(Assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale)
1. Ferme restando le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione:
a) ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità) e dall’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, si considera, per il personale in possesso dei requisiti ivi richiesti, il servizio svolto, anche in deroga alle procedure previste dalla normativa regionale;
b) esaurite le procedure concorsuali straordinarie di cui alla lettera a), al personale non rientrante nelle fattispecie ivi previste, impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell’assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, viene riconosciuto, nelle procedure concorsuali successive, un punteggio nell’ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto; (1)
c) i commi 73, 74, 75 e 76 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) sono abrogati.
2. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale comunicano alla direzione regionale competente in materia di sanità gli elenchi del personale a cui si applicano le disposizioni del comma 1.
3. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
(1) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 92, lettere a) e b) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.