L.R. 21 Ottobre 2008, n. 16 |
Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio (1) |
Art. 1 (Principi e finalità) 1. La Regione, in conformità all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, all’articolo 7, comma 1, dello Statuto regionale, nonché ai principi sanciti dalla Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005): a) riconosce l’accesso al libro, quale diritto di tutti e rimuove gli ostacoli che ne limitano l’effettivo esercizio nel territorio regionale; b) riconosce il libro quale opera dell’ingegno e strumento insostituibile, in particolare, per: 1) la circolazione delle idee; 2) la crescita sociale e culturale dei cittadini; 3) l’arricchimento dell’esperienza individuale e collettiva; 4) la crescita di un’opinione pubblica democratica e consapevole; 5) la salvaguardia della diversità culturale come sancita dalla Convenzione di Parigi di cui alla l. 19/2007; 6) lo sviluppo della competitività, della crescita, lo sviluppo economico e dell’occupazione. 2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia di promozione e valorizzazione della cultura nonché di sviluppo delle piccole e medie imprese, promuove e sostiene il libro, la lettura e la filiera produttiva del libro fondata sulla piccola e media impresa regionale. Art. 2 (Oggetto) 1. Per il perseguimento della finalità di cui all’articolo 1, comma 2, la Regione provvede a realizzare direttamente o a sostenere iniziative ed interventi tesi a: a) coordinare la promozione del libro e della lettura, anche in raccordo con il Centro per il libro e la lettura istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali; b) promuovere il libro e la lettura in collaborazione con gli enti locali, le scuole, anche in associazione tra loro, le istituzioni e le associazioni culturali, nonché con le piccole e medie imprese editoriali; c) creare uguali opportunità per i soggetti socialmente svantaggiati, per i cittadini diversamente abili, per i pazienti degli ospedali, per i detenuti e, in generale, per coloro che hanno maggiori difficoltà ad accedere al libro e alla lettura; d) riequilibrare l’offerta culturale nel territorio regionale per una più capillare distribuzione del libro; e) promuovere la lettura e la diffusione dell’editoria regionale attraverso la rete di servizi di biblioteca di pubblica lettura e di biblioteca scolastica; f) sostenere le piccole e medie imprese della filiera produttiva del libro per incrementare la competitività e lo sviluppo a livello regionale, nazionale e internazionale; g) sostenere, per una maggiore fruibilità dell’offerta, la vendita e la promozione di libri nelle aree pubbliche, con particolare riferimento ai territori delle province. Art. 3
(Tipologia delle iniziative e degli interventi) 1. Le iniziative e gli interventi di cui all’articolo 2, riguardano in particolare: a) la diffusione della produzione libraria regionale nelle scuole, anche attraverso l’organizzazione di incontri tra editori, autori, operatori culturali, fiere del libro itineranti, progetti mirati all’incremento della dotazione libraria di biblioteche scolastiche; b) le campagne di comunicazione mirate al libro e alla lettura anche con la promozione di convenzioni ed accordi con emittenti o testate giornalistiche, locali o nazionali, televisive, radiofoniche, web e della carta stampata; c) l’organizzazione di eventi, anche locali, finalizzati alla promozione del libro e della lettura, favorendo l’incontro tra autori e lettori ed avendo cura e attenzione per le realtà specifiche, privilegiando quelle che segnalano un minor numero di opportunità, come è il caso dei piccoli centri; d) la promozione di una giornata regionale della lettura; e) il marketing culturale del territorio, in particolare con iniziative di valorizzazione dei luoghi del territorio regionale, anche attraverso l’attivazione di itinerari o guide letterarie in collaborazione con gli enti locali e i parchi letterari; f) la progettazione e il consolidamento di uno o più appuntamenti fieristici ricorrenti nel territorio, dedicati alla promozione della lettura ed alla produzione editoriale della piccola e media editoria regionale, nonché di eventi o manifestazioni permanenti su aree pubbliche anche attraverso la definizione di strutture fisse nelle zone di pregio urbano, compatibili sotto il profilo urbanistico, architettonico ed ambientale; g) l’apertura di spazi innovativi per incrementare l’accesso al libro nel territorio, anche nell’ambito della rete regionale dei servizi culturali, da realizzarsi in collaborazione tra pubblico e privato; h) le misure per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese della filiera produttiva del libro; i) gli incentivi economici per la presentazione della produzione editoriale delle imprese del Lazio in rassegne nazionali e internazionali, in conformità alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell’artigianato del Lazio) e successive modifiche; l) la promozione di misure innovative per la distribuzione del prodotto editoriale regionale, anche tramite convenzioni con enti nazionali o regionali; m) la promozione dell’istituzione di un centro operativo con finalità culturali ed economiche che ottimizzi funzioni e servizi logistici delle piccole e medie imprese della filiera del libro operanti nel territorio; n) la realizzazione di una banca dati dei piccoli e medi imprenditori editoriali laziali; o) il sostegno per la costituzione e l’avvio di consorzi di scopo tra piccole e medie imprese della filiera produttiva del libro; p) il monitoraggio, ad opera della Consulta regionale del libro di cui all’articolo 7, delle iniziative intraprese per verificare la portata qualitativa e quantitativa delle stesse.
d bis) le librerie indipendenti. (1a) Art. 5 (Sostegno all’avvio dell’attività di librerie indipendenti) 1. La Regione può sostenere l’avvio dell’attività di librerie indipendenti tramite misure volte a facilitare l’accesso al credito, prioritariamente: a) nei comuni che sono privi di librerie indipendenti; b) nei comuni nei quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in relazione alla popolazione residente o ai flussi turistici, anche stagionali o legati a particolari eventi. 1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di cultura, adotta, con propria deliberazione, un programma annuale delle iniziative e degli interventi indicati all’articolo 3, di seguito denominato programma.(2) 2. (3) (4)
2 bis. Per la realizzazione delle iniziative e degli interventi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera c), la Regione concede contributi alle librerie indipendenti di cui all’articolo 4, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, a valere sulle risorse iscritte nella voce di spesa denominata “Spese per attività, iniziative ed eventi finalizzati alla promozione del libro e della lettura nelle librerie indipendenti del Lazio”, di cui al programma 01 della missione 14, titolo 1, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. (7) (8) Art. 10 (Entrata in vigore)
(1a) Lettera aggiunta dall'articolo 7, comma 72, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (7) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 72, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |