L.R. 26 Agosto 1988, n. 50 |
Istituzione della riserva naturale regionale "Tor Caldara" in comune di Anzio (1) |
Art. 2 (Perimetrazione) 1. La riserva naturale regionale << Tor Caldara >> e' delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1: 2000 allegata alla presente legge con tracciato di colore nero. (2) Art. 3 (Classificazione) 1. La riserva naturale regionale << Tor Caldara >> e' classificata riserva naturale parziale orientata ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. (Gestione)
1. La gestione della riserva naturale regionale “Tor Caldara” è affidata all’ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale dei Castelli Romani” che vi provvede secondo i criteri e le modalità di gestione indicati nel Capo II, sezione I, della l.r. 29/1997 e successive modifiche. (3) 2. L' ente gestore si avvale per le finalita' di cui all' articolo 1 della presente legge di un comitato tecnico - scientifico composto ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Il predetto comitato tecnico - scientifico si pronuncia con parere obbligatorio sulle questioni relative all' indirizzo, programmazione e gestione della riserva naturale di << Tor Caldara >>. 3. L' ente gestore provvede a: a) fissare le linee generali di attivita' e ricerca della riserva in conformita' agli indirizzi politico - programmatici previsti nella legge regionale n. 46 del 1977; b) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con allegata la relazione annuale sull' attivita' della riserva; c) approvare, sentiti il comitato tecnico - scientifico e la Giunta regionale, il programma esecutivo di attivita' studi e ricerche; d) predisporre ed approvare il regolamento interno; e) nominare gli esperti componenti del comitato tecnico - scientifico; f) bandire i concorsi per titoli ed esami o per soli esami per l' assunzione del direttore e del personale di ruolo. Art. 5 (Ufficio tecnico) 1. Allo scopo di assicurare una corretta gestione del territorio incluso nella riserva naturale << Tor Caldara >>, l' ente gestore costituira' un apposito ufficio addetto alla gestione tecnica ed amministrativa della riserva stessa. 2. Il personale in servizio presso l' ufficio tecnico della riserva naturale << Tor Caldara >>, svolgera' nel territorio della riserva compiti finalizzati alla salvaguardia del patrimonio faunistico e vegetazione, del patrimonio storico, archeologico e culturale, ai sensi delle disposizioni regionali e locali in materia, nonche' all' osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e negli strumenti attuativi della riserva stessa. 3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' ente gestore provvedera' alle variazioni necessarie della propria pianta organica del personale e definira', d' intesa con la Regione, i termini e le modalita' dei concorsi pubblici per l' assunzione del personale. 4. In attesa dell' espletamento dei concorsi di cui al precedente terzo comma, l' ente gestore e' autorizzato a stipulare, nei limiti massimi stabiliti dal presente articolo, appositi contratti a termine nei limiti consentiti dalla legge. 5. Il trattamento economico del personale utilizzato con apposito contratto a termine non puo' comunque superare il trattamento economico iniziale dei corrispondenti livelli funzionali del personale dipendente dagli enti 6. Per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avviamento ed il funzionamento della riserva naturale << Tor Caldara >>, l' ente gestore potra' avvalersi del proprio personale in servizio e di personale degli uffici regionali distaccato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale. Art. 6 (Strumenti di attuazione) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' ente gestore della riserva naturale << Tor Caldara >> in Anzio adotta il piano di assetto, il programma ed il regolamento di attuazione della riserva. 2. Il piano di assetto dovra' contenere quanto previsto dall' articolo 8 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 ed indicare: a) le zone da destinare a riserva integrale e quelle a riserva orientata; b) gli eventuali monumenti naturali; c) le emergenze storiche ed archeologiche da valorizzare; d) le zone in cui sviluppare il turismo sociale e le attivita' didattiche e di ricerca scientifica in relazione alle leggi vigenti; e) i sentieri ed i percorsi escursionistici e didattici appositamente segnalati e descritti, denominati << sentieri natura >>. 3. Il regolamento di attuazione, oltre a quanto previsto dalla citata legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovra' contenere gli indirizzi sulle tipologie architettoniche della edilizia privata nelle zone esterne circostanti alla riserva e le distanze di rispetto per eventuali nuovi insediamenti dalla linea di penetrazione della riserva stessa. 4. Il regolamento dovra' stabilire le modalita' e le forme per una concreta partecipazione dell' associazionismo 5. Il regolamento dovra' stabilire inoltre i giorni settimanali nei quali consentire l' accesso guidato al pubblico. 6. L' ente gestore potra' stabilire che il pubblico acceda alla riserva naturale ed ai suoi servizi dietro pagamento di biglietto di ingresso, al fine di concorrere al finanziamento della gestione e del miglioramento della riserva. Art. 7 (Espropri ed acquisizioni) 1. Per le espropriazioni dei terreni di proprieta' privata siti nel comprensorio, il comune di Anzio e' autorizzato a redigere lo stato di consistenza dei beni da espropriare, il piano parcellare e la richiesta di imposizione di servitu', secondo le norme dell' articolo 13 della citata legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. 2. Questo avverra' con procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilita' secondo le norme della legislazione vigente in materia, degli immobili compresi nel perimetro di cui all' articolo 2 della presente legge ed individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione. 3. L' ente gestore sottoporra' alla Regione un piano di espropri degli immobili con i relativi oneri finanziari, contemporaneamente all' adozione degli strumenti di attuazione di cui all' articolo 6 della presente legge. Art. 8 (Norme di salvaguardia) 1. Nel territorio della riserva parziale naturale di << Tor Caldara >> e' vietato: a) esercitare la caccia e l' uccellagione con qualsiasi mezzo. La cattura di specie animali selvatiche puo' essere autorizzata al solo scopo della ricerca sulla base di un piano organico, funzionale alle finalita' del sistema di riserva naturali, preventive; b) accendere fuochi se non alle zone espressamente autorizzate a raccogliere le specie vegetali spontanee; c) l' apertura di nuove strade e piste di penetrazione e l' ampliamento di quelle esistenti; d) effettuare movimenti di terreno, non esplicitamente autorizzati dall' ente gestore; e) l' accesso ai boschi ed alle rive del mare con qualsiasi mezzo a motore. Fa eccezione per i mezzi di organismi pubblici che svolgono compiti di istituto; f) il campeggio e l' abbandono di rifiuti di ogni genere; g) l' esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanistica al di fuori di quelle classificate di pubblica utilita', delle opere previste dagli strumenti urbanistici comunali purche' non in contrasto con le finalita' della riserva; h) l' esecuzione di qualunque taglio boschivo. Art. 9 (Sanzioni) 1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e divieti, od all' inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva naturale << Tor Caldara >>, si applica quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. 2. La sanzione amministrativa minima e' stabilita in L. 200.000, quella massima in L. 2 milioni. 3. La sanzione e' raddoppiata in caso di recidivita'. 4. La sanzione amministrativa per le violazioni alle norme di cui all' articolo 8, lettera f), della presente legge, e' stabilita nella misura minima di L. 2 milioni e massima di L. 20 milioni. 5. Le violazioni sono accertate, oltre che dal personale dipendente dall' ente gestore, anche dagli organi di polizia urbana e rurale, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. 6. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti. Art. 10 (Norme finanziarie)
(2) Per la modifica della perimetrazione vedi articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2022, n. 13 (3) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2022, n. 13; al riguardo vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo 2. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |