Istituzione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa. (1)

Numero della legge: 21
Data: 4 aprile 1979
Numero BUR: 12
Data BUR: 30/04/1979

L.R. 04 Aprile 1979, n. 21
Istituzione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa. (1)


Art. 1
(Istituzione.)

1.E’ istituita nell’ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, la riserva naturale di interesse regionale Nazzano, Tevere – Farfa. (2).



Art. 2
(Perimetrazione.)

La riserva naturale di Nazzano, Tevere - Farfa e’ delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1: 25.000 del foglio IGM n. 144 IV SE che costituisce parte integrante della presente legge. (3).

(Omissis)

Art. 3

(Omissis) (4).


Art. 4
(Gestione.)

1. Ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, è istituito l’ente regionale di diritto pubblico “Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa”, cui è affidata la gestione della riserva di cui all’art. 1.

2. All’ente previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della L.R. 29/1997 e successive modificazioni (5).




Art. 5

(Omissis) (6).




Art. 6
(Norme di tutela e di uso del suolo.)

All’ interno della riserva sono vietati i seguenti interventi, fatta eccezione per quelli necessari per la gestione e la valorizzazione delle risorse della riserva medesima:
a) l’ alterazione delle caratteristiche naturali e del paesaggio;
b) l’ apertura di nuove strade carrabili;
c) la circolazione dei veicoli al di fuori della viabilita’ indicata nel regolamento di attuazione ad esclusione di quelli di servizio, di quelli di interesse pubblico o di quelli espressamente autorizzati dall’ ente gestore, in caso di necessita’ di conduzione agricola;
d) l’ apertura di nuove cave e l’ inizio di nuove attivita’ estrattive, nonche’ la riattivazione di quelle dimesse;
e) la costruzione di nuovi edifici, ad eccezione delle strutture strettamente connesse con le attivita’ agricole o previste dagli strumenti urbanistici comunali;
f) ogni tipo di caccia e di pesca, fatta eccezione per l’ esercizio della pesca e dell’ acquicoltura eventualmente previsto dal regolamento di attuazione, sulla base di uno studio sulle potenzialita’ e sugli effetti.
(Omissis) (7).



Art. 7
(Disposizione finanziaria.)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio relativi al finanziamento dei parchi e delle riserve naturali (8).



Art. 8
(Sorveglianza e sanzioni.)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, ogni violazione dei vincoli, dei divieti e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento della riserva, è punita secondo quanto previsto dall’art. 38 della L.R. 29/1997 e successive modificazioni.

2. All’accertamento delle violazioni procedono i soggetti indicati dall’art. 37 dellla L.R. 29/1997 e successive modificazioni (9).




Art. 9
(Norme finali.)

Entro il termine massimo di mesi diciotto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovra’ cessare ogni attivita’ estrattiva attualmente in corso nell’ ambito della riserva e per una fascia di cinquanta metri esterna al perimetro.

Allegato 1:
Omissis


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 aprile 1979, n. 12.

(2) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 27.

(3) Pe la perimetrazione della riserva vedi articolo 6 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(4) Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 27.

(5) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 27.

(6) Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 27.

(7) Seguivano due commi abrogati dall’art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 27.

(8) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 27.

(9) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 27.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.