L.R. 16 Giugno 1980, n. 59 |
Norme sugli asili nido (1) (2) |
[Art. 1
(Finalità) 1. L'asilo nido e' un servizio socio-educativo d'interesse pubblico che, nel quadro della politica generale educativa e formativa della prima infanzia e socio sanitaria dell'ente locale, accoglie i bambini fino a 3 anni d'eta', concorrendo efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione. Non puo' costituire causa d'esclusione alcuna minorazione psico-fisica del bambino. (2) L' asilo - nido e' rivolto a: a) sollecitare tutte le attivita' cognitive, affettive, personali e sociali del bambino, assicurandogli un adeguato sviluppo psico - fisico e garantendogli, nel contempo, una preventiva assistenza sanitaria e psico - pedagogica; b) collaborare con la famiglia al fine di favorire l' armonico sviluppo della personalita' infantile; c) facilitare l' accesso dei genitori o di chi ne fa le veci al lavoro, nonche' l' inserimento sociale e lavorativo della donna. La Regione favorisce la realizzazione e la gestione degli asili - nido da parte di comuni o loro consorzi e delle comunita' montane secondo le norme della presente legge. Art. 2
(Destinatari del servizio) Possono usufruire dell' asilo - nido tutti i bambini, di eta' inferiore ai tre anni, domiciliati nell' area di utenza dell' asilo - nido, nonche' tutti i bambini che abbiano un genitore che presti attivita' lavorativa nella zona stessa. Nel caso in cui le richieste di ammissione all' asilo - nido eccedano il numero dei posti disponibili, il comitato di gestione provvede alla assegnazione dei posti dando la precedenza ai bambini che abbiano obiettivamente maggiore bisogno del servizio, secondo criteri appositamente previsti nel regolamento di gestione. I bambini che non abbiano ottenuto l' ammissione all' asilo - nido di zona, possono essere ammessi in altri asili - nido, previa graduatoria unica suppletiva predisposta dall' ente gestore. In sede di formazione della graduatoria di ammissione all' asilo - nido, i posti dei lattanti o dei divezzi non occupati sono assegnati, compatibilmente alla disponibilita' della struttura, a bambini di altra eta' sino al raggiungimento della totalita' delle iscrizioni possibili. L' ente gestore puo' predisporre, in alternativa o in aggiunta alla graduatoria relativa al singolo asilo - nido, una graduatoria unica corrispondente al proprio ambito territoriale. TITOLO I
Norme per la localizzazione e la realizzazione Art. 3 (Localizzazione e strumenti urbanistici) 1. L'asilo nido fa parte dell'intero complesso dei servizi socio-educativi riservati alla prima infanzia presso l'ente locale. (3) Il numero e la localizzazione degli asili - nido sono previsti negli strumenti urbanistici, in rapporto alle esigenze della popolazione e nel rispetto delle norme e degli << standards >> vigenti. Le previsioni dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione gia' adottati devono essere adeguate alla prescrizione del comma precedente entro e non oltre un anno dall' entrata in vigore della presente legge. Art. 4
(Ubicazione) Gli asili - nido sono ubicati: a) preferibilmente in complessi edilizi di nuova costruzione destinati a strutture scolastiche (scuola materna e/ o dell' obbligo); b) in edifici singoli di nuova costruzione; c) nei nuovi edifici residenziali, con le necessarie garanzie di funzionalita', sicurezza ed igiene. Nei centri storici e nelle zone edificate ove non siano reperibili aree idonee, gli asili - nido possono essere ubicati in edifici preesistenti, purche' vengano rispettate le norme di cui al seguente articolo 5 e, comunque, siano realizzate le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalita'. Art. 4 bis
(Cambio di destinazione d’uso) 1. Nelle more dell’entrata in vigore della legge regionale sul governo del territorio è consentito il cambio, anche temporaneo, di destinazione d’uso di edifici o parti di essi in tutte le zone urbanistiche di piano regolatore generale per la realizzazione di asili nido pubblici e privati, micronidi, spazi per bambine e bambini e simili, per l’educazione dell’infanzia da zero a tre anni, fatti salvi i diritti dei terzi e: a) nel rispetto della normativa igienico sanitaria sui progetti edilizi, della normativa concernente i nulla osta sanitari e le autorizzazioni sanitarie nonché della normativa vigente in materia di sicurezza per gli asili nido; b) nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica e ai sensi dell’articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni. 2. Non sono dovuti oneri di urbanizzazione primaria e oneri concessori qualora al termine del servizio lo spazio riacquisti la precedente destinazione urbanistica. 3. Ai fini di cui al comma 1 i comuni si dotano di un piano di localizzazione rapportato alle documentate esigenze demografiche e produttive. (3a) Art. 5 (3b)
(Requisiti strutturali) 1. La superficie interna netta dell’asilo nido destinata agli spazi ad uso dei bambini deve essere di almeno sei metri quadrati, con esclusione dei servizi igienici. 2. La superficie esterna dell’asilo nido è calcolata in ragione di quindici metri quadrati a bambino fino al diciottesimo e in ragione di dieci metri quadrati per ogni bambino oltre il diciottesimo. Art. 6
(Ricettività) Ogni asilo - nido deve avere un numero di posti non inferiore a venticinque e non superiore a sessanta: ai lattanti deve essere riservato, di norma, da un quarto a un sesto dei posti. In relazione a particolari esigenze locali, possono essere realizzati asili - nido con diversa ricettivita' o diversi rapporti lattanti/ divezzi. Eventuali micro - asili possono essere costituiti come unita' aggregate a scuole materne, od altre idonee strutture esistenti o come nuclei decentrati di altri asili - nido. In detti micro - asili devono essere rispettate le norme della presente legge e, comunque, realizzate le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalita'. (3c) TITOLO II
NORME PER LA GESTIONE Art. 7 (Enti gestori) I comuni tramite gli organi del decentramento, ove esistano, i loro consorzi e le comunita' montane gestiscono ogni asilo - nido per mezzo di un apposito comitato. Il regolamento di gestione, di cui al seguente articolo 8, stabilisce anche le modalita' di partecipazione alla gestione sociale. Art. 8
(Gestione sociale) La gestione sociale e' l' insieme delle attivita' di partecipazione che contribuiscono alla definizione dei contenuti e delle caratteristiche del servizio, nonche' al funzionamento dell' asilo - nido, tramite i seguenti organi: - assemblea dei genitori; - comitato di gestione; - gruppo educativo. Art. 9
(Assemblea dei genitori) L' assemblea e' costituita da entrambi i genitori dei bambini iscritti all' asilo - nido o di chi ne fa le veci. Si riunisce, su convocazione del suo presidente, salvo quanto previsto dall' ultimo comma del presente articolo, almeno tre volte l' anno: in occasione dell' inizio dell' attivita' annuale; nel corso dell' anno per la verifica del programma avviato; a conclusione dell' attivita' annuale. L' assemblea puo' essere convocata altresi' su richiesta dei suoi componenti o dall' ente gestore o dal comitato di gestione, secondo le forme e le procedure previste dal regolamento di gestione. Art. 10
(Compiti dell' assemblea dei genitori) L' assemblea dei genitori costituita ai sensi del precedente articolo: 1) elegge, nella prima riunione, il suo presidente; 2) elegge i suoi rappresentanti nel comitato di gestione; 3) esprime pareri e formula proposte al comitato di gestione in merito agli orientamenti educativi, sociopsico - pedagogici, igienico - sanitari ed organizzativi dell' asilo - nido in sede di approvazione del piano annuale di attivita' e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessita'; 4) richiede all'ente gestore ed al comitato di gestione verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio, anche in relazione ad una corretta assegnazione dei posti disponibili e ad un loro eventuale aumento da parte del comitato di gestione ed in particolare allo svolgimento delle attivita' programmate. (4) Art. 11
