Norme sugli asili nido (1) (2)

Numero della legge: 59
Data: 16 giugno 1980
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/07/1980

L.R. 16 Giugno 1980, n. 59
Norme sugli asili nido (1) (2)



[Art. 1
(Finalità)


1. L'asilo nido e' un servizio socio-educativo d'interesse pubblico che, nel quadro della politica generale educativa e formativa della prima infanzia e socio sanitaria dell'ente locale, accoglie i bambini fino a 3 anni d'eta', concorrendo efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione. Non puo' costituire causa d'esclusione alcuna minorazione psico-fisica del bambino. (2)
L' asilo - nido e' rivolto a:
a) sollecitare tutte le attivita' cognitive, affettive, personali e sociali del bambino, assicurandogli un adeguato sviluppo psico - fisico e garantendogli, nel contempo, una preventiva assistenza sanitaria e psico - pedagogica;
b) collaborare con la famiglia al fine di favorire l' armonico sviluppo della personalita' infantile;
c) facilitare l' accesso dei genitori o di chi ne fa le veci al lavoro, nonche' l' inserimento sociale e lavorativo della donna.
La Regione favorisce la realizzazione e la gestione degli asili - nido da parte di comuni o loro consorzi e delle comunita' montane secondo le norme della presente legge.


Art. 2
(Destinatari del servizio)


Possono usufruire dell' asilo - nido tutti i bambini, di eta' inferiore ai tre anni, domiciliati nell' area di utenza dell' asilo - nido, nonche' tutti i bambini che abbiano un genitore che presti attivita' lavorativa nella zona stessa. Nel caso in cui le richieste di ammissione all' asilo - nido eccedano il numero dei posti disponibili, il comitato di gestione provvede alla assegnazione dei posti dando la precedenza ai bambini che abbiano obiettivamente maggiore bisogno del servizio, secondo criteri appositamente previsti nel regolamento di gestione.
I bambini che non abbiano ottenuto l' ammissione all' asilo - nido di zona, possono essere ammessi in altri asili - nido, previa graduatoria unica suppletiva predisposta dall' ente gestore. In sede di formazione della graduatoria di ammissione all' asilo - nido, i posti dei lattanti o dei divezzi non occupati sono assegnati, compatibilmente alla disponibilita' della struttura, a bambini di altra eta' sino al raggiungimento della totalita' delle iscrizioni possibili.
L' ente gestore puo' predisporre, in alternativa o in aggiunta alla graduatoria relativa al singolo asilo - nido, una graduatoria unica corrispondente al proprio ambito territoriale.


TITOLO I
Norme per la localizzazione e la realizzazione


Art. 3
(Localizzazione e strumenti urbanistici)

1. L'asilo nido fa parte dell'intero complesso dei servizi socio-educativi riservati alla prima infanzia presso l'ente locale. (3)
Il numero e la localizzazione degli asili - nido sono previsti negli strumenti urbanistici, in rapporto alle esigenze della popolazione e nel rispetto delle norme e degli << standards >> vigenti. Le previsioni dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione gia' adottati devono essere adeguate alla prescrizione del comma precedente entro e non oltre un anno dall' entrata in vigore della presente legge.


Art. 4
(Ubicazione)

Gli asili - nido sono ubicati:
a) preferibilmente in complessi edilizi di nuova costruzione destinati a strutture scolastiche (scuola materna e/ o dell' obbligo);
b) in edifici singoli di nuova costruzione;
c) nei nuovi edifici residenziali, con le necessarie garanzie di funzionalita', sicurezza ed igiene.
Nei centri storici e nelle zone edificate ove non siano reperibili aree idonee, gli asili - nido possono essere ubicati in edifici preesistenti, purche' vengano rispettate le norme di cui al seguente articolo 5 e, comunque, siano realizzate le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalita'.


Art. 4 bis
(Cambio di destinazione d’uso)

1. Nelle more dell’entrata in vigore della legge regionale sul governo del territorio è consentito il cambio, anche temporaneo, di destinazione d’uso di edifici o parti di essi in tutte le zone urbanistiche di piano regolatore generale per la realizzazione di asili nido pubblici e privati, micronidi, spazi per bambine e bambini e simili, per l’educazione dell’infanzia da zero a tre anni, fatti salvi i diritti dei terzi e:
a) nel rispetto della normativa igienico sanitaria sui progetti edilizi, della normativa concernente i nulla osta sanitari e le autorizzazioni sanitarie nonché della normativa vigente in materia di sicurezza per gli asili nido;
b) nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica e ai sensi dell’articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni.

