Garante Infanzia Lazio, emessa sentenza per il procedimento in cui era parte civile
Si trattava di un caso di pedofilia per cui il soggetto è stato condannato dal GUP a 9 anni
Il giorno 7 marzo, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Tivoli ha condannato alla pena di 9 anni (al netto dello sconto di 1/3 per il rito abbreviato) una persona che aveva abusato di due minori in diversi contesti (uno anche durante un campo scuola associativo). La Garante dell’Infanzia ed adolescenza della Regione Lazio, istituzione pubblica indipendente e di Garanzia del Consiglio Regionale, carica ricoperta da
Monica Sansoni, era stata ammessa al procedimento quale parte civile.
La legittimazione era fondata non solo sulle finalità istituzionali – la Garante ha il compito “di assicurare la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età” (art.1 legge n. 38 del 2002 della Regione Lazio), ma soprattutto sull’attività – di prevenzione, sensibilizzazione e formazione dei diritti dei minori e loro tutela - che svolge nei territori, nei contesti associativi, nelle scuole, in favore dei ragazzi, delle loro famiglie e dei docenti
Il processo di Tivoli ha visto l’ammissione della Garante regionale quale parte civile tra le prime volte in Italia. La costituzione è funzionale alla vicinanza dell’Ufficio del Garante ai ragazzi ed alle loro famiglie: il reato che li vede vittime non è solo violazione della legge penale ma soprattutto violazione delle loro persone e dei loro diritti. Non vi è alcun intento persecutorio verso i carnefici ma solo richiesta di tutela dei minori.
Significativo che a Tivoli i ragazzi e le loro famiglie abbiano manifestato viva soddisfazione alla Garante per il sostegno istituzionale e personale ricevuto. Per molto tempo sono stati, quali vittime di reati così gravi, pervasi dalla paura di non esser creduti, ma hanno trovato la forza di denunciare. E le loro storie sono state sostenute in primis dalle forze dell’ordine e della Procura della Repubblica.
In tali reati il carnefice è spesso la persona – a volte che presta attività di volontariato – che dovrebbe avere cura dei minori o a cui sono affidati, nei vari contesti aggregativi. A tal fine la Garante nei prossimi giorni emanerà una direttiva per tutte le associazioni che accolgono minori affinché attivino la richiesta del certificato del casellario giudiziale per i volontari che si occupano dei minori, al fine di verificarne – ove necessaria – l’idoneità.
Proposta che la Garante nazionale ha manifestato al Governo affinché avvii una proposta di legge in tal senso, sempre con lo stesso fine ispiratore: in tutti i contesti ed “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.” (Convenzione ONU del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge 176 del 1991, art. 3 co.1).
Roma, 08/03/2024
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