Riconoscimento della personalita’ giuridica alle confraternite e alle istituzioni che svolgono attivita’educativo-religiosa.(1)

Numero della legge: 5
Data: 21 febbraio 2001
Numero BUR: 7
Data BUR: 10/03/2001

L.R. 21 Febbraio 2001, n. 5
Riconoscimento della personalita’ giuridica alle confraternite e alle istituzioni che svolgono attivita’educativo-religiosa.(1)


Art.1
(Finalità)

1. La Regione Lazio, nello spirito di semplificazione del procedimento amministrativo, intende definire per legge la condizione giuridica delle istituzioni ancora soggette alla disciplina delle I.P.A.B. appartenenti alle categorie che hanno i requisiti previsti dal D.P.C.M.. 16 febbraio 1990 per il riconoscimento della personalità giuridica privata.



Art.2
(Confraternite)

1. Tutte le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, equiparate alle I.P.A.B. con legge 17 luglio 1890 n. 6972 ed ancora soggette alla disciplina delle I.P.A.B., sono qualificate persone giuridiche private.

2. Le confraternite suddette devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche private entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge depositando quale atto costitutivo l’attestazione della competente autorità ecclesiastica che la confraternita è stata eretta nella diocesi in data anteriore al 7 giugno 1929 ed indicando quale atto di riconoscimento la presente legge.


Art. 3
(Istituzione pubbliche di assistenza e beneficienza)

1. Tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 616/1977, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera educativo-religiosa, sono qualificate persone giuridiche private.

2. Le istituzioni suddette devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche private entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge depositando fotocopia della Gazzetta Ufficiale contenente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato approvato l’elenco delle I.P.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni ed indicando quale atto di riconoscimento la presente legge, purchè alla data di entrata in vigore della legge stessa siano ancora in possesso dei requisiti e si trovino nella condizione che avevano all’atto di inserimento nel citato elenco.


Art. 4
(Enti destinatari)

1. La presente legge si applica agli Enti le cui finalità si esplicano nell’ambito della Regione ed in quanto non in contrasto con la vigente legislazione nazionale.




(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 marzo 2001, n.7, S.O. n. 8 del 10 marzo 2001

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.