L.R. 23 Gennaio 2006, n. 2 |
Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (1) |
SOMMARIO Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Natura giuridica e attività di ricerca Art. 3 - Organi Art. 4 - Consiglio di indirizzo e verifica Art. 5 - Direttore generale Art. 6 - Collegio sindacale Art. 7 - Direttore scientifico Art. 8 - Direttore sanitario e direttore amministrativo Art. 9 - Comitato tecnico scientifico Art. 10 - Comitato etico Art. 11 - Organizzazione degli Istituti Art. 12 - Finanziamento e gestione contabile e patrimoniale Art. 13 - Controlli Art. 14 - Norma transitoria Art. 15 -Entrata in vigore Art. 1 (Oggetto) 1. Con la presente legge la Regione, nelle more del riordino del servizio sanitario regionale e dell’emanazione della legge regionale prevista dall’articolo 55 dello Statuto, detta norme relative all’ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) aventi sede nel territorio regionale, di seguito denominati Istituti, in conformità ai principi stabiliti dallo stesso decreto legislativo e dall’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e successive modifiche, nonché, tenuto conto dell’atto d’intesa stipulato ai sensi dell’articolo 5 del suddetto decreto legislativo. 2. L’ordinamento degli Istituti è, in particolare, fondato sui principi di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e attuazione, nonché di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili all’attività di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale. Art. 2 (Natura giuridica e attività di ricerca) 1. Gli Istituti costituiscono parte integrante del sistema sanitario nazionale e regionale, nel cui ambito svolgono, secondo indicatori di eccellenza, funzioni di alta specialità relative alla ricerca biomedica, alle prestazioni assistenziali e alla formazione, riconosciute ai sensi del capo IV del d.lgs. 288/2003, e si configurano quali enti pubblici dipendenti dalla Regione a rilevanza nazionale, dotati di autonomia amministrativa patrimoniale e contabile. 2. Gli Istituti, in particolare, indirizzano e programmano la propria attività di ricerca verso obiettivi utili alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie nella specializzazione disciplinare di riferimento. A tal fine, essi si dotano di strumenti e conoscenze necessari per trasferire nella pratica clinica i risultati della ricerca. Gli Istituti partecipano attivamente ai programmi di collaborazione in rete tra istituti della stessa disciplina di riconoscimento ed anche di diversa disciplina, ove sinergica e complementare, promovendo e favorendo la circolazione delle conoscenze e delle professionalità. Art. 3 (Organi) 1. Sono organi degli Istituti: a) il consiglio di indirizzo e verifica; b) il direttore generale; c) il collegio sindacale; d) il direttore scientifico. Art. 4 (Consiglio di indirizzo e verifica) 1. La funzione di indirizzo e controllo è svolta dal consiglio di indirizzo e verifica, di seguito denominato consiglio, composto da 5 membri, scelti tra soggetti di comprovata competenza, di cui: a) uno con funzione di presidente nominato dal Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, primo periodo dello Statuto sentito il Ministro della salute; b) uno nominato dal Ministro della salute; c) tre nominati dal Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, primo periodo dello Statuto. 2. Il consiglio determina gli indirizzi e gli obiettivi dell’attività dell’Istituto su base annuale e pluriennale e verifica la corrispondenza agli stessi delle attività svolte e dei risultati raggiunti. In caso di risultato negativo, il consiglio riferisce al Presidente della Regione proponendo le misure da adottare. 3. Il consiglio, inoltre, esprime parere obbligatorio in ordine agli atti del direttore generale di cui all’articolo 5, comma 4, lettere c), d) ed e). 4. II consiglio dura in carica per un periodo massimo di cinque anni, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 55, comma 4, dello Statuto e alle relative sedute possono partecipare, senza diritto di voto, il direttore generale, il direttore scientifico nonché i componenti del collegio sindacale. 5. Ai componenti del consiglio spetta un’indennità annua lorda pari al 5 per cento degli emolumenti percepiti dal direttore generale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al 10 per cento di quella annua lorda fissata per gli altri componenti. Ai componenti supplenti l’indennità ed i gettoni di presenza spettano in relazione al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico. (2) Art. 5 (Direttore generale) 1. La responsabilità della gestione complessiva dell’Istituto è affidata al direttore generale nominato dal Presidente della Regione tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea; b) esperienza qualificata, almeno quinquennale, di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti alla nomina. 2. L’incarico del direttore generale ha natura esclusiva e una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, fatto salvo quanto previsto al comma 6, è disciplinato da contratto di prestazione d’opera intellettuale stipulato in conformità all’apposito schema approvato dalla Giunta regionale ed il relativo trattamento economico è quello stabilito nella misura massima per i direttori generali delle aziende sanitarie. 3. Il direttore generale assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e con i programmi stabiliti dal consiglio nonché con la programmazione nazionale e regionale in materia di ricerca e di assistenza sanitaria, è coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo di cui all’articolo 8. 4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’Istituto e provvede, in particolare: a) alla nomina del collegio sindacale; b) alla nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo; c) all’adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento; d) all’adozione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio; e) all’adozione degli atti e dei provvedimenti concernenti l’alienazione del patrimonio e la costituzione o la partecipazione a società, consorzi, associazioni o altri enti; f) al conferimento degli incarichi dirigenziali nonché alla determinazione degli obiettivi e delle priorità per la gestione dell’Istituto ed all’assegnazione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali; g) alla verifica della corretta ed economica gestione delle risorse, dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa nonché della qualità dei servizi. 5. Il direttore generale adotta, altresì, tutti gli altri atti indicati dalla legislazione vigente e dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto e riferisce periodicamente al consiglio in ordine alla gestione dell’Istituto stesso. 6. Il direttore generale cessa, comunque, dall’incarico con conseguente risoluzione del contratto: a) il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale neoletto, salvo rinnovo, ovvero alla data di insediamento del nuovo direttore generale nominato dal Presidente della Regione neoeletto prima del suddetto termine; b) al compimento del settantesimo anno di età. 7. Al direttore generale dell’Istituto si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza vigenti per i direttori generali delle aziende sanitarie, nonché in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, penultimo e ultimo periodo, e 3 bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche. Art. 6
(Collegio sindacale) 1. Il collegio sindacale vigila sull’attività dell’Istituto e sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti, controlla l’amministrazione sotto il profilo economico, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, effettua periodicamente verifiche di cassa, fornisce al direttore generale indicazioni utili alla corretta gestione aziendale e provvede a ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento di organizzazione e funzionamento. 2. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da tre componenti effettivi scelti tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche.(3) 3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni, può essere rinnovato ed elegge il presidente nel corso della prima seduta, tra i componenti designati dalla Regione. 4. Ai componenti del collegio sindacale spetta un’indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale. Al presidente del collegio sindacale spetta una maggiorazione pari al venti per cento di quella fissata per gli altri componenti. Art. 7 (Direttore scientifico) 1. Il direttore scientifico promuove e coordina l’attività di ricerca scientifica dell’Istituto e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale in relazione agli indirizzi stabiliti dal consiglio e la cui misura, in ogni caso, non può essere inferiore ai finanziamenti destinati all’Istituto per l’attività di ricerca. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 9 ed esprime parere obbligatorio al direttore generale in ordine agli atti concernenti le attività cliniche e scientifiche nonché alle assunzioni e all’utilizzo di personale medico e sanitario non medico nell’ambito delle attività stesse. 2. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 288/2003 e il relativo incarico, di durata quinquennale, è disciplinato da contratto di diritto privato stipulato con il direttore generale, ha natura esclusiva ed è incompatibile con l’incarico di direzione di struttura all’interno dell’Istituto e con qualsiasi altro incarico di direzione. L’incarico cessa, comunque, all’insediamento del consiglio successivo a quello in carica all’atto del conferimento, salvo rinnovo. Il trattamento economico del direttore scientifico è commisurato, come limite massimo, a quello del direttore generale dell’Istituto. Art. 8 (Direttore sanitario e direttore amministrativo) 1. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo partecipano unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’Istituto, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale. 2. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 del d.lgs. 288/2003, attingendo obbligatoriamente fra i soggetti iscritti negli elenchi degli idonei di cui all’articolo 15, comma 4bis, della l.r. 18/1994. I relativi incarichi hanno natura esclusiva e una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, e cessano, comunque, con conseguente risoluzione del contratto, il novantesimo giorno successivo all’insediamento del nuovo direttore generale salvo rinnovo, ovvero alla data di insediamento dei nuovi direttori sanitario e amministrativo, nominati prima del suddetto termine. (4) Art. 9 (Comitato tecnico scientifico)
Art. 10 (Comitato etico)
Art. 11 (Organizzazione degli Istituti)
Art. 12 (Finanziamento e gestione contabile e patrimoniale)
Art. 13 (Controlli)
Art. 14 (Norma transitoria)
Art. 15 (Entrata in vigore)
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |