L.R. 06 Agosto 2012, n. 12 |
Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche (1) |
Art. 1 (Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale”, come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure”, 9 marzo 1990, n. 27 “Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica”, 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”, 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio”, 19 luglio 2007, n. 11 “Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica” e 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti” e successive modifiche) 1. All’articolo 26 della l.r. 24/1998 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del PTPR e l’effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, come risultano definiti e accertati dal PTPR, la Regione procede all’adeguamento delle perimetrazioni del PTPR alle citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le riperimetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all’articolo 23.”; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nell’ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni, l’adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1, 2 e 2 bis può essere attivato dai comuni con deliberazione del consiglio e da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni che, entro trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la documentazione comprovante l’erronea perimetrazione delle aree di notevole interesse pubblico o dei beni sottoposti a vincolo. Nell’ambito della copianificazione, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, ove l’ipotesi di cui al comma 2 bis riguardi beni identitari archeologici e storici, puntuali e lineari, l’istanza di rettifica e la relativa documentazione sono trasmesse ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini della verifica della sussistenza dell’interesse archeologico e paesaggistico. La Regione, a seguito della comunicazione dell’accertamento ministeriale, provvede alla rettifica con le procedure di cui al comma 2 bis. La Regione, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, comunica al comune eventuali controdeduzioni in ordine alla richiesta di adeguamento delle perimetrazioni.”; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. In attesa dell’adeguamento cartografico delle perimetrazioni in attuazione dei commi 1, 2, 2 bis e 4 bis, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all’articolo 25, alla declaratoria dei provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e alla effettiva esistenza dei beni come definita ed accertata ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 nonché alla accertata sussistenza dell’interesse archeologico e paesaggistico di cui al comma 3.”; d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4 bis. Fino all’approvazione del PTPR, la Regione procede all’adeguamento delle perimetrazioni del PTPR adottato ai sensi dell’articolo 23, comma 2, nei casi di cui ai commi 1, 2 e 2 bis, con deliberazione della Giunta regionale e successiva approvazione del Consiglio regionale.”. 2. Il comma 4 dell’articolo 7 bis della l.r. 12/1999 e successive modifiche è sostituito dal seguente: “4. Qualora non si pervenga, nei sessanta giorni, all’accordo di programma o non sia rispettato il nuovo termine per l’inizio dei lavori, la Regione, valutate le cause che hanno impedito il rispetto del termine e la permanenza dell’interesse pubblico ad eseguire i lavori programmati e finanziati, può con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’assessore competente in materia di edilizia residenziale pubblica, rideterminare le localizzazioni degli interventi, assegnando un nuovo termine per l’inizio dei lavori, in ogni caso non superiore a tredici mesi, decorso inutilmente il quale i relativi fondi tornano nella disponibilità della Regione. La rideterminazione della localizzazione deve avvenire in un comune appartenente allo stesso ambito provinciale della prima localizzazione, con esclusione di Roma capitale, tenendo conto dell’emergenza abitativa.”. 3. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 11/2007 e successive modifiche è sostituito dal seguente: “3. Al fine di realizzare la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, i comuni definiscono in via transattiva, laddove ne ricorrano le condizioni, la quantificazione dell’entità dei conguagli, qualora dovuti, per il diverso costo di acquisizione delle aree espropriate, stabilendo in tal modo le condizioni di maggiore favore per i cittadini e fatti sempre salvi gli accordi tra le parti.”. 4. All’articolo 2 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’alinea del comma 1 le parole: “alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 28 agosto 2011”; b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “b) siano edifici ultimati per i quali intervenga il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria entro il termine di cui all’articolo 6, comma 4.”; c) alla lettera c) del comma 2 le parole: “ed in ogni caso ovunque ricorrano le condizioni di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “, fatto salvo in ogni caso il nulla osta del soggetto gestore dell’area naturale protetta”; d) alla lettera e) del comma 2 dopo le parole: “rischio molto elevato” sono inserite le seguenti: “ed elevato”. 5. All’articolo 3 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “b) 20 per cento degli edifici residenziali e non residenziali indicati nell’articolo 2 destinati alle strutture che erogano servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche, per un incremento massimo di 200 metri quadrati per l’intero edificio;”; b) alla lettera d) del comma 1 le parole: “dalle lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “dalle lettere a), b) e c)”; c) al comma 6 le parole: “e delle opere di urbanizzazione secondaria” sono sostituite dalle seguenti: “e degli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”; d) al comma 7 le parole: “dell’adeguamento o della realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, come individuate” sono sostituite dalle seguenti: “della dotazione degli standard, come individuati”; e) al comma 8 le parole: “a schiera” sono soppresse . 6. All’articolo 3 ter della l.r. 21/2009, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’alinea del comma 1 dopo le parole: “degli edifici” sono inserite le seguenti: “o di parti degli edifici”; b) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: “, fatti salvi gli edifici esistenti dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010 destinati ad attività turistico-ricettiva, con una superficie utile lorda non superiore a 3 mila metri quadrati;”; c) alla lettera c) del comma 1 le parole: “tali interventi sono subordinati a riservare una quota della superficie complessiva oggetto di trasformazione alla locazione con canone calmierato per l’edilizia sociale, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con regolamento di attuazione” sono sostituite dalle seguenti: “tali interventi sono subordinati a riservare ad edilizia sociale a canone calmierato una quota della superficie complessiva oggetto di trasformazione, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al comma 1 bis”; d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1 bis. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e del comma 1, lettera c), adotta un regolamento di attuazione e integrazione con il quale disciplina: a) i requisiti per l’accesso agli alloggi di edilizia sociale a canone calmierato e le procedure per l’individuazione dei locatari; b) la durata del vincolo di locazione a canone calmierato, che non può essere comunque inferiore a quindici anni, prevedendo che sia oggetto di specifico atto d’obbligo da registrarsi presso la conservatoria dei registri immobiliari; c) eventuali quote riservate alla locazione a canone calmierato a favore delle categorie individuate dal comma 1, lettera c); d) i criteri per la determinazione del canone calmierato; e) eventuale ulteriore documentazione a corredo della richiesta del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera c), necessaria ai fini della individuazione certa delle superfici e degli alloggi da destinare a locazione a canone calmierato; f) le condizioni e le modalità dell’eventuale alienazione degli alloggi alla scadenza del vincolo di cui alla lettera b) ed i criteri per la determinazione del prezzo di vendita, che non può essere superiore al 60 per cento del valore di mercato.”; e) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. E’ consentita, nelle aree edificabili libere con destinazione non residenziale nell’ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata nonché di ogni atto deliberativo comunale avente efficacia di atto attuativo del PRG, ancorché decaduti, con esclusione dei piani degli insediamenti produttivi e dei piani industriali particolareggiati, la realizzazione di immobili ad uso residenziale entro il limite di 10 mila metri quadrati di superficie utile lorda e comunque non oltre la superficie non residenziale prevista dal piano, incrementata del 10 per cento dell’intera volumetria prevista dal piano stesso, proporzionalmente distribuita in relazione alle volumetrie ammesse per ogni area libera destinata a non residenziale. La realizzazione di tali interventi rimane subordinata alla riserva di una quota di superficie, stabilita nella misura minima del 30 per cento, destinata alla locazione con canone calmierato per l’edilizia sociale secondo quanto definito dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui al comma 1bis. La realizzazione degli interventi previsti nel presente comma è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero al loro adeguamento o realizzazione in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti nonché alla realizzazione di parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della l. 1150/1942 e successive modifiche.”; f) al comma 6 le parole: “e secondaria” sono sostituite dalle seguenti: “e degli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”. 7. Dopo l’articolo 3 ter della l.r. 21/2009, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2011, è inserito il seguente: “Art. 3 quater
(Interventi finalizzati al riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale) 1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti cambi di destinazione ad altro uso non residenziale attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione, e di completamento, previa acquisizione del titolo abilitativo edilizio di cui all’articolo 6, degli edifici di cui all’articolo 2 aventi destinazione non residenziale con esclusione di teatri e cinema, che siano dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010, ovvero che alla stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo edilizio ovvero, limitatamente agli edifici con destinazione d’uso direzionale, che siano anche in via di dismissione. Gli interventi di cui al presente comma sono consentiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) gli interventi non possono riguardare edifici ricompresi all’interno delle zone D di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nell’ambito di consorzi industriali o di piani degli insediamenti produttivi, fatti salvi gli interventi nelle zone omogenee D inferiori a 10 ha, che riguardino edifici dismessi o mai utilizzati alla data del 31 dicembre 2005; b) gli interventi non possono riguardare gli edifici ricompresi all’interno delle zone omogenee E di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; c) gli interventi finalizzati al cambio di destinazione d’uso sono consentiti fino ad un massimo di 2.500 metri quadrati di superficie utile lorda; d) gli interventi sono realizzati nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 2. Gli interventi di modifica di destinazione d’uso di cui al comma 1 determinano automaticamente la modifica della destinazione di zona dell’area di sedime e delle aree pertinenziali dell’edificio.” 9. All’articolo 5 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: “e secondaria” sono sostituite dalle seguenti: “e degli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”; b) al comma 4 le parole: “fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 comma 11,” sono sostituite dalle seguenti: “fatto salvo quanto previsto agli articoli 3, comma 8,”. “Art. 22 bis
(Disposizioni transitorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa per Roma capitale)
c) dopo il comma 2 bis dell’articolo 46 è inserito il seguente: 20. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 38/1999 e successive modifiche dopo le parole: “ambientale ed urbanistica,” sono inserite le seguenti: “da due funzionari della direzione regionale territorio ed urbanistica di pluriennale e comprovata esperienza in materia di pianificazione urbanistica,”. 21. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2009 e successive modifiche dopo le parole: “sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge” sono inserite le seguenti: “oppure ultimati come definiti dall’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) alla data del 31 dicembre 2011”. 22. Le graduatorie degli interventi di edilizia agevolata previsti in programmi adottati dalla Giunta regionale conservano la loro efficacia, con riferimento alle cooperative edilizie destinatarie dei relativi finanziamenti, a condizione che abbiano provveduto a ripianare l’eventuale perdita di bilancio dell’esercizio finanziario previsto dai bandi all’atto dell’approvazione del bilancio medesimo. All’aggiornamento delle graduatorie, ivi compresi i reinserimenti nelle stesse degli esclusi, provvede la Giunta regionale con propria deliberazione, previa verifica del possesso dei requisiti, entro trenta giorni dall’istanza avanzata dai soggetti attuatori interessati. Per gli interventi di cui al presente comma, il termine previsto dall’articolo 7 bis, comma 1, della l.r. 12/1999 e successive modifiche, decorre dalla data del 31 agosto 2012. (2) 23. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 4 bis dell’articolo 13 e l’articolo 36 quinquies della l.r. 24/1998; b) la lettera dbis) del comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 29/1997; c) il comma 31 dell’articolo 5 della l.r. 10/2011; d) le lettere b) ed e) del comma 32 dell’articolo 5 della l.r. 10/2011. Note: (1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 9 agosto 2012, n. 36 (2) Comma modificato dall'articolo 5, comma 7 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |