Disposizioni per favorire la diffusione del gioco delle bocce (1)

Numero della legge: 25
Data: 21 dicembre 2006
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/2006

L.R. 21 Dicembre 2006, n. 25
Disposizioni per favorire la diffusione del gioco delle bocce (1)


Art 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 7, lettera i) dello Statuto, promuove la diffusione del gioco delle bocce nell’ambito dei centri sociali anziani gestiti dai Comuni, quale attività funzionale all’aggregazione sociale e pertanto in grado di favorire una migliore qualità di vita degli anziani stessi.

Art. 2

(Contributi finanziari)

1. La Regione concede ai Comuni finanziamenti per:
a) la realizzazione, l’adeguamento, l’ammodernamento tecnologico e informatico, il completamento e la manutenzione straordinaria degli impianti presenti nei centri sociali anziani;
b) la promozione e l’organizzazione di manifestazioni e tornei a carattere
sportivo e ricreativo aperti anche alle nuove generazioni.
2. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, i Comuni, i Municipi e i centri sociali anziani stipulano apposita convenzione con la Federazione Italiana Bocce (FIB), referente presso il CONI, nonché ente nazionale a finalità assistenziale e con gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.
3. I Comuni ovvero i Municipi presentano domanda per la concessione dei finanziamenti con le modalità indicate annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.
4. I finanziamenti sono ripartiti tra i Comuni e i Municipi nella misura e con le modalità stabilite da un apposito programma annuale deliberato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, e sono prioritariamente assegnati per gli interventi da realizzare in ambiti territoriali privi o particolarmente carenti di strutture di aggregazione sociale per anziani.


Art. 3

(Tornei)

1. La Regione promuove, in collaborazione con la competente struttura territoriale della Federazione Italiana Bocce (FIB), lo svolgimento di un torneo regionale di bocce, da realizzarsi nelle strutture presenti sul territorio e nei centri sociali anziani dei Comuni.
2. Il torneo, denominato “Coppa Lazio”, è finanziato dalla Regione e si svolge annualmente con le modalità indicate con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.
3. La Regione promuove con le competenti strutture territoriali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, un torneo regionale amatoriale di bocce, rivolto ai tesserati della Federazione Italiana Bocce (FIB) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS).


Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 dicembre 2006, n. 36

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.