Istituzione del parco naturale regionale monti Ausoni e lago di Fondi nonchè dell'ente di gestione del suddetto parco (1)

Numero della legge: 21
Data: 4 dicembre 2008
Numero BUR: 46 S.O. 158
Data BUR: 13/12/2008

L.R. 04 Dicembre 2008, n. 21
Istituzione del parco naturale regionale monti Ausoni e lago di Fondi nonchè dell'ente di gestione del suddetto parco (1)


Art. 1
(Istituzione)


1. Ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), è istituito, nell’ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, il parco naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, d’interesse regionale, di seguito denominato parco, secondo la perimetrazione di cui all’articolo 2, che include anche i territori del monumento naturale di Campo Soriano, istituito con la legge regionale 27 aprile 1985, n. 56 (Conservazione e tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche nel territorio dei comuni di Sonnino e Terracina, denominato Campo Soriano), del monumento naturale Tempio di Giove Anxur, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 126, del monumento naturale di Acquaviva – Cima del Monte – Quercia del Monaco, istituito con decreto del Presidente della Regione Lazio 25 maggio 2004, n. 163 e del monumento naturale Lago di Fondi, istituito con decreto del Presidente della Regione Lazio 1° agosto 2006, n. 400, come modificato dal decreto del Presidente della Regione Lazio 10 luglio 2007, n. 461.

2. L’istituzione del parco è finalizzata:
a) alla conservazione ed alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell’area dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi , ivi comprese le grotte di Pastena e Collepardo; (2)
b) alla tutela ed al recupero degli habitat naturali nonché alla conservazione delle specie animali e vegetali;
c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali attraverso la promozione ed incentivazione delle attività economiche compatibili, assicurando, in particolare, che si avviino processi di trasformazione delle attività agricole in attività agrituristiche e turistico-rurali;
d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi;
e) alla creazione di un’unica area naturale protetta, comprensiva anche dei monumenti naturali di cui al comma 1.


Art. 2
(Perimetrazione)


1. Il parco comprende parte del territorio dei Comuni di Amaseno, Monte San Biagio, Castro dei Volsci, Pastena, Collepardo, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Terracina, Vallecorsa, Lenola e Fondi, così come individuato nei confini riportati nella cartografia 1:10.000 di cui agli Allegati AA1, AA2, AA3, AA4 (4) e descritti nella relazione di cui all’allegato BB (5), che sono parte integrante della presente legge. (3)





Art. 3
(Istituzione dell’ente di gestione del parco, organizzazione e gestione)

1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a) della l.r. 29/1997 e successive modifiche, è istituito l’ente regionale di diritto pubblico parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, di seguito denominato ente regionale, cui è affidata la gestione del parco.

2. Per l’organizzazione dell’ente regionale e per la gestione del parco si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della l.r. 29/1997 e successive modifiche, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 55, commi 3, 4 e 5 dello Statuto regionale, nonché le relative norme di attuazione di cui all’articolo 71 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005). In particolare, l’ente regionale adotta il piano ed il regolamento del parco nonché il programma pluriennale di promozione economica e sociale, secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 26, 27 e 30 della l.r. 29/1997 e successive modifiche. (6)

3. Nelle more dell’approvazione degli strumenti di gestione di cui al comma 2, l’ente regionale, d’intesa con gli enti locali e le parti sociali, promuove atti di programmazione concertata e accordi volontari, ai sensi della normativa vigente, per favorire lo sviluppo economico e sociale locale con particolare riferimento alle finalità di cui all’articolo 1, comma 2.



Art. 4
(Sorveglianza e sanzioni)

1. Per la sorveglianza e le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dall’articolo 5 nonché dal piano e dal regolamento di cui all’articolo 3 si applicano le disposizioni del capo IV della l.r. 29/1997e successive modifiche.



Art. 5
(Misure di salvaguardia, divieti e prescrizioni)

1. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento previsti dall’articolo 3, comma 2, al parco si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. All’interno del perimetro del parco è vietata l’attività venatoria ad eccezione di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, effettuati nel rispetto della direttiva della Giunta regionale di cui all’articolo 27, comma 4, della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

3. Fino alla data di cui al comma 1, all’interno dei perimetri dei monumenti naturali indicati dall’articolo 1 si applicano, altresì, le misure di salvaguardia e i divieti, qualora più restrittivi, nonché le specifiche prescrizioni, stabiliti dalla l.r. 56/1985 e dal regolamento di cui all’articolo 5 della medesima legge, approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2004, n. 5, nonché dal d.p.g.r. 126/2000, dal d.p.reg. 163/2004 e dal d.p.reg. 400/2006, come modificato dal d.p.reg. 461/2007.



Art. 6
(Disposizioni transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, o l’Assessore regionale competente in materia di ambiente da lui delegato, convoca la comunità del parco, ai fini delle designazioni previste dall’articolo 16, comma 2, della l.r. 29/1997 e successive modifiche ed attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti indicati nell’articolo 14, comma 1 e successive modifiche della citata legge. Entro i successivi novanta giorni, il Presidente della Regione provvede alla costituzione e all’insediamento del consiglio direttivo nonché alla costituzione e all’insediamento del collegio dei revisori dei conti. (7)

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina un commissario straordinario per la gestione dei monumenti naturali di cui all’articolo 1. Il commissario straordinario dura in carica fino all’insediamento del consiglio direttivo. A decorrere dalla data della nomina del commissario straordinario cessano le forme di gestione previste:
a) dall’articolo 5 della l.r. 56/1985 per il monumento naturale di Campo Soriano;
b) dal d.p.g.r. 126/2000 per il monumento naturale Tempio di Giove Anxur;
c) dal d.p.reg. 163/2004 per il monumento naturale Acquaviva - Cima del Monte - Quercia del Monaco;
d) dal d.p.reg. 400/2006, come modificato dal d.p.reg. 461/2007 e dall’articolo 13, comma 7, del regolamento regionale 23 aprile 2008, n. 6 (Disciplina dell’Agenzia regionale per i parchi ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 “Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti”) per il monumento naturale Lago di Fondi.

3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, del regolamento regionale 6/2008, il commissario straordinario del Monumento naturale Lago di Fondi resta in carica fino alla nomina del commissario straordinario di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, attribuisce all’ente regionale, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato alle forme di gestione indicate al comma 2.

5. Il consiglio direttivo dell’ente regionale provvede alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche di cui all’articolo 22 della l.r. 29/1997e successive modifiche entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo stesso.



Art. 7
(Abrogazione)

1. La l.r. 56/1985 è abrogata. L’abrogazione decorre, con riferimento alle disposizioni sulla gestione del monumento naturale di Campo Soriano, dalla data di insediamento del consiglio direttivo dell’ente regionale e, con riferimento alle disposizioni relative alle misure di salvaguardia, ai divieti e alle prescrizioni, dalla data di esecutività del piano e del regolamento del parco.



Art. 8
(Disposizioni finanziarie)


1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio compresi nell’ambito delle UPB E21, E22 e E23 relativi all’istituzione ed al finanziamento della aree naturali protette.



Allegati
(omissis)

Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 13 dicembre 2008, n. 46, s.o. n. 158
(2) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 24, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7
(3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 25, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(4) Allegato aggiunto dall'articolo 17, comma 70 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (vedi cartografia contenuta nell'allegato alla legge relativo alla perimetrazione)

(5) Allegato sostituito dall'articolo 17, comma 70 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (vedi l'allegato BB alla legge)

(6) Vedi deliberazione del Presidente del 12 dicembre 2018, n. 29 (Piano di assetto del parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del lago di Fondi)

(7) Vedi, anche, decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 gennaio 2018, n. T00015



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.
Allegati