L.R. 15 Novembre 1993, n. 67 |
Estensione del piano regionale della viabilita' di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60 e 26 febbraio 1987, n. 22.
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(Pubblicata nel B.U. 20 novembre 1993, n. 32, S.O. n. 3). Art. 1 (Finalita') 1. La Regione con la presente legge individua ulteriori interventi per il potenziamento della rete viaria regionale, ad integrazione di quelli gia' previsti dalla legge regionale 4 maggio 1985, n. 60, e dalla relativa legge regionale attuativa del 26 febbraio 1987, n. 22. Art. 2 (Interventi) 1. In adempimento del disposto di cui all'art. 1, saranno realizzati i sottoelencati interventi: a) realizzazione di una strada alternativa alla strada statale Nettunense, nel tratto Aprilia-Anzio-Nettuno; b) adeguamento della strada San Felice Circeo-Terracina; c) realizzazione del collegamento viario tra la strada statale n. 6 Casilina, il casello autostradale di Frosinone e la strada statale n. 156 Monti Lepini; d) realizzazione del collegamento tra il mercato ortofrutticolo di Fondi e l'Autostrada A2 - casello Ceprano; e) realizzazione di una circonvallazione dell'abitato di Tuscania sulla strada provinciale Tuscanese; f) realizzazione di un casello in comune di Ferentino sull'autostrada A2, Roma-Napoli e collegamento con la viabilita' esistente; g) realizzazione di un collegamento in galleria tra Leonessa e Rieti; h) realizzazione di un collegamento tra la Cassia-bis Veiense e la strada provinciale Braccianese; i) realizzazione di un collegamento veloce extraurbano nel comune di Santa Marinella; l) realizzazione di un collegamento tra la strada statale n. 156 dir. e la strada statale n. 637, in localita' Passo del Cardinale, Ceccano; m) progetto esecutivo del collegamento veloce di Subiaco con Fiuggi; n) progetto esecutivo del collegamento del mercato ortofrutticolo di Guidonia con la viabilita' nazionale e locale; o) collegamento della strada provinciale Settecamini-Guidonia e Nomentana con il grande raccordo anulare con penetrazione nell'area metropolitana di Roma. Art. 3 (Procedure per la realizzazione degli interventi) 1. La progettazione esecutiva degli interventi di cui all'art. 2 viene affidata dalla Giunta regionale a progettisti o gruppi di progettazione qualificati in materia con le procedure previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992. 2. I progetti di massima degli interventi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, la quale deve esprimere il parere entro il termine perentorio di trenta giorni dall'assegnazione alla commissione stessa sulla opportunita' o meno di ogni intervento anche e soprattutto valutata la compatibilita' finanziaria. I progetti esecutivi degli stessi interventi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo regionale, II sezione. 3. I progetti esecutivi degli interventi dovranno essere accompagnati dallo studio per la valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74. In attesa della definizione dei criteri e delle modalita' di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 74 del 1991, i progetti di che trattasi dovranno essere comunque corredati da detto studio, da sottoporre all'esame della competente struttura regionale. 4. L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere ed i lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79. 5. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, di competenza regionale, provvede direttamente la Regione. La Giunta regionale, procede all'aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata secondo le vigenti normative di legge. L'aggiudicazione e' effettuata con il criterio del prezzo piu' basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e successive modificazioni. 6. Per l'attuazione degli interventi della presente legge, ove occorra, si provvede mediante apposite convenzioni da stipulare con l'A.N.A.S., secondo le modalita' di cui all'art. 5 della legge regionale 4 maggio 1985, n. 60 ovvero anche con la societa' autostrade per quanto concerne l'attuazione del punto f) del citato art 2. Art. 4 (Stanziamenti) 1. Al fine di consentire gli interventi di cui all'art. 2, in sede di prima attuazione, sono stanziate le seguenti disponibilita' finanziarie, cosi' ripartite: a) realizzazione di una strada alternativa alla strada statale Nettunense, nel tratto Aprilia-Anzio-Nettuno. L.11.000.000.000 b) adeguamento della strada San Felice Circeo-Terracina » 5.000.000.000 c) realizzazione del collegamento viario tra la strada statale n. 6 Casilina, il casello autostradale di Frosinone e la strada statale n. 156 Monti Lepini » 8.000.000.000 d) realizzazione del collegamento tra il mercato ortofrutticolo di Fondi e l'autostrada A2 - casello Ceprano » 8.000.000.000 e) realizzazione di una circonvallazione dell'abitato di Tuscania sulla strada provinciale Tuscanese » 5.000.000.000 f) realizzazione di un casello in comune di Ferentino sull'autostrada A2, Roma-Napoli e collegamento con la viabilita' esistente » 4.000.000.000 g) realizzazione di un collegamento in galleria tra Leonessa e Rieti » 5.000.000.000 h) realizzazione di un collegamento tra la Cassia-bis Veiense e la strada provinciale Braccianese » 5.000.000.000 i) realizzazione di un collegamento veloce extra-urbano nel comune di Santa Marinella » 4.000.000.000 l) realizzazione di un collegamento tra la strada statale n. 156 dir. e la strada statale n. 637, in localita' Passo del Cardinale, Ceccano » 4.000.000.000 m) progetto esecutivo del collegamento veloce di Subiaco con Fiuggi » 1.200.000.000 n) progetto esecutivo del collegamento del mercato ortofrutticolo di Guidonia con la viabilita' nazionale e locale » 600 000.000 o) collegamento della strada provinciale Settecamini-Guidonia e Nomentana con il grande raccordo anulare con penetrazione nell'area metropolitana di Roma. » 4.000.000.000 ---------------- Totale . . . L.64.800.000.000 Art. 5 (Previsioni di spesa e norme finanziarie) 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, nel bilancio 1993/1994, sono previsti interventi per complessive L. 64.800.000.000, secondo le seguenti annualita': L. 24.800.000.000 per l'anno 1993 L. 40.000.000.000 per l'anno 1994 per le cui competenze si provvede mediante utilizzazione di pari importo della posta contabile contrassegnata del capitolo n. 39002, elenco n. 4, lettera a), del bilancio annuale 1993 e pluriennale 1993/1995. 2. L'autorizzazione di spesa di L. 24.800.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1993 viene iscritta, in termini di competenze, al capitolo esistente n. 31221 denominato: «Esecuzione di interventi viari regionali (Legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22)» e che assumera' la denominazione: «Interventi regionali in materia di grande viabilita'». 3. Ad ulteriori stanziamenti per gli anni successivi al 1994 si provvedera' con le relative leggi di bilancio regionale. Art. 6 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |