Intervento straordinario per la valorizzazione e la promozione del territorio del comune di Canale Monterano ed in particolare dell’ antico abitato di Monterano.(1)

Numero della legge: 36
Data: 28 ottobre 2002
Numero BUR: 32 S.O. 7
Data BUR: 20/11/2002

L.R. 28 Ottobre 2002, n. 36
Intervento straordinario per la valorizzazione e la promozione del territorio del comune di Canale Monterano ed in particolare dell’ antico abitato di Monterano.(1)

Art. 1

(Finalità)

1. In attesa di un riordino della normativa regionale concernente gli interventi di valorizzazione dei beni culturali, la Regione promuove il recupero del territorio del comune di Canale Monterano, con particolare riguardo all’antico abitato di Monterano, che rappresenta un esempio significativo di antico borgo con alta qualificazione architettonica ed ambientale, al fine di:

a) valorizzare le risorse storiche ed ambientali;
b) diversificare e specializzare l’offerta turistica e culturale;
c) promuovere le manifestazioni a carattere culturale e di spettacolo;
d) potenziare le attività produttive artigianali ed agricole;
e) incrementare i livelli occupazionali.

Art. 2
(Beneficiari del contributo)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione concede, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, un contributo al comune di Canale Monterano destinato all’attuazione del programma generale di interventi di cui all’articolo 4.

2. Il comune di Canale Monterano può destinare il contributo di cui al comma 1, con finanziamenti in conto capitale e/o in conto interessi, cumulabili tra loro, entro il limite del venticinque per cento del costo totale dell’intervento ammesso a contributo, ai seguenti soggetti:
a) associazioni ed organizzazioni non lucrative (ONLUS);
b) imprese e cooperative sociali;
c) l’ente gestore della Riserva parziale naturale istituita dalla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 79 (Istituzione della Riserva naturale parziale <> nel territorio del comune di Canale Monterano) e successive modifiche;
d) l’Università agraria di Canale Monterano.

3. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi, compatibilmente con la normativa di settore, anche a titolo di cofinanziamento di leggi, regolamenti e programmi comunitari, statali e regionali.

Art. 3
(Interventi)

1. Possono essere finanziati mediante il contributo di cui all’articolo 2 gli interventi realizzati nel territorio del comune di Canale Monterano e finalizzati a dare attuazione a quanto previsto all’articolo 1, ed in particolare quelli concernenti:

a) il completamento del restauro dell’antico abitato di Monterano e dei percorsi guidati di visita;
b) le iniziative e le attività di valorizzazione della Riserva parziale naturale <>;
c) la creazione, attraverso la progettazione di itinerari nei centri storici di Canale Monterano e della frazione di Montevirginio, di un sistema organico di servizi culturali e turistici, comprensivo di museo, biblioteca, archivio storico, parcheggi attrezzati;
d) il recupero dell’edilizia esistente all’interno delle zone interessate dagli itinerari di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di strutture ricettive e pararicettive;
f) la qualificazione dell’artigianato e dell’agricoltura tradizionale quali elementi caratteristici dell’economia locale;
g) la realizzazione di sistemi di monitoraggio ambientale ad alta tecnologia;
h) la protezione ed il risanamento del fiume Mignone, in cooperazione con il Consorzio del nuovo Mignone;
i) la realizzazione di eventi e spettacoli a carattere turistico-culturale, realizzati da associazioni culturali senza fini di lucro presenti ed operanti sul territorio.

Art. 4
(Programma generale degli interventi)

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all’articolo 2, il comune di Canale Monterano trasmette all’assessorato regionale competente in materia di cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma generale nel quale sono indicati gli interventi da realizzare, nell’anno successivo, tra quelli di cui all’articolo 3 nonché un dettagliato preventivo economico. Il programma prevede, altresì, i soggetti, le modalità ed i criteri per la realizzazione degli interventi contenuti nel programma stesso.

2. L’assessorato regionale competente in materia di cultura, verificata la conformità del programma alle disposizioni della presente legge, dispone, nei limiti dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale, l’erogazione del contributo.

Art. 5
(Criteri di priorità)

1. Costituiscono titolo di priorità per la concessione del contributo di cui dall’articolo 2, gli interventi:

a) attuati dal comune di Canale Monterano;
b) attuati da operatori privati associati nonchè da associazioni culturali presenti ed operanti sul territorio;
c) di valorizzazione ambientale del territorio concernenti il recupero e la riqualificazione di aree o edifici degradati o in disuso;
d) di miglioramento delle strutture esistenti destinate alla ristorazione ed alla ricettività.

Art. 6
(Relazione e rendicontazione)

1. Il comune di Canale Monterano trasmette, ogni tre mesi, all’assessorato regionale competente in materia di cultura, una relazione sull’attuazione del programma generale degli interventi ammessi a contributo e, entro trenta giorni dal completamento degli interventi, la rendicontazione dell’ attività.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)


1. Per le finalità in conto capitale di cui alla presente legge è istituito, nell’ambito dell’unità previsionale di base E52 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2002, apposito capitolo con lo stanziamento di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2002 e 2003. (2)

2. All’onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto nell’elenco numero 4, capitolo T28501, lettera g), allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2002.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione).

3bis. Per le finalità di parte corrente derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Contributo al Comune di Canale Monterano per il programma generale di interventi per la valorizzazione e la promozione del territorio – parte corrente”, da istituirsi nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 30.000,00 per l’anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. (3)

Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 novembre 2002, n. 32, S.O. n. 7

(2) Comma modificato dall'articolo 4, comma 9, lettera a), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13

(3) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 9, lettera b), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.