Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie (1)

Numero della legge: 15
Data: 16 novembre 2015
Numero BUR: 92
Data BUR: 17/11/2015
L.R. 16 Novembre 2015, n. 15
Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie (1)


Art. 1
(Soppressione dell’Agenzia regionale per i parchi
e dell’Agenzia regionale per la difesa del suolo)


1. In coerenza con le finalità di cui all’articolo 22, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), al fine della razionalizzazione dell’ordinamento amministrativo regionale, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, nonché per il contenimento della spesa corrente, le Agenzie regionali di cui all’articolo 8, comma 6, lettere b) e c), della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) e successive modifiche sono soppresse. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, effettua:
a) la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, delle risorse umane e strumentali nonché delle risorse finanziarie iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2015-2017, nell’ambito del programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo” e dei programmi 01 “Difesa del suolo”, 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche” e 09 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”; (2)
b) l’adeguamento, al fine di garantire la gestione organica ed integrata di materie omogenee, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, con l’individuazione delle strutture organizzative cui sono attribuite le competenze delle soppresse Agenzie, con la definizione dei compiti e la rideterminazione delle funzioni e del nuovo assetto delle strutture di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del medesimo regolamento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.
2. La soppressione delle Agenzie di cui al comma 1 decorre dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1, lettera b).
3. A decorrere dalla data di cui al comma 2, ogni riferimento alle Agenzie di cui al comma 1 si intende effettuato alle strutture organizzative di cui al comma 1, lettera b) e sono abrogati:
a) le lettere c) ed e) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 relativo alla trasformazione degli enti pubblici non economici in agenzie;
b) le lettere b) e c) del comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 1/2008;
c) il regolamento regionale 23 aprile 2008, n. 5 (Disciplina dell’Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 “Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti”);
d) il regolamento regionale 23 aprile 2008, n. 6 (Disciplina dell’Agenzia Regionale per i Parchi ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 “Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti”);
e) il regolamento regionale 4 dicembre 2012, n. 15 (Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale per la difesa del suolo ARDIS);
f) il regolamento regionale 14 dicembre 2012, n. 17 (Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale per i parchi ARP).


Art. 2
(Disposizioni varie)


1. Al comma 4 dell’articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche le parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “L’ente di gestione” e le parole: “della sezione aree naturali protette” sono sostituite dalle seguenti: “della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette”.
2. Al comma 6 dell’articolo 27 della l.r. 29/1997 e successive modifiche le parole: “, previo parere della sezione aree naturali protette,” sono sostituite dalle seguenti: “, previo esame della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette,”.
3. La lettera r), del comma 145, dell’articolo 2, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa l.r. 7/2014. A decorrere dalla medesima data vigono nuovamente le lettere h) ed i) del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.
4. All’articolo 44 della l.r. 29/1997 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1bis la parola: “, h)” è soppressa;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. La gestione delle aree protette di cui al comma 1, lettere h) e i) è affidata, rispettivamente, all’ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi” e alla Provincia di Frosinone.”.
5. Dopo il comma 145 dell’articolo 2 della l.r. 7/2014 è inserito il seguente:
“145bis. L’organismo di gestione della riserva naturale “Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico” è soppresso.
6. Al comma 146, dell’articolo 2, della l.r. 7/2014 dopo le parole: “Lago di Fondi” sono aggiunte le seguenti: “, al quale sono trasferite anche le relative funzioni e risorse strumentali e finanziarie”.
7. I commi 148 e 149 dell’articolo 2 della l.r. 7/2014 sono abrogati.
8. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 si interpretano nel senso che i contributi concessi dall’Ufficio di presidenza, ivi inclusi quelli deliberati nella forma dell’accordo stipulato ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in attuazione del Titolo I dello Statuto, alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), non costituiscono spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. (3)
9. L’Ufficio di presidenza disciplina con regolamento (4) le ipotesi in cui i contributi di cui al comma 8 possono essere concessi nell’ambito di accordi stipulati ai sensi dell’articolo 15 della l. 241/1990, nel rispetto della disciplina europea e statale in materia di contratti pubblici.

9 bis. Con il regolamento di cui al comma 9 (5) sono disciplinati, altresì, le modalità e i criteri per la concessione di contributi alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 8, per le finalità di cui all’articolo 15, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio), coerentemente con gli indirizzi formulati dalla commissione consiliare competente in materia di affari europei. (6)

9 ter. La legge regionale 25 maggio 1982, n. 21 (Iniziative regionali e locali per lo sviluppo del processo di integrazione politica europea) e gli articoli 11 e 12 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 37 (Istituzione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea), sono abrogati. (6)

10. E’ istituita la commissione consiliare speciale “Riforme istituzionali”, di seguito denominata Commissione, con il compito di effettuare studi, esami, indagini e approfondimenti sul tema delle riforme istituzionali, anche al fine di elaborare proposte di revisione, di attuazione dello Statuto, in materia elettorale nonché di modifica del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.
11. La Commissione è composta da quattordici consiglieri che rappresentano in modo paritetico i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione, nominati dal Presidente del Consiglio regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari. La Commissione è costituita secondo le modalità indicate dall’articolo 15, commi 1, 2 e 3 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale (7).
12. La Commissione dura in carica fino alla fine della legislatura e presenta annualmente all’Aula una relazione sull’attività svolta.
13. All’articolo 10 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 (Istituzione del difensore civico) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al difensore civico è attribuita un’indennità mensile per dodici mensilità, pari al 50 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale.”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1bis. Al difensore civico che, per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si reca in missione spetta il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali.”.
14. I commi 1 e 2 dell’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 (Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni) e successive modifiche sono sostituiti dai seguenti:
“1. Al Presidente del Corecom è attribuita un’indennità mensile per dodici mensilità, pari al 50 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale.
2. Ai componenti del Corecom è attribuita un’indennità mensile per dodici mensilità pari al 30 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale.
2bis. Ai componenti del Corecom che, per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si recano, su incarico del Corecom, in missione spetta il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali.”.
15. All’articolo 6 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al garante è attribuita un’indennità mensile per dodici mensilità, pari al 50 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale.”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1bis. Al garante che, per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si reca in missione spetta il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali.”.
16. Alla legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 2 le parole da: “Il garante e i coadiutori” fino a: “con voto limitato” sono sostituite dalle seguenti: “Il garante e i coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, rispettivamente, con la maggioranza assoluta e con voto limitato.”;
b) i commi 1 e 2 dell’articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Al garante e ai due coadiutori è attribuita un’indennità mensile per dodici mensilità pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale.
2. Al garante ed ai due coadiutori che, per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si recano in missione spetta il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali.”.
17. Le disposizioni di cui ai commi 13, 14, 15 e 16 si applicano a decorrere dal rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
18. Ai componenti del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL), ivi inclusi i membri dei rispettivi Uffici di presidenza, è riconosciuto il solo gettone di presenza di cui all’articolo 16, comma 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo alla partecipazione a organi collegiali e gli eventuali rimborsi spese per la sola partecipazione alle riunioni.
19. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 4 e 5 dell’articolo 9 della l.r. 19/2001;
b) il comma 7 dell’articolo 22 della l.r. 4/2013.
20. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



Note

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 17 novembre 2015, n. 92

(2) Vedi al riguardo la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 30 "Ricognizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 "Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie". (BUR 18 febbraio 2016, n. 14)

(3) Comma modificato dall'articolo 35, comma 1, lettera v), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(4) Vedi deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 dicembre 2015, n. 131

(5) Vedi deliberazione dell'Ufficio di presidenza 5 dicembre 2017, n. 189

(6) Comma inserito dall'articolo 17, comma 84, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9; vedi, anche, deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della legge-regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche e della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15"

(7) Vedi decreto del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2016, n. 64/X

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.