SOMMARIO
Art. 1 (Leggi regionali di spesa)
Art. 2 (Razionalizzazione dei beni immobili ad uso istituzionale. Modifica all’articolo 3, comma 54, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo ad atti transattivi per la rateizzazione dei debiti extratributari)
Art. 3 (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”)
Art. 4 (Modifica all’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”)
Art. 5 (Istituzione del Piano territoriale regionale delle attività produttive)
Art. 6 (Riduzione dei vitalizi regionali e destinazione dei risparmi a favore dell’abbattimento delle liste e dei tempi di attesa nella sanità) [abrogato]
Art. 7 (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4. Disposizione transitoria)
Art. 8 (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche) [abrogato]
Art. 9 (Entrata in vigore)
Art. 1
(Leggi regionali di spesa)
a) l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, con esclusione di quelle di cui alla lettera b), suddivise per missioni e programmi con la relativa indicazione degli stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, in conformità al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche (Allegato A);
b) l’elenco delle leggi regionali di spesa approvate a decorrere dalla X legislatura, con l’indicazione per ciascuna legge del relativo stanziamento ed eventualmente del carattere continuativo degli oneri recati a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020 (Allegato B).
Art. 2
(Razionalizzazione dei beni immobili ad uso istituzionale.
Modifica all’articolo 3, comma 54, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17,
relativo ad atti transattivi per la rateizzazione dei debiti extratributari)
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di razionalizzazione dei beni immobili ad uso istituzionale.
2. Al comma 54 dell’articolo 3 della l.r. 17/2016, relativo ad atti transattivi per la rateizzazione dei debiti extratributari, la parola: “dieci” è sostituita dalla seguente: “venti”.
3. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 3
(Modifica all’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”)
1. Dopo il comma 87 dell’articolo 2 della l.r. 7/2014, relativo alla compartecipazione alla spesa sociale per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziali o per le attività riabilitative erogate in regime residenziale e semiresidenziale, è inserito il seguente:
“87 bis. In relazione agli esiti delle politiche di intervento poste in essere ai sensi del comma 87, con deliberazione annuale della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può essere ridefinita la misura di partecipazione del comune in relazione alle fasce di reddito rilevanti ai fini ISEE.”.
Art. 4
(Modifica all’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15
“Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo
dal vivo e di promozione culturale”)
1. Il comma 3 dell'articolo 15 della L.R. n. 15/2014, relativo a modalità di attuazione degli interventi, è sostituito dal seguente:
"3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, le domande presentate dai soggetti pubblici e privati per l'ammissione ai benefici e alle utilità comunque denominate, previsti al comma 2, devono essere presentate entro il 30 settembre e valgono per l'esercizio finanziario successivo. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio preventivo dell'anno di riferimento e del programma operativo, si procede alla ripartizione delle risorse tra i progetti ritenuti ammissibili.".
Art. 5
(Istituzione del Piano territoriale regionale delle attività produttive)
1. La Regione persegue obiettivi di efficienza, efficacia e snellimento delle procedure in ordine alla programmazione strategica e al rilascio di autorizzazioni, vecchie e nuove, per l’insediamento di attività produttive.
2. Per le finalità di cui al comma 1, viene istituito il Piano territoriale regionale delle attività produttive (PTRAP).
3. Il PTRAP è il cardine della programmazione strategica, dell’integrazione delle politiche e della governance territoriale. Nasce in questo contesto con la finalità di offrire una visione d’insieme del futuro della società regionale, verso la quale orientare le scelte di programmazione e pianificazione delle istituzioni, in conformità alla normativa statale e regionale, in una cornice di riferimento per l’azione degli attori pubblici e privati dello sviluppo dell’economia e della società regionale.
4. Il PTRAP ha l’obiettivo di creare un processo di modernizzazione, concretezza e razionalizzazione amministrativa, nonché una semplificazione e uno snellimento delle procedure di autorizzazione ed una sinergia tra la Regione, le aree ed i consorzi di sviluppo industriale, le province e i distretti industriali presenti nella Regione.
[(Riduzione dei vitalizi regionali e destinazione dei risparmi a favore
dell’abbattimento delle liste e dei tempi di attesa nella sanità)
1. Nell’ambito delle politiche regionali per l’abbattimento delle liste e dei tempi d’attesa, al fine di favorire l’ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche delle aziende sanitarie, ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, all’interno del programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, è istituito un apposito fondo denominato: “Fondo per l’abbattimento delle liste e dei tempi di attesa nella sanità”, alimentato dai risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa per il funzionamento del Consiglio regionale di cui ai commi 2, 3 e 5, stimati in euro 1.250.000,00 per l’annualità 2018, in euro 2.500.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e in euro 1.250.000,00 per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2023. Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti relativi ai trasferimenti al Consiglio regionale necessari per il suo funzionamento di cui al Programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”.
2. A decorrere dal 1° luglio 2018 e per un periodo di cinque anni, gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità corrisposti ai consiglieri regionali cessati dal mandato o agli aventi diritto sono ridotti secondo le seguenti aliquote:
Importo mensile lordo vitalizio | Aliquota |
fino a euro 1.500,00 | 8% |
da euro 1.501,00 e fino a euro 3.500,00 | 10% |
da euro 3.501,00 e fino a euro 6.000,00 | 13% |
oltre 6.000,00 euro | 17% |
3. Le aliquote di cui al comma 2 sono maggiorate del 40 per cento qualora il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro vitalizio diretto o di reversibilità da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo o di altra Regione.
4. I titolari di assegno vitalizio diretto o di reversibilità che hanno un reddito lordo complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore o pari a 18.000,00 euro, possono chiedere l’esenzione della riduzione temporanea previa presentazione di idonea documentazione.
5. A decorrere dal 1° luglio 2018 e per periodo di cinque anni, l’importo degli assegni vitalizi non è indicizzato alla variazione del costo della vita accertato dall’ISTAT.
6. L’Ufficio di presidenza del Consiglio, con propria deliberazione, fornisce indirizzi per l’utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.] (2)
Art. 7
(Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4. Disposizione transitoria)
1. Alla l.r. 4/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 26 le parole: “del decreto del Presidente della Regione.” sono sostituite dalle seguenti: “di adozione del decreto del Presidente della Regione di costituzione del Collegio.”;
b) al comma 3 dell’articolo 34 la parola: “ed” è sostituita dalle seguenti: “e comunque fino alla data del decreto del Presidente della Regione di costituzione del nuovo Collegio.”.
2. La modifica di cui all’articolo 34, comma 3, della l.r. 4/2013, come introdotta dal comma 1, lettera b), si applica anche al Collegio costituito con decreto del Presidente della Regione n. T00052/2015.
(Modifica all’articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche)
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATI (1)
Note:
(1) Gli allegati alla presente legge, come pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, sono riportati nella sezione "Testo storico" della banca dati delle leggi regionali
(2) Articolo abrogato dall'articolo 7 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9
(3) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 19
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.