Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali

Numero della legge: 6
Data: 12 aprile 2019
Numero BUR: 31
Data BUR: 16/04/2019


Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle attività professionali nonché per il contrasto dell’evasione fiscale, riconoscendo il diritto dei professionisti, compresi i soggetti che svolgono le professioni non organizzate disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e successive modifiche, all’equo compenso e tutelando le prestazioni rese dagli stessi, sulla base di istanze autorizzative presentate per conto di privati cittadini o di imprese alla pubblica amministrazione o rese su incarico affidato dalla stessa.



Art. 2

(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. La Regione, gli enti strumentali e le società controllate, garantiscono, nell’affidamento e nell’esecuzione degli incarichi conferiti a professionisti, il diritto all’equo compenso nonché contrastano l’inserimento di clausole vessatorie, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche e in particolare dall’articolo 19 quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e successive modifiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo (1) nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti strumentali e delle società controllate, prevedendo in particolare che:

a) negli atti relativi alle procedure di affidamento i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità e che gli stessi, così individuati, siano utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l’importo a base di gara;

b) in relazione agli atti relativi alle procedure di affidamento, i compensi professionali dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri per la determinazione dei compensi e a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla l. 4/2013 siano proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali;

c) nella predisposizione dei contratti di incarico professionale il divieto dell’inserimento di clausole vessatorie così come definite all’articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e successive modifiche.

3. La Regione promuove l’applicazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2 da parte degli enti locali, nello svolgimento delle procedure di affidamento di incarichi professionali.



Art. 3

(Tutela delle prestazioni professionali in fase di presentazione alla pubblica
amministrazione di istanza autorizzativa o d’istanza a intervento diretto)


1. La presentazione alla pubblica amministrazione dell’istanza autorizzativa o dell’istanza a intervento diretto, prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche.


Art. 4

(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

1. L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze a intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o comunque esecutori dell’opera professionale, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 secondo il modello adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione (1), attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, anche attraverso copia della fattura o parcella di pagamento.

2. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione viene effettuata dagli uffici interessati del procedimento amministrativo.

3. Per le prestazioni professionali svolte su incarico della pubblica amministrazione, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata all'approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati.


Art. 5

(Disposizioni relative alle strutture sanitarie e clausola di salvaguardia)

1. Compatibilmente con le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario regionale sono adottate specifiche misure dirette a garantire l’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei confronti degli enti delle aziende del servizio sanitario regionale e delle strutture accreditate.


Art. 6

(Relazione annuale)

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale riferisce alle commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e sviluppo economico sullo stato di attuazione e sugli effetti delle disposizioni dettate dalla presente legge.


Art. 7

(Monitoraggio)

1. La Consulta regionale dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei liberi professionisti del Lazio, istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 112, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, monitora lo stato di attuazione della presente legge e formula proposte e indirizzi operativi volti a promuoverne l’applicazione, al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle professioni di cui all’articolo 1.

 

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.


Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Note: 

(1) Vedi deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2020, n. 22 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 18 febbraio 2020, n. 14

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.