Funzioni del Presidente
Il Presidente del Consiglio regionale, previsto dagli artt. 20 e 21 dello Statuto, rappresenta il Consiglio ed è il garante della sua autonomia e dei diritti dei consiglieri.
Viene eletto dal Consiglio regionale nella prima seduta, che si tiene il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti.
Il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento dei lavori del Consiglio, formula il relativo ordine del giorno, programma le sedute del Consiglio secondo le indicazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, assicura il buon andamento dell'amministrazione interna ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti interni.
Chiede al Presidente della Regione lo svolgimento di comunicazioni al Consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.