Disposizioni a tutela della legalità e della trasparenza nella Regione Lazio (1)

Numero della legge: 12
Data: 6 agosto 2015
Numero BUR: 64
Data BUR: 11/08/2015

L.R. 06 Agosto 2015, n. 12
Disposizioni a tutela della legalità e della trasparenza nella Regione Lazio (1)


Art. 1
(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, relativo all’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità e successive modifiche)


1. All'articolo 8 della l.r. 15/2001 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: “parti sociali” sono aggiunte le seguenti: “rappresentative delle categorie di settore”;
b) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: “di cui uno con funzioni di presidente” sono aggiunte le seguenti: “previa audizione presso la commissione consiliare competente”;
c) alla lettera b) del comma 2 le parole: “dalla Sovraintendenza scolastica regionale per il Lazio” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ufficio scolastico regionale per il Lazio”;
d) alla lettera c) del comma 2 le parole: “Comando regionale dei Carabinieri” sono sostituite dalle seguenti: “Comando Legione Carabinieri”;
e) dopo la lettera g sexies) del comma 2 è aggiunta la seguente:
g septies) un rappresentante del Centro operativo di Roma della Direzione investigativa antimafia (DIA).”;
f) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. I componenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g sexies) e g septies), sono nominati previa intesa con l’amministrazione di appartenenza.”;
g) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
“3bis. Alle riunioni dell’Osservatorio può essere invitato un rappresentante della Direzione distrettuale antimafia (DDA).”;
h) alla lettera a) del comma 4 le parole: “alle singole circoscrizioni comunali” sono sostituite dalle seguenti: “ai singoli municipi di Roma Capitale”;
i) alla fine del comma 4 ter è aggiunto il seguente periodo: “Le relative deliberazioni sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.”;
l) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: “L’Osservatorio presenta alla commissione consiliare competente una relazione annuale e un rapporto trimestrale sullo stato dei lavori. La mancata presentazione della relazione comporta la decadenza del presidente dell’Osservatorio.”;
m) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: “La relazione è predisposta sulla base delle attività di cui al comma 4.”;
n) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7 bis. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede nei limiti delle risorse iscritte in bilancio, a valere sul triennio 2015-2017, nell’ambito del programma 01 “Organi costituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione.”;
o) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
“8 bis. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Regione pubblica sulla pagina del sito regionale dedicato all’Osservatorio, le spese che la Regione ha sostenuto per il suo funzionamento. L’Osservatorio, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica altresì la relazione di cui al comma 5.”.


Art. 2
(Misure per incrementare la trasparenza nell’azione amministrativa)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche, la Regione non può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, definiti con la deliberazione di cui al comma 2, alle associazioni, alle società, ivi incluse quelle cooperative, e alle fondazioni che, dall’entrata in vigore della medesima deliberazione, contribuiscano con erogazioni in denaro superiori a 5 mila euro, con beni o altre utilità di pari importo a favore di liste elettorali e di candidati alle cariche elettive regionali.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale da presentare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con deliberazione le modalità operative di applicazione del comma 1, tra cui il limite temporale di applicazione del divieto ivi stabilito e le relative forme di controllo.
3. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ed all’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo alla pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale, è istituita, presso i siti istituzionali del Consiglio e della Giunta regionale, l’Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, di seguito denominata Anagrafe, suddivisa in due sezioni. La sezione dei consiglieri regionali contiene, per ciascuno eletto, ivi incluso il Presidente della Regione, i seguenti documenti, dati ed informazioni:
a) copia della dichiarazione relativa a cariche ed incarichi per cui vige il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, di cui all’articolo 4, comma 6, della l.r. 4/2013;
b) copia della dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659, relativo agli eventuali contributi ricevuti;
c) lista di elezione e gruppo consiliare di appartenenza;
d) elenco delle proposte di legge e di deliberazione consiliare, degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, presentati e sottoscritti;
e) quadro delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari, con indicazione dei soggetti sanzionati ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della l.r. 4/2013;
f) voti espressi in Aula mediante votazione nominale.
4. La sezione dei componenti della Giunta regionale contiene, per ciascun componente, i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) nonché il quadro delle presenze alle sedute della Giunta regionale con indicazione dei soggetti sanzionati ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della l.r. 4/2013.
5. Al fine di garantire la massima trasparenza dei processi decisionali regionali e la partecipazione democratica agli stessi, nonché di consentire l’acquisizione da parte dei decisori regionali di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli il Consiglio regionale disciplina con legge, entro il presente anno, l’istituzione dell’Elenco regionale dei portatori di interessi, nel quale sono iscritti i portatori di interessi individuati dalla legge stessa.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, relative al divieto di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari si applicano, oltre che alla Regione, agli enti dipendenti, agli enti del servizio sanitario regionale e agli organismi comunque denominati da essa controllati ivi inclusi quelli partecipati, individuati con la deliberazione di cui al comma 2.

Art. 3
(Istituzione della commissione sulle infiltrazioni mafiose e
sulla criminalità organizzata nel territorio regionale)

1. E’ istituita la commissione speciale sulle infiltrazioni mafiose e sulla criminalità organizzata nel territorio regionale, di seguito denominata Commissione, per l’effettuazione di studi, indagini conoscitive e approfondimenti sul tema.
2. La Commissione ha il compito di:
a) analizzare il livello di diffusione, penetrazione e consistenza della criminalità organizzata nel territorio regionale, anche con riferimento ai singoli comuni;
b) monitorare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività dell'amministrazione regionale e degli enti partecipati o sottoposti al suo controllo;
c) studiare e approfondire la normativa vigente, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo al fine di rendere la stessa più efficace nella lotta contro la criminalità organizzata;
d) elaborare proposte tese a promuovere la cultura della legalità nel territorio regionale;
e) monitorare le attività delle associazioni che effettuano sul territorio azioni di prevenzione dei fenomeni legati alla criminalità organizzata e che promuovono la cultura della legalità.
3. La costituzione della Commissione (2) avviene con le modalità indicate dall’articolo 14, comma 3 e dall’articolo 15, commi 1, 2 e 3 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.
4. La Commissione può effettuare audizioni di rappresentanti di enti locali, di amministratori, di organizzazioni imprenditoriali, di associazioni nonché, previa intesa con gli stessi, di prefetti, questori, forze dell’ordine e altri organi appartenenti all’apparato statale.
5. La Commissione dura in carica fino alla fine della legislatura e presenta annualmente all’Aula una relazione sull’attività svolta ed eventuali proposte operative di azioni politiche, amministrative o legislative che sono trasmesse alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Art. 4
(Entrata in vigore)



1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione dell'11 agosto 2015, n. 64

(2) Vedi decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 febbraio 2016, n. 63/X

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.