L.R. 22 Gennaio 1996, n. 6 |
Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (1). |
Art. 1 (Finalità) 1. In attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) la Regione Lazio disciplina con la presente legge le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 1. La Regione Lazio, in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 36 del 1994, riguardante l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, nonchè nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183, e successive modificazioni, al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici integrati, delimita i seguenti ambiti territoriali ottimali, rappresentati nella planimetria e negli elenchi contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge: a) ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo; b) ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale-Roma; (1.1) c) ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale-Rieti; d) ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale-Latina; e) ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale-Frosinone. Art. 3
(Modifica degli ambiti territoriali) 1. Alle modifiche della delimitazione di cui all'articolo 2, che risultassero necessarie per ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti stessi alle scelte programmatiche regionali, provvede il Consiglio regionale con propria delibera, su proposta della Giunta, sentite le amministrazioni provinciali interessate. 2. Le proposte di modifica, prima dell'approvazione del Consiglio regionale, sono sottoposte alle autorità di bacino interessate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge n. 36 del 1994. 3. Le amministrazioni provinciali esprimono i propri pareri, le autorità di bacino le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine i pareri e le determinazioni si considerano favorevolmente espressi. 4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede alla verifica della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e propone al Consiglio le eventuali modifiche per le quali si applicano le procedure di cui ai commi precedenti. Art. 4
(Modalità di cooperazione) 1. Al fine di garantire la gestione unitaria del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale possono utilizzare una delle seguenti forme di cooperazione: a) stipulare una convenzione nella forma prevista dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) costituire un consorzio ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142 del 1990. 2. Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui al comma 1, lettera a) la convenzione denominata: "Convenzione di cooperazione", è definita sulla base dello schema di convenzione di cooperazione, contenuto nell'allegato B) e formante parte integrante della presente legge. 3. Nella "Convenzione di cooperazione" sono indicati: a) le finalità; b) la durata; c) le forme di consultazione tra enti convenzionati; d) l'ente locale responsabile del coordinamento e le modalità operative del coordinamento; e) la delega all'ente responsabile del coordinamento dei poteri per la stipula con i soggetti gestori delle "Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato" di cui all'articolo 9; f) i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie; g) le forme per la gestione del servizio idrico inte grato, le modalità per la sua organizzazione, per la vigilanza e per il controllo; h) le procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato; i) i parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale sulla base dei quali si può provvedere alla individuazione dei soggetti da salvaguardare. 4. Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui al comma 1, lettera b) la convenzione di cui all'articolo 25 comma 2, della legge n. 142 del 1990 è definita sulla base di schema di convenzione con annesso statuto tipo contenuti negli allegati C e C1 e formanti parte integrante della presente legge. 4bis La forma di cooperazione prescelta ai sensi dei commi precedenti e' denominata autorita' d'ambito. (1a) Art. 5
(Termini e poteri sostitutivi) 1. I comuni e le province appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale, attraverso le forme di consultazione definite nell'articolo 6, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire ed approvare, nei rispettivi consigli, la "Convenzione di cooperazione" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), dando mandato al rappresentante legale per la stipula della Convenzione stessa, oppure a costituire il consorzio previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b). 2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione attua le procedure sostitutive previste dall'articolo 30 della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26e successive modifiche ai fini della stipula della Convenzione di cooperazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). Art. 6 (Forme di consultazione tra gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale) 1. La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province costituisce la forma di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale al fine della scelta delle modalità di cooperazione secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5. 2. Il presidente della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale di gestione provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci e dei presidenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ove venga attuata la forma di cooperazione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province costituisce la forma permanente di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale; la provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale è l'ente responsabile del coordinamento. La "Convenzione di cooperazione" definisce le modalità di funzionamento della conferenza dei sindaci e dei presidenti. 3bis. La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle provincie esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalita' connesse con l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. A tal fine sono sottoposte all'esame della conferenza dei sindaci e dei presidenti tutte le questioni inerenti i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. In caso di mancata esecuzione da parte degli enti locali delle decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della provincia responsabile del coordinamento dell'autorita' d'ambito, la provincia stessa ne da' comunicazione alla Regione ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente. (1b) 3 ter. Le decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti, con le maggioranze previste dalle convenzioni di cooperazione, per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, sono definitive ed immediatamente operative. Resta ferma, comunque, la successiva approvazione da parte dei consigli degli enti locali convenzionati, ove espressamente prevista dalla presente legge. (1c) 4. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al presente comma nonchè per le attività di supporto, controllo e vigilanza viene costituita, presso l'ente responsabile del coordinamento, a servizio di tutti gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale, una apposita segreteria tecnico-operativa. La "Convenzione di cooperazione" di cui all'articolo 4 stabilisce la composizione e le funzioni della segreteria tecnico-operativa, nonchè le modalità per l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari per la sua organizzazione ed il suo funzionamento. 5. Con l'avvenuta scelta della forma di cooperazione di cui all'art. 4, ovvero con l'approvazione della convenzione di cooperazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 o con l'approvazione della convenzione di costituzione di un consorzio di cui alla lettera b) dello stesso comma, è formalmente costituita l'autorità di ambito (2). 1. Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi ambiti territoriali ottimali all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione, sentite le autorita' d'ambito interessate, gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le autorita' d'ambito interessate. (3) 1bis. Gli obblighi per i singoli soggetti gestori derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi del predetto comma 1, devono essere previsti nelle convenzioni di gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9. (3a) 2. Nella regolazione delle interferenze che prevedono il trasferimento di risorse e l'uso comune di infrastrutture, in modo particolare quelle connesse agli schemi acquedottistici del Peschiera e del Simbrivio nonché quelli intercorrenti tra gli ambiti n. 4 e 5, rispettivamente di Latina e Frosinone, deve essere assicurato il mantenimento dell'unitarietà gestionale degli schemi medesimi. Art. 8