2. Non sono dovuti oneri di urbanizzazione primaria e oneri concessori qualora al termine del servizio lo spazio riacquisti la precedente destinazione urbanistica.

3. Ai fini di cui al comma 1 i comuni si dotano di un piano di localizzazione rapportato alle documentate esigenze demografiche e produttive. (3a)


Art. 5 (3b)
(Requisiti strutturali)

1. La superficie interna netta dell’asilo nido destinata agli spazi ad uso dei bambini deve essere di almeno sei metri quadrati, con esclusione dei servizi igienici.
2. La superficie esterna dell’asilo nido è calcolata in ragione di quindici metri quadrati a bambino fino al diciottesimo e in ragione di dieci metri quadrati per ogni bambino oltre il diciottesimo.

Art. 6
(Ricettività)

Ogni asilo - nido deve avere un numero di posti non inferiore a venticinque e non superiore a sessanta: ai lattanti deve essere riservato, di norma, da un quarto a un sesto dei posti.
In relazione a particolari esigenze locali, possono essere realizzati asili - nido con diversa ricettivita' o diversi rapporti lattanti/ divezzi.
Eventuali micro - asili possono essere costituiti come unita' aggregate a scuole materne, od altre idonee strutture esistenti o come nuclei decentrati di altri asili - nido.
In detti micro - asili devono essere rispettate le norme della presente legge e, comunque, realizzate le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalita'. (3c)


TITOLO II
NORME PER LA GESTIONE


Art. 7
(Enti gestori)

I comuni tramite gli organi del decentramento, ove esistano, i loro consorzi e le comunita' montane gestiscono ogni asilo - nido per mezzo di un apposito comitato.
Il regolamento di gestione, di cui al seguente articolo 8, stabilisce anche le modalita' di partecipazione alla gestione sociale.


Art. 8
(Gestione sociale)

La gestione sociale e' l' insieme delle attivita' di partecipazione che contribuiscono alla definizione dei contenuti e delle caratteristiche del servizio, nonche' al funzionamento dell' asilo - nido, tramite i seguenti organi:
- assemblea dei genitori;
- comitato di gestione;
- gruppo educativo.


Art. 9
(Assemblea dei genitori)

L' assemblea e' costituita da entrambi i genitori dei bambini iscritti all' asilo - nido o di chi ne fa le veci.
Si riunisce, su convocazione del suo presidente, salvo quanto previsto dall' ultimo comma del presente articolo, almeno tre volte l' anno:
in occasione dell' inizio dell' attivita' annuale;
nel corso dell' anno per la verifica del programma avviato;
a conclusione dell' attivita' annuale.
L' assemblea puo' essere convocata altresi' su richiesta dei suoi componenti o dall' ente gestore o dal comitato di gestione, secondo le forme e le procedure previste dal regolamento di gestione.


Art. 10
(Compiti dell' assemblea dei genitori)

L' assemblea dei genitori costituita ai sensi del precedente articolo:
1) elegge, nella prima riunione, il suo presidente;
2) elegge i suoi rappresentanti nel comitato di gestione;
3) esprime pareri e formula proposte al comitato di gestione in merito agli orientamenti educativi, sociopsico - pedagogici, igienico - sanitari ed organizzativi dell' asilo - nido in sede di approvazione del piano annuale di attivita' e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessita';
4) richiede all'ente gestore ed al comitato di gestione verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio, anche in relazione ad una corretta assegnazione dei posti disponibili e ad un loro eventuale aumento da parte del comitato di gestione ed in particolare allo svolgimento delle attivita' programmate. (4)


Art. 11
(Comitato di gestione)

1. Nel comitato di gestione di cui al precedente articolo 7 fanno parte, indipendentemente dal numero degli utenti, otto componenti, ripartiti come segue: quattro genitori utenti del servizio; tre operatori del nido; un genitore in rappresentanza dei bambini in lista di ammissione all'asilo nido.
Il presidente del comitato di gestione deve essere un genitore. (5) Nel caso in cui il servizio non riesca a soddisfare tutte le richieste fanno altresi' parte del comitato di gestione un rappresentante dei genitori, o chi ne fa le veci, dei bambini in attesa di ammissione all' asilo - nido.
Il regolamento, di cui al successivo articolo 15, determina, anche in rapporto alla ricettivita' della struttura, il numero complessivo dei componenti il comitato, non superiore comunque a tredici membri nonche' la relativa ripartizione tra le diverse componenti rappresentate.
Il numero dei rappresentanti dei genitori eletti dalla rispettiva assemblea non puo', in ogni caso, essere inferiore alla meta' del numero complessivo dei componenti il comitato, e non puo', comunque, essere comprensivo del rappresentante eletto dai genitori dei bambini in attesa di essere ammessi al nido.
I membri del comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Decadono per assenza secondo le norme generali vigenti in materia e ad essi subentrano i primi non eletti delle rispettive rappresentanze.
I genitori decadono nel caso in cui i bambini non usufruiscano piu' del servizio e non siano piu' interessati ad esservi ammessi; il personale se trasferito ad altra struttura o, comunque, non piu' operante in quella dove e' stato eletto.


Art. 12
(Attribuzioni del comitato di gestione)

Il comitato di gestione concorre al funzionamento ed allo sviluppo dell' asilo - nido, garantendo un rapporto costante tra i cittadini, comunque interessati al servizio, e l' ente gestore.
Oltre i compiti ad esso eventualmente attribuiti dall' ente gestore con l' apposito regolamento di cui al successivo articolo 15, compete, tra l' altro:
1) elaborare ed approvare, in collaborazione con l' assemblea dei genitori ed il gruppo educativo, il piano annuale delle attivita' socio - psico - pedagogiche, gli orientamenti educativi dell' asilo - nido, nonche' gli indirizzi igienico - sanitari ed organizzativi del servizio, comprese le modalita' di verifica ricorrente dello stesso;
2) formulare proposte per l' acquisto del materiale didattico e ludico, con particolare riferimento all' indicazione d quei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza ed il pieno inserimento dei bambini handicappati alla vita collettiva dell' asilo - nido;
3) esprimere all'ente gestore proposte in riferimento al calendario annuale, all'orario settimanale e giornaliero del servizio;
(6) 4) formulare la programmazione degli incontri periodici con gli utenti per il disimpegno dei compiti derivanti dalla gestione sociale;
(6) 5) analizzare le somme iscritte nel bilancio preventivo e nel conto consuntivo, inerenti la gestione dell' asilo - nido, esprimendo al riguardo pareri e proposte all' ente gestore, anche in riferimento alle modalita' e ai criteri di determinazione delle rette;
6) esaminare le domande di ammissione all' asilo - nido e predisporre la relativa graduatoria da sottoporre all' approvazione dell' ente gestore, formulando altresi', nel corso dell' anno, sulla base dei criteri previsti dal regolamento di gestione, le relative proposte di decadenza;
7) verificare mensilmente la effettiva copertura dei posti disponibili e di quelli resisi vacanti nel corso dell' anno disponendo, eventualmente, a seguito di controlli periodici, e comunque dopo due mesi di attivita' annuale del nido, l' aumento del numero dei bambini, ammissibili sino al quindici per cento dei posti disponibili, salvo successiva comunicazione all' ente gestore ed alla assemblea dei genitori;
8) garantire la presenza di una rappresentanza almeno alle riunioni di cui al secondo comma dell' articolo 9 dell' assemblea dei genitori, predisponendo una relazione scritta inerente ai temi trattati;
9) curare i rapporti con i genitori ed assumere le opportune iniziative in merito ad osservazioni, suggerimenti e reclami eventualmente pervenuti per iscritto dando, comunque, risposta scritta;
10) promuovere e stimolare tra la cittadinanza e le forze politiche e sociali la conoscenza e il dibattito sulle finalita' del servizio e la sua migliore organizzazione e realizzazione.
11) gestire un fondo per le piccole manutenzioni e acquisto materiale didattico. (7) Il comitato di gestione per l' espletamento delle sue attribuzioni, si riunisce almeno una volta al mese. Il regolamento di gestione stabilisce modi e forme per la pubblicita' delle sedute e dei relativi ordini del giorno e verbali.


Art. 13
(Gruppo educativo - Composizione e compiti)

Il gruppo educativo e' costituito da tutto il personale comunque operante nella struttura.
Esso ha il compito di favorire il pieno ed integrato utilizzo delle diverse professionalita' degli operatori del servizio, e la gestione collegiale del lavoro.
A tal fine si riunisce periodicamente per l' impostazione e la verifica del lavoro psicopedagogico e, piu' in generale, per l' elaborazione di indicazioni metodologiche ed operative, relative alle problematiche complessive del servizio.
Al gruppo educativo compete, tra l' altro:
- collaborare con il comitato di gestione e con l' assemblea dei genitori con l' apporto di uno specifico contributo per la determinazione degli orientamenti educativi e per la elaborazione del programma annuale di attivita';
- attuare il piano di lavoro approvato segnalando tempestivamente al comitato di gestione ed alla assemblea dei genitori le eventuali difficolta' di realizzazione ostative al buon funzionamento del servizio;
- proporre al comitato di gestione la utilizzazione dei fondi in dotazione per l' acquisto del materiale didattico;
- eleggere i suoi rappresentanti nel comitato di gestione;
- partecipare alle riunioni dell' assemblea dei genitori;
- formulare proposte di aggiornamento e di formazione permanente alle strutture dell'ente gestore e del suo organismo di decentramento. (8) Alla prima convocazione per la costituzione del gruppo e la elezione del suo coordinatore provvede l' ente gestore.


Art. 14
(Funzioni dell' ente gestore)

L' ente gestore, determinato ai sensi del precedente articolo 7, assicura il regolare funzionamento dell' asilo - nido, garantendone il coordinamento con le altre strutture educative e con i restanti servizi materno - infantili, nell' ambito del suo territorio, con particolare riferimento ai piani di intervento per la prevenzione, cura e diagnosi precoce degli handicaps. A tal fine provvede, in particolare:
1) ad approvare, sentito il comitato di gestione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle spese generali di funzionamento degli asili - nido, comprese le modalita' ed i criteri per la determinazione delle eventuali rette;
2) ad approvare, sentito il comitato di gestione, il calendario annuale e settimanale del servizio, il periodo e la durata di eventuali sospensioni, non superiori comunque ad un mese nell' anno solare, nonche' l' orario e la durata giornaliera dello stesso in funzione delle esigenze socio - economiche degli utenti;
3) a verificare l' assegnazione dei posti disponibili effettuata dal comitato di gestione, approvandone la relativa graduatoria nonche' le eventuali successive decadenze;
4) a favorire il trasporto gratuito dei bambini agli asili - nido, situati in zone agricole o in zone urbane, con difficolta' di collegamento;
5) a garantire l' assistenza sanitaria, psico - pedagogica e la vigilanza igienico - sanitaria, tramite i relativi servizi dell' unita' sanitaria locale;
6) a stipulare apposita assicurazione contro gli infortuni, invalidita' permanente e temporanea, morte, per tutti i bambini accolti all' asilo - nido e per tutta la durata della loro permanenza nella struttura;
7) garantire l'aggiornamento professionale annuale e la formazione permanente;
(9)
8) a verificare le rispondenze tra qualita' del servizio e necessita' dell'utenza. L'ente gestore e' tenuto a tal fine a svolgere periodiche conferenze organizzativi. (10)


Art. 15
(Regolamento di gestione)

L' ente gestore, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e sulla base delle norme ivi previste, provvede all' approvazione del regolamento per la gestione ed il controllo degli asili - nido. Tale regolamento deve comunque indicare:
1) le norme e le procedure per la convocazione degli organi della gestione sociale, anche in ordine ai tempi della loro prima convocazione, nonche' le condizioni per la validita' delle sedute e le modalita' per la pubblicita' delle stesse e dei relativi atti, ove previsto;
2) il numero dei componenti il comitato di gestione, nonche' la relativa ripartizione tra le diverse componenti rappresentate;
3) le disponibilita', nonche' l' entita' e le modalita' di utilizzo da parte del comitato di gestione di un fondo per materiale didattico, per le spese impreviste comprese quelle per la piccola manutenzione;
4) le modalita' di coordinamento all' interno di ogni asilo - nido e tra gli asili - nido presenti sul territorio di sua competenza, nonche' con i restanti servizi materno - infantili e con le altre strutture educative per l' infanzia;
5) le modalita' per la consultazione e la partecipazione delle forze politiche e sociali piu' rappresentative del suo territorio;
6) le condizioni e le modalita' di decadenza dalla iscrizione nel caso di una protratta mancata fruizione del servizio;
7) la determinazione del numero di ore mensili da destinare agli incontri periodici degli operatori, a quelli del personale con i genitori ed agli oneri derivanti dalla gestione sociale;
8) le forme di collegamento con i piani di intervento per la prevenzione, la cura e la diagnosi precoce degli handicaps nonche' nell' ambito degli orientamenti educativi e psicopedagogici generali, l' individuazione di specifiche attivita' per l' inserimento dei bambini portatori di handicaps;
9) le modalita' di erogazione dei servizi garantiti tramite l' unita' sanitaria locale compresa la frequenza degli accessi del pediatra determinati in relazione alla ricettivita' della struttura e comunque non inferiori a due prestazioni settimanali e a tre controlli generali per ogni bambino.


TITOLO III
Norme per il personale



Art. 16
(Assunzione e stato giuridico)

Il personale degli asili - nido e' assunto ed inquadrato nei ruoli organici del personale comunale secondo le norme che regolano la materia.


Art. 17
(Titoli per l' ammissione ai concorsi)

Per l' ammissione al concorso al posto di educatore, gli aspiranti devono possedere, oltre ai requisiti generali per l' accesso ai pubblici concorsi, uno dei seguenti diplomi:
a) maestre d' asilo;
b) vigilatore di infanzia;
c) puericultore;
d) qualifica di assistente d' infanzia;
e) maturita' professionale di assistente di comunita' infantile;
f) abilitazione magistrale;
g) maturita' tecnica femminile (specializzazione dirigente di comunita').


Art. 17-bis

1. Il possesso del diploma di Stato di assistenza all'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso gli asili nido. (11)


Art. 18
(Personale dell' asilo - nido)

1. Il rapporto numerico tra personale dell’asilo nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo i seguenti parametri:
a) per quanto concerne gli educatori, in misura di uno ogni sette bambini;
b) per quanto concerne il personale ausiliario addetto ai servizi generali, in misura di uno ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti. (11a)

2. Il personale si divide in:

a) educatori;

b) addetti ai servizi generali.

3. La presenza del personale previsto in organico nell'asilo nido deve essere sempre mantenuta al completo. In tal senso va assicurato il funzionamento del servizio con l'istituto delle supplenze. L'erogazione delle supplenze viene regolamentata tramite accordi sindacali. (12)

Art. 19
(Aggiornamento professionale)


La Regione, nell' ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attivita' di qualificazione ed aggiornamento per il personale degli asili - nido.
Tali attivita' si articolano in:
a) corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione d' intesa con gli enti locali, al fine di armonizzare ed elevare le differenti formazioni scolastiche;
b) corsi periodici di riqualificazione e di aggiornamento professionale, organizzati dagli enti locali d' intesa con la Regione;
c) altre iniziative quali: seminari e giornate di studio organizzati dagli enti locali e dagli organi di decentramento amministrativo, sentito il comitato di gestione, allo scopo di confrontare ed armonizzare le varie esperienze di lavoro che si realizzano nei vari servizi, nonche' di approfondire la conoscenza della realta' economica, sociale e culturale in cui opera il servizio.
Gli enti gestori sono tenuti comunque a svolgere annualmente attivita' di formazione ed aggiornamento degli operatori in considerazione delle particolari caratteristiche del servizio. (13) La Regione promuove e finanzia progetti di aggiornamento collegati anche ad ipotesi di sperimentazione organizzativi ed educativi. (13) Gli enti gestori per l'attuazione della formazione permanente si avvarranno in via prioritaria di convenzioni con le universita' ed il centro nazionale delle ricerche. (13)


19-bis.


1. Gli enti gestori, i consorzi, gli organismi di decentramento devono assicurare le funzioni di coordinamento organizzativo e pedagogico con personale laureato per garantire:
a) omogeneita' di indirizzo pedagogico e organizzativo degli asili;
b) l'aggiornamento permanente;
e) la programmazione degli interventi educativi verso i bambini;
d) il collegamento tra i nidi e gli altri servizi educativi e socio-sanitari territoriali;
e) la diffusione delle problematiche culturali, educative sull'infanzi. (14)

TITOLO IV
NORME GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO



Art. 20
(Programmazione e finanziamento)


Spetta ai comuni, consorzi di comuni ed alle comunita' montane, programmare, in rapporto alle esigenze della popolazione infantile sino a tre anni, l' istituzione degli asili - nido e provvedere al finanziamento della realizzazione.
I comuni, i consorzi di comuni e le comunita' montane sono autorizzati ad utilizzare anche contributi provenienti da organismi pubblici o da privati finalizzati alla costruzione ed alla gestione degli asili - nido.
Le spese di costruzione, gestione e manutenzione accedenti i contributi previsti dalla presente legge e quelli statali sono a carico degli enti gestori e sono obbligatorie.

Art. 21
(Concorso della Regione alle spese di realizzazione)


La Regione concorre alle spese di realizzazione degli asili - nido.
A tale fine programma piani annuali e pluriennali di intervento determinando l' entita' dei contributi e le modalita' di concessione ed erogazione degli stessi.
All' onere derivante dal comma precedente si provvede con appositi stanziamenti nella parte corrente degli stati di previsione della spesa nei bilanci regionali di competenza.
La Regione controlla e garantisce che gli interventi di cui alla presente legge siano funzionalmente coordinati con quelli statali e provinciali.
I contributi regionali sono cumulabili con eventuali altri contributi ricevuti dagli enti gestori per la realizzazione di asili - nido, entro i limiti massimi che saranno indicati nella formazione di singoli piani di interventi.

Art. 22
(Concorso delle province)


Le province possono concorrere alle spese di costruzione, impianto e gestione degli asili - nido comunali e consortili, con apposito fondo annualmente iscritto in bilancio.
La ripartizione dei fondi stanziati dalle province deve essere comunicata alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 23
(Concorso della Regione alle spese di gestione)


Per il concorso alle spese di gestione, la Regione iscrive annualmente nel proprio bilancio un fondo alimentato:
1) dai finanziamenti statali ivi comprese le assegnazioni per l' esercizio della disciolta ONMI - opera nazionale per la maternita' e l' infanzia;
2) da contributi integrativi a carico della Regione. (15) L' entita' del contributo e' stabilita annualmente con deliberazione consiliare.

Art. 24
(Ripartizione del fondo regionale di gestione)


Il fondo annuale per il concorso delle spese di gestione di cui al precedente articolo e' ripartito tra tutti gli asili - nido tenendo conto:
a) degli eventuali contributi gia' percepiti dagli enti gestori da parte delle amministrazioni provinciali;
b) dei posti - bambino utilizzati;
c) degli effettivi mesi di funzionamento del servizio.
Con lo stesso fondo la Regione concorre alle spese di gestione in favore degli enti gestori che gestiscono gli asili - nido mediante convenzione.

Art. 24 bis (16)
(Asili nido presso strutture di lavoro)


1. La Regione, nel quadro della politica educativa e formativa della prima infanzia, promuove interventi che consentano l’educazione e la formazione dei bambini di età inferiore ai tre anni in prossimità dell’ambiente di lavoro dei rispettivi genitori con conseguente creazione di asili nido.

2. Gli asili nido di cui al comma 1 possono essere istituiti su iniziativa di enti pubblici, di privati, dei consorzi industriali o di aziende di produzione singole o consorziate che abbiano alle loro dipendenze un numero di lavoratori con bambini in età fino ai tre anni in numero tale da giustificare la realizzazione della struttura e comunque in numero non inferiore a venti unità.

3. L’autorizzazione per l’apertura degli asili nido di cui al comma 1 è rilasciata dal comune nel cui territorio ha sede la struttura, qualora questa possieda i requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. Nei limiti della disponibilità di bilancio, ai fini di cui al comma 1, la Regione destina una percentuale non superiore al due per cento del capitolo 42131, secondo i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, per contributi ad asili nido convenzionati con i comuni, istituiti in strutture di lavoro pubbliche, private e/o aziendali.

Art. 25
(Richiesta del contributo di gestione)


Le richieste di contributo di gestione degli asili - nido devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno. Esse devono essere corredate:
a) nel caso di asili - nido di nuova istituzione;
- dalla copia del bilancio di previsione;
- da documentazione sull' organico del personale e sulla ricettivita' dell' asilo - nido;
- ove gia' approvato, da copia del regolamento di gestione;
b) nel caso di asili - nido esistenti;
- da copia del bilancio preventivo;
- da copia del bilancio consuntivo dell' anno precedente.
L' erogazione dei contributi per la gestione viene disposta, in una unica soluzione, dalla Giunta regionale.

TITOLO V
NORME PER L' APERTURA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI - NIDO PRIVATI


Art. 26
(Funzioni regionali)


La Regione, nell' esercizio delle funzioni di cui all' articolo 2 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, relative - tra l' altro - alla autorizzazione all' apertura ed al funzionamento degli asili - nido privati, rilascia apposita autorizzazione, revocabile in qualsiasi momento vengano a mancare i requisiti e le condizioni di cui ai successivi articoli, necessari per la sua concessione.

Art. 27
(Autorizzazione all' apertura ed al funzionamento degli asili - nido privati)


Le istituzioni pubbliche e private regolarmente riconosciute o di fatto operanti nel territorio regionale, nonche' i privati cittadini che intendano istituire e/ o gestire, anche a scopo di lucro, asili - nido o strutture comunque denominate, destinate alla ospitalita' di bambini da 0 a 3 anni, anche quali sezioni staccate di strutture e servizi gia' funzionanti, sono obbligati ad ottenere dalla Regione preventiva autorizzazione alla apertura ed al funzionamento del servizio.

Art. 28
(Domanda e documentazione)


Al fine di ottenere l' autorizzazione di cui al precedente articolo 26, gli interessati fanno pervenire al comune nel cui territorio intendono istituire o gestire il servizio la seguente documentazione:
1) domanda, in carta da bollo, del legale rappresentante ove sia previsto, dell' istituzione e, in mancanza della persona che all' atto della richiesta formalmente dichiari di assumere ogni responsabilita' penale e civile derivante dall' istituzione e gestione del servizio, contenente i dati anagrafici, la qualifica professionale, l' indirizzo del richiedente, l' ubicazione dell' asilo - nido, la sua ricettivita' - con l' indicazione delle relative strutture - e l' eta' dei bambini ammessi;
2) (17)
3) (17)
4) certificato del casellario giudiziale;
5) certificato dei carichi pendenti;
6) atto costitutivo (se trattasi di societa');
7) indicazione dei mezzi finanziari, patrimoniali e strumentali a disposizione;
8) regolamento di gestione;
9) relazione programmatica sulla organizzazione funzionale del servizio: finalita' e metodi educativi; ricettivita' dell' asilo - nido, articolazione ambientale ed attrezzature; organico del personale e qualificazione professionale; organizzazione del lavoro; organizzazione delle attivita' del bambino; rapporti e collegamenti funzionali del servizio con le strutture sociali, sanitarie e formative;
10) planimetrie quotate (in scale 1/ 100) dei locali, con indicazione degli arredi;
11) planimetrie sezioni del complesso di cui eventualmente i locali sono parte, in numero.

Art. 29
(Istruttoria della pratica)


Il comune, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda volta ad ottenere l' autorizzazione di cui al precedente articolo 26, verificata la regolarita' della stessa, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti nonche' la rispondenza dei locali e delle attrezzature alle norme tecniche previste dalla presente legge, con apposita deliberazione esprime il proprio parere in merito, dando atto in particolare:
- della regolarita' della domanda e della documentazione allegata;
- della ricettivita' dichiarata e di quella accertata dall' ente locale, ai sensi ed in conformita' a quanto previsto dal successivo articolo 31;
- dell' idoneita' dei locali sia in relazione alla loro ubicazione, che alle necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalita' degli stessi, nonche' dei relativi impianti e servizi;
- della necessita' dell' asilo
- nido, anche in rapporto agli obiettivi programmatici del settore ed alle strutture pubbliche esistenti nel territorio. Il comune, esperita l' istruttoria di cui sopra, inoltra il proprio atto deliberativo corredato dalla domanda del richiedente, alla Regione per il rilascio della predetta autorizzazione. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto su proposta dell'Assessore competente a negare o concedere l'autorizzazione di cui all'articolo 27, dandone contestuale comunicazione al comune interessato. (18) Il Presidente della Giunta, previa esecutivita' della deliberazione di cui al comma precedente, emette il decreto di autorizzazione alla apertura e funzionamento del servizio.

Art. 30
(Revoca dell' autorizzazione all' apertura ed al funzionamento degli asili - nido privati)


La Regione, in ogni momento, su segnalazione del comune competente per territorio, degli utenti o di qualsiasi cittadino interessato, ravvisi la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per la concessione della autorizzazione all' apertura ed al funzionamento dell' asilo - nido privato, provvede, con apposito atto deliberativo, alla sua revoca, dandone contestuale comunicazione all' ente locale interessato, salva comunque la competenza amministrativa regionale di chiusura immediata del servizio, a norma della vigente legislazione in materia.

Art. 31
(Ricettività)


La ricettivita' dell' asilo - nido e' determinata in base alla superficie utile, alle caratteristiche tecniche ed al grado di sicurezza, igiene e funzionalita' che presentano i locali, nonche' alle attrezzature in relazione alle norme della presente legge ed alle altre prescrizioni vigenti per i locali di uso collettivo. (19)
Il numero massimo dei posti, in ogni caso, non puo' essere superiore a 60.
I posti possono essere destinati indistintamente a soli divezzi, a lattanti o ad entrambe le sezioni, in rapporto adeguato alle strutture ed alle attrezzature del complesso.
Il gestore del servizio provvede, in ogni caso, ad assicurare i bambini ospitati, per tutta la durata della permanenza all' asilo - nido, contro gli infortuni, l' invalidita' temporanea o permanente, la morte.

Art. 32
(Assistenza e vigilanza sanitaria)


L' assistenza sanitaria preventiva e' garantita da un medico pediatra.
La frequenza degli accessi del pediatra deve essere indicata nel regolamento di gestione e, comunque, non puo' essere inferiore a due visite settimanali.
La vigilanza igienica e sanitaria e' esercitata dal personale medico dell' unita' sanitaria locale competente per territorio ed e' estesa a tutti gli operatori dell' asilo - nido.

Art. 33
(Personale)


Il personale addetto all' asilo - nido deve essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente articolo 17; deve essere di sana costituzione e non deve risultare portatore di possibili infezioni.
Detto personale non puo' essere in numero inferiore a quello richiesto per l' organico di un asilo - nido comunale con uguale numero di posti e di ore di funzionamento.
Per favorire la qualificazione del servizio, al personale dell' asilo - nido privato, deve essere garantita la possibilita' di un aggiornamento professionale anche attraverso l' accesso alle iniziative di cui all' articolo 19.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE


Art. 34
(Norme per la localizzazione e la realizzazione)


Fino all' adeguamento degli strumenti urbanistici alle norme di cui all' articolo 3 della presente legge e nei comuni che non hanno ancora adottato alcuno strumento urbanistico, si attuano le norme degli articoli 1, 4, 5 e 6 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5.

Art. 35
(Norme per la progettazione e l' esecuzione)


(20)

Art. 36
(Assistenza e vigilanza sanitaria)


Fino alla data di effettivo funzionamento delle unita' sanitarie locali, l' ente gestore provvede a garantire l' assistenza sanitaria, di cui al precedente articolo 32, tramite un medico pediatra e gli interventi di carattere psico - pedagogico con idonea equipe.
La vigilanza igienico - sanitaria e' esercitata dall' ufficio sanitario del comune ove ha sede l' asilo - nido.

Art. 37
(Adeguamento degli asili - nido privati)


Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge tutti gli asili - nido privati devono adeguarsi alle norme previste per le strutture, l' organizzazione ed il funzionamento; per le strutture qualora le difformita' non siano tali da pregiudicare i necessari requisiti di sicurezza, igiene e funzionalità, e' facoltà degli organi competenti concedere una proroga che, comunque, non puo' superare complessivamente un periodo di due anni dall' entrata in vigore della presente legge.
Entro lo stesso tempo gli asili - nido privati che attualmente operano sul territorio regionale e che non siano gia' stati riconosciuti idonei a funzionare a norma della precedente legislazione, devono provvedere alla richiesta dell' autorizzazione all' esercizio di cui al precedente articolo 26.

Art. 38
(Piano asili - nido 1972- 1976)


Per i finanziamenti del piano regionale quinquennale 1972- 1976, relativi alla istituzione di asili - nido comunali con il concorso dello Stato e per il cumulo dei relativi contributi, si applicano le norme di cui alle leggi regionali n. 5 del 5 marzo 1973, n. 62 del 18 dicembre 1976 e n. 61 del 22 settembre 1978. Per l' erogazione dei contributi medesimi, si applicano le norme di cui all' articolo 17 della legge di bilancio n. 8 del 28 gennaio 1980.

Art. 38-bis


1. La Regione verifica l'andamento dello sviluppo degli asili nido nel territorio di competenza tramite l'istituzione di una commissione intercomunale che analizzi in modo particolare l'espansione, la gestione, i costi e le qualita' dei servizi erogati.

2. I pareri della commissione sono vincolanti ai fini della individuazione dei parametri in base ai quali distribuire i finanziamenti regionali.

3. La commissione organizza periodiche conferenze regionali per la verifica dello sviluppo dei servizi. (21)]


Note:


(1) Pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 10 luglio 1980, n. 19.

(2) Legge abrogata dall'articolo 57, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.