Norme sul referendum consultivo per l' istituzione di nuovi comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell' art. 133, secondo comma, della Costituzione (1).

Numero della legge: 19
Data: 8 aprile 1980
Numero BUR: 12
Data BUR: 30/04/1980
L.R. 08 Aprile 1980, n. 19
Norme sul referendum consultivo per l' istituzione di nuovi comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell' art. 133, secondo comma, della Costituzione (1).


Art. 1

Il Consiglio regionale, prima di procedere all' approvazione di proposte di legge che comportino l' istituzione sul territorio della Regione di nuovo comune per distacco di una o piu' frazioni o borgate o per fusione di due o piu' comuni, nonche' l' aggregazione di uno o piu' comuni ad altro contermine ovvero la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, delibera che sia indetto referendum consultivo delle popolazioni interessate.
Per popolazioni interessate si intendono (2):
a) omissis;(3)
b) nel caso di fusione di comuni contermini: gli elettori dei comuni interessati;
c) nel caso di incorporazione di un comune in un altro contermine: gli elettori dei comuni interessati;
d) omissis;(3)
e) omissis;(3)
f) omissis;(3)
g) nel caso di mutamento di denominazione comunale: gli elettori del comune interessato.
Non e' richiesto referendum quando si tratti di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del comune ed il consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Il Consiglio regionale delibera l' effettuazione del referendum consultivo prima di passare all' esame degli articoli delle proposte di legge di cui al primo comma.
La discussione sulla proposta di legge riprendera' quando saranno acquisiti i risultati del referendum stesso.
La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre alla consultazione popolare nonche' l' ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.
Il Presidente del Consiglio regionale comunica immediatamente al Presidente della Giunta la deliberazione del Consiglio di cui al comma precedente.


Art. 2

Il referendum consultivo e' indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro dieci giorni dall' esecutivita' della deliberazione consiliare di cui al precedente art. 1.
Nel decreto del Presidente della Giunta regionale e' riportato integralmente il testo della proposta di legge sottoposta a referendum consultivo ed e' fissata la data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo ed il centoventesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso, fatto salvo quanto previsto al terzo comma dell’articolo 6. (4)
Quando il referendum e' indetto nell' anno di scadenza del Consiglio regionale, la convocazione degli elettori non puo' avvenire nei sei mesi che precedono la data di elezione del Consiglio, ne' prima che siano trascorsi sei mesi dalla stessa data.
Il decreto di indizione del referendum consultivo e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla emanazione ed e' notificato entro lo stesso termine al Commissario del Governo, al presidente della corte d' appello di Roma, al presidente della commissione mandamentale o delle commissioni mandamentali interessate, nonche' al sindaco del comune o dei comuni interessati. Il sindaco o i sindaci interessati provvedono a dare notizia agli elettori dell' indizione del referendum consultivo mediante appositi manifesti affissi quarantacinque giorni prima della data fissata per la votazione, indicando il giorno ed il luogo di convocazione e riportando per esteso il testo della proposta di legge oggetto del referendum.


Art. 3

L' elettorato attivo, la tenuta delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione e la composizione dei seggi elettorali sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.


Art. 4

I certificati d' iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro il quindicesimo giorno antecedente a quello stabilito per la votazione. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l' ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per il referendum.

Art. 5

Le schede per il referendum consultivo, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, sono fornite dalla Giunta regionale. In esse e' riprodotto a caratteri chiaramente leggibili il quesito formulato nella deliberazione del Consiglio regionale di cui al precedente art. 1. Qualora nello stesso giorno debbono svolgersi piu' referendum, all' elettore vengono consegnate piu' schede di colore diverso.


Art. 6

La votazione per il referendum consultivo si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata nel decreto d' indizione del referendum e terminano alle ore ventuno dello stesso giorno.
L' elettore vota tracciando nella scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta, nello spazio che la contiene.
Nel caso in cui il referendum si svolga contestualmente ad altre consultazioni disciplinate da legge statale, le giornate di votazione e l’orario di apertura dei seggi per il referendum sono quelli previsti per le consultazioni stesse. (5)
Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne proseguono ad esaurimento.
Nel caso previsto nell' ultimo comma dell' art. 5, l' ufficio di sezione per il referendum procede allo scrutinio secondo l' ordine stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale che indice i referendum.
Nel caso in cui il referendum si svolga contestualmente ad altre consultazioni disciplinate da legge statale, le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni relative alle altre consultazioni (6)
Per le operazioni inerenti alla votazione ed allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.


Art. 7

Presso il tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano il comune o i comuni interessati al referendum consultivo e' costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l' ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall' art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
L' ufficio di cui al comma precedente, appena pervenuti i verbali di scrutinio e i relativi allegati dagli uffici elettorali di sezione del comune o dei comuni interessati al referendum, procede, in pubblica adunanza alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito sottoposto a votazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati. (7)
2 bis. Nei casi di referendum per l’istituzione sul territorio della Regione di un nuovo comune per distacco di una o più frazioni o borgate, il referendum non è valido qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. (8)
Il quesito sottoposto a referendum e' dichiarato accolto qualora la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole ad esso.(9)
Delle operazioni dell' ufficio centrale circoscrizionale per il referendum e' redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali e' depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali e agli altri atti relativi trasmessi dagli uffici di sezione. Gli altri esemplari sono trasmessi, rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed al Commissario del Governo.
Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, eventualmente presentati agli uffici di sezione o all' ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, decide quest' ultimo, prima di procedere alle operazioni previste nei commi precedenti.


Art. 8

Nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale relativa all' indizione del referendum abbia previsto che le popolazioni interessate alla consultazione debbano essere sentite separatamente sullo stesso quesito, l' ufficio centrale circoscrizionale per il referendum provvede con distinte procedure e con distinti verbali alle operazioni indicate nell' articolo precedente.


Art. 9

Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale o i verbali di cui agli articoli 8 e 9, dispone la pubblicazione dei risultati del referendum consultivo nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Art. 10

Il Consiglio regionale delibera relativamente alla proposta di legge sottoposta a referendum entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum stesso.


Art. 11
(Disposizioni finali)


Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum gia' indetto e' sospeso all' atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l' elezione del nuovo Consiglio regionale. I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere dalla scadenza dei sei mesi successivi all' elezione del nuovo Consiglio regionale.


Art. 12

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.


Art. 13

Le spese per lo svolgimento del referendum consultivo sono a carico della Regione. I comuni provvedono ad anticipare le spese concernenti i propri adempimenti nonche' quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. Le spese anticipate dai comuni sono rimborsate dalla Regione entro tre mesi dalla presentazione del relativo rendiconto. La Regione puo' erogare ai comuni, su loro richiesta e previa presentazione di preventivo, un acconto di importo pari al 75 per cento delle spese preventivate. I provvedimenti di acconto e di rimborso delle spese relative al referendum consultivo sono adottati dalla Giunta regionale.


Art. 14

A partire dall' esercizio finanziario 1980 e per gli esercizi successivi sara' iscritto per memoria nei relativi bilanci di previsione il capitolo << Spese per lo svolgimento dei referendum popolari consultivi (Spese obbligatorie) >>.


Art. 15

E' abrogata la seconda parte dell' ultimo comma dell' art. 2 della legge regionale 19 settembre 1974, n. 63.


Art. 16
(Norma transitoria)


Per l' anno 1980 potra' essere prevista, con apposita legge regionale, una disciplina diversa da quella di cui ai precedenti articoli 1 e 2.



Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 aprile 1980, n. 12

(2) Comma inserito dall'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 49.

(3) La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente lettera con la sentenza 433/1995

(4) Comma modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 2004, n, 5

(5) Comma inserito dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 28 aprile 2004, n. 5

(6) Comma inserito dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 28 aprile 2004, n. 5

(7) Comma modificato dall'articolo 2, comma 145, lettera a), numero 1) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(8) Comma inserito dall'articolo 35, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(9) Comma modificato dall'articolo 2, comma 145, lettera b), numero 2) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.