(Convenzione-tipo per la gestione del servizio idrico integrato) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, approva la "Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 36 del 1994. 2. Al fine della diffusione presso tutti gli operatori interessati, l'atto della Giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Art. 9 (Organizzazione del servizio idrico integrato. Approvazione della "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato") 1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della convenzione-tipo per la gestione di cui all'articolo 8 gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale definiscono l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato. 2. Nel caso in cui sia stata prescelta come forma di cooperazione quella di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), attraverso le forme di consultazione previste dall'articolo 6 e con il coordinamento della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito, sulla base di quanto stabilito nella convenzione di cooperazione di cui all'articolo 4, gli enti locali definiscono ed approvano la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare prevedendo il programma degli interventi, il piano finanziario ed il modello gestionale ed organizzativo. 3. Nel caso in cui sia stata prescelta come forma di cooperazione quella di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) agli adempimenti previsti dal comma 2 provvede il consorzio all'uopo costituito. 4. La convenzione per la gestione del servizio idrico integrato è definita sulla base della convenzione-tipo di cui all'articolo 8. Art. 10
(Poteri sostitutivi) 1. Trascorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 9 per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato la Regione attua le procedure sostitutive previste dall'articolo 30 della legge regionale n. 26 del 1992 e successive modifiche. Art. 11
(Scelta dei soggetti gestori) 1. In attuazione di quanto stabilito con le convenzioni definite in base all'articolo 4, relativamente alle forme per la gestione del servizio idrico integrato ed alle modalità per la sua organizzazione, il Presidente della provincia che svolge le funzioni di coordinamento dell'ambito territoriale con i poteri conferitigli attraverso la delega, o il consorzio costituito in base all'articolo 4, comma 1, lettera b), procedono alla formale stipula con i soggetti gestori delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9. 2. Con la sottoscrizione, da parte del soggetto gestore della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, cessano, in attuazione dell'articolo 10 della legge n. 36 del 1994, le gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione di quelle indicate dal comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36 del 1994 e delle gestioni salvaguardate dall'articolo 12 della presente legge. 1. Gli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale provvedono, di norma, alla gestione del servizio idrico integrato mediante un unico soggetto gestore. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 36 del 1994, gli enti locali possono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante una pluralità di soggetti al solo fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a parti-colari criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In tal caso, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994, le convenzioni di cui all'articolo 4 della presente legge individuano i soggetti da salvaguardare e, contestualmente, il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio. 3. La individuazione dei soggetti da salvaguardare è subordinata ad una verifica condotta in base ai parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale definiti negli schemi di convenzione allegati alla presente legge in modo da garantire l'interesse generale dell'intero ambito ed in ogni caso assicurare la qualità del servizio e consentire risparmi nei costi di gestione, tenuto anche conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) della legge n. 36 del 1994. Art. 13
(Indirizzi e criteri per la formazione del programma di intervento) 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula gli indirizzi ed i criteri per la formazione dei programmi di intervento, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo, ai fini di assicurare omogeneità, organicità ed efficacia ai programmi di intervento che gli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale debbono predisporre per la definizione dei contenuti della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato regolante i rapporti tra enti locali ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati di cui all'articolo 9, nonchè per garantirne la coerenza con la programmazione regionale. 2. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 definiscono anche le modalità per effettuare in modo omogeneo e coordinato la ricognizione delle opere di captazione, di distribuzione, di fognatura e depurazione esistenti. Art. 14
(Ricognizione delle opere) 1. Per la predisposizione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare regolanti i rapporti tra gli enti locali ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati ed al fine del rispetto del termine previsto all'articolo 9 della presente legge, i comuni procedono alla ricognizione delle opere di captazione, di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti sul proprio territorio entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1. Gli acquedotti, gli impianti e le altre opere di competenza regionale, comprese le pertinenze, attinenti il servizio idrico integrato, sono trasferite ai comuni. 2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione delle opere di cui al comma 1 per il loro trasferimento ai comuni da effettuare in relazione alla destinazione delle opere stesse e salvaguardandone l'integrità funzionale. 3. Al trasferimento provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto all'atto dell'affidamento della gestione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della presente legge. 1. E' istituita la consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, di seguito denominata consulta, con sede presso l'Assessorato opere e reti di servizi e mobilità della Regione. 2. La consulta costituisce organo consultivo della Regione per gli adempimenti connessi alla attuazione della presente legge ed esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative agli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei servizi idrici integrati, alla regolamentazione delle interferenze tra gli ambiti territoriali ottimali, nonchè alla formazione ed all'aggiornamento dei programmi di intervento, dei piani finanziari e dei modelli gestionali ed organizzativi. 3. Della consulta fanno parte: a) il dirigente del settore 33 della Regione Lazio; b) il dirigente del settore 71 della Regione Lazio; c) due tecnici esperti nel campo dei servizi idrici designati dall'Assessore regionale alle opere e reti di servizi e mobilità e dall'Assessore all'ambiente (4); d) i segretari generali delle autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali interessanti il territorio regionale; e) i responsabili delle segreterie tecnico-operative o dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della presente legge presso ciascun ambito territoriale ottimale; f) quattro esperti nei diversi profili tecnici, economici e giuridici nella materia dei servizi idrici designati dal Presidente della Giunta regionale; g) due esperti designati rispettivamente dall'Unione province italiane (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionali. 4. La consulta è costituita dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto ed è presieduta dall'Assessore regionale alle opere e reti di servizi e mobilità o da un suo delegato. 5. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 4 individua, fra i dipendenti regionali, il segretario della consulta ed il personale che svolge le funzioni di segreteria. 6. Ai membri della consulta si applica la legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni. Art. 17
(Rapporti economici e patrimoniali) 1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, approva specifiche direttive per regolare i rapporti patrimoniali ed economici tra gli enti ed i soggetti che attualmente provvedono alla gestione dei servizi idrici ed i nuovi soggetti gestori. 1. Con apposita legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici già adibito ai servizi idrici secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 3, della legge n. 36 del 1994. Tale normativa si riferisce anche al personale addetto alla gestione delle opere di competenza regionale di cui all'articolo 15 della presente legge. 2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede ad una ricognizione generalizzata sul territorio regionale delle forme di organizzazione dei servizi idrici esistenti in modo particolare per individuare il personale adibito alle suddette gestioni. I comuni e gli altri enti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere i relativi dati entro sessanta giorni dalla richiesta regionale. 1. La Regione, nella formazione dei programmi di intervento per l'utilizzazione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali destinati allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi idrici, assicura priorità agli interventi localizzati negli ambiti territoriali ottimali strutturalmente più deboli anche sotto il profilo delle emergenze ambientali in modo da garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato dei servizi idrici nel territorio regionale, con tariffe compatibili. 1 bis. Tenuto conto delle compatibilità e delle priorità di intervento indicate dalle Autorità d'ambito nei rispettivi piani, previa consultazione con le stesse, le competenti strutture regionali, predispongono proposte di programmazione in materia di risorse idriche. (5) 1 ter. I programmi regionali di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi idrici locali, intercomunali ed interambito o finalizzati a problematiche emergenti non pianificate, tenuto conto delle sovraordinate pianificazioni regionali in materia, sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia. (5) 1 quater. Ove non siano operanti i soggetti gestori del servizio idrico integrato, i finanziamenti sono concessi agli enti locali che provvedono alla realizzazione degli interventi ed al successivo trasferimento delle opere al futuro gestore del servizio idrico integrato. Negli ambiti territoriali ottimali dove siano operanti soggetti gestori del servizio idrico integrato, i finanziamenti sono concessi alle corrispondenti autorità d'ambito. (5) 1 quinquies. La Regione si riserva la facoltà di eseguire direttamente quegli interventi che, per particolare complessità o per obiettivi specifici, interessano più ambiti o le Regioni contermini. (5) 1 sexies. Le autorità d'ambito, entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del programma adottato, aggiornano i piani d'ambito ed il conseguente piano economico finanziario e tariffario. (5) 1 septies. La formale concessione dei finanziamenti è subordinata all'adozione da parte delle autorità d'ambito di quanto previsto al comma 1 sexies. (5) 1 octies. In caso di mancato adeguamento dei piani d'ambito, dei piani finanziari e dei piani tariffari, la Regione applica i poteri sostitutivi. (5) 1. novies. La nuova tariffa d’ambito è applicata dal gestore servizio idrico integrato a partire dall’anno successivo dall’avvenuta realizzazione degli interventi contenuti nel programma regionale.(5) 1. Fino all'operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati di cui all'articolo 11 della presente legge, le spese connesse all'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 4 gravano sui comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale in proporzione all'entità della popolazione residente. 2. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio viene istituito un apposito capitolo di spesa avente la denominazione "Spese per la prima attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36". Con la legge di bilancio relativa all'anno 1996 si provvederà al finanziamento del suddetto capitolo. 3. Lo stanziamento di cui al comma 2 è finalizzato ad assicurare la necessaria operatività delle strutture regionali e degli enti locali negli adempimenti previsti dalla presente legge ivi compresa la concessione di contributi agli enti locali in relazione alle spese da sostenere in base al comma 1 del presente articolo per il primo funzionamento delle strutture tecnico-operative da prevedersi negli ambiti territoriali ottimali. La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà al riparto ed alla utilizzazione dei finanziamenti (6). Art. 21
(Disposizioni finali)
(1.1) Ambito modificato dall'articolo 1 della legge regionale 4 novembe 1999, n. 31 Art. 1
1. E' individuato, in attuazione della legge regionale n. 6 del 22.1.96, l'ambito territoriale ottimale denominato ..... (1) allegata alla presente convenzione contrassegnata con la lettera A.(Ambito territoriale ottimal) Art. 2
1. Dell'ambito territoriale denominato ..... (2) fanno parte:(Enti locali partecipanti) il comune di ..... il comune di ..... il comune di ..... il comune di ..... la provincia di ..... la provincia di ..... (1) ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale-Roma ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale-Rieti ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale-Latina ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale-Frosinone (2) ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale-Roma ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale-Rieti ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale-Latina ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale-Frosinone Art. 3
1. Si addiviene, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994 ed in attuazione della legge regionale n. 6 del 22.1.96, alla presente convenzione di cooperazione tra comuni e province appartenenti all'ambito territoriale ottimale denominato ..... (3) affinché essi si coordinino al fine di organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.(Finalità ed oggetto della Convenzione di cooperazione) 2. Tale organizzazione dovrà garantire: a) la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni; b) livelli e standards di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici; c) la protezione, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonché la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile; d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standards e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino; e) l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito; f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue. 3. In questo quadro compete agli enti locali convenzionati: a) la scelta delle forme del servizio idrico integrato; b) l'affidamento del servizio idrico integrato; c) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato; d) l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo; e) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge n. 36 del 1994; f) l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standards prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori. (3) ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale-Roma ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale-Rieti ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale-Latina ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale-Frosinone Art. 4 (Durata) 1. Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni trenta a partire dalla data di sottoscrizione. 2. Alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata per altri trenta anni. Art. 5
(Modifica dell'ambito territoriale ottimale) 1. Nei casi in cui il Consiglio regionale, con propria deliberazione, modifichi i confini dell'ambito territoriale ottimale, includendo nuovi comuni od escludendone altri, la presente convenzione è modificata di conseguenza. Art. 6 (Forme di consultazione Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti) 1. La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province costituisce la forma di consultazione tra gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale; essa ha sede presso l'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo articolo 7. 2. La conferenza dei sindaci e dei presidenti esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, con l'obiettivo di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli enti partecipanti alla presente convenzione. 3. La rappresentanza in seno alla conferenza spetta ai sindaci dei comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale od a loro delegati ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT. 4. Gli indirizzi e gli orientamenti della conferenza sono espressi dalla maggioranza assoluta dei partecipanti determinata in base alla rappresentanza ai sensi del comma precedente. 5. La conferenza è validamente convocata quando sia presente la maggioranza assoluta degli enti locali convenzionati determinata sia in termini numerici che in termini di rappresentanza. 6. La conferenza è convocata dal presidente dell'ente locale responsabile del coordinamento, che la presiede, almeno una volta all'anno, per la verifica della gestione del servizio idrico integrato e ogni qualvolta risulti necessario per modificare la presente convenzione o per particolari problematiche connesse alla gestione del servizio idrico integrato stesso. 7. Ciascun ente sottoscrittore della presente può sottoporre direttamente alla conferenza proposte e problematiche attinenti la organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. 8. La conferenza è convocata dal presidente dell'ente locale responsabile del coordinamento quando lo richiede almeno un terzo, in termini numerici o di rappresentanza, degli enti convenzionati. Art. 7
(Ente locale responsabile del coordinamento) 1. La Provincia di ... (4) nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale è l'ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla presente convenzione. (4) Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Nord-Viterbo la Provincia di Viterbo Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Centrale-Roma la Provincia di Roma Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Centrale-Rieti la Provincia di Rieti Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale-Latina la Provincia di Latina Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale-Frosinone la Provincia di Frosinone Art. 8 (Attribuzioni dell'ente locale responsabile del coordinamento) 1. La Provincia di ..... (5) quale ente locale responsabile del coordinamento: a) convoca la conferenza dei sindaci e dei presidenti secondo quanto previsto dal precedente articolo 6; b) è tenuta a trasmettere gli atti fondamentali ed i verbali della conferenza dei sindaci e dei presidenti agli enti locali convenzionati entro 10 giorni dalla data della conferenza stessa; c) stipula, in virtù della delega conferita con il successivo articolo 18, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con i soggetti gestori, prescelti con le modalità stabilite nella presente convenzione di cooperazione; autonumlgl 1. adotta tutte le iniziative raccomandate dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti nonché gli atti ed i provvedimenti stabiliti nella presente convenzione. (5) Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Nord-Viterbo la Provincia di Viterbo Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Centrale-Roma la Provincia di Roma Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Centrale-Rieti la Provincia di Rieti Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale-Latina la Provincia di Latina Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale-Frosinone la Provincia di Frosinone Art. 9
(Segreteria Tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale) 1. Secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 22.1.96 per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente articolo 8 nonché per le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato è costituita la segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale. 2. La segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale: a) svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli enti locali convenzionati; b) svolge le funzioni di controllo generale sulla qualità del servizio idrico con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 236 del 1988 e della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni; c) esercita le attività di vigilanza sul rispetto della convenzione da parte dei gestori del servizio idrico integrato; d) propone al presidente della provincia responsabile del coordinamento le eventuali misure e iniziative nei confronti del soggetto gestore previste dalle Convenzioni di gestione; e) promuove l'adozione, da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili; f) elabora i dati ed i risultati della rete di telecontrollo, organizzati in banche dati al fine di valutare le condotte gestionali; g) effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa; h) predispone, anche su richiesta degli enti locali convenzionati, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento, ed il loro adeguamento alla programmazione regionale. Art. 10 (Costituzione della Segreteria Tecnico-operativa) 1. La segreteria tecnico-operativa ha sede presso la provincia di ..... (6) responsabile del coordinamento. 2. Alla segreteria tecnico-operativa, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente convenzione, ivi compreso il costo del personale, è attribuita ...........; nelle convenzioni di gestione da stipulare con i soggetti gestori sono indicate le modalità per la determinazione ed il trasferimento alla segreteria tecnico-operativa dei relativi importi. 3. La segreteria tecnico-operativa è diretta da un responsabile che provvede, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, ad organizzare il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. 4. La segreteria tecnico operativa è costituita: IN CASO DI AMBITI TERRITORIALI *% IN CASO DI AMBITI TERRITORIALI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A *% CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000.000 DI ABITANTI *% 1.000.000 DI ABITANTI da un dirigente responsabile, *% da un dirigente responsabile, da un dirigente per la *% e da un dirigente per la pianificazione e da un dirigente*% pianificazione ed il controllo. per il controllo. *% 5. La Segreteria Tecnico-operativa ha il seguente organico: 6. La copertura dei posti del predetto organico avviene mediante personale comandato dagli enti locali convenzionati o da altre aziende ed enti pubblici mediante assunzione da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli enti locali. 7. Il rapporto di lavoro del responsabile della segreteria tecnico-operativa e dei (del) dirigente è disciplinato dal un contratto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 5, della legge n. 142 del 1990, che ne regola la durata in ogni caso non superiore a cinque anni, salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso. 8. Il responsabile della segreteria tecnico-operativa ed i (il) dirigenti (dirigente) prestano (presta) la propria attività a tempo pieno e, qualora siano scelti tra i funzionari appartenenti alla Pubblica amministrazione, sono collocati in posizione di fuori ruolo. 9. Alla nomina del responsabile della segreteria tecnico-operativa provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, sulla base di criteri di professionalità e competenza. 10. Alla formale costituzione della segreteria tecnico-operativa provvede la provincia di (7) che esercita le funzioni di coordinamento di ambito; contestualmente al provvedimento di costituzione la provincia ne approva il regolamento di funzionamento. (6) Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Nord-Viterbo la Provincia di Viterbo Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Centrale-Roma la Provincia di Roma Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Centrale-Rieti la Provincia di Rieti Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale-Latina la Provincia di Latina Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale-Frosinone la Provincia di Frosinone (7) Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Nord-Viterbo la Provincia di Viterbo Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Centrale-Roma la Provincia di Roma Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Centrale-Rieti la Provincia di Rieti Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale-Latina la Provincia di Latina Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale-Frosinone la Provincia di Frosinone Art. 11 (Organizzazione del servizio idrico integrato) 1. Alla gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale provvede, salvo quanto stabilito al successivo articolo 15, un unico soggetto gestore individuato attraverso i criteri stabiliti dai successivi articoli della presente convenzione. 2. Al soggetto gestore è affidata, e ne risponde nei confronti degli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale, la gestione del servizio idrico integrato. 3. I rapporti tra il soggetto gestore e gli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale sono definiti mediante la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 17. Art. 12 (Forma di gestione del servizio idrico integrato) 1. In armonia con la legge n. 142 del 1990 per la gestione dei servizi idrici integrati si adotta la seguente forma: (8) (8) Deve essere scelta una delle seguenti forme consentite: - Consorzio da costituirsi secondo le norme previste per le Aziende Speciali all'articolo 23 della legge 142/1990 - Società per azioni, di cui all'articolo 22 lettera e) della legge 142/1990, a prevalente capitale pubblico - Società per azioni, di cui all'articolo 22 lettera e) della legge 498 del 23 dicembre 1992 e successive modificazioni, a capitale pubblico-privato - concessione a terzi di cui all'articolo 22 lettera b) della legge 142/1990. DA ADOTTARSI NEL CASO IN CUI ALL'ARTICOLO 12 SIA STATA SCELTA LA FORMA DEL CONSORZIO Art. 13
(Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato) 1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituito il consorzio denominato ..... ai sensi del comma 1 dell'articolo 25 della legge n. 142 del 1990 e secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23 della stessa legge. 2. La convenzione e lo statuto del consorzio sono definite ...... DA ADOTTARSI NEL CASO IN CUI ALL'ARTICOLO 12 SIA STATA SCELTA LA FORMA DELLA SOCIETA' Art. 13
(Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato) 1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituita una società per azioni con la seguente composizione di capitale: 2. La Società è regolata nella seguente maniera: DA ADOTTARSI NEL CASO IN CUI ALL'ARTICOLO 12 SIA STATA SCELTA LA FORMA DELLA CONCESSIONE A TERZI Art. 13
(Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato) 1. Per la scelta del soggetto gestore si procede mediante appalto pubblico in conformità delle vigenti direttive della Comunità Europea in materia di servizi degli enti erogatori d'acqua e secondo le modalità definite con il decreto emanato dal Ministro dei Lavori Pubblici in attuazione dell'articolo 20 della legge n. 36 del 1994. 2. I requisiti minimi che i partecipanti all'appalto dovranno avere sono i seguenti: 3. La scelta del soggetto gestore dovrà basarsi sui seguenti criteri: 4. Il Presidente della Provincia di ..... (9) che svolge le funzioni di coordinamento di ambito, è delegato ad adottare tutti i provvedimenti, attuativi della presente convenzione, finalizzati alla scelta del soggetto gestore ed in particolare alla predisposizione e pubblicazione del bando di gara, alla nomina della commissione di preselezione ed aggiudicazione, alla assegnazione della gestione. 5. La commissione di preselezione ed aggiudicazione di cui al precedente comma 4 è così composta: - 1 membro designato dalla Provincia di (10) con funzioni di Presidente; - 1 membro designato dal Presidente della Giunta regionale; - 1 membro designato dal Comune capoluogo di provincia facente parte dell'ambito territoriale ottimale (9) Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Nord-Viterbo la Provincia di Viterbo Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Centrale-Roma la Provincia di Roma Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Centrale-Rieti la Provincia di Rieti Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale-Latina la Provincia di Latina Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale-Frosinone la Provincia di Frosinone (10) Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Nord-Viterbo la Provincia di Viterbo Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Centrale-Roma la Provincia di Roma Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Centrale-Rieti la Provincia di Rieti Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale-Latina la Provincia di Latina Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale-Frosinone la Provincia di Frosinone Art. 14 (Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti) 1. Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare, subordinata ad una verifica condotta in base a parametri obiettivi di carattere economico, gestionale o organizzativo, come riporta l'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 6 del 22.1.96, possono essere salvaguardati gli enti gestori che rispondono ai seguenti requisiti e soddisfino alle seguenti verifiche e controlli: a) consistenza e solidità economico-finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servita comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e da attestazioni di solvibilità di tipo bancario; b) stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento qualiquantitativo e l'integrazione del servizio, attraverso l'utilizzo di fondi propri; c) costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali; d) verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino diseconomie di scala o lievitazione di costi che portino nocumento all'interesse generale dell'intero ambito; e) analisi del livello qualitativo del servizio erogato, verificando, dalla documentazione in possesso dell'ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del D.P.R. n. 236 del 1988 in merito alle acque potabili e della legge n, 319 del 1976 per quanto riguarda le acque reflue; f) controllo della adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto, e le prescrizioni di cui al D.P.R. n. 236 del 1988. Art. 15
(Organismi esistenti da salvaguardare) 1. Si concorda e si approva che i seguenti soggetti, in quanto rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 22.1.96, come meglio specificati nel precedente articolo 14, sono salvaguardati: 2. Il compito di coordinamento del servizio è svolto da ... Art. 16
(Organismi esistenti non salvaguardati) 1. I seguenti organismi gestori non compresi tra quelli da salvaguardare di cui al precedente articolo 15 sono soppressi o liquidati a decorrere dal conferimento del servizio idrico integrato al soggetto gestore ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 22.1.96. Art. 17
(Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato) 1. Attraverso le forme di consultazione previste dal precedente articolo 6 gli enti locali convenzionati si impegnano a predisporre la "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo disciplinare. 2. La convenzione per la gestione del servizio idrico integrato è definita sulla base della convenzione-tipo pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 22.1.96. 3. Gli enti locali convenzionati si impegnano ad approvare nei rispettivi consigli la "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo disciplinare nei tempi previsti dalla legge regionale n. 6 del 22.1.96. Art. 18 (Poteri di stipula della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato) 1. Il Presidente della Provincia di ....., (11) che esercita le funzioni di coordinamento di ambito, è delegato, in nome e per conto degli enti convenzionati, alla stipula della convenzione di gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 22.1.96 con il soggetto gestore. (11) Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Nord-Viterbo la Provincia di Viterbo Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Centrale-Roma la Provincia di Roma Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Centrale-Rieti la Provincia di Rieti Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale-Latina la Provincia di Latina Per l'ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale-Frosinone la Provincia di Frosinone Art. 19 (Ricognizione delle opere e programma degli interventi) 1. Gli enti locali convenzionati si impegnano ad effettuare, ai fini del successivo trasferimento al soggetto gestore, la ricognizione delle opere e degli impianti pertinenti il servizio idrico integrato, con le modalità e nei tempi previsti dalla legge regionale n. 6 del 22.1.96. 2. Utilizzando le forme di consultazione previste dall'articolo 6 della presente Convenzione, gli enti locali convenzionati si impegnano a predisporre, secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 22.1.96. 3. Il programma degli interventi è approvato dai consigli degli enti locali convenzionati contestualmente alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 16 della presente convenzione. 4. Gli atti di approvazione dovranno anche indicare le risorse finanziarie da destinare alla attuazione del programma in armonia con quanto previsto dal piano finanziario. Art. 20 (Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato) 1. Contestualmente al piano finanziario di cui al precedente articolo 19 ed in relazione allo stesso gli enti locali convenzionati determinano la tariffa in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge n. 36 del 1994. 2. Ai fini di quanto sopra e per la modulazione della tariffa tra gli utenti e nei diversi comuni si terrà conto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ed in particolare: Art. 21 (Obblighi e garanzie) 1. I comuni convenzionati si impegnano ad affidare in concessione al soggetto gestore, con le modalità definite nell'ambito della convenzione per la gestione del servizio idrico, le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici gestiti anche in economia, ed a trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative nonché il personale addetto ai servizi idrici. 2. L'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del testo unico 11 dicembre 1993, n. 1775 e successive modificazioni, è di competenza e responsabilità degli enti locali convenzionati in quanto proprietari degli impianti. 3. I comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il soggetto gestore, per la durata della convenzione per la gestione del servizio idrico, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati. 4. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio idrico prevederà il rilascio di polizze assicurative o bancarie singole e collettive nei confronti degli enti locali convenzionati. Art. 22 (Vigilanza e controllo) 1. Nella convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui al precedente articolo 16 sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e la vigilanza sul servizio idrico integrato. 2. La segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale costituita in attuazione del precedente articolo 10 svolge, in nome e per conto degli enti locali convenzionati, le attività di vigilanza e controllo informando gli enti locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo la applicazione delle misure previste dalla convenzione per la gestione del servizio idrico integrato. Gli enti locali convenzionati si impegnano a fornire alla segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività. Allegato "C" SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE Premesso: - che la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche), all'articolo 9 prevede la adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale di gestione; - che la Regione Lazio con legge regionale n. 6 del 22.1.96 ha individuato tra le forme di cooperazione per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato la costituzione del consorzio tra gli enti locali del medesimo ambito ottimale di gestione ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142 tra gli enti locali interessati; - che, con la medesima legge regionale, è stato delimitato l'ambito territoriale ottimale di gestione denominato .....; - che ai fini della costituzione del consorzio è necessario stipulare apposita convenzione secondo lo schema allegato alla legge regionale n. 6 del 22.1.96. Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale sopraindicato; nell'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., sono presenti: Sig. in rappresentanza della Provincia di Sig. in rappresentanza della Provincia di Sig. in rappresentanza del Comune di Sig. in rappresentanza del Comune di Sig. in rappresentanza del Comune di ciascuno autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge: - Provincia di delibera C.P. n. del - Provincia di delibera C.P. n. del - Comune di delibera C.C. n. del - Comune di delibera C.C. n. del - Comune di delibera C.C. n. del Tra le parti così costituite si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1 (Ambito territoriale ottimale) E' individuato, in attuazione della legge regionale n. 6 del 22.1.96, l'ambito territoriale ottimale denominato ..... (1) così come risulta delimitato nella planimetria e negli elenchi allegati alla presente convenzione contrassegnata con la lettera A. (1) ambito territoriale ottimale di gestione n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo ambito territoriale ottimale di gestione n. 2, denominato Lazio Centrale-Roma ambito territoriale ottimale di gestione n. 3, denominato Lazio Centrale-Rieti ambito territoriale ottimale di gestione n. 4, denominato Lazio Meridionale-Latina ambito territoriale ottimale di gestione n. 5, denominato Lazio Meridionale-Frosinone Art. 2 (Enti locali partecipanti) 1. Dell'ambito territoriale ottimale dei servizi idrici integrati denominato ..... (2) fanno parte: il comune di ..... il comune di ..... il comune di ..... il comune di ..... la provincia di ..... la provincia di ..... (2) ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale-Roma ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale-Rieti ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale-Latina ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale-Frosinone Art. 3 (Finalità ed oggetto della Convenzione) 1. Si addiviene, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994 ed in attuazione della legge regionale n. 6 del 22.1.96, alla presente convenzione tra comuni e province appartenenti all'ambito territoriale ottimale denominato ..... (3) per la costituzione del consorzio secondo lo statuto allegato, parte integrante della presente convenzione al fine di organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 2. Tale organizzazione dovrà garantire: a) la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni; b) livelli e standards di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici; c) la protezione, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonché la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile; d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standards e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino; e) l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito; f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la realizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue. 3. In questo quadro compete agli enti locali convenzionati: a) la scelta delle forme del servizio idrico integrato; b) l'affidamento del servizio idrico integrato; c) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato; d) l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo; e) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge n. 36 del 1994; f) l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standards prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori. (3) ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale-Roma ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale-Rieti ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale-Latina ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale-Frosinone Art. 4 (Durata) 1. Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni trenta a partire dalla data di sottoscrizione. 2. Alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata per altri trenta anni. Art. 5