(Comitato di gestione) 1. Nel comitato di gestione di cui al precedente articolo 7 fanno parte, indipendentemente dal numero degli utenti, otto componenti, ripartiti come segue: quattro genitori utenti del servizio; tre operatori del nido; un genitore in rappresentanza dei bambini in lista di ammissione all'asilo nido. Il presidente del comitato di gestione deve essere un genitore. (5) Nel caso in cui il servizio non riesca a soddisfare tutte le richieste fanno altresi' parte del comitato di gestione un rappresentante dei genitori, o chi ne fa le veci, dei bambini in attesa di ammissione all' asilo - nido. Il regolamento, di cui al successivo articolo 15, determina, anche in rapporto alla ricettivita' della struttura, il numero complessivo dei componenti il comitato, non superiore comunque a tredici membri nonche' la relativa ripartizione tra le diverse componenti rappresentate. Il numero dei rappresentanti dei genitori eletti dalla rispettiva assemblea non puo', in ogni caso, essere inferiore alla meta' del numero complessivo dei componenti il comitato, e non puo', comunque, essere comprensivo del rappresentante eletto dai genitori dei bambini in attesa di essere ammessi al nido. I membri del comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Decadono per assenza secondo le norme generali vigenti in materia e ad essi subentrano i primi non eletti delle rispettive rappresentanze. I genitori decadono nel caso in cui i bambini non usufruiscano piu' del servizio e non siano piu' interessati ad esservi ammessi; il personale se trasferito ad altra struttura o, comunque, non piu' operante in quella dove e' stato eletto. Art. 12
(Attribuzioni del comitato di gestione) Il comitato di gestione concorre al funzionamento ed allo sviluppo dell' asilo - nido, garantendo un rapporto costante tra i cittadini, comunque interessati al servizio, e l' ente gestore. Oltre i compiti ad esso eventualmente attribuiti dall' ente gestore con l' apposito regolamento di cui al successivo articolo 15, compete, tra l' altro: 1) elaborare ed approvare, in collaborazione con l' assemblea dei genitori ed il gruppo educativo, il piano annuale delle attivita' socio - psico - pedagogiche, gli orientamenti educativi dell' asilo - nido, nonche' gli indirizzi igienico - sanitari ed organizzativi del servizio, comprese le modalita' di verifica ricorrente dello stesso; 2) formulare proposte per l' acquisto del materiale didattico e ludico, con particolare riferimento all' indicazione d quei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza ed il pieno inserimento dei bambini handicappati alla vita collettiva dell' asilo - nido; 3) esprimere all'ente gestore proposte in riferimento al calendario annuale, all'orario settimanale e giornaliero del servizio; (6) 4) formulare la programmazione degli incontri periodici con gli utenti per il disimpegno dei compiti derivanti dalla gestione sociale; (6) 5) analizzare le somme iscritte nel bilancio preventivo e nel conto consuntivo, inerenti la gestione dell' asilo - nido, esprimendo al riguardo pareri e proposte all' ente gestore, anche in riferimento alle modalita' e ai criteri di determinazione delle rette; 6) esaminare le domande di ammissione all' asilo - nido e predisporre la relativa graduatoria da sottoporre all' approvazione dell' ente gestore, formulando altresi', nel corso dell' anno, sulla base dei criteri previsti dal regolamento di gestione, le relative proposte di decadenza; 7) verificare mensilmente la effettiva copertura dei posti disponibili e di quelli resisi vacanti nel corso dell' anno disponendo, eventualmente, a seguito di controlli periodici, e comunque dopo due mesi di attivita' annuale del nido, l' aumento del numero dei bambini, ammissibili sino al quindici per cento dei posti disponibili, salvo successiva comunicazione all' ente gestore ed alla assemblea dei genitori; 8) garantire la presenza di una rappresentanza almeno alle riunioni di cui al secondo comma dell' articolo 9 dell' assemblea dei genitori, predisponendo una relazione scritta inerente ai temi trattati; 9) curare i rapporti con i genitori ed assumere le opportune iniziative in merito ad osservazioni, suggerimenti e reclami eventualmente pervenuti per iscritto dando, comunque, risposta scritta; 10) promuovere e stimolare tra la cittadinanza e le forze politiche e sociali la conoscenza e il dibattito sulle finalita' del servizio e la sua migliore organizzazione e realizzazione. 11) gestire un fondo per le piccole manutenzioni e acquisto materiale didattico. (7) Il comitato di gestione per l' espletamento delle sue attribuzioni, si riunisce almeno una volta al mese. Il regolamento di gestione stabilisce modi e forme per la pubblicita' delle sedute e dei relativi ordini del giorno e verbali. Art. 13
(Gruppo educativo - Composizione e compiti) Il gruppo educativo e' costituito da tutto il personale comunque operante nella struttura. Esso ha il compito di favorire il pieno ed integrato utilizzo delle diverse professionalita' degli operatori del servizio, e la gestione collegiale del lavoro. A tal fine si riunisce periodicamente per l' impostazione e la verifica del lavoro psicopedagogico e, piu' in generale, per l' elaborazione di indicazioni metodologiche ed operative, relative alle problematiche complessive del servizio. Al gruppo educativo compete, tra l' altro: - collaborare con il comitato di gestione e con l' assemblea dei genitori con l' apporto di uno specifico contributo per la determinazione degli orientamenti educativi e per la elaborazione del programma annuale di attivita'; - attuare il piano di lavoro approvato segnalando tempestivamente al comitato di gestione ed alla assemblea dei genitori le eventuali difficolta' di realizzazione ostative al buon funzionamento del servizio; - proporre al comitato di gestione la utilizzazione dei fondi in dotazione per l' acquisto del materiale didattico; - eleggere i suoi rappresentanti nel comitato di gestione; - partecipare alle riunioni dell' assemblea dei genitori; - formulare proposte di aggiornamento e di formazione permanente alle strutture dell'ente gestore e del suo organismo di decentramento. (8) Alla prima convocazione per la costituzione del gruppo e la elezione del suo coordinatore provvede l' ente gestore. Art. 14
(Funzioni dell' ente gestore) L' ente gestore, determinato ai sensi del precedente articolo 7, assicura il regolare funzionamento dell' asilo - nido, garantendone il coordinamento con le altre strutture educative e con i restanti servizi materno - infantili, nell' ambito del suo territorio, con particolare riferimento ai piani di intervento per la prevenzione, cura e diagnosi precoce degli handicaps. A tal fine provvede, in particolare: 1) ad approvare, sentito il comitato di gestione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle spese generali di funzionamento degli asili - nido, comprese le modalita' ed i criteri per la determinazione delle eventuali rette; 2) ad approvare, sentito il comitato di gestione, il calendario annuale e settimanale del servizio, il periodo e la durata di eventuali sospensioni, non superiori comunque ad un mese nell' anno solare, nonche' l' orario e la durata giornaliera dello stesso in funzione delle esigenze socio - economiche degli utenti; 3) a verificare l' assegnazione dei posti disponibili effettuata dal comitato di gestione, approvandone la relativa graduatoria nonche' le eventuali successive decadenze; 4) a favorire il trasporto gratuito dei bambini agli asili - nido, situati in zone agricole o in zone urbane, con difficolta' di collegamento; 5) a garantire l' assistenza sanitaria, psico - pedagogica e la vigilanza igienico - sanitaria, tramite i relativi servizi dell' unita' sanitaria locale; 6) a stipulare apposita assicurazione contro gli infortuni, invalidita' permanente e temporanea, morte, per tutti i bambini accolti all' asilo - nido e per tutta la durata della loro permanenza nella struttura; 7) garantire l'aggiornamento professionale annuale e la formazione permanente; (9) 8) a verificare le rispondenze tra qualita' del servizio e necessita' dell'utenza. L'ente gestore e' tenuto a tal fine a svolgere periodiche conferenze organizzativi. (10) Art. 15
(Regolamento di gestione) L' ente gestore, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e sulla base delle norme ivi previste, provvede all' approvazione del regolamento per la gestione ed il controllo degli asili - nido. Tale regolamento deve comunque indicare: 1) le norme e le procedure per la convocazione degli organi della gestione sociale, anche in ordine ai tempi della loro prima convocazione, nonche' le condizioni per la validita' delle sedute e le modalita' per la pubblicita' delle stesse e dei relativi atti, ove previsto; 2) il numero dei componenti il comitato di gestione, nonche' la relativa ripartizione tra le diverse componenti rappresentate; 3) le disponibilita', nonche' l' entita' e le modalita' di utilizzo da parte del comitato di gestione di un fondo per materiale didattico, per le spese impreviste comprese quelle per la piccola manutenzione; 4) le modalita' di coordinamento all' interno di ogni asilo - nido e tra gli asili - nido presenti sul territorio di sua competenza, nonche' con i restanti servizi materno - infantili e con le altre strutture educative per l' infanzia; 5) le modalita' per la consultazione e la partecipazione delle forze politiche e sociali piu' rappresentative del suo territorio; 6) le condizioni e le modalita' di decadenza dalla iscrizione nel caso di una protratta mancata fruizione del servizio; 7) la determinazione del numero di ore mensili da destinare agli incontri periodici degli operatori, a quelli del personale con i genitori ed agli oneri derivanti dalla gestione sociale; 8) le forme di collegamento con i piani di intervento per la prevenzione, la cura e la diagnosi precoce degli handicaps nonche' nell' ambito degli orientamenti educativi e psicopedagogici generali, l' individuazione di specifiche attivita' per l' inserimento dei bambini portatori di handicaps; 9) le modalita' di erogazione dei servizi garantiti tramite l' unita' sanitaria locale compresa la frequenza degli accessi del pediatra determinati in relazione alla ricettivita' della struttura e comunque non inferiori a due prestazioni settimanali e a tre controlli generali per ogni bambino. TITOLO III
Norme per il personale Art. 16 (Assunzione e stato giuridico) Il personale degli asili - nido e' assunto ed inquadrato nei ruoli organici del personale comunale secondo le norme che regolano la materia. Art. 17
(Titoli per l' ammissione ai concorsi) Per l' ammissione al concorso al posto di educatore, gli aspiranti devono possedere, oltre ai requisiti generali per l' accesso ai pubblici concorsi, uno dei seguenti diplomi: a) maestre d' asilo; b) vigilatore di infanzia; c) puericultore; d) qualifica di assistente d' infanzia; e) maturita' professionale di assistente di comunita' infantile; f) abilitazione magistrale; g) maturita' tecnica femminile (specializzazione dirigente di comunita'). Art. 17-bis
1. Il possesso del diploma di Stato di assistenza all'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso gli asili nido. (11) Art. 18
(Personale dell' asilo - nido) 1. Il rapporto numerico tra personale dell’asilo nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo i seguenti parametri: a) per quanto concerne gli educatori, in misura di uno ogni sette bambini; b) per quanto concerne il personale ausiliario addetto ai servizi generali, in misura di uno ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti. (11a) 2. Il personale si divide in: a) educatori; b) addetti ai servizi generali. 3. La presenza del personale previsto in organico nell'asilo nido deve essere sempre mantenuta al completo. In tal senso va assicurato il funzionamento del servizio con l'istituto delle supplenze. L'erogazione delle supplenze viene regolamentata tramite accordi sindacali. (12) Art. 19
(Aggiornamento professionale)
19-bis.
TITOLO IV
NORME GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO Art. 20 (Programmazione e finanziamento)
Art. 21
(Concorso della Regione alle spese di realizzazione)
Art. 22
(Concorso delle province)
Art. 23
(Concorso della Regione alle spese di gestione)
Art. 24
(Ripartizione del fondo regionale di gestione)
Art. 24 bis (16)
(Asili nido presso strutture di lavoro)
Art. 25
(Richiesta del contributo di gestione)
TITOLO V
NORME PER L' APERTURA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI - NIDO PRIVATI Art. 26 (Funzioni regionali)
Art. 27
(Autorizzazione all' apertura ed al funzionamento degli asili - nido privati)
Art. 28
(Domanda e documentazione)
Art. 29
(Istruttoria della pratica)
Art. 30
(Revoca dell' autorizzazione all' apertura ed al funzionamento degli asili - nido privati)
Art. 31
(Ricettività)
Art. 32
(Assistenza e vigilanza sanitaria)
Art. 33
(Personale)
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE Art. 34 (Norme per la localizzazione e la realizzazione)
Art. 35
(Norme per la progettazione e l' esecuzione)
Art. 36
(Assistenza e vigilanza sanitaria)
Art. 37
(Adeguamento degli asili - nido privati)
Art. 38
(Piano asili - nido 1972- 1976)
Art. 38-bis
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |