Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Numero della legge: 3
Data: 17 giugno 2020
Numero BUR: 78
Data BUR: 18/06/2020

Art. 1

(Finalità)

1.  La Regione, in attuazione dei principi della Costituzione e degli articoli 6 e 7 dello Statuto, garantisce interventi diretti:

a)  alla prevenzione del fenomeno della diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti;

b) al sostegno delle persone vittime del reato di cui all’articolo 612 ter del codice penale, relativo alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti;

c)  alla diffusione della cultura del rispetto della dignità della persona nonché dei sentimenti relativi alla sfera dell’affettività e della sessualità.

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, in particolare:
a) promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione contro la diffusione, senza consenso, di materiale sessualmente esplicito anche in collaborazione con i soggetti del terzo settore che abbiano tra i loro scopi la prevenzione e il sostegno di persone vittime di violenza; (2)
b) promuove, nel settore della comunicazione, dei media e dei new media, campagne informative e azioni di sensibilizzazione degli operatori del settore sulle conoscenze e competenze in materia di intelligenza emotiva ed educazione sentimentale e sessuale finalizzati a diffondere, in particolare nella popolazione giovanile, modelli positivi di relazioni intime fondate su una maggiore consapevolezza e sicurezza di sé e sul rispetto degli altri;
c) promuove specifica formazione e aggiornamento degli operatori e delle operatrici dei servizi sociali e sanitari;
d) promuove attività di supporto psicologico, anche attraverso protocolli d'intesa con le aziende sanitarie locali o con l'ordine degli psicologi, a favore delle vittime del reato di cui all'articolo 612 ter del codice penale;
e) promuove, presso la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, nonché presso le università, specifici progetti e interventi, anche rivolti a docenti e genitori, per la diffusione di una cultura diretta all'acquisizione di capacità relazionali finalizzate al miglioramento dell'autostima, attraverso specifici percorsi di educazione all'affettività;
f) promuove e favorisce programmi di reinserimento sociale e lavorativo delle vittime;
g) promuove il monitoraggio dei dati relativi al reato, attraverso la raccolta delle informazioni fornite dai soggetti del terzo settore che svolgono attività di sostegno alle vittime;
h) istituisce un osservatorio sul revenge porn che include rappresentanti della Città metropolitana di Roma capitale, delle province e dei comuni, che si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e può fare audizioni coinvolgendo anche le vittime. L'osservatorio è obbligato a pubblicare un report annuale su tutte le azioni svolte e sui numeri raggiunti da far pervenire al dipartimento nazionale per le pari opportunità, trasmettendolo preventivamente al Consiglio regionale, per poterli confrontare anche con le altre Regioni. L'osservatorio comprende, previa intesa con le amministrazioni di appartenenza per i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i seguenti soggetti che partecipano a titolo gratuito:(1)
1) rappresentanti istituzionali;
2) forze dell'ordine;
3) giuristi;
4) insegnanti;
5) esponenti delle università;
6) psicologi;
7) aziende sanitarie locali;
8) Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
i) istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, nell'ambito della "Piattaforma digitale regionale dati", una sezione denominata "Revenge porn" volta a pubblicizzare tutte le informazioni utili per le vittime, nonché un numero verde a loro dedicato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente competente, sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento della sezione.


Art. 3

(Misure di sostegno)

 

1. La Regione sostiene i soggetti del terzo settore che svolgono attività di prevenzione, di assistenza e tutela legale nonché di sostegno psicologico in favore delle vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce i requisiti strutturali e professionali dei soggetti del terzo settore nonché i criteri e le modalità per accedere ai contributi di cui al comma 1.


Art. 4

(Clausola valutativa)

 

1.  Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca le seguenti informazioni:

a) gli interventi realizzati ai sensi dell’articolo 2, specificando modalità attuative, soggetti coinvolti, distribuzione sul territorio;

b) i soggetti del Terzo settore beneficiari delle misure di cui all’articolo 3, con l’indicazione dell’ammontare dei contributi ricevuti e una descrizione delle attività realizzate;

c) le eventuali difficoltà incontrate e le misure adottate per farvi fronte.

 

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per la prevenzione ed il contrasto al revenge porn e alla diffusione di immagini o video sessualmente espliciti senza consenso”, la cui autorizzazione di spesa, complessivamente pari a euro 150.000,00 per l’anno 2020 ed euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

2. Una quota pari a euro 50.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, delle risorse relative al fondo di cui al comma 1, è destinata al sostegno nei confronti dei soggetti del terzo settore di cui all’articolo 3, che svolgono attività di prevenzione, assistenza e tutela legale, nei confronti delle vittime del reato di diffusione di immagini o video sessualmente espliciti.

3. Per la formazione e l’aggiornamento degli operatori e delle operatrici sanitarie previsti all’articolo 2, comma 1, lettera c), la Regione può attivare rapporti di collaborazione con soggetti istituzionali regionali nonché con altri soggetti o enti pubblici o privati accreditati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. Le attività svolte in convenzione sono eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


Art. 6

(Entrata in vigore)

 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Lettera modificata dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16

(2) Vedi la deliberazione Giunta regionale. 3 novembre 2022, n. 956 (L.R. 17 giugno 2020, n. 3, “Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” - Istituzione, nell'ambito della “Piattaforma digitale regionale dati”, della sezione “Revenge porn”, recante le informazioni utili per le vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, nonché del numero verde a loro dedicato ed attuazione dell'art. 3 (Misure di sostegno) pubblicata sul BUR 10 novembre 2022, n. 93

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.