Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alle leggi regionali 5 aprile 1988, n. 19, 27 febbraio 1991, n. 10 e 2 maggio 1995, n. 19 (1).

Numero della legge: 10
Data: 18 marzo 1996
Numero BUR: 9
Data BUR: 30/03/1996

L.R. 18 Marzo 1996, n. 10
Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alle leggi regionali 5 aprile 1988, n. 19, 27 febbraio 1991, n. 10 e 2 maggio 1995, n. 19 (1).


Art. 1
(Diaria a titolo di rimborso spese)

(2)


Art. 2
(Adempimenti dell’ufficio di Presidenza del Consiglio)



(3)

Art. 3
(Ritenute per mancata presenza)

(4)
Art. 4
(Percentuale d'indennità)

1. (Omissis) (8)



Art. 5
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, con la medesima decorrenza di cui all'articolo 1, gli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19; gli articoli 1 e 2 della legge 27 febbraio 1991, n. 10; l'articolo 7 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19.



Art. 6
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento già iscritto al capitolo 11101 del bilancio 1996, per la parte originariamente destinata alle spese previste dalle leggi regionali abrogate con il precedente articolo 5.


Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 marzo 1996, n. 9.

(2) Comma modificato dall'articolo 22, comma 1 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 con decorrenza 1° gennaio 2001, poi abrogato dall'articolo 36, comma 1, lettera r) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4

(3) Articolo sostituito dall'articolo 22 comma 2 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24, sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 marzo 2003, n. 6 e poi abrogato dall'articolo 36, comma 1, lettera r) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4

(4) Articolo sostituito dall'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1996, n. 43, modificato dall'articolo 22, comma 1 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 con decorrenza 1° gennaio 2001e poi abrogato dall'articolo 36, comma 1, lettera r) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4

(8) Modifica la lettera c) dell'art. 1 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, come già modificata dall'art. 1 della legge regionale 22 gennaio 1993, n. 7.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.