costituzione, purché siano nominati i componenti in numero sufficiente per la validità delle adunanze.
5. Le adunanze sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti previsti.
6. Partecipa alle riunioni del Comitato il direttore generale dell'Agenzia Lazio Lavoro. L'Assessore che lo presiede convoca alle riunioni del comitato quei dirigenti regionali e quei rappresentanti delle strutture di promozione d'impresa operanti nel territorio della Regione Lazio, che, a suo giudizio, possono utilmente collaborare con lo stesso.


Art. 9
(Riunioni congiunte)

1. Per la discussione di problematiche d'interesse generale, l'Assessore regionale alle politiche per il lavoro può convocare la Commissione regionale e il Comitato in seduta congiunta, ferma rimanendo l'autonomia deliberante dei due organismi.



Sezione II (3a)
Agenzia Lazio Lavoro







Capo IV
Funzioni conferite agli Enti Locali



Art. 19
(Funzioni attribuite alle province)

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative al sistema integrato dei servizi per il collocamento, così come specificate nell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 469/1997.
1-bis. Sono attribuite alle province, in collaborazione con l'Agenzia Lazio Lavoro, le funzioni di formazione e gestione dell'elenco del personale in disponibilità di cui al comma 3 dell'art. 35-bis del d.lgs. 29/1993 come modificato dal d.lgs. 80/1998. Le province provvedono alla riqualificazione professionale ed alla ricollocazione in altre amministrazioni del personale iscritto nel medesimo elenco nonchè, ai sensi del comma 2 del citato articolo, anche del personale iscritto nell'elenco ivi previsto (5).

2. Sono, inoltre, attribuite alle province le funzioni amministrative strumentali all'esercizio di quelle di cui ai commi 1, ed 1-bis, individuate dalla Giunta regionale, sentiti il Comitato, la Commissione regionale e la competente commissione consiliare permanente (6).

3. Le province esercitano le funzioni ad esse attribuite nel rispetto degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento della Regione provvedendo all'integrazione delle funzioni stesse con quelle relative alla formazione professionale e all'istruzione.



Art. 20
(Commissione provinciale di concertazione per il lavoro.)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna provincia istituisce la commissione provinciale di concertazione per il lavoro, di seguito denominata commissione provinciale, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nell'articolo 6 del d.lgs. 469/1997.

2. Nell'ambito della Commissione provinciale è costituita una apposita sottocommissione come sede di esame dei ricorsi agricoli inevasi dai centri per l'impiego al fine di garantire il rispetto delle specificità e delle normative relative al mercato del lavoro agricolo.

3. La provincia si avvale della commissione provinciale per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.



Art. 21
(Atti di programmazione provinciale)

1. Le province, sentita la commissione provinciale, adottano atti di programmazione delle politiche locali del lavoro, pluriennali ed annuali integrati con quelli relativi alle politiche locali della formazione professionale e dell'istruzione, in conformità ai contenuti dei piani regionali, con la partecipazione degli altri enti locali.

2. La Giunta regionale, sentiti la Commissione regionale ed il Comitato, provvede, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, alla verifica di compatibilità degli atti di programmazione provinciale con i piani regionali.



Art. 22
(Funzioni delegate ai comuni)

1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative per l'orientamento al lavoro.

2. I comuni esercitano le funzioni ad essi delegate nel rispetto degli atti di programmazione regionali e provinciali, nonché degli atti di indirizzo e coordinamento e delle eventuali direttive della Regione.



Art. 23
(Personale e beni per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate)

1. Le province, per l'esercizio delle funzioni conferite, si avvalgono del personale di ruolo trasferito ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), del d. lgs. 469/1997 ad esse direttamente assegnato dai decreti del Presidente del Consiglio adottai aisensi dell'art. 7, commi 1 e 6, del d. lgs. 469/1997 (6a).

2. I beni trasferiti ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 469/1997, e non direttamente assegnati dallo Stato alle province e ai comuni ad eccezione dei beni relativi all'Agenzia per l'impiego del Lazio, sono:

a) conferiti alle province per l'esercizio delle funzioni attribuite;
b) assegnati in uso o in comodato ai comuni per l'esercizio delle funzioni delegate (6b).




Art. 24
(Mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate)

1. La Giunta regionale assegna alle province ed ai comuni i mezzi finanziari, non direttamente assegnati dallo Stato per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, sulla base delle indicazioni del piano annuale di attuazione (6c).



Art. 25
(Monitoraggio sull'esercizio delle funzioni conferite) (6d)

1. Fermo restando il controllo sugli atti degli enti locali adottati nelle materie di cui alla presente legge, previsto dalla vigente normativa, la Giunta regionale, sentiti la Commissione regionale ed il Comitato, effettua il monitoraggio sulle funzioni conferite alle province ed ai comuni, sulla base degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e di direttiva (6e).

(Omissis) (6f).

Capo V
Servizi regionali e locali




Art. 26

(Criteri e modalità di gestione dei servizi)


1. La gestione dei servizi regionali e locali relativi alle politiche per il lavoro è orientata alla piena soddisfazione dei bisogni della collettività regionale, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

2. A tale fine il piano pluriennale per le politiche per il lavoro definisce i livelli di qualità dei servizi.

3. Per il supporto alla gestione dei servizi la Regione, gli enti locali e l'Agenzia possono avvalersi di soggetti pubblici o privati, che abbiano comprovati requisiti di competenza ed esperienza, previa stipula di apposita convenzione o contratto.


Art. 27
(Sistema informativo regionale e locale per il lavoro)


1. Il sistema informativo regionale e locale per il lavoro, di seguito denominato SIREIL, è gestito dall'Agenzia e comporta l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai flussi di domanda e offerta di lavoro e alle dinamiche della popolazione che studia o che si forma professionalmente nel territorio della Regione. A tal fine il SIREIL è organizzato mediante infrastrutture di rete, trasporto e distribuzione dei dati integrati, in modo da unificare i sistemi informativi in atto nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e delle politiche per il lavoro.

2. Nell'ambito del SIREIL è attivato il servizio di informazione per fornire, oltre che alla Regione ed agli enti locali in relazione alle loro funzioni, anche a tutti i soggetti interessati ogni utile dato in materia di istruzione, formazione, orientamento e lavoro. Può, altresì, essere consentito l'accesso alle banche dati del SIREIL alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo e ai soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.

3. Il SIREIL è collegato con il sistema informativo nazionale e con i sistemi informativi locali ed opera sulla base della convenzione stipulata con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nel rispetto delle indicazioni dell'organo tecnico di cui all'articolo 11 del d.lgs. 469/1997.

4. Il SIREIL segue gli standard fissati dall'autorità informatica per la pubblica amministrazione (AIPA) ed in particolare si integra progressivamente con la rete unitaria della pubblica amministrazione. Il SIREIL consente l'invio, la trasmissione, lo scambio e l'archiviazione telematica di atti, documenti e notizie con valore giuridico e il riconoscimento della firma elettronica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge 59/97.




Art. 28
(Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione) (7)


1. L'Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione, di seguito denominato Osservatorio, è un servizio a supporto delle attività della Regione e degli enti locali in relazione alle funzioni di programmazione e di valutazione in materia di istruzione, formazione e politiche per il lavoro. In particolare l’Osservatorio, nella predisposizione del programma annuale, concorda con gli enti locali il finanziamento di ricerche finalizzate ad individuare ed analizzare le specificità dei diversi andamenti economico produttivi ed occupazionali a livello sub regionale (7a)

2. L'Osservatorio provvede, tra l'altro, a:
a) effettuare una valutazione sistematica dei dati relativi al mercato del lavoro, acquisiti ed elaborati attraverso il SIREIL, utili ai fini della programmazione;
a bis) redigere con il supporto dell’Agenzia e trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
1) la relazione annuale di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 13 gennaio 2000, n. 91;
2) i dati relativi allo stato d’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi dell’articolo 21 della legge medesima; (7a1)
a ter) partecipare al sistema nazionale Borsa Lavoro, attraverso la creazione di un nodo regionale; (7a2)
b) valutare gli effetti delle politiche per il lavoro, per la formazione professionale e per l'istruzione anche sulla base dei dati di monitoraggio dell'Agenzia;
c) valutare l'impatto occupazionale della spesa pubblica comunitaria, nazionale e regionale;
d) fornire dati al sistema statistico regionale (SISTAR) secondo gli standard ed i formati previsti dallo stesso.

3. Nell’ambito delle competenze di cui ai commi 1 e 2 è chiamato a svolgere funzioni di supporto tecnico per il Dipartimento concernenti la programmazione socio economica, la formazione e le politiche attive per il lavoro. (8)

3 bis.L’Osservatorio, nell’ambito della sua attività, può stipulare convenzioni con enti pubblici, con le Università e con organismi specializzati, sia pubblici che privati, al fine di realizzare studi specifici e di settore. (8a)

3 ter.L’Osservatorio può avvalersi della collaborazione di un comitato tecnico scientifico composto da esperti qualificati nelle scienze statistiche, in economia, sociologia, istruzione, diritto del lavoro ed informatica. (8a)

3 quater.L’Osservatorio opera attraverso la apposita struttura regionale istituita ai sensi della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 e successive modifiche. (8a)




Art. 29
(Centri per l'impiego)


1. La Giunta regionale, valutate le proposte di criteri formulate dalla Commissione regionale e sentito il Comitato provvede a definire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bacini per l'istituzione dei centri per l'impiego, tenendo conto del limite minimo di abitanti previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del d.lgs. 469/1997, e delle esigenze socio-geografiche di utenza, con particolare riguardo alle esigenze dell'area metropolitana romana.

