L.R. 07 Ottobre 1996, n. 39 |
Disciplina Autorità dei bacini regionali (1). |
Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione, in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni, disciplina l'Autorità dei bacini regionali istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 3734 del 18 maggio 1991, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2043 del 12 aprile 1994, nonché le attività di pianificazione e programmazione, nell'ambito dei bacini di rilievo regionale, rivolte in particolare: a) alla conservazione ed alla difesa del suolo da tutti i fattori negativi naturali ed antropici; b) al mantenimento ed alla restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati; c) alla tutela delle risorse idriche ed alla loro razionale utilizzazione; d) alla tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico. Art. 2
(Bacini regionali) 1. I bacini idrografici di rilievo regionale, di seguito denominati bacini regionali, sono delimitati ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 183 del 1989 secondo la cartografia di cui all'allegato A (omissis). 2. Eventuali variazioni degli ambiti territoriali dei bacini regionali possono essere effettuate con deliberazione del Consiglio regionale. Art. 3
(Autorità dei bacini regionali) 1. L’Autorità dei bacini regionali opera in conformità agli obiettivi della presente legge. 2. L'autorità dei bacini regionali, al fine di governare in maniera uniforme i bacini idrografici di rilievo regionale, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione degli interventi attraverso: a) la redazione del progetto del piano dei bacini regionali e dei progetti dei piani stralcio; b) la definizione e l'aggiornamento del bilancio idrico e l'adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; c) la vigilanza ed il controllo sull'attuazione dei piani; d) l'effettuazione di studi, indagini e attività conoscitive; e) il coordinamento della programmazione degli interventi inerenti la difesa del suolo. 3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2 l'Autorità dei bacini regionali ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti locali territoriali e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici di rilievo regionale. Art. 4
(Organi dell'autorità dei bacini regionali) 1. Sono organi delle autorità dei bacini regionali: a) il comitato istituzionale; b) il comitato tecnico; c) il segretario generale; d) la segreteria tecnico-operativa. 1. Il comitato istituzionale è composto da: a) il Presidente della Regione con funzioni di presidente; (1a) b) gli assessori regionali competenti in materia di agricoltura, ambiente, lavori pubblici, programmazione ed urbanistica ovvero da un dirigente regionale espressamente delegato;(1aa) c) i presidenti delle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo ovvero dagli assessori da essi delegati. (1ab) 1bis. Il Presidente della Regione può delegare le funzioni di Presidente del Comitato istituzionale all’assessore regionale competente in materia di ambiente.(1ab) 2. Il comitato istituzionale dell'autorità dei bacini regionali ha i seguenti compiti: a) definisce criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del progetto del piano dei bacini regionali, in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989; b) adotta il progetto del piano dei bacini regionali, i progetti dei piani stralcio, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 13, i programmi di intervento attuativi del Piano dei bacini regionali e degli schemi previsionali e programmatici, previsti dall'articolo 31 della legge n. 183 del 1989, nonché la relazione annuale sull'uso del suolo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera i) della legge n. 183 del 1989; c) propone normative omogenee relative a standards, limiti e divieti, inerenti alle finalità della presente legge; d) predispone gli indirizzi, le direttive ed i criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali; e) approva il bilancio idrico e le misure per la pianificazione dell'economia idrica; f) controlla l'attuazione del piano dei bacini regionali, dei relativi programmi di intervento, nonché delle misure, degli indirizzi e direttive di cui alla lettera d); g) nomina il comitato tecnico ed il segretario generale; h) costituisce la segreteria tecnico-operativa. 3. Il comitato istituzionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone, su proposta del comitato tecnico, il programma delle attività da svolgere nell'esercizio successivo, disaggregato per ogni singola voce di spesa e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione e per l'assunzione delle relative obbligazioni da parte dell'Autorità dei bacini regionali. 4. Il comitato istituzionale può delegare al segretario generale l'esercizio di determinate competenze stabilendo in tal caso specifiche direttive. 5. Le decisioni del comitato istituzionale sono valide se adottate in presenza della maggioranza dei componenti. 1. Il comitato tecnico è composto da (1ac): a) sei esperti scelti tra i dirigenti regionali, dei quali uno designato dal presidente del Comitato istituzionale, nominato segretario generale ai sensi del comma 2, e gli altri cinque designati, rispettivamente, dagli assessori regionali componenti del Comitato istituzionale; (1ad) b) quattro esperti designati rispettivamente dai presidenti delle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo tra i propri dirigenti; c) i rappresentanti dell'amministrazione centrale dello Stato designati dai Ministri competenti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni; d) quattro esperti di elevato livello scientifico designati dal comitato istituzionale. 2. Il comitato tecnico è presieduto dal segretario generale, è nominato con atto del comitato istituzionale sulla base delle designazioni pervenute e viene rinnovato ogni cinque anni. L'atto di nomina è trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione. 3. Il comitato tecnico costituisce il supporto tecnico ed amministrativo del comitato istituzionale ed in particolare svolge i seguenti compiti: a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del citato istituzionale, al quale formula proposte; b) elabora il progetto del piano dei bacini regionali, i progetti dei piani stralcio, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 13, il bilancio idrico, i programmi di intervento e predispone la relazione annuale sull'uso del suolo; c) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale. 4. Il comitato tecnico può essere regolarmente nominato quando siano stati designati almeno due terzi dei componenti. 5. Ai componenti del comitato tecnico compete, oltre al trattamento di missione ed al rimborso delle spese di viaggio, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del comitato stesso pari a quello stabilito per le autorità di bacino nazionali in base all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253. 1. (2). 2. Il segretario generale: a) adempie alle funzioni attribuitegli dalle leggi e dalle competenze delegate dal comitato istituzionale; b) presiede il comitato tecnico; c) dirige la segreteria tecnico-operativa; d) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del comitato istituzionale; e) partecipa, con diritto di voto, alle riunioni delle sezioni del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e successive modificazioni; f) cura i rapporti con enti pubblici e di diritto pubblico; g) può indire conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57; h) dispone, in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, i pagamenti relativi alle obbligazioni di cui all'articolo 5, comma 3 nonchè alle borse di studio e di ricerca di cui all'art. 10 (3). 3. Il segretario generale resta in carica cinque anni, salvo rinnovo e presta la propria attività a tempo pieno. 4. Il compenso del segretario generale è determinato dalla Giunta regionale ragguagliandolo a quello stabilito per i segretari generali delle autorità di bacino nazionali (4). 4 bis. Qualora l’incarico di segretario generale sia conferito ad un dirigente regionale lo stesso è posto in aspettativa ed al medesimo compete il trattamento economico di cui al comma 4. (5) 5. Il segretario generale affida, in caso di assenza o di impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti della segreteria tecnico-operativa di adeguata professionalità. 5bis. In caso di cessazione dall’incarico di segretario generale, le funzioni di cui al comma 2 sono svolte, sino al conferimento del nuovo incarico e senza alcun onere aggiuntivo, dal direttore regionale competente in materia di ambiente. (5a) Art. 8
(Segreteria tecnico-operativa) 1. La segreteria tecnico-operativa, alla quale è preposto il segretario generale, provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità dei bacini regionali ed ai relativi atti istruttori per la pianificazione, programmazione, coordinamento ed esecutività degli atti stessi, nonché al supporto logistico e funzionale degli organi collegiali. 2. La segreteria tecnico-operativa è articolata nei seguenti uffici: a) segreteria; b) studi e documentazioni; c) piani e programmi. 1. La segreteria tecnico-operativa è composta da personale dipendente dagli enti rappresentati nel comitato istituzionale ed è costituita con atto del comitato istituzionale che ne definisce contestualmente l'organico ed il funzionamento. L'atto è trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione. 2. Il personale non appartenente all'Amministrazione regionale da destinare alla segreteria tecnico-operativa è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli enti di appartenenza (6). 3. Al personale della segreteria tecnico-operativa compete l'indennità prevista per il personale delle autorità di bacino nazionali dall'articolo 16, comma 3, della legge n. 253 del 1990, e, qualora partecipi ai lavori del comitato tecnico, anche il disposto dell'articolo 14 della stessa legge (7). 4. Il trattamento economico del personale della segreteria tecnico-operativa è a carico degli enti di appartenenza. 5. La Regione provvede ad assicurare la dotazione dei locali, dei mezzi e dei materiali necessari al funzionamento dell'autorità dei bacini regionali, nonché la copertura dell'organico della segreteria tecnico-operativa. 1. Per lo svolgimento dei programmi di studio e di ricerca dell'autorità dei bacini regionali possono essere istituite apposite borse di studio e di ricerca. 