Iniziative regionali e locali per lo sviluppo del processo di integrazione politica europea (1)(2)

Numero della legge: 21
Data: 25 maggio 1982
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1982

L.R. 25 Maggio 1982, n. 21
Iniziative regionali e locali per lo sviluppo del processo di integrazione politica europea(1)(2)


[ Art. 1
(Finalita')

La Regione promuove e sostiene le iniziative dei comuni e delle province del Lazio volte a suscitare ed a facilitare i rapporti con i comuni e gli altri poteri locali dei paesi rappresentati nel Parlamento Europeo, tesi a sviluppare il processo di integrazione politica europea.


Art. 2
(Ambito di applicazione della legge)

Le iniziative dei comuni e delle province del Lazio possono comprendere:
a) gemellaggio con comuni ed altri poteri locali di cui all' articolo 1 della presente legge;
b) scambio di giovani di eta' inferiore ai diciotto anni con gli stessi enti indicati alla precedente lettera a);
c) attivita' formative generali coerenti con il processo di integrazione politica europea per i giovani delle scuole dell' obbligo e medie superiori da attuarsi nei comuni sede di distretto scolastico;
d) attivita' formative specifiche per operatori pubblici e privati tese a conoscere le modalita' di utilizzazione degli strumenti di intervento finanziario della Comunita' Europea, in relazione alla politica regionale europea.


Art. 3
(Programma di iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione politica europea)

Le amministrazioni provinciali inoltrano alla Giunta regionale del Lazio entro il 30 settembre di ogni anno apposita deliberazione consiliare contenente il programma di iniziative di cui al precedente art. 2.
Tale programma sara' formulato con i comuni e, per quanto attiene le attivita' di cui alla lettera c) del precedente art. 2, sentiti i distretti scolastici interessati, in ottemperanza agli indirizzi regionali di cui al successivo art. 5.


Art. 4
(Finanziamento regionale)

La Giunta regionale esamina il programma di cui al precedente art. 3, consulta l' AICCE - Associazione italiana per il consiglio dei comuni d' Europa, e, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, determina, con propria deliberazione, le iniziative da ammettere ai benefici della presente legge, la spesa in linea di massima occorrente per l' attuazione delle iniziative stesse e la quota a carico della Regione, assumendo contestualmente il relativo impegno ed accreditando a favore degli enti beneficiari il 50 per cento della quota a carico della Regione.
La quota a carico della Regione deve, comunque, essere contenuta nei limiti del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, ovvero, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nei limiti del 25 per cento delle spese stesse.
La deliberazione di cui al primo comma del presente articolo, divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Art. 5
(Caratteristiche delle iniziative e criteri prioritari di intervento)

Nella individuazione delle iniziative da ammettere a finanziamento e' verificata la rispondenza delle iniziative stesse agli indirizzi che annualmente sono indicati dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dal terzo comma dell' art. 7 della presente legge.
E' attribuita priorita' alle proposte formulate da comuni e province , per il raggiungimento delle finalita' di cui all' art. 1 della presente legge, intendano associarsi su basi provinciali e regionali procedendo alla regolamentazione dei reciproci rapporti.


Art. 6
(Erogazione a consuntivo dei fondi residui)

La somma residua da accreditare agli enti beneficiari dei finanziamenti di cui al precedente art. 4, pari all' ulteriore 50 per cento della quota a carico della Regione od alla percentuale della stessa quota rapportata alla minor spesa sostenuta per ciascuna iniziativa, e' erogata a saldo, previa presentazione del conto consuntivo complessivo approvato dallo stesso ente con apposita deliberazione consiliare.


Art. 7
(Attuazione del programma e normativa transitoria)

Entro il 31 gennaio dell' anno successivo alla formulazione del programma, le amministrazioni provinciali riferiscono alla Regione sulla attuazione delle provvidenze della presente legge.
La Giunta regionale, acquisiti gli elementi di cui al precedente comma, presenta al Consiglio regionale una relazione concernente la valutazione globale delle attivita' incentivate con riferimento sia alla loro corretta attuazione sia alla idoneita' a favorire lo sviluppo del processo di integrazione politica europea.
Entro il termine di cui al precedente primo comma, la Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze dell' attivita' pregressa, determina gli indirizzi ai quali comuni e province devono attenersi in ordine agli adempimenti di cui ai precedenti artt. 2 e 3.
In sede di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, determina gli indirizzi di cui al precedente comma entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della legge stessa. Il programma di cui al precedente art. 3 e' inoltrato dalle amministrazioni provinciali alla Giunta regionale entro i successivi novanta giorni.


Art. 8
(Copertura finanziaria)

Agli oneri derivanti dal precedente art. 4, quantificati in L. 200 milioni per il 1982, si fara' fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo n. 29001 del bilancio 1982 ed iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di una identica somma al capitolo n. 25160 che si istituisce nel medesimo bilancio con la seguente denominazione: << Fondo per la concessione di contributi a comuni e province per iniziative volte allo sviluppo del processo di integrazione politica europea >>.]



Note :

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 giugno 1982, n. 16

(2) Legge abrogata dall'articolo 2, comma 9ter, della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15, come inserito dall'articolo 17, comma 84 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

 
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.