2. Le province, sentita la commissione provinciale, istituiscono, entro il 31 dicembre 1998, nell'ambito dei bacini individuati dalla Giunta regionale, i centri per l'impiego dei rispettivi territori, quali strutture operative per la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni amministrative ad esse attribuite ai sensi dell'articolo 19.

3. Presso i centri per l'impiego, che usufruiscono dell'assistenza tecnica dell'Agenzia, possono essere attivati ulteriori servizi connessi alla realizzazione degli interventi indicati dal piano annuale di attuazione ovvero alle funzioni amministrative relative all'orientamento, previa apposita convenzione tra la provincia e i comuni stessi.

4. Le province individuano adeguate forme di integrazione tra i servizi gestiti dai centri per l'impiego e le attività di formazione professionale e di istruzione.

5. L'organizzazione dei servizi dei centri per l'impiego e la definizione dei relativi compiti è effettuata dalle province, sentita la commissione provinciale e in raccordo con i comuni.



Art. 30 (8b)
(Centri di orientamento al lavoro)


1. La Giunta regionale, sentiti la Commissione regionale ed il Comitato, individua bacini omogenei di utenza nell'ambito dei quali sono istituiti i centri di orientamento al lavoro, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro e delle articolazioni sul territorio degli altri servizi in materia di politiche per il lavoro.

2. I comuni che insistono sullo stesso bacino di utenza individuato dalla Giunta regionale istituiscono in forma associata, mediante apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i centri di orientamento al lavoro, quali strutture operative per la gestione e la erogazione dei servizi connessi alle funzioni amministrative ad essi delegate ai sensi dell'articolo 22.

3. I servizi dei centri di orientamento al lavoro, che usufruiscono dell'assistenza tecnica dell'Agenzia, sono gestiti in collegamento con le strutture competenti in materia di orientamento allo studio nonché con i centri per l'impiego.

4. L'organizzazione dei servizi dei centri di orientamento al lavoro e la definizione dei relativi compiti è effettuata dai comuni, sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 22.


Capo VI
Norme finali e transitorie



Art. 31 (8c)
(Norma finanziaria)


1. Per il finanziamento della presente legge sono utilizzate le risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 469/1997 e le risorse proprie della Regione nel limite dei fondi stanziati dal bilancio regionale di previsione per l'anno 1998.

2. A tal fine è istituito "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per il 1998 il capitolo n. 01388 denominato: "Assegnazione statale per il conferimento agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro ai sensi del d.lgs. 469/1997". Nello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1998 sono istituiti "per memoria" i seguenti capitoli:
a) capitolo n. 24145 "Esercizio di funzioni attribuite alle province, di cui agli articoli 19 e 24";
b) capitolo n. 24147 "Esercizio di funzioni delegate ai comuni, di cui agli articoli 22 e 24";
c) capitolo n. 24149 "Finanziamento dell'Agenzia Lazio Lavoro, di cui agli articoli 10 e 18";
d) capitolo n. 24151 "Interventi regionali per le politiche per il lavoro".

3. Alla quantificazione degli stanziamenti dei predetti capitoli ed alla relativa copertura si provvede a seguito delle assegnazioni da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. L’Osservatorio di cui all’articolo 28 opera attraverso il capitolo di bilancio numero 11460. (8d)


Art. 32
(Abrogazioni e modifiche)


1. Ogni disposizione incompatibile con la presente legge è abrogata. Sono abrogate in particolare:
a) la legge regionale 22 luglio 1991, n. 28 (Promozione e sperimentazione per l'orientamento al lavoro dei centri di iniziativa locale per l'occupazione - CILO);
b) l'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale);
c) l'articolo 36 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio);
d) la legge regionale 4 dicembre 1997, n. 44 (Riorganizzazione dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro).

2. Negli articoli 28, comma 1, e 29, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 (Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari), e successive modificazioni, le parole "le parti sociali rappresentative del mondo produttivo" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione regionale di concertazione per il lavoro".



Art. 33
(Norme transitorie per l'Agenzia Lazio Lavoro)


1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario designato dalla Giunta regionale che provvede, fino alla nomina del direttore generale e comunque per una durata non superiore a sei mesi, all'amministrazione dell'Agenzia.

2. Fino all'adozione dello Statuto, per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità dell'Agenzia si applica la normativa regionale vigente.


Art. 34
(Norme transitorie per gli enti locali)


1. Fino all'istituzione dei centri per l'impiego di cui all'articolo 29, comma 2, le sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura (SCICA) esistenti alla data di entrata in vigore del d. lgs. 469/1997 continuano ad operare secondo il preesistente ordinamento.

2. Fino all'istituzione dei centri di orientamento al lavoro di cui all'articolo 30, comma 2, i centri di iniziativa locale per l'occupazione (CILO), istituiti con la l.r. 28/1991, continuano ad operare secondo il preesistente ordinamento.

3. I Centri per l'impiego ed i Centri di orientamento al lavoro subentrano, a tutti gli effetti, nei rapporti attivi e passivi, rispettivamente, alle SCICA ed ai CILO.




Art. 35
(Norme transitorie per il personale trasferito ai sensi del d.lgs. 469/1997)


1. Il personale trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 469/1997 ed assegnato alla Regione in attuazione dei d.p.c.m. di cui all'art. 7, commi 1 e 6 del d. lgs. 469/1997, viene ripartito tra gli uffici regionali e l'Agenzia Lazio lavoro in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti con successivi provvedimenti adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (9).

2. La Regione e l'Agenzia Lazio lavoro adeguano le rispettive dotazioni organiche per l'inserimento in ruolo del personale ad essi assegnato ai sensi del comma 1 (9).

3. Il personale assunto con contratto di diritto privato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. 469/1997 resta in servizio presso l'Agenzia fino alla scadenza del contratto. Tale personale, alla scadenza del contratto in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, se necessario, alla scadenza di un nuovo contratto di diritto privato di durata utile all'espletamento delle procedure concorsuali, è immesso nel ruolo dell'Agenzia, previa apposita selezione, le cui modalità sono stabilite dalla Giunta regionale.




Art. 36
(Dichiarazione d'urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.





Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regionbe Lazio 29 agosto 1998, n. 24, S.O. n. 2.

(1a) Comma modificato dall'articolo 200, comma 2 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14

(1b) Comma così modificato dall'articolo 200, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

(1c) Comma modificato dall'articolo 98, comma 1 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(1d) Comma così sostituito dall'articolo 28, comma 1 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 10 settembre 1998, n. 41.

(2a) Comma modificato dall'articolo 98, comma 2, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4; la lettera b) del medesimo comma 2 dell'articolo 98 così prosegue (presumibilmente con riferimento alla modifica apportata dalla precedente lettera a): "nel caso di assenza o impedimento di uno dei due assessori la commissione regionale, per questioni di particolare urgenza, è convocata e presieduta dall'altro assessore.".

 


(3) Lettera così modificata dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 10 settembre 1998, n. 41.

(3.1) Articolo inserito dall'articolo 98, comma 3 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(3a) Sezione abrogata dall'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9 l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale del 22 agosto 2008, n. 13, pubblicato sul BUR del 28 agosto 2008, n. 32

(5) Comma inserito dal comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 10 settembre 1998, n. 41.

(6) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 10 settembre 1998, n. 41.

(6a) Comma così sostituito dall'art. 200, comma 5, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

(6b) Comma così modificato dall'art. 200, comma 6, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

(6c) Comma così modificato dall'art. 200, comma 7, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

(6d) Rubrica così modificata dall'art. 200, comma 8, lettera a), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

(6e) Comma così modificato dall'art. 200, comma 8, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

(6f) Seguiva un comma abrogato dall'art. 200., comma 8, lettera c), dela legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

(7) Per utile coordinamento si ritiene opportuno riportare integralmente l'art. 6, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57:
"6. 1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale sono formalmente trasferite alla Regione le funzioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, le funzioni previste dall'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 sono svolte dal settore 25 "Osservatorio regionale del mercato del lavoro". I relativi oneri gravano sul cap. n. 11460 ("Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale del mercato del Lavoro")." Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa F31900

(7a) Comma modificato dall'articolo 221, comma 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(7a1) Lettera inserita dall'articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 19

(7a2) Lettera inserita dall'articolo 98, comma 4 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(8) Comma sostituito dall'articolo 221, comma 2 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(8a) Comma aggiunto dall'articolo 221, comma 3 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(8b) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa F31900

(8c) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa F31900

(8d) Comma modificato dall'articolo 221, comma 4 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(9) Comma così sostituito dall'art. 200, comma 9, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.