2. Le borse di studio e di ricerca possono essere assegnate a laureati in ingegneria o geologia od in altre discipline che abbiano attinenza con le attività di studio perseguite dall'autorità dei bacini regionali (8). 3. Le borse di studio e di ricerca hanno durata rispettivamente annuale e triennale, non sono rinnovabili e sono incompatibili con altri rapporti di lavoro dipendente. 4. Il numero delle borse di studio e di ricerca, le procedure ed i requisiti di assegnazione sono stabiliti dalla Giunta regionale su proposta del comitato istituzionale, definita in base alle necessità di studio ed elaborazione scientifica connesse ai compiti dell'autorità dei bacini regionali 5. L'importo delle borse di studio e di ricerca è commisurato al trattamento economico dei dipendenti regionali di settima qualifica funzionale. 6. I titolari delle borse di studio e di ricerca svolgono la loro attività nell'ambito dell'autorità dei bacini regionali per la realizzazione di singoli progetti. 1. In conformità all’articolo 20 della legge n. 183 del 1989, come modificato dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 253, la Regione approva il piano dei bacini regionali relativo ai bacini idrografici di rilievo regionale con le modalità di cui al presente articolo. 2. L’autorità dei bacini regionali redige il progetto di piano. Tale progetto è trasmesso alla Giunta regionale ed agli enti locali interessati e dello stesso è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione, precisando i luoghi e le modalità per la consultazione da parte degli interessati. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia del piano, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni all’autorità dei bacini regionali, che le esamina e riferisce in merito al Presidente della Giunta regionale o all’assessore competente in materia di ambiente da lui delegato. 4. Entro i successivi trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore competente in materia di ambiente da lui delegato, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa dell’autorità dei bacini regionali, convoca una apposita conferenza alla quale partecipano gli enti locali interessati, nel corso della quale vengono espressi da parte degli enti stessi le proposte ed i pareri sul progetto di piano nonché la valutazione delle osservazioni di cui al comma 3. La conferenza si conclude con una relazione complessiva in ordine alle risultanze dei lavori. 5. La Giunta regionale delibera la proposta di piano dei bacini regionali, tenendo conto della relazione della conferenza di cui al comma 4, e la trasmette al Consiglio, per la relativa approvazione. Il piano dei bacini regionali approvato dal Consiglio è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 12
(Piani stralcio) 1. In attuazione dell'articolo 17, comma 6 ter, della legge n. 183 del 1989, come modificata dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il piano dei bacini regionali può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali. 2. I piani stralcio sono approvati con le procedure previste dall'articolo 11 della presente legge. Art. 13
(Norme di salvaguardia) 1. In attesa dell'approvazione del piano dei bacini regionali, l'autorità dei bacini regionali adotta misure di salvaguardia nell'ambito dei bacini regionali di cui all'articolo 2. 2. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1 sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano dei bacini regionali e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. 3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli enti interessati e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, l'autorità dei bacini regionali informa il Presidente della Giunta regionale che, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva agli enti interessati. Art. 14
(Efficacia del piano dei bacini regionali) 1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989 il piano dei bacini regionali prevale su tutti gli strumenti di piano e programmatici della Regione e degli enti locali e le norme in esso contenute sono immediatamente vincolanti per amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati qualora si tratti di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano dei bacini regionali. 2. Entro un anno dall'approvazione del piano dei bacini, la Regione e gli enti locali provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti di piano e programmatici alle prescrizioni del piano stesso. 3. Del suddetto adeguamento è data comunicazione formale all'autorità dei bacini regionali. Art. 15
(Aggiornamento del piano dei bacini regionali) 1. L'autorità dei bacini regionali provvede alla verifica ed al costante aggiornamento del piano dei bacini regionali. 2. Per gli aggiornamenti del piano dei bacini regionali che non costituiscano variante al piano stesso, l'autorità dei bacini regionali approva entro il 31 marzo di ogni anno una "relazione sullo stato di attuazione del piano dei bacini regionali". La relazione è trasmessa alla Giunta regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 3. Per gli aggiornamenti del piano dei bacini regionali che costituiscano variante al piano si adottano le procedure di cui agli articolo 11 e 14. 1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 183 del 1989, il piano dei bacini regionali è attuato attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità del piano stesso. 2. Il programma triennale di intervento è adottato dal comitato istituzionale su proposta del comitato tecnico ed è trasmesso al presidente del comitato nazionale per la difesa del suolo, secondo le modalità e per le finalità di cui all'articolo 22 della legge n. 183 del 1989. Art. 17
(Bilancio idrico) 1. L'autorità dei bacini regionali definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico, per il territorio di propria competenza, al fine di assicurare l'equilibrio fra la disponibilità della risorsa reperibile ed i fabbisogni per i diversi usi, nonché il minimo deflusso costante vitale ai sensi della legge n. 36 del 1994. 2. Ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, l'autorità dei bacini regionali, nell'ambito delle proprie competenze, esprime il parere istruttorio sui provvedimenti di concessione di acque pubbliche. 3. L'autorità dei bacini regionali adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica; ove riscontri squilibri tra le risorse disponibili e le utilizzazioni in essere, ivi comprese quelle per uso domestico come definito dall'articolo 93 del regio decreto n. 1775 del 1933, propone agli organi competenti al rilascio delle concessioni, l'adozione dei provvedimenti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico. Art. 18
(Norme finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione Lazio fa fronte: a) per quanto riguarda le indennità del segretario generale e del personale della segreteria tecnico-operativa, nonché i compensi e le indennità per i membri del comitato tecnico mediante l’utilizzo dei fondi stanziati su apposito capitolo di spesa di nuova istituzione n. 12505 denominato “indennità del segretario generale ed oneri connessi con le attività della segreteria tecnico-operativa e del comitato tecnico dell’autorità dei bacini regionali” con uno stanziamento per l’anno 2000 in termini di competenza e di cassa di lire 180 milioni. Alla copertura finanziaria per gli anni successivi si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.(9) b) per quanto riguarda le spese relative alle attività di studio, ivi compresi gli oneri relativi alle borse di studio e di ricerca di cui all'articolo 10, mediante l'utilizzazione dei fondi trasferiti dallo Stato ai sensi della legge n. 183 del 1989 stanziati sul capitolo di spesa n. 51207 del bilancio regionale (stanziamento 1996 L. 1.395.000.000). 2. La Regione, inoltre, in relazione alle disponibilità finanziarie esistenti, fa fronte alle ulteriori spese relative alla completa attuazione del programma delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 5, mediante stanziamenti annuali su apposito capitolo di spesa denominato "Interventi regionali per attività e studi del'autorità dei bacini regionali" alla cui istituzione e copertura finanziaria si procede con le leggi di approvazione di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 15 ottobre 1996, n. 28 , S.O. n. 2 (1a) Lettera modificata dall'articolo 30, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (1aa) Lettera sostituita dall'articolo 30, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 e successivamente modificata dall'articolo 29, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (1ab) Lettera modificata dall'articolo 29, comma 1, lettera b) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (1ab) Comma inserito dall'articolo 30, comma 1, lettera c) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (1ac) Il comitato tecnicoin carica alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 è integrato, ai sensi dell'articolo 30, comma 4 dell stessa l.r., con un esperto designato tra i dirigenti regionali dall’assessore regionale competente in materia di ambiente. Tale esperto dura in carica per la durata del comitato stesso. (1ad) Lettera sostituita dall'articolo 30, comma 2 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (2) Comma abrogato dall'articolo 30, comma 3 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (3) Lettera così modificata dall'art. 16 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46. (4) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11. (5) Comma aggiunto dall'art. 34, comma 1, lettera c) della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e poi sostituito dall'articolo 33 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (5a) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 145, lettera c) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (6) Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, lettera d) della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11. (7) Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, lettera e) della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11. (8) Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, lettera f) della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11. (8a) Articolo sostituito dall'articolo 30, comma 5 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (9) Lettera sostituita dall'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |