Lazio, Consiglio approva legge su stabilizzazione lsu
Voto unanime alla proposta di legge presentata da Aurigemma ed emendata dalla Giunta, che riguarda circa 320 lavoratori, molti dei quali presenti oggi alla Pisana
Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini, ha approvato oggi all’unanimità (39 votanti) la proposta di legge n. 45 “Misure a sostegno dei lavoratori socialmente utili: stabilizzazione occupazionale e contributi per la fuoriuscita volontaria dal bacino regionale”. Si tratta di un provvedimento che interessa circa 320 lavoratori, presentato da Antonello Aurigemma (FI) e modificato dalla Giunta regionale attraverso due emendamenti dell’assessora al Bilancio Alessandra Sartore e sei dell’assessore al Lavoro Claudio Di Berardino. Con i primi due sono stati sostituiti gli articoli 3 e 5, mentre con gli altri è stato riscritto l’articolo uno, modificato il titolo della legge e soppressi gli articoli 2, 4 e 6, rispettando comunque i principi e le finalità contenute nel testo di Aurigemma.
Nel dettaglio, la legge approvata oggi “promuove azioni finalizzate a realizzare, nel corso del triennio 2020-2022, il completo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili”, si legge all’articolo uno. Azioni che vengono poi elencate all’articolo due e che saranno successivamente dettagliate con deliberazione di Giunta da approvarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge:
a) Realizzare un elenco regionale dei lavoratori con l’indicazione della relativa
qualificazione professionale, da aggiornare annualmente;
b) Assegnare un incentivo finanziario alle amministrazioni e agli enti pubblici nonché alle società a partecipazione pubblica che, “nel rispetto delle relative facoltà assunzionali stabilite dalla legislazione statale” procedano alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato. Gli incentivi sono concessi nel limite massimo di 60mila euro per ciascun lavoratore ed erogati nel corso di tre annualità (nella misura massima del 50 per cento per la prima e del 25 per le altre);
c) Assegnare un contributo finanziario (determinato in base all’età) al lavoratore che volontariamente opti per la fuoriuscita dal bacino regionale, nel limite massimo di 55mila euro;
d) Monitorare gli interventi previsti dalla legge e predisporre da parte della Giunta una relazione annuale da trasmettere alla commissione consiliare competente in materia di lavoro.
L’articolo 3, infine, fissa le disposizioni finanziarie che ammontano a 7.810.000 euro per l’anno 2020 e a 9.000.767,06 euro per l’anno 2021. Per l’anno 2022, la legge rimanda allo stanziamento che sarà previsto nella legge di stabilità regionale 2020 e nell’ambito del bilancio regionale 2020-2022.
Roma, 13/11/2019
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