Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale (1)

Numero della legge: 9
Data: 13 luglio 2016
Numero BUR: 57
Data BUR: 14/07/2016
L.R. 13 Luglio 2016, n. 9
Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale (1)


Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dall’articolo 7, comma 2, lettere m) e o), dello Statuto ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la rilevante funzione sociale delle società di mutuo soccorso (SMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso) e successive modifiche, nonché i valori storici e culturali che esse rappresentano nella società regionale.
2. A tale fine la Regione:
a) valorizza la funzione di promozione sociale di servizio e di innovazione svolta dalle SMS che hanno finalità sociali nonché di carattere educativo e culturale, perseguite anche attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico, documentale e culturale, tese a realizzare la diffusione dei valori mutualistici e lo sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, anche in considerazione del ruolo che le stesse possono svolgere nel settore dell’assistenza sanitaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e dei provvedimenti attuativi conseguenti;
b) favorisce la diffusione della conoscenza e l’illustrazione della storia e delle attività delle SMS;
c) dispone interventi finanziari per le attività e le iniziative sociali ed educative, finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.



Art. 2
(Registro regionale delle società di mutuo soccorso)

1. E’ istituito, presso la direzione regionale competente in materia, il registro regionale delle società di mutuo soccorso, di seguito denominato registro.
2. Possono essere iscritte nel registro le SMS, operanti nel territorio regionale e in possesso, in particolare, dei seguenti requisiti:
a) uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica senza fini di lucro;
b) un bilancio approvato e scritture contabili tenute in conformità alla normativa vigente in materia;
c) carattere o interesse locale o regionale ovvero articolazioni regionali di organizzazioni operanti a livello nazionale, aventi una documentata attività di iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.
3. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all’articolo 4, comma 1, in particolare:
a) i requisiti per l’iscrizione nel registro, oltre a quelli previsti al comma 2;
b) le modalità ed i termini per l’iscrizione nel registro;
c) i criteri per la tenuta, la revisione e l’aggiornamento del registro;
d) i casi di cancellazione dal registro.
4. L’iscrizione al registro è condizione necessaria per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3.



Art. 3
(Interventi ammessi a finanziamento)

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge ed in particolare delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2 e nell’ambito delle risorse finanziarie di cui all’articolo 7, la Regione dispone interventi finanziari per attività ed iniziative sociali ed educative, finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica e concede contributi per agevolare:
a) i progetti di attività per la qualificazione, la formazione e l’aggiornamento dei soci delle SMS;
b) le iniziative sociali, socio-sanitarie e culturali organizzate dalle SMS;
c) l’attività di convenzioni e di accordi con le aziende sanitarie locali (ASL) e con gli altri enti del servizio sanitario nazionale, relativamente all’azione o promozione di forme di assistenza integrativa;
d) i programmi di sanità integrativa ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche;
e) per le SMS costituite ed operanti da almeno venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
1) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà delle stesse o alle medesime assegnati da enti pubblici e privati, utilizzati per le attività delle società;
2) l’ammodernamento degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all’attività sociale nonché interventi di conservazione e restauro del materiale storico e documentario.
2. I programmi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1, finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali previsti dagli statuti delle SMS, possono essere conseguiti in forma associata.



Art. 4
(Concessione dei contributi e modalità di presentazione delle domande)

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia, disciplina con propria deliberazione (2), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 12, relativo a misure per incrementare la trasparenza nell’azione amministrativa.
2. Per l’ottenimento dei contributi regionali, le SMS devono presentare una domanda alla direzione regionale competente entro il 30 gennaio di ogni anno, corredata da un programma annuale complessivo delle attività e delle iniziative che intendono svolgere, con relativo preventivo di massima.
3. La direzione regionale competente, sulla base delle domande pervenute, verificata la conformità dei programmi alle finalità della presente legge nonché agli statuti delle SMS e valutata la congruità dei costi previsti, determina annualmente un piano di riparto dei contributi.
4. Qualora l’opera di ristrutturazione preveda la creazione di adeguate sale da destinare allo svolgimento di attività pubbliche, quali conferenze, dibattiti, mostre ed altre iniziative promosse da organizzazioni culturali, sociali, sindacali e politiche, il contributo viene assegnato prioritariamente per la ristrutturazione di immobili o di porzioni di essi, concessi in uso, sulla base di convenzioni pluriennali, ai comuni in cui gli stessi sono ubicati.
5. L’erogazione dei contributi avviene con determinazione della direzione regionale competente ed è subordinata alla certificazione delle spese sostenute.



Art. 5
(Controllo regionale e revoca dei contributi)

1. La direzione regionale competente esercita il controllo sulla realizzazione dei programmi e sul concreto utilizzo dei contributi.
2. In caso di utilizzo dei contributi non conforme al provvedimento di concessione, la direzione regionale competente, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale o parziale dei contributi assegnati.


Art. 5 bis (3)
(Disposizione finale)

1. In riferimento all’annualità 2016, la deliberazione di cui all’articolo 4, comma 1 stabilisce il termine di presentazione della domanda per la concessione dei contributi, in deroga a quello previsto dal medesimo articolo 4, comma 2.




Art. 6
(Rispetto della normativa dell’Unione europea)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015 oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.



Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” di due appositi fondi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale:
a) “Fondo per le iniziative sociali, socio-sanitarie ed educative finalizzate alla cultura mutualistica”, nel quale confluiscono le risorse pari a 50.000,00 euro per l’annualità 2016 e 100.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”;
b) “Fondo per gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria in favore delle società di mutuo soccorso”, nel quale confluiscono le risorse pari a 100.000,00 euro per l’annualità 2016 e 200.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge possono concorrere, altresì, le residue disponibilità iscritte, a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”; nei programmi di spesa della missione 12; nel programma 02 “Formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”; nonché le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.
3. Gli eventuali riflessi finanziari sul sistema sanitario regionale connessi agli adempimenti derivanti dalla presente legge si intendono a valere sulle risorse a legislazione vigente assegnate a favore degli enti del servizio sanitario regionale, compresa la gestione sanitaria accentrata presso la Regione, nel rispetto della programmazione economica e finanziaria del servizio sanitario regionale.




Art. 8
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 14 luglio 2016, n. 57

(2) Vedi deliberazione della Giunta regionale del 28 febbraio 2017, n. 86 (BUR 9 marzo 2017 n. 20, s.o. n. 1) e deliberazione della Giunta regionale del 19 aprile 2017, n. 199 (BUR del 27 aprile 2017, n. 34)

(3) Articolo inserito dall'articolo 35, comma 1, lettera cc), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.