Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016 (1)

Numero della legge: 14
Data: 30 dicembre 2013
Numero BUR: 107 S.O. 4
Data BUR: 31/12/2013

L.R. 30 Dicembre 2013, n. 14
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016 (1)


Art. 1
(Stato di previsione dell’entrata)

1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2014, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse della Regione, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso prospetto delle entrate di bilancio redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2).
2. Sono approvati, rispettivamente, in 34.998.952.181,53 euro, in 24.884.474.029,32 euro e in 24.585.676.919,04 euro per il triennio 2014-2016 in termini di competenza, nonché, in 38.312.158.222,25 euro per l’esercizio finanziario 2014 in termini di cassa, i totali generali dell’entrata della Regione.

Art. 2
(Stato di previsione della spesa)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese della Regione, per l’anno finanziario 2014, in conformità all’annesso prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3)
2. Sono approvati, rispettivamente, in 34.998.952.181,53 euro, in 24.884.474.029,32 euro e in 24.585.676.919,04 euro per il triennio 2014-2016 in termini di competenza, nonché, in 38.312.158.222,25 euro per l’esercizio finanziario 2014 in termini di cassa, i totali generali della spesa della Regione.
3. I flussi di cassa si conformano alle disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno.


Art. 3
(Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016)

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificati dall’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20, relativo alla sperimentazione della nuova disciplina contabile, il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016, si compone:
a) della nota preliminare (Allegato n. 1);
b) del prospetto relativo al bilancio di previsione 2014-2016 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2);
c) del prospetto relativo al bilancio di previsione 2014-2016 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3);
d) del prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2014-2016 (Allegato n. 4);
e) del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2014-2016 (Allegato n. 5);
f) del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2014-2016 (Allegato n. 6);
g) del quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);
h) del prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato n. 8);
i) del prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (Allegato n. 9);
l) del prospetto esplicativo la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2014 (Allegato n. 10);
m) del prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato n. 11);
n) del prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 12);
o) dell’elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti (Allegato n. 13);
p) dell’elenco n. 1, concernente le spese obbligatorie rappresentate per missioni e programmi (Allegato n. 14);
q) dell’elenco n. 1bis concernente le spese impreviste (Allegato n. 15);
r) dell’elenco n. 2, concernente le missioni ed i programmi nei quali sono ricomprese le spese per le quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento (Allegato n. 16);
s) dell’elenco n. 3, concernente le garanzie prestate dalla Regione (Allegato n. 17);
t) dell’elenco n. 4, concernente il finanziamento, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, dei provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l’esercizio finanziario 2014 (Allegato n. 18);
u) dell’elenco n. 5 relativo ai programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con risorse regionali libere (Allegato n. 19);
v) dell’elenco n. 6a, concernente la destinazione dell’avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente (Allegato n. 20);
z) dell’elenco n. 6b, concernente la destinazione dell’avanzo di amministrazione vincolato in conto capitale (Allegato n. 21);
aa) dell’elenco n. 7, concernente la riattribuzione fondi con vincolo di destinazione – Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (Allegato n. 22);
bb) dell’elenco n. 8, concernente la riattribuzione fondi con vincolo di destinazione – Fondo pluriennale vincolato parte corrente (Allegato n. 23).
2. All’adozione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016, redatto per categorie con dettaglio fino al V livello del piano dei conti per le entrate e per macroaggregati con dettaglio fino al IV livello del piano dei conti per le spese, si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio.
3. All’adozione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016, redatto per capitoli di entrata all’interno di ciascuna categoria e per capitoli di spesa all’interno di ciascun macroaggregato, si provvede con decreto del Presidente della Regione.
4. All’assegnazione dei capitoli di spesa alle direzioni regionali competenti si provvede con successivo atto del Segretario generale della Giunta regionale, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4
(Fondi ed accantonamenti)

1. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 22 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie), 23 (Fondo di riserva per le spese impreviste) e 24 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, inseriti nei programmi 01 “Fondi di riserva” e 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti” dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2014, sono stabiliti rispettivamente, in 23.000.000,00 euro, in 5.000.000,00 euro e in 50.000.000,00 euro.
2. Gli importi dei fondi speciali di cui all’articolo 25 della l.r. 25/2001, inseriti nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, sono stabiliti rispettivamente:
a) per la parte corrente, in 22.000.000,00 euro per l’anno 2014, in 10.000.000,00 euro per l’anno 2015 ed in 10.000.000,00 euro per l’anno 2016;
b) per la parte in conto capitale, in 15.000.000,00 euro per l’anno 2014, in 10.000.000,00 euro per l’anno 2015 ed in 10.000.000,00 euro per l’anno 2016.
3. Gli importi dei fondi per il pagamento delle somme derivanti dalla re-iscrizione della perenzione amministrativa, inseriti nel programma 01 “Fondi di riserva” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, sono stabiliti rispettivamente:
a) per i residui perenti di parte corrente per spese a carico della Regione, in 46.500.000,00 euro per l’anno 2014, in 98.000.000,00 euro per l’anno 2015 ed in 98.000.000,00 euro per l’anno 2016;
b) per i residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, in 65.000.000,00 euro per l’anno 2014, in 90.000.000,00 euro per l’anno 2015 ed in 90.000.000,00 euro per l’anno 2016;
c) per i residui perenti di parte corrente derivanti da assegnazioni statali, in 300.000.000,00 euro per l’anno 2014;
d) per i residui perenti in conto capitale derivanti da assegnazioni statali, in 100.000.000,00 euro per l’anno 2014.
4. Conformemente a quanto previsto dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per gli impegni assunti entro la data del 31 dicembre 2011 a fronte dei quali sono stati emessi i provvedimenti di liquidazione entro l’esercizio finanziario 2012, ricompresi negli elenchi dei debiti certi, liquidi ed esigibili sottoposti al pagamento mediante anticipazione di liquidità, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 41 della l.r. 25/2001 e successive modifiche.
5. Gli importi dei fondi per il pagamento delle perdite potenziali, inseriti nel programma 01 “Fondi di riserva” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti” dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2014 sono, per le spese a carico della Regione, rispettivamente di 16.500.000,00 euro per la parte corrente e di 35.000.000,00 euro per la parte in conto capitale e, per le spese derivanti da assegnazioni vincolate, rispettivamente di 15.000.000,00 euro per la parte corrente e di 40.000.000,00 euro per la parte in conto capitale.


Art. 5
(Disposizioni in materia di assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari)

1. Per l’anno 2014, la contrazione di mutui e/o prestiti obbligazionari finalizzati a nuovi investimenti è autorizzata fino ad un massimo di 350.010.670,79 euro, in misura non superiore alle quote di capitale rimborsate. I mutui sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e per la durata massima di ammortamento di anni trenta. Per il pagamento delle annualità di ammortamento la Regione rilascia mandato irrevocabile al proprio tesoriere.
2. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio e programmazione economico-finanziaria, da rendere entro quindici giorni dalla trasmissione degli atti, è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui o prestiti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla legislazione vigente.


Art. 6
(Disposizioni in materia di impegni di spesa)

1. Al fine di concorrere al contenimento ed al controllo della spesa regionale, la facoltà di impegnare gli stanziamenti per il 2014 è pienamente esercitata per le spese obbligatorie di cui all’elenco n. 1 allegato al bilancio, le spese a destinazione vincolata e relativi cofinanziamenti, le spese connesse ad interventi per calamità naturali, le spese inderogabili concernenti il trasporto pubblico, la sanità, le politiche sociali e l’istruzione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) come modificato dall’articolo 2, comma 6, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.
2. Per le restanti tipologie di spesa, fino alla data dell’entrata in vigore della legge di assestamento del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016 e previa verifica dell’andamento delle entrate regionali, la facoltà di impegnare è consentita nel limite del settanta per cento dello stanziamento annuo.
3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio e su motivata richiesta dell’Assessore competente per materia, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio e programmazione economico – finanziaria, può concedere deroghe alla limitazione di cui al comma 2.
4. In linea con quanto previsto dall’articolo 6, commi dal 10 al 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche, in via sperimentale per l’anno 2014, per ciascun impegno assunto nel bilancio annuale e pluriennale è predisposto un piano finanziario di pagamenti che prevede la graduazione dei pagamenti in relazione alla loro effettiva scadenza.
5. Le risorse di cui all’articolo 25 comma 11-quinquies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall’articolo 9, comma 9-quater, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, concorrono al mantenimento dell’equilibrio di bilancio.


Art. 7
(Disposizioni in materia di variazioni di bilancio)

1. In ottemperanza del principio di flessibilità del sistema di bilancio enunciato all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché dell’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), attuativo del predetto principio, la Regione provvede ad effettuare le variazioni agli stanziamenti di bilancio con le modalità indicate al presente articolo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, sentito, limitatamente alla lettera a), il parere vincolante della commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio patrimonio e programmazione economico-finanziaria, possono essere disposte variazioni di bilancio nei seguenti casi:
a) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 16 del d. lgs. 118/2011;
b) variazioni compensative fra le diverse categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i diversi macroaggregati del medesimo programma;
c) variazioni compensative tra programmi, appartenenti anche a missioni diverse, relativamente alle risorse derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altre assegnazioni vincolate, nel rispetto della finalità di spesa definita nella legge di spesa e nell’eventuale provvedimento di assegnazione;
d) variazioni di bilancio derivanti dall’attuazione di leggi regionali;
e) variazioni di bilancio degli stanziamenti di cassa, anche di natura compensativa, e prelievi del fondo di riserva per le spese impreviste.
3. Con decreto del Presidente della Regione possono essere disposte variazioni di bilancio nei seguenti casi:
a) variazioni relative all'iscrizione di nuove entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altre assegnazioni vincolate, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
b) variazioni relative a cofinanziamenti regionali, di parte corrente ed in conto capitale, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
c) prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, dai fondi per il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa e dai fondi per il pagamento delle perdite potenziali.
4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Direttore della direzione regionale competente in materia di programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, possono essere disposte variazioni di bilancio nei seguenti casi:
a) variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale;
b) variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;
c) variazioni concernenti l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato;
d) variazioni di bilancio consequenziali alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui agli articoli 7 e 14 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011.
5. Ogni altra variazione di bilancio, non ricompresa nelle tipologie di cui al presente articolo, è autorizzata con legge regionale.


Art. 8
(Approvazione dei bilanci degli enti)

1. Ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, sono approvati i bilanci di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennali 2015-2016, deliberati dai sottoindicati enti dipendenti:
a) Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci;
b) Ente Parco Naturale dei Monti Lucretili;
c) Ente Parco Regionale dell'Appia Antica;
d) Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse;
e) Ente Regionale Parco di Veio;
f) Ente regionale Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi;
g) Ente Regionale Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia;
h) Ente Regionale Roma Natura;
i) Ente Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere Farfa;
l) Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini;
m) Ente Parco Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico;
n) Ente Parco Naturale Regionale Bracciano – Martignano;
o) Ente Parco Regionale dei Castelli Romani;
p) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio;
q) Agenzia Regionale per la mobilità;
r) Istituto per le Ville Tuscolane;
s) Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse;
t) Agenzia Regionale per la protezione ambientale;
u) Laziodisu.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti dipendenti regionali, certificato in sede di conto consuntivo dell'anno precedente, concorre alla copertura delle rispettive spese di funzionamento.
3. I contributi per le spese di funzionamento degli enti dipendenti regionali sono erogati dalla regione in due semestralità al netto dell'avanzo di amministrazione di cui al comma 2.
4. Le somme non utilizzate per effetto dei commi precedenti costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.
5. Gli enti dipendenti di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2014, 2015 e 2016.


Art. 9
(Ulteriori allegati al bilancio)

1. Ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modifiche, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono allegati alla presente legge:
a) ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. 133/2008, ed ai sensi dell’articolo 1, commi da 31 a 35, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22, relativi al piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari, l’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione;
b) ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. 133/2008, relativo al contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali, la nota informativa nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.


Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.


Allegati (2)


Note:

(1) Legge pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 31 dicembre 2013, n. 107, s.o. n. 4

(2) Gli allegati alla presente legge sono riportati nella sezione "Testo storico" della banca dati delle leggi regionali

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.