L.R. 28 Ottobre 2016, n. 13 |
Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione (1) |
Art. 21bis (Competenze e funzioni in materia di tutela della reputazione digitale,prevenzione e contrasto al cyberbullismo ed educazione all’uso responsabile dei mezzi di comunicazione digitale) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1
(Oggetto) 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia, in attuazione dell’articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana, degli articoli 19 e 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dell’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), degli articoli 6 e 7 del Trattato dell’Unione europea, dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell'articolo 6, comma 4, dello Statuto, promuove e sostiene il pluralismo, la libertà, l’indipendenza e la completezza di informazione in tutto il territorio regionale, quale presupposto della partecipazione democratica dei cittadini, mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione delle attività di informazione e di comunicazione regionali. La Regione garantisce il proprio impegno nel rimuovere tutti gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà di espressione, impediscono il pieno sviluppo di una comunicazione pubblica libera ed indipendente, riconoscendo l’informazione pluralista e la libera manifestazione del pensiero come diritti irrinunciabili dei cittadini. 2. La presente legge, ai fini del comma 1: a) prevede interventi a sostegno dell’editoria e delle emittenti televisive e radiofoniche, anche on line, della distribuzione locale nonché dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica; b) disciplina le attività di informazione e comunicazione della Regione; c) istituisce e disciplina, all’articolo 11, il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazione; d) definisce i compiti della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in ambito regionale; e) detta disposizioni di salvaguardia a favore delle emittenti e dell’editoria giornalistica locale, nei casi di crisi occupazionale. 1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, trasparenza, differenziazione e adeguatezza persegue le seguenti finalità dirette a favorire: a) in attuazione dell’articolo 6, comma 6, dello Statuto, la parità di accesso tra uomini e donne ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; b) il processo di innovazione organizzativa e tecnologica, in un contesto di trasparenza intesa come fruibilità e accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’azione amministrativa, nonché di tutti i dati formati, prodotti e raccolti; c) il sostegno all’editoria, alle agenzie di stampa, alle emittenti televisive e radiofoniche locali private, alla distribuzione locale e ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica nonché a quella distribuita per abbonamento; d) il sostegno e la promozione di studi e ricerche che permettano la conoscenza ed il costante aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all'interconnessione crescente dei sistemi di comunicazione; e) la promozione di piattaforme open source che adottino sistemi aperti di archiviazione e di pubblicazione, i quali consentano la massima fruibilità e accessibilità pubblica dell'informazione in tutte le sue forme; f) la promozione di corsi di formazione e aggiornamento nel settore della comunicazione, con specifico riferimento alle nuove tecnologie e al linguaggio e al suo uso appropriato e non discriminatorio; g) la promozione di progetti nelle scuole volti a favorire la conoscenza e l’uso corretto dei media e della rete, nonché la prevenzione di fenomeni quali il cyberbullismo, la ludopatia e di un uso inappropriato di internet; h) la conoscenza del Lazio e della sua identità a livello nazionale e internazionale; i) la costante interazione comunicativa con le comunità del Lazio residenti all'estero; l) la più ampia comunicazione istituzionale per garantire un’informazione indipendente e pluralista e in rapporto di partecipazione tra cittadini e istituzioni; m) la promozione delle campagne di comunicazione su temi di rilevanza civile e sociale; n) l'informazione e la comunicazione sull'Unione europea in ambito regionale; o) l'introduzione di innovazioni tecnologiche nei sistemi di comunicazione, con investimenti nelle infrastrutture e con l'offerta di servizi che rendano possibile la condivisione e la convergenza multimediale dei prodotti editoriali nel quadro delle tendenze alla digitalizzazione; p) lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione con provvedimenti di sostegno alle imprese editoriali operanti nel Lazio, di seguito denominate imprese editoriali locali, che ne rafforzino la competitività e sviluppino l'occupazione e la professionalità. 1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina azioni e interventi volti a sostenere il pluralismo informativo locale, scongiurare l’impoverimento dell’informazione locale, sostenere l’innovazione, salvaguardare i livelli occupazionali, contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico tutelandone la qualità e la professionalità, sostenere l’avvio di imprese, anche testate giornalistiche digitali operanti via web, di giovani giornalisti create da liberi professionisti in forma singola o associata e start up, secondo criteri di pari opportunità, qualità dell’informazione e inserimento di giovani nel mondo del lavoro. (1a) CAPO II
INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL SOSTEGNO ALL’EDITORIA, ALLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI, ALLA DISTRIBUZIONE LOCALE E AI PUNTI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, la Regione programma interventi a favore dei seguenti settori di attività: a) emittenza televisiva ex analogica con trasmissione di segnale con tecnologia digitale terrestre (DTT); b) emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+; c) emittenza radiofonica ed emittenza televisiva con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari; d) stampa quotidiana e periodica, locale; e) librerie, distribuzione locale e punti vendita della stampa quotidiana e periodica; f) agenzie di stampa; g) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi. 2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione sostiene iniziative di collaborazione e cooperazione fra gli enti locali che favoriscano, sviluppino o qualifichino la propria attività di informazione, comunicazione e relazione con il pubblico. 3. La Regione sostiene, inoltre, la realizzazione di progetti di informazione e comunicazione atti a sviluppare il pluralismo, l’indipendenza dell’informazione e la partecipazione, proposti da soggetti pubblici o privati, non aventi finalità di lucro, operanti sul territorio regionale, nonché promuove lo sviluppo locale della società dell’informazione, sostenendo gli operatori sul territorio regionale e provinciale nel processo di innovazione tecnologica del sistema di telecomunicazioni e radiotelevisivo e di modernizzazione del sistema di produzione e vendita dei prodotti editoriali. (1b) 4. Le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate con apposito regolamento (2) della Giunta regionale, da adottarsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, su lavoro istruito ad opera del Co.re.com. di cui all’articolo 11, sulla base dei seguenti criteri: a) preferenza delle iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti; b) priorità per i progetti e i programmi di comunicazione contro le discriminazioni che favoriscano l'integrazione sociale e civile delle minoranze etniche e i diritti di cittadinanza; c) agevolazione delle iniziative dedicate a informare, a comunicare sulle pari opportunità e a promuovere modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna; d) priorità per i progetti che promuovono l’educazione alla legalità, la lotta alla mafia in tutte le sue forme nonché la giustizia sociale e ambientale, con particolare riferimento al mondo del lavoro e allo sviluppo economico del territorio. 5. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina i contenuti tecnici, i beneficiari ed i requisiti d'accesso e le procedure attuative degli strumenti d'intervento. CAPO III
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE E TESTATE ON LINE LOCALI Art. 4 (Interventi) 1. Gli interventi di cui al presente capo hanno lo scopo di favorire la competitività economica e gli investimenti finalizzati a innovazioni tecnologiche, al lancio di nuove start up, al miglioramento degli standard di qualità dell'informazione e della comunicazione, al miglioramento della qualificazione professionale e all'incremento dell'occupazione non precaria. 2. Fatto salvo il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema delle comunicazioni, le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi previsti al comma 1 sono disciplinate con apposito regolamento (3) della Giunta regionale, da adottarsi, sentito il parere della commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, e sono dirette in particolare a: a) agevolare in via prioritaria lo sviluppo del digitale, la convergenza tecnologica, la fruibilità in logica multicanale dei prodotti editoriali; b) favorire le start up, i progetti volti all'aumento di occupazione giovanile e femminile in forme non precarie, le iniziative volte a dare una dimensione europea alle notizie e ai servizi giornalistici locali, la realizzazione di notiziari e servizi per non vedenti e non udenti; c) sostenere le trasmissioni via internet (IpTv e web radio), specie nel campo dell'uso dei servizi sociali, della sanità e della comunicazione d'emergenza; d) incoraggiare, nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale, la diffusione di modalità ispirate ai principi di condivisione di contenuti culturali e della conoscenza; e) favorire le forme di aggregazione editoriale attraverso accordi, consorzi e altre forme associative e di intesa, per mettere le imprese in grado di gestire in comune impianti di messa in onda, concessionarie per la raccolta pubblicitaria di più aziende editoriali, strutture amministrative di logistica aziendale, trasmissione di dati per conto proprio e per conto terzi, strutture redazionali e modalità di produzione e diffusione di contenuti; f) sostenere la costruzione e il coordinamento di reti di emittenti su base regionale, che siano attivabili in occasione di eventi di impatto particolare e che richiedano una diffusione capillare di segnali e messaggi sul territorio, sia a fini di promozione di manifestazioni a carattere sociale sia a fini di prevenzione sociale, ambientale, sanitaria; g) sostenere, con appositi finanziamenti e/o forme di sostegno al credito, iniziative di autoimprenditorialità poste in essere da lavoratori e lavoratrici di emittenti locali della Regione, coinvolte in processi di crisi e/o procedure di licenziamento collettivo; h) promuovere i prodotti editoriali di qualità sui periodici locali d'informazione, sulle emittenti radio-televisive del Lazio e sulle testate on line; i) sostenere gli abbonamenti alle agenzie di stampa che abbiano copertura nazionale, regionale o almeno interprovinciale, per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali e alle testate on line; l) promuovere la progettazione e la realizzazione di nuovi formati di notiziario e programmi di comunicazione di prossimità di interesse regionale, favorendone la fruizione in modalità multicanale; m) promuovere, con appositi finanziamenti e accordi con gli enti preposti, progetti di digitalizzazione e di recupero di materiali analogici che, per il loro valore storico e artistico, possano rappresentare uno strumento di valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, anche favorendo la creazione di appositi consorzi e/o associazioni temporanee d’impresa per consentire una migliore fruizione del materiale suddetto da parte di soggetti pubblici e privati; n) agevolare la costruzione di piattaforme aperte e sistemi editoriali basati su open data che consentano l'archiviazione, l’indicizzazione e la condivisione dei contenuti informativi multimediali, ai fini della loro valorizzazione culturale; o) favorire la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale sostenendo con premi e incentivi le emittenti che dedicano la maggior parte del proprio palinsesto all’informazione giornalistica; p) promuovere e qualificare le pubblicazioni di interesse regionale e locale; q) favorire e sostenere la produzione di programmi specificamente dedicati ai minori e al pubblico giovanile, ivi compresi prodotti di informazione locale; r) favorire attività editoriali all’interno degli istituti di detenzione, per fare emergere le specifiche istanze legate ai fenomeni del disagio sociale dei detenuti, anche al fine del loro reinserimento sociale; s) creare un sistema informatico che metta in rete le edicole e la distribuzione locale per raggiungere tutti i cittadini e garantire così la massima diffusione dei servizi all’utenza e promuovere i principi del pluralismo e della libertà dell’informazione; t) coordinare attività ed iniziative rivolte alla riduzione del digital divide e all’aumento del livello della connettività in tutto il territorio regionale. 1. Sono destinatari degli interventi di cui all'articolo 4 le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line che operano nel Lazio e che producono e diffondono informazione e format giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana. 2. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui all'articolo 4 le emittenti radiotelevisive locali che presentino i seguenti requisiti: a) essere iscritte, alla data di pubblicazione del bando, presso il tribunale del luogo in cui hanno sede legale; (3a) b) aver aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti; c) non avere carattere di televendita, né superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva; d) (3b); e) applicare ai propri dipendenti non giornalisti il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore e ai dipendenti giornalisti uno dei contratti di lavoro giornalistico per il settore delle imprese radiotelevisive private; f) avere un organico redazionale in cui i lavoratori assunti con contratti atipici non superino il 50 per cento del totale; (3c) g) avere un organico redazionale che comprenda almeno un iscritto all'ordine dei giornalisti in qualità di professionisti o pubblicisti, con contratto di lavoro subordinato del settore giornalistico nel caso di emittenti televisive, ovvero almeno un pubblicista o un professionista, con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nel caso di radio locali e di mezzi d'informazione editi unicamente sulla rete internet; (3d) h) non essere stati condannati per comportamento antisindacale nei cinque anni precedenti. 3. Con regolamento (4) della Giunta regionale da adottarsi, sentito il parere della commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, sono disciplinati in dettaglio i requisiti d'accesso e le procedure attuative per l'ammissione alle forme di sostegno. Art. 6 (Strumenti di intervento) 1. Per l'attivazione degli interventi di cui all'articolo 4, la Regione si avvale dei seguenti strumenti: a) convenzioni con le società di telecomunicazioni, con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e con altri soggetti no profit attivi nel campo della comunicazione indipendente; b) agevolazioni, offerte di servizio ed erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi; c) concessione di garanzie sussidiarie, a fronte di operazioni di finanziamento e locazione finanziaria; d) messa a disposizione di piattaforme idonee; e) studi e ricerche volti ad offrire piattaforme editoriali aperte e indipendenti e a fornire dati utili sui flussi di comunicazione, con particolare riferimento alla qualità e all’indipendenza dell’informazione regionale; f) finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento; g) iniziative premiali rivolte ai giovani, borse di studio e stage finalizzati al miglioramento degli standard di qualità e alla progettazione e realizzazione di nuovi formati d’informazione e comunicazione. Art. 7
(Ricerche e formazione) 1. La Regione sostiene e promuove studi e ricerche che permettono la conoscenza ed il costante aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all’interconnessione crescente dei sistemi di comunicazione, al fine di poter disporre di strumenti flessibili di intervento per le finalità indicate all’articolo 2. 2. La Regione sostiene e promuove iniziative premiali rivolte ai giovani, borse di studio e stage finalizzati, presso università in convenzione con la Regione, volti al miglioramento degli standard di qualità, alla progettazione e alla realizzazione di nuovi formati d'informazione e comunicazione. 3. La Regione promuove la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, anche telematici, rivolti al personale di enti pubblici e privati operanti nei settori dell'informazione e della comunicazione, presso le università della Regione con le quali si possono stipulare specifiche convenzioni. 4. La Regione, in accordo con gli enti locali operanti sul proprio territorio e con i soggetti indicati all'articolo 3, sostiene e promuove azioni di formazione e riqualificazione professionale nel settore dell'informazione e della comunicazione, rivolte a giornalisti e operatori del settore e in particolare ai giovani, alle donne e alle categorie sociali in condizioni di minoranza o disagio. 5. La Giunta e il Consiglio regionale programmano corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale di cui all’articolo 10, comma 3, anche in collaborazione con l’Ordine regionale dei giornalisti e con l’Associazione stampa romana, in attuazione dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). 6. La Regione promuove, nell’ambito delle proprie competenze e d’intesa con gli organismi scolastici, la promozione di progetti di mediattivismo e produzione indipendente di informazione nelle scuole, con l’obiettivo di formare cittadini impegnati a sperimentare attivamente e collettivamente forme di autogestione della comunicazione. CAPO IV
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Art. 8
(Attività di informazione e comunicazione istituzionale) 1. Le disposizioni del presente capo disciplinano, in armonia con i principi della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e con quelli che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, le attività di informazione e comunicazione della Regione. 2. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione per realizzare servizi di: a) informazione nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi, strumenti informatici e telematici; b) comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle organizzazioni sociali, agli enti ed organismi operanti sul territorio regionale o aventi relazioni stabili con la collettività regionale, alle associazioni del Lazio in Italia e all'estero; c) comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'organizzazione regionale. 3. La Giunta e il Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano attività di informazione e comunicazione al fine di: a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività regionali, assicurando la semplificazione del linguaggio e degli strumenti con cui la Regione si rivolge ai cittadini, facendosi garante dell’indipendenza e del pluralismo dell’informazione fornita dall’istituzione regionale; b) informare i cittadini sulle opportunità e i servizi offerti dalla Regione, garantendo i diritti d'informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi tramite la propria rete di sportelli, anche informatici o decentrati, recependo le domande di operatori e cittadini agli organi del governo regionale e gestendo le procedure di reclamo in modalità trasparente anche al fine di garantire la tempestività delle risposte; c) programmare la distribuzione di pubblicità istituzionale; d) mantenere relazioni esterne continuative con il tessuto associativo regionale nonché con le istituzioni locali, nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'Unione europea e alle comunità del Lazio residenti all'estero; e) gestire le relazioni con i media; f) rendere la comunicazione dell'amministrazione regionale un sistema integrato ed aperto alla massima interattività con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio; g) favorire l'accesso ai canali e ai mezzi di comunicazione delle categorie sociali in condizioni di disabilità e disagio; h) promuovere campagne di comunicazione sociale su temi di grande rilevanza civile ed etica, rispettando i principi del pluralismo dell’informazione; i) potenziare la comunicazione interna, la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio personale, in collaborazione con gli enti locali e con l'università, oltre che con l'Ordine regionale dei giornalisti e l'Associazione stampa romana, per quanto attiene le attività formative rivolte ai giornalisti. Art. 9 (Attività di informazione dei grandi eventi e promozione del territorio) 1. La Regione sviluppa forme di informazione dei grandi eventi, soprattutto di carattere sociale e ambientale, che contribuiscano alla conoscenza del Lazio, dandone comunicazione alla commissione consiliare competente. Art. 10
(Organizzazione delle attività di informazione e comunicazione istituzionale) 1. Le attività di informazione e comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale sono svolte dalle strutture previste nei rispettivi atti di organizzazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 34. 2. In conformità con la normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e ordinamento del personale regionale, la progettazione, la programmazione e la realizzazione delle attività di comunicazione e informazione in forma multimediale, con strumenti e modalità in grado di agire in tempo reale su diverse piattaforme, sono attuate attraverso strutture operanti all'interno delle strutture amministrative di cui al comma 1. 3. Per la composizione degli uffici stampa previsti dall’articolo 9 della l. 150/2000 operanti nelle strutture di cui al comma 1, la Giunta e il Consiglio regionale, nel rispetto delle rispettive autonomie regolamentari in materia di organizzazione degli uffici e di ordinamento del personale, si avvalgono di giornalisti iscritti all'albo nazionale di categoria. CAPO V
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.) Art. 11 (Oggetto) 1. Il presente capo istituisce e disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.), ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive modifiche ed in conformità con la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, del 28 aprile 1999, n. 52. 2. Il Co.re.com. è organo funzionale dell’Autorità ed è, altresì, organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, della cinematografia e dell’editoria. Art. 12 (Composizione e durata) 1. Il Co.re.com. è composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare permanente competente nonché da quattro componenti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre. 2. I componenti del Co.re.com. sono scelti tra soggetti che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale sia dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano i necessari requisiti di competenza ed esperienza, documentati ed appositamente valutati, nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici. 3. Ai fini di cui al comma 2 e ai sensi dell’articolo 6, comma 6 dello Statuto, vengono garantiti le pari opportunità e l’equilibrio tra i sessi. 4. Il Co.re.com. è costituito con decreto del Presidente della Regione. I componenti restano in carica cinque anni indipendentemente dalla durata della legislatura e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica al Presidente ed ai componenti del Co.re.com. che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi. 5. Al rinnovo del Co.re.com. si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza. In caso di inutile decorso del suddetto termine si provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio) e successive modifiche. 6. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del Co.re.com., il Consiglio regionale procede all’elezione di un nuovo componente con le modalità di cui al comma 1. Il componente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Co.re.com.. 7. In caso di decesso, dimissioni, impedimento grave o decadenza del Presidente del Co.re.com., il Presidente della Regione provvede alla nomina del nuovo Presidente, con le procedure di cui al comma 1. Il Presidente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Co.re.com.. 8. In caso di impedimento del Presidente del Co.re.com. le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano di età. Qualora l’impedimento del Presidente si protragga per un periodo superiore ai quattro mesi, si provvede alla nomina di un nuovo Presidente ai sensi del comma 1. Art. 13
(Incompatibilità ed inconferibilità) 1. La carica di componente del Co.re.com. è incompatibile con quella di: a) membro del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, del Consiglio regionale o della Giunta regionale o delle giunte comunali; b) presidente o componente di organi amministrativi di enti pubblici, anche non economici, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali; c) titolare di incarichi direttivi in partiti o movimenti politici; d) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; e) dipendente della Giunta regionale, del Consiglio regionale o dei gruppi consiliari regionali; f) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera d); g) titolare di rubriche di informazione, di critica o commento, su quotidiani o periodici, in radio o televisione, pubbliche o private, o in siti informatici collocati in rete, che riguardino le questioni relative alla televisione ed alle telecomunicazioni. 2. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non rientrano nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1. 3. Non possono, inoltre, ricoprire la carica di cui al comma 1 coloro che si trovano nelle condizioni previste all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Art. 14
(Dimissioni) 1. Le dimissioni dei componenti del Co.re.com. sono presentate, tramite il Presidente del Co.re.com., al Presidente del Consiglio regionale. 2. Il Presidente del Co.re.com. presenta le proprie dimissioni al Presidente della Regione che informa il Presidente del Consiglio regionale. 3. Il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Regione, preso atto delle dimissioni, provvedono agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 6. 4. Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni vengono comunicate all'Autorità dal Presidente della Regione, nel caso del Presidente del Co.re.com., e dal Presidente del Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti del Co.re.com.. 5. I componenti dimissionari esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei loro sostituti e, comunque, entro e non oltre il limite massimo di sessanta giorni. Art. 15
(Decadenza) 1. I componenti del Co.re.com. decadono dall’incarico al verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) assenza senza giustificato motivo, tempestivamente comunicata al Presidente, a tre sedute consecutive, ovvero, nel corso dell’anno solare, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nell’anno solare; b) impedimento per un periodo continuativo superiore a quattro mesi; c) sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 13, comma 1, non rimossa entro il termine di trenta giorni. 2. Qualora si verifichi una delle condizioni di cui al comma 1, il Presidente del Co.re.com. provvede a darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale: a) nei casi indicati al comma 1, lettere a) e b), dichiara immediatamente la decadenza dell’interessato dalla carica; b) nel caso indicato al comma 1, lettera c), contesta la causa di decadenza all’interessato invitandolo a far cessare la situazione di incompatibilità ovvero a presentare eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione e, decorso inutilmente tale termine, dichiara la decadenza dell’interessato dalla carica. 3. Il Presidente del Consiglio regionale dà immediata comunicazione dell’avvenuta decadenza al Consiglio stesso che provvede all’elezione del nuovo componente entro i successivi quarantacinque giorni. Decorso inutilmente tale termine, alla nomina provvede in via sostituiva il Presidente del Consiglio regionale. 4. Le disposizioni relative alla decadenza si applicano anche al Presidente del Co.re.com.. In tal caso, spetta al vice Presidente provvedere a comunicare tempestivamente il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1 al Presidente della Regione, il quale esercita i compiti attribuiti al Presidente del Consiglio regionale dal comma 2 e provvede altresì, alla nomina del nuovo Presidente del Co.re.com., sentita la commissione consiliare permanente competente, entro trenta giorni dalla dichiarazione di decadenza. Art. 16
(Funzioni del Presidente) 1. Il Presidente del Co.re.com.: a) rappresenta il Co.re.com.; b) convoca il Co.re.com., determina, sentito il responsabile della struttura di cui all’articolo 25, l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate; c) cura i rapporti istituzionali con gli organi regionali e con l'Autorità. Art. 17
(Regolamento) 1. Entro trenta giorni dall'insediamento, il Co.re.com. adotta, sentito il responsabile della struttura di cui all’articolo 25, un regolamento interno per l’organizzazione dei lavori (5) che contenga, oltre alle disposizioni per la convocazione e lo svolgimento delle sedute, un codice per i componenti contenente le regole di deontologia professionale e di comportamento previste per i dipendenti pubblici. Il regolamento interno disciplina, inoltre, le modalità di consultazione o di impiego di soggetti esterni, pubblici o privati, operanti nel campo delle telecomunicazioni convenzionali o telematiche, della radiotelevisione o dell’informazione su carta o telematica e della cinematografia nonché il loro comportamento. 2. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. Art. 18 (Indennità di funzione e rimborsi) 1. Al Presidente del Co.re.com. è attribuita un’indennità mensile per dodici mensilità, pari al 50 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale. 2. Ai componenti del Co.re.com. è attribuita un’indennità mensile per dodici mensilità, pari al 30 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale. 3. Ai componenti del Co.re.com., che per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni si recano, su incarico del Co.re.com., in missione, spetta il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali. 4. Al componente del Co.re.com., che ai sensi dell’articolo 12, comma 8, assume le funzioni vicarie per un periodo superiore a trenta giorni, spetta, per il relativo periodo, l’indennità di funzione prevista al comma 1 per il Presidente. Art. 19
(Aspettativa) 1. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente ed ai componenti del Co.re.com. si applica l'istituto dell'aspettativa, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Art. 20
(Funzioni proprie e delegate) 1. Il Co.re.com., al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione demandate dall’articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e successive modifiche, in quanto funzionalmente organo dell’Autorità, è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.
u bis) formula proposte in materia di tutela dei minori nel settore radio-televisivo e nuovi media.(5a) Art. 21 bis (Competenze e funzioni in materia di tutela della reputazione digitale, prevenzione e contrasto al cyberbullismo ed educazione all’uso responsabile dei mezzi di comunicazione digitale) (5b) 1. Il Co.re.com: a) contribuisce alla diffusione di informazioni sull’uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai minori; b) promuove e realizza iniziative di studio, prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo e di tutela della reputazione e della identità digitale in rete; c) fornisce ai cittadini supporto e orientamento in ordine agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale. 2. Al fine del più efficace esercizio della funzione di cui al comma 1, è istituito presso il Co.re.com un Osservatorio. L’Osservatorio ha finalità di ricerca su temi del bullismo online, degli atti persecutori, dell’adescamento di minorenni, della porno vendetta, delle sfide pericolose, del ritiro sociale, dei gruppi pro-anoressia e dell’istigazione al suicidio, nonché di formazione e assistenza all’uso responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale. 3. Il Co.re.com può sottoscrivere protocolli di intesa con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti e altri soggetti terzi, e stipulare accordi con le università del Lazio per il finanziamento di assegni di ricerca finalizzati allo svolgimento di specifici progetti per le attività dell’Osservatorio di cui al comma 2. 4. Il Co.re.com svolge le attività previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. 5. Nell’esercizio delle competenze di cui al presente articolo, il Co.re.com tratta, in qualità di titolare del trattamento, dati personali anche di categorie di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, per fini di tutela in sede amministrativa e di ricerca di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’articolo 2 sexies, comma 2, lettere q) e cc), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche. I tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi sono definiti ai sensi dell’articolo 2 sexies, comma 1, del d.lgs. 196/2003.
4 bis. Le spese sostenute per l’esercizio delle funzioni delegate per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato, sono escluse dal calcolo della spesa per il personale, ai fini del rispetto del limite fissato dall’articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007) qualora interamente finanziate dalle risorse assegnate e trasferite, ove sussistano le seguenti condizioni: a) assenza di ulteriori oneri per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato a carico del bilancio del Consiglio regionale, posto che la copertura dell’intera spesa deve essere garantita dalle risorse assegnate e trasferite per funzioni delegate; b) assenza di adeguate professionalità all’interno del Consiglio regionale; c) durata dei contratti strettamente correlata al perdurare della delega e dei relativi finanziamenti, con esclusione esplicita di ogni possibile aspettativa di futura stabilizzazione. (5c) Art. 23 (Programma delle attività e relazione conoscitiva) 1. Entro il 15 settembre il Co.re.com., sentita la commissione di vigilanza sul pluralismo dell’informazione, presenta al Consiglio regionale per la relativa approvazione ed all’Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma delle attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario. 2. Entro il 31 marzo il Co.re.com., sentita la commissione di vigilanza sul pluralismo dell’informazione, presenta al Consiglio regionale ed all’Autorità, per quanto riguarda le funzioni delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo ed editoriale, nonché sull’attività svolta nell’anno precedente, dando conto nella stessa, anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale della gestione finanziaria del Consiglio regionale. 3. Il Co.re.com. rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il programma delle attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull’attività svolta nell’anno precedente. Art. 24
(Forme di consultazione) 1. Il Co.re.com. attua, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 17, idonee forme di consultazione con la commissione di vigilanza sul pluralismo dell’informazione, con la commissione consiliare competente in materia di pari opportunità, con la Consulta femminile regionale per le pari opportunità, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con le associazioni delle emittenti private dei gestori della telefonia mobile, dell’editoria locale, con le associazioni degli utenti, con l’ordine dei giornalisti, con gli organi dell’amministrazione scolastica ed universitaria, con le organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle proprie competenze. In particolar modo, anche su richiesta delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali e secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 17, può svolgere audizioni aventi per oggetto le dinamiche e i processi socio-economici, di sviluppo e di crisi del comparto, con particolare riferimento alle problematiche concernenti i livelli occupazionali ed i fabbisogni professionali. 2. Il Co.re.com. propone, inoltre, agli organi regionali lo svolgimento di conferenze regionali sull’informazione e sulle comunicazioni. Art. 25 (Autonomia gestionale e struttura organizzativa) 1. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale delle attività e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell’articolo 26, il Co.re.com. ha autonomia gestionale. 2. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Co.re.com. si avvale di un’apposita struttura organizzativa, istituita presso il Consiglio regionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale, posta alle dipendenze funzionali del Co.re.com.. 3. Alla struttura di cui al comma 2 è preposto un responsabile cui compete l’adozione degli atti per la gestione amministrativa e finanziaria riguardante l’attività del Co.re.com., sulla base delle deliberazioni e delle direttive del Co.re.com. stesso. 4. La dotazione organica del personale da assegnare alla struttura di cui al comma 2 è determinata, nell’ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, d’intesa con l’Autorità. 5. Nell’esplicazione delle sue funzioni il Co.re.com. può, altresì, avvalersi, sentito il responsabile di cui al comma 3 e nell’ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma delle attività approvato dal Consiglio regionale, della consulenza di soggetti od organismi, pubblici o privati, di riconosciuta indipendenza e competenza, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica e nel rispetto della normativa vigente in materia. Art. 26
(Dotazione finanziaria e risorse) 1. Per l’esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e regionale, il Co.re.com. dispone della dotazione finanziaria di cui all’articolo 36, comma 3. 2. Per l’esercizio delle funzioni delegate il Co.re.com. dispone delle risorse concordate con l’Autorità nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe. Art. 27 (Gestione economica e finanziaria) 1. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale delle attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il Co.re.com. ha autonomia gestionale ed operativa. Ad essa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di amministrazione e di contabilità. 2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza del responsabile della struttura di supporto di cui all’articolo 25. CAPO VI COMPITI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOFONICO, TELEVISIVO E MULTIMEDIALE IN AMBITO REGIONALE Art. 28 (Compiti di pubblico servizio in ambito regionale) 1. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 46 del d.lgs. 177/2005 e nel rispetto dei principi fondamentali di cui ai Titoli I e VIII nonché delle disposizioni, anche sanzionatorie, del medesimo d.lgs. 177/2005 in materia di tutela dell’utente, costituiscono compiti specifici di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è tenuta a garantire nell’orario e nella rete di programmazione destinata alla diffusione di contenuti in ambito regionale: a) la diffusione quotidiana di almeno tre edizioni di notiziari regionali, nonché, per un numero adeguato di ore ogni anno, di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate alla diffusione di contenuti regionali in ambito regionale, assicurando un’adeguata rappresentazione delle diverse realtà territoriali della Regione, con copertura integrale del territorio regionale per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica; b) l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Consiglio regionale, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali delle associazioni femminili e degli organismi di pari opportunità, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale in ambito regionale che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dal contratto di servizio di cui al comma 2; c) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla presidenza della Regione e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade di interesse regionale; d) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi della programmazione destinata alla diffusione di contenuti in ambito regionale, garantendo l’accesso del pubblico agli stessi in formato aperto e gratuito; e) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità destinati alla diffusione di contenuti di ambito regionale; f) l’articolazione della società concessionaria in una o più sedi per la Regione; g) l’adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell’articolo 32, comma 6, del d.lgs. 177/2005, per la programmazione destinata alla diffusione di contenuti in ambito regionale; h) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati per le esigenze di promozione delle culture locali e degli strumenti linguistici locali; i) quanto previsto nel contratto di servizio di cui al comma 2. 2. La Regione stipula, previa intesa con il Ministero competente, uno specifico contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la definizione degli obblighi relativi ai compiti di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della stessa società concessionaria, anche con riguardo all’organizzazione dell’impresa, nonché nel rispetto dell’unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubbliche. Art. 29
(Compiti della commissione di vigilanza sul pluralismo dell’informazione) 1. La commissione di vigilanza sul pluralismo dell’informazione di cui all’articolo 34 dello Statuto, di seguito denominata commissione, svolge funzioni di monitoraggio e di vigilanza sulla obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell’informazione resa dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale regionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale regionale trasmette alla commissione, con cadenza trimestrale, i dati relativi all’attività svolta con riferimento ai compiti ad essa attribuiti dalla presente legge. La commissione, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, segnala al Co.re.com. i casi di inosservanza da parte della concessionaria del servizio pubblico regionale degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal contratto di servizio regionale. 3. La commissione vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di accesso alla programmazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), sulla base dei dati trasmessi ai sensi del comma 2. 4. La funzione di monitoraggio di cui al comma 1 ha carattere di permanenza ed è svolta dalla commissione anche attraverso l’attivazione di forme di collaborazione e di coordinamento permanente con il Co.re.com.. CAPO VII
DISPOSIZIONI A FAVORE DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI Art. 30 (Salvaguardia dei livelli occupazionali) 1. Nei casi di crisi occupazionale che coinvolgono le emittenti e l’editoria giornalistica locali, su richiesta di una o più organizzazioni sindacali di categoria, compresa l’Associazione stampa romana per la categoria dei giornalisti, l’Assessore competente in materia convoca tempestivamente un tavolo di consultazione sulle problematiche attinenti alla tenuta dei livelli occupazionali. 2. Il Co.re.com., anche attraverso le forme di consultazione di cui all’articolo 24, monitora costantemente, nel settore dell’editoria giornalistica e delle emittenti radiotelevisive, l’andamento dell’occupazione sul territorio regionale riferendo, semestralmente, alla commissione consiliare competente i risultati della propria attività. CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI Art. 31
(Piano degli interventi e piano della comunicazione istituzionale) 1. La Giunta regionale predispone, a cadenza biennale, il piano degli interventi di cui al capo III e della ripartizione delle risorse e lo sottopone all’approvazione del Consiglio regionale. (6) 2. La Giunta regionale presenta annualmente alla commissione consiliare competente, che esprime parere entro trenta giorni, il piano della comunicazione istituzionale relativo alle attività di cui all'articolo 8, fatta salva la necessità di consentire interventi di comunicazione resi urgenti da esigenze successivamente sopravvenute. Art. 32
(Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni trasmessi dal Co.re.com., rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della presente legge e degli effetti ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni: a) una descrizione dettagliata degli interventi realizzati tra quelli di cui all’articolo 3 e dei soggetti che ne hanno beneficiato; b) una descrizione dettagliata degli interventi realizzati tra quelli di cui all’articolo 4, gli strumenti scelti per attivarli e l’indicazione dei soggetti che ne hanno beneficiato; c) le attività e le iniziative intraprese nell’ambito di quelle previste all’articolo 7, le modalità scelte per informare e individuare i beneficiari, il livello di partecipazione raggiunto; d) le attività di informazione e comunicazione realizzate ai sensi dell’articolo 8 e le campagne di informazione, comunicazione ed educazione attuate, con particolare riferimento al grado di diffusione sul territorio e agli effetti sulle tipologie di soggetti interessati e/o coinvolti; e) quali sono state le modalità di collaborazione e coinvolgimento degli enti locali, degli organismi scolastici e gli esiti delle stesse; f) le criticità riscontrate nell’attuazione, con particolare riferimento a quelle relative alla collaborazione tra i vari soggetti, e le soluzioni approntate per farvi fronte. Art. 33
(Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato) 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3. 2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015. 3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo alle modalità di applicazione dell’articolo 108 del TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015 oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. L’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Art. 34
(Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche) 1. Al comma 7 dell’articolo 33 della l.r. 6/2002 e successive modifiche è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai sensi della l. 150/2000 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali del personale regionale assegnato alla struttura deputata allo svolgimento delle attività di informazione e iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.”. Art. 35 (Disposizioni transitorie e abrogative) 1. I componenti del Co.re.com., in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15, relativo a disposizioni transitorie sulle indennità di funzione e rimborsi, continuano ad esercitare, sino alla scadenza naturale del loro mandato, le funzioni attribuite al Co.re.com. dalla normativa vigente. 2. Restano efficaci gli atti adottati dal Co.re.com. sulla base della normativa previgente. 3. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 7 agosto 1998, n. 36 (Interventi della Regione per il pluralismo culturale e dell'informazione e per il sostegno all'editoria e alla distribuzione locale, ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica); b) articolo 83 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24, relativo a modifiche alla l.r. 36/1998; c) articolo 88 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo a modifiche alla l.r. 36/1998; d) articolo 9 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 16 (Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e della piccole e medie imprese editoriali del Lazio); e) articolo 68 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a modifica alla l.r. 36/1998; f) legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 (Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni); g) articolo 91 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo a modifiche alla l.r. 19/2001; h) comma 6 dell’articolo 186 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a modifica della l.r. 19/2001; i) articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a modifiche alla l.r. 19/2001; l) articolo 77 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo a modifiche alla l.r. 19/2001.
(1a) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 5, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (1b) Comma modificato dall'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (2) Vedi regolamento regionale 28 agosto 2017, n. 17 (BUR 29 agosto 2017, n. 69) (3) Vedi regolamento regionale 28 agosto 2017, n. 17 (BUR 29 agosto 2017, n. 69) (3a) Lettera sostituita dall'articolo 16, comma 14, lettera a), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 (3b) Lettera soppressa dall'articolo 16, comma 14, lettera b), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 (3c) Lettera sostituita dall'articolo 16, comma 14, lettera c), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 (3d) Lettera sostituita dall'articolo 16, comma 14, lettera d), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 (4) Vedi regolamento regionale 28 agosto 2017, n. 17 (BUR 29 agosto 2017, n. 69) (5) Vedi il regolamento interno del 27 giugno 2014, n. 15 riportato sul sito del Co.re.com. (5a) Lettera aggiunta dall'articolo 12, comma 5, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2021 , n. 14 (5b) Articolo inserito dall'articolo 12, comma 5, lettera d), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (5c) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 5, lettera e), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (6) Vedi la proposta di delibera consiliare del 27 dicembre 2018, n. 25 "L.r. 28 ottobre 2016, n. 13 «disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione». interventi a sostegno delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali. piano degli interventi biennio 2019-2020" |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |