Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori (1)

Numero della legge: 13
Data: 13 giugno 2001
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/2001

L.R. 13 Giugno 2001, n. 13
Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori (1)


Art. 1
(Finalità)

1.La Regione Lazio riconosce la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dall'ente parrocchia, dagli istituti cattolici, dalle diocesi, dalle arcidiocesi e dagli altri enti di culto con cui lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, attraverso le attività di oratorio o attività similari, finalizzate alla promozione, all’accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente, anche al fine di prevenire il disagio sociale minorile e adolescenziale condividendo l’istanza educativa della famiglia e supportando la stessa in casi di condizioni minorili disagiate. (1a)


Art. 2 (2)

(Protocolli di intesa per gli indirizzi di attuazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con:

a)  la Conferenza episcopale del Lazio, in rappresentanza della Diocesi di Roma, delle Diocesi e delle Arcidiocesi del Lazio nonché delle organizzazioni che rappresentano gli istituti cattolici;

b) gli altri enti di culto con cui lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. I protocolli di intesa definiscono gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale, svolta, attraverso le attività di oratorio o attività similari, dalla parrocchia e dai suddetti istituti ed enti a favore dei minori, adolescenti e giovani nonchè a sostegno delle famiglie.

Art. 3 (3)

(Programma annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, sentita la commissione consiliare competente, approva il Programma degli interventi concernenti le attività di oratorio o attività similari di cui all’articolo 1, di seguito denominato Programma annuale.

2.  Il Programma annuale definisce gli obiettivi e le priorità annuali, il riparto delle risorse, gli ambiti, le modalità e i criteri in base ai quali individuare gli interventi rientranti tra le azioni definite nei protocolli d’intesa, sottoscritti ai sensi dell’articolo 2, con particolare riguardo agli interventi:

a)  concernenti le attività di oratorio o attività similari di cui all’articolo 1;

b) strutturali finalizzati al potenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia a sostegno delle famiglie;

c)  di manutenzione ordinaria, straordinaria, messa in sicurezza e di riqualificazione dei locali o delle aree all’aperto destinati prevalentemente all’attività di oratorio e similari;

d) riguardanti situazioni di urgenza che impediscono lo svolgersi delle attività di oratorio o similari di cui all'articolo 1, anche derivanti da danni subiti a seguito di eventi eccezionali.

3. Ai fini dell'individuazione degli interventi di cui al comma 2, si tiene conto, in particolare, degli interventi:

a)  da realizzarsi in ambiti territoriali caratterizzati da processi di degrado ambientale, sociale e abitativo;

b) finalizzati all'autonomia, al recupero e all’inserimento sociale e lavorativo, al contrasto alla povertà educativa di soggetti che si trovano in situazione di particolare disagio economico, familiare e psico-fisico.

4.  I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi dalla Regione previo avviso pubblico da adottare entro il 30 giugno di ogni anno

Art. 3 bis (4)

(Concessione in comodato d’uso gratuito)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione, le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e le aziende sanitarie del Lazio possono concedere in comodato d’uso gratuito beni mobili e immobili ai soggetti individuati nell’ambito dei protocolli d’intesa di cui all’articolo 2.

2. Gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possono stipulare protocolli di intesa anche al fine di concedere in comodato d’uso gratuito beni mobili e immobili di loro proprietà, in armonia con quanto previsto dall’articolo 3 della legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per e per la valorizzazione del loro ruolo).


Art. 3 ter (4)

(Disposizioni sull’attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, i criteri e le modalità relativi alla:

a) presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;

b) valutazione delle domande per la formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;

c) misura massima dell’importo erogabile a titolo di acconto;

d) erogazione dei finanziamenti, rendicontazione e controllo delle spese sostenute;

e) decadenza, revoca e rinuncia da parte dei soggetti beneficiari;

f) concessione in comodato d’uso gratuito di cui all’articolo 3 bis, comma 1.


Art. 3 quater (4)

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Qualora, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano ancora stati sottoscritti i protocolli di intesa di cui all’articolo 2, la Giunta regionale approva comunque il Programma annuale.

2.  In sede di prima applicazione, l’avviso pubblico di cui all’articolo 3, comma 4, è adottato entro trenta giorni dall’approvazione del primo Programma annuale.

Art. 4 (5)

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, rispettivamente:

a) per gli interventi di parte corrente, a valere sulle risorse pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2024 ed euro 300.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, già stanziate sull’apposita voce di spesa di cui al programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e destinate alle medesime finalità. Per l’anno 2027 e successivi, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale;

b) per gli interventi in conto capitale, a valere sulle risorse da stanziare sull’apposita voce di spesa, di cui al programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, pari a complessivi euro 3.000.000,00, a valere sugli anni 2025 e 2026, di cui euro 1.000.000,00, per l’anno 2025 ed euro 2.000.000,00, per l’anno 2026, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 20 giugno 2001, n. 17, supplemento ordinario n. 8

(1a) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17

(2) Articolo sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17

(3) Articolo sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17

(4) Articolo inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17

(5) Articolo sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.