Art. 1 (Finalità e oggetto)
1. La presente legge, in considerazione dell’esigenza di garantire un utilizzo efficace delle risorse pubbliche, incluse quelle provenienti dall’Unione europea, e generare conoscenza condivisa sul funzionamento e l’efficacia degli interventi regionali, disciplina l’attività di monitoraggio dell’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche da parte del Consiglio regionale.
Art. 2(Istituzione, composizione e funzionamento del Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, di seguito denominato Comitato. 2. Il Comitato è composto da dieci consiglieri regionali, che rappresentano in modo paritetico i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, garantendo la presenza di entrambi i generi, secondo le modalità indicate dall’articolo 14, comma 3 e dall’articolo 15, commi 1, 2 e 3 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale. (2) 3. Il Comitato dura in carica per l’intera legislatura ed i componenti sono nominati entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale. 4. I componenti del Comitato durano in carica trenta mesi, al termine dei quali possono essere confermati con le medesime modalità di nomina, garantendo l’alternanza tra opposizione e maggioranza alla carica di presidente. 5. Non possono far parte del Comitato il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti. (3) 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, al Comitato si applicano le disposizioni relative all’organizzazione, alle strutture e alle modalità di funzionamento delle commissioni consiliari stabilite dal regolamento dei lavori e dal regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.
Art. 3 (Funzioni del Comitato)
1. Il Comitato ha funzioni di monitoraggio dell’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui agli articoli 21, comma 4, e 33, comma 7, dello Statuto. In particolare: a) formula proposte alle commissioni consiliari permanenti per l’inserimento di clausole valutative nelle proposte di legge; b) esprime pareri non vincolanti alle commissioni consiliari permanenti in merito alla formulazione delle disposizioni finalizzate al monitoraggio dell’attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nelle proposte di legge nonché in ordine alla qualità delle proposte di legge, tenendo conto della loro omogeneità, semplicità e chiarezza nella formulazione; c) verifica il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative o da altre disposizioni contenute nelle leggi regionali ed esamina la documentazione prodotta dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti attuatori in adempimento alle stesse; d) attiva, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, anche su proposta delle commissioni consiliari permanenti, lo svolgimento di missioni valutative su politiche promosse con leggi regionali e ne esamina gli esiti; e) propone al Presidente del Consiglio regionale lo svolgimento di comunicazioni da parte del Presidente della Regione sullo stato di attuazione delle politiche regionali; f) collabora con le commissioni consiliari permanenti nell’attività di verifica dell’attuazione di leggi; g) attiva gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali, dalle rappresentanze degli interessi sociali ed economici e da ogni altra entità di natura pubblica e privata atta a fornire dati inerenti alle attività del Comitato. 2. I cittadini, e in particolare i destinatari delle leggi e delle politiche regionali, possono essere consultati nell’ambito delle attività di monitoraggio dell’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali, con particolare riferimento alle missioni valutative attivate ai sensi del comma 1, lettera d).
Art. 4 (Clausole valutative e missioni valutative)
1. Le clausole valutative sono disposizioni normative che definiscono in modo chiaro quali sono le informazioni necessarie a comprendere i processi di attuazione e i risultati delle politiche regionali, i soggetti preposti alla produzione delle informazioni richieste e le modalità e i tempi per l’elaborazione e la trasmissione delle stesse, l’eventuale previsione di adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione. 2. Le missioni valutative sono attività conoscitive di approfondimento volte ad analizzare l’attuazione delle leggi e a valutare gli effetti delle politiche regionali con modalità che garantiscano la terzietà e l’imparzialità dell’analisi.
Art. 5 (Convenzioni e rapporti di collaborazione)
1. Per lo svolgimento delle sue attività il Comitato si avvale, oltre che delle strutture del Consiglio regionale, dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, di cui alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell’istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche, secondo le modalità previste da apposite convenzioni. 2. Il Comitato promuove iniziative di collaborazione con la Giunta regionale, in particolare per garantire la realizzazione delle funzioni previste dall’articolo 3, comma 1, lettera c). 3. Il Comitato può attivare rapporti di collaborazione, confronto e scambio di esperienze con soggetti istituzionali, statali e regionali, nonché con altri soggetti o enti pubblici o privati. 4. Le convenzioni e le collaborazioni di cui al presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. Le attività svolte in convenzione con l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, ai sensi del comma 1, sono eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 6 (Divulgazione degli esiti dell’attività del Comitato e relazione all’Aula)
1. Il Comitato assicura ai consiglieri e alle commissioni consiliari le informazioni sugli esiti delle attività di monitoraggio e di valutazione, che sono resi pubblici tramite i siti istituzionali del Consiglio regionale e della Regione. Cura, altresì, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, iniziative per garantirne la più ampia diffusione e per coinvolgere i cittadini nella discussione pubblica sull’efficacia delle politiche regionali. 2. Il Comitato assicura la condivisione con le altre Assemblee legislative regionali delle migliori pratiche adottate per la valutazione degli effetti di specifiche politiche regionali. 3. Il Comitato presenta annualmente all’Aula una relazione sull’attività svolta.
Art. 7 (Disposizione transitoria)
1. In fase di prima attuazione i componenti del Comitato sono nominati, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e la presidenza è affidata ad un componente dell’opposizione.
Art. 8 (Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) la lettera b) del comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di riordino delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale); b) all’articolo 7bis del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all’amministrazione regionale): 1) alla lettera d) del comma 11 le parole: ”, propone l’effettuazione di missioni valutative su politiche promosse con le leggi regionali, ne esamina gli esiti”; 2) la lettera f) del comma 11; 3) alla lettera c) del comma 12 le parole: “per l’analisi dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali”.
Art. 9 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 9 giugno 2016, n. 46
(2) Per la XI legislatura vedi decreto del Presidente del Consiglio regionale 6 agosto 2018, n. 22 "Nomina dei componenti del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali"
(3) Comma modificato dall'articolo 97, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
|