(Modifica dell'ambito territoriale ottimale) 1. Nei casi in cui il Consiglio regionale, con propria delibera, modifichi i confini dell'ambito territoriale ottimale, includendo nuovi comuni od escludendone altri, la presente Convenzione è modificata di conseguenza. Art. 6 (Insediamento dell'Assemblea del Consorzio ) 1. Alla convocazione dell'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del consorzio costituito in attuazione della presente convenzione provvede il Presidente della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero dei comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale. Art. 7
(Organizzazione del servizio idrico integrato) 1. Alla gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale provvede, salvo quanto stabilito al successivo articolo 8, un unico soggetto gestore individuato dal consorzio costituito in attuazione della presente convenzione. 2. Al soggetto gestore è affidata la gestione del servizio idrico integrato; esso ne risponde, per il tramite del consorzio, nei confronti degli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale. 3. I rapporti tra il soggetto gestore ed il consorzio costituito tra gli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale è definito mediante la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 6 del 22.1.96. Art. 8 (Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti) 1. Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare, subordinata ad una verifica condotta in base a parametri obiettivi di carattere economico, gestionale o organizzativo, come riporta l'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 6 del 22.1.96, possono essere salvaguardati gli enti gestori che rispondono ai seguenti requisiti e soddisfino alle seguenti verifiche e controlli: a) consistenza e solidità economico-finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servita comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e ad attestazioni di solvibilità di tipo bancario; b) stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento qualiquantitativo e l'integrazione del servizio, attraverso l'utilizzo di fondi propri; c) costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali; d) verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino diseconomie di scala o lievitazione di costi che portino nocumento all'interesse generale dell'intero ambito; e) analisi del livello qualitativo del servizio erogato, verificando, dalla documentazione in possesso dell'ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del dpr n. 236 del 1988 in merito alle acque potabili e della legge n. 319 del 1976 per quanto riguarda le acque reflue; f) controllo della adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto, e le prescrizioni di cui al dpr n. 236 del 1988. Art. 9 (Organismi esistenti da salvaguardare) 1. Si concorda e si approva che i seguenti soggetti, in quanto rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 22.1.96, come meglio specificati nel precedente articolo 8, sono salvaguardati: 2. Il consorzio costituito in attuazione della presente convenzione determina il soggetto gestore cui è attribuito il compito di coordinamento del servizio idrico integrato e le modalità di svolgimento del coordinamento stesso. Art. 10 (Organismi esistenti non salvaguardati) 1. I seguenti organismi gestori non compresi tra quelli da salvaguardare di cui al precedente articolo 9 sono soppressi o liquidati a decorrere dal conferimento del servizio idrico integrato al soggetto gestore ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 22.1.96 Allegato "C1" STATUTO TIPO Art. 1 (Costituzione e Denominazione) 1. In applicazione dell'articolo 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 22.1.96, tra i comuni di seguito elencati, è costituito un consorzio di funzioni ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 denominato in seguito "Consorzio di Ambito": - comune di ..... - comune di ..... Art. 2 (Durata e Sede) 1. Il consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine. 2. Il consorzio di ambito ..... ha sede nel comune di ..... Art. 3 (Finalità) 1. Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale "....." quale risutla delimitato dall'allegato "A" della legge regionale n. 6 del 22.1.96, e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio. Art. 4
(Funzioni) 1. Il consorzio di ambito ....., svolge le funzioni previste dalla convenzione costitutiva di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 22.1.96. 2. In particolare spetta al consorzio di ambito: a) scegliere la forma di gestione del servizio; b) definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio; c) deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato; d) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistente; e) predisporre ed aggiornare il programma di interventi, il piano finanziario ed il relativo modello per la gestione integrata del servizio di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 36 del 1994; f) determinare ed aggiornare l'articolazione tariffaria del servizio idrico. 3. Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici integrati nei confronti del soggetto gestore. 4. L'esercizio di attività di controllo di cui al comma 3, ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al raggiungimento degli standards dei servizi, alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe. Art. 5 (Quote di partecipazione) 1. Le quote di partecipazione al consorzio di ambito, determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, sono stabilite come segue: - comune di ..... ...% - comune di ..... ...% Art. 6 (Organi del Consorzio di Ambito) 1. Sono organi del consorzio di ambito: a) l'Assemblea dei rappresentanti; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Presidente; d) il Collegio dei revisori. Art. 7 (Composizione e durata dell'Assemblea) 1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nella persona del sindaco o di un suo delegato. 2. A ciascun comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio. 3. L'Assemblea dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento. Successivamente alla scadenza del proprio mandato, l'assemblea assicura la necessaria continuità amministrativa al consorzio di ambito fino all'insediamento della nuova assemblea, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti. 4. Fermo il principio della continuità amministrativa di cui al comma 3, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, dichiarato estinto dall'assemblea del consorzio di ambito qualora il sindaco risulti sostituito nella carica comunale. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora alcuno dei delegati venga sostituito nella rispettiva carica. Art. 8 (Attribuzioni dell'assemblea) 1. L'assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività del consorzio di ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali: a) elezione del Presidente e del Vice Presidente; b) elezione dei membri del Consiglio di amministrazione; c) elezione del collegio dei Revisori dei Conti; d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile; f) approvazione del programma di interventi, del piano finanziario e del relativo modello per la gestione integrata del servizio; g) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso; h) affidamento dell'esercizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla lettera g); i) aggiornamento del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto f); l) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 13 e seguenti, della legge n. 36 del 1994; m) approvazione dei regolamenti interni; n) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori; o) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici; p) presa d'atto delle concessioni a terzi, esistenti nell'ambito territoriale al momento della data di entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 e mantenute in essere ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della legge stessa. Art. 9 (Convocazione dell'assemblea) 1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. 2. L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente del consorzio di ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare. 3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quanto lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati. 4. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. 6. Nei casi di urgenza l'assemblea può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare. 7. Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi di urgenza di cui al comma 6. Art. 10 (Funzionamento dell'assemblea) 1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consorzio di ambito. 2. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione. 3. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale. 4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei comuni presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio (un terzo se in seconda convocazione) e la maggioranza numerica dei comuni consorziati (un terzo se in seconda convocazione). 5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere f), g), h), i), l), m), n), dell'articolo 8 è richiesto il voto favorevole dei comuni presenti all'assemblea che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione al consorzio di ambito e la maggioranza numerica dei comuni consorziati. Art. 11 (Consiglio di Amministrazione) 1. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente del consorzio di ambito e da dieci consiglieri eletti dall'assemblea nel proprio seno. 2. Per la durata in carica si applicano ai componenti il consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica dell'assemblea dei rappresentanti. 3. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del consiglio di amministrazione, l'assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro sessanta giorni dalla vacanza. 4. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore. Art. 12 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione) 1. Il consiglio provvede all'ordinaria amministrazione del consorzio di ambito. 2. In particolare esso: a) propone all'assemblea gli atti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), o) dell'articolo 8; b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea; c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del consorzio; d) assume il personale e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza e di assistenza che si rendano necessari; e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; f) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento del consorzio di ambito. Art. 13 (Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione) 1. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente del consorzio di ambito o, in sua assenza, dal vice Presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'assemblea. 2. Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni. 3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Art. 14 (Presidente) 1. Il Presidente: a) convoca e presiede l'assemblea dei rappresentanti ed il consiglio di amministrazione che ne firma i rispettivi processi verbali; b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione; c) ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative; d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'articolo 19 comma 1 del presente statuto; e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli al consiglio di amministrazione per la ratifica; f) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza; g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento; h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consorziale; i) esercita con le altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'assemblea dei rappresentanti e del consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge. 2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il vice Presidente. Art. 15 (Commissioni consultive) 1. Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività di istituto del consorzio di ambito l'assemblea dei rappresentanti ed il consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni. 2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera. Art. 16 (Collegio dei Revisori) 1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del consorzio di ambito è esercitato dal collegio dei revisori composto da tre esperti nominati dall'assemblea dei rappresentanti secondo i criteri fissati dall'articolo 57, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta. 3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopracitata e dal regolamento di contabilità. 4. Possono assistere alle sedute dell'assemblea dei rappresentanti, e su invito del Presidente del consorzio di ambito, anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economico-finanaziarie di rilevante interesse per il consorzio di ambito. Art. 17
(Trasmissione atti fondamentali del Consorzio di Ambito agli enti consorziati) 1. Il presidente del consorzio di ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall'assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività del consorzio di ambito. Art. 18 (Forme di consultazione) 1. Gli organi del consorzio di ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del consorzio di ambito. 2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi del consorzio di ambito in particolare: a) attuano incontri con enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (consigli e giunte); b) divulgano e illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati. Art. 19 (Tutela dei diritti degli utenti) 1. Gli organi del consorzio di ambito assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994. 2. La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscano il rispetto di quanto sancito al comma 1. 3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai sindaci dei comuni dell'ambito tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti. Art. 20 (Uffici e personale) 1. Il consorzio di ambito è dotato di un ufficio di Direzione costituito da 2. La copertura dei posti del predetto ufficio avviene mediante contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Il consorzio di ambito è dotato, inoltre, di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente oltreché in caso di necessitò particolari, di personale comandato dagli enti consorziati. Art. 21 (Patrimonio) 1. Il consorzio di ambito è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'articolo 5 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonchè dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri. 2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 codice civile. 3. Al consorzio di ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito. 4. Tutti i beni conferiti in dotazione - come beni direttamente acquisiti dal consorzio di ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari. Art. 22 (Contabilità e finanza) 1. Per la finanza e la contabilità del consorzio di ambito, si applicano le norme vigenti per gli enti locali |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |