Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (1)(2).

Numero della legge: 55
Data: 20 settembre 1993
Numero BUR: 29
Data BUR: 20/10/1993

L.R. 20 Settembre 1993, n. 55
Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (1)(2).


Art.1
(Finalità)

1. La presente legge, a stralcio del piano socio-sanitario regionale, detta norme in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1991, n. 412 e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, emanato ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
La riorganizzazione della rete ospedaliera persegue:
a) la razionalizzazione e la riqualificazione dei servizi ospedalieri, ai fini di una più equilibrata distribuzione degli stessi sul territorio regionale e per accrescerne l'efficienza, in relazione al fabbisogno della popolazione e all'ottimale utilizzazione delle risorse;
b) l'organizzazione di una rete di servizi conforme, anche per tipologia, alla normativa vigente, finalizzata a fornire ai cittadini le risposte più adeguate, in rapporto alle loro diverse esigenze assistenziali;
c) l'eliminazione dei ricoveri impropri per ricondurre la rete ospedaliera alla sua propria funzione.


Art. 2
(Obiettivi)

1. Il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera è diretto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) adeguamento della rete ospedaliera ai criteri organizzativi e agli standard previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla dotazione complessiva dei posti letto nonchè agli standard di attività e di efficienza;
b) riconduzione dell'ospedale alle sue proprie funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie acute e di risposta alle emergenze sanitarie;
c) integrazione funzionale delle strutture ospedaliere tra di loro e con i servizi del territorio;
d) rimozione negli ospedali delle cause di disfunzione sul piano organizzativo, al fine di una ottimale utilizzazione delle risorse, anche tecnologiche, esistenti e riordino, su base omogenea e secondo parametri funzionali, delle piante organiche;
e) riconversione delle strutture ospedaliere, non rispondenti a criteri di funzionalità, efficienza ed economicità, in strutture extraospedaliere residenziali o non residenziali, nell'ambito delle tipologie previste dalla vigente normativa;
f) dimensionamento e razionalizzazione della rete delle case di cura convenzionate, assegnando alle stesse funzione complementare rispetto alle strutture pubbliche per il soddisfacimento del fabbisogno assistenziale programmato.


Art. 3
(Linee programmatiche e di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera)

1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi indicati nei precedenti artt. 1 e 2, sono approvate le linee programmatiche e di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera, contenute nei seguenti allegati che fanno parte integrante della presente legge:
a) allegato n. 1: Ricognizione qualitativa e quantitativa della rete dei posti letto ospedalieri, comprensiva di quelli delle case di cura private convenzionate nonchè del residuo manicomiale e dei presidi di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) allegato n. 2: Criteri, standard e parametri per la definizione ed il dimensionamento qualitativo e quantitativo della rete ospedaliera, ivi compresi i servizi di emergenza e di assistenza neonatale;
c) allegato n. 3: Determinazione complessiva del fabbisogno ospedaliero, su base regionale.

2. Il fabbisogno di posti letto, in relazione a quanto indicato nell'allegato di cui alla lettera c) del comma 1 nonchè agli standard e parametri previsti nell'allegato di cui alla lettera b) del comma stesso, è quantificato in complessivi 31.928 posti letto, corrispondenti a 6,150 per mille abitanti. Il rientro dall'eccedenza di posti letto rispetto al predetto fabbisogno è effettuato in misura non inferiore al 15%, nell'ambito dei provvedimenti indicati al successivo art. 4 e, per la quota residua, entro il 31 dicembre 1995. Il fabbisogno di posti letto è articolato nelle diverse aree funzionali come segue:
- area funzionale di medicina: 13.571 (2,614%);
- area funzionale di chirurgia: 10.850 (2,090%);
- area delle terapie intensive: 883 (0,170%);
- area materno-infantile: 3.769 (0,726%);
- area della riabilitazione e lungodegenza post-acuzie: 2.855 (0,550%).

3. Le operazioni di sconvenzionamento previste agli artt. 10, commi 2, 3 e 4, 11 e 12 concorrono al raggiungimento della misura di rientro dall'eccedenza di posti letto, prevista in sede di prima attuazione della presente legge dal comma 2.



Art. 4
(Riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, in attuazione delle linee programmatiche e di indirizzo di cui all'art. 3 ed in conformità alle prescrizioni della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, provvede, previa verifica della situazione esistente, alla quantificazione dei posti letto complessivi, distinti per area funzionale e disciplina, delle singole unità sanitarie locali, così come risultanti a seguito del riazzonamento previsto dall'art. 3, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di ciascun complesso ospedaliero, individuato per essere costituito in azienda ospedaliera in attuazione del decreto legislativo stesso. La Giunta regionale, nel definire l'assetto organizzativo degli ospedali, accorpa, di norma, ai fini funzionali e tenuto conto del bacino di utenza e della specificità del territorio, quelli ubicati nell'ambito della stessa unità sanitaria locale, che non siano destinati ad essere costituiti in aziende ospedaliere, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Ai fini della riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera, gli ospedali sono classificati dalla Giunta regionale in tre livelli assistenziali, in rapporto agli aspetti dimensionali, al bacino di utenza, alla complessità del modello organizzativo interno, in termini di disponibilità di specialità e di servizi e di dotazione qualitativa e quantitativa di tecnologie e di personale, nonchè al grado di risposta ai bisogni sanitari della popolazione servita.

3. La distribuzione dei posti letto tra le diverse discipline nell'ambito delle aree funzionali può essere rideterminata annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in correlazione con l'attuazione del progetto di cui al comma 1 e con la realizzazione del sistema di emergenza sanitaria, anche in rapporto alle effettive esigenze assistenziali del territorio e tenuto conto delle valutazioni fornite dall'organismo di cui all'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. Nell'ambito dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, sono stabiliti i tempi di realizzazione della riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera, assegnando priorità ai servizi connessi alle emergenze sanitarie, avuto anche riguardo a quelli trasfusionali, in rapporto alle risorse effettivamente disponibili, ivi comprese le quote di finanziamento di cui all'art. 12, comma 4 lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La Giunta regionale individua, altresì, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presene legge, le modalità di rientro nel limite complessivo di posti letto indicato al comma 2 dell'art. 3.

5. I provvedimenti della Giunta regionale previsti nei precedenti commi sono adottati, sentita la competente commissione del Consiglio regionale, che si esprime nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Si ritiene favorevole il parere ove la commissione non si esprima entro il termine di cui innanzi, che decorre dal momento in cui il provvedimento viene messo all'ordine del giorno della commissione.



Art. 5
(Sistema di emergenza sanitaria)

1. E' istituito nel territorio della Regione Lazio il sistema integrato di emergenza sanitaria, finalizzato a rispondere alle richieste di soccorso in condizioni di emergenza e urgenza nonchè a realizzare un idoneo filtro ai ricoveri mediante i necessari collegamenti tra le strutture ospedaliere e territoriali. Il sistema di emergenza sanitaria si articola nelle due fasi operative di allarme e di risposta, strettamente interconnesse attraverso una apposita rete di collegamenti.

2. Nella fase di allarme, le strutture di riferimento sono la centrale operativa regionale ubicata a Roma, presso il complesso ospedaliero San Camillo, Forlanini e Spallanzani, le centrali operative provinciali, ubicate, per la provincia di Roma, presso il complesso predetto e, per le altre province, presso gli ospedali del capoluogo nonchè le postazioni dei mezzi di soccorso. Le centrali operative rispondono alla chiamata sanitaria tramite il numero unico telefonico 118 e sono collegate operativamente mediante sistemi di fonia, radiofrequenza dedicata ed informatici con le postazioni, o mezzi di soccorso, il servizio di guardia medica, i punti di primo soccorso e la rete ospedaliera. Il funzionamento delle centrali operative è regolato da protocolli uniformi sul territorio regionale, predisposti dal responsabile della centrale operativa regionale, in collaborazione con i responsabili delle centrali operative provinciali e verificati dall'Assessorato regionale alla sanità.

3. Nella fase di risposta, le strutture di riferimento sono gli ospedali sede di pronto soccorso e di dipartimento di emergenza e accettazione di primo e secondo livello, individuati a norma dell'allegato di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). Ad integrazione e completamento delle strutture predette, sono individuati i punti di primo soccorso territoriale negli ospedali che non posseggano i requisiti per essere sedi di pronto soccorso e nelle zone territoriali urbane ed extra urbane prive di adeguate strutture ospedaliere. Il servizio di guardia medica è direttamente coinvolto nella fase di risposta a livello territoriale, ed è collegato direttamente alla centrale operativa provinciale. I medici di guardia medica sono inseriti nel sistema di emergenza sanitaria, previo superamento di un apposito corso di formazione.

4. Il dipartimento di emergenza e accettazione (D.E.A.) costituisce il collegamento funzionale, nell'ambito del bacino di utenza e nel territorio di competenza, tra i presidi territoriali ed i servizi e le divisioni dell'ospedale di riferimento, comunque impegnati nell'emergenza sanitaria, al fine di assicurare le prestazioni più adeguate in relazione al caso da trattare. Il DEA deve:
a) garantire il massimo livello di assistenza sanitaria in relazione alle risorse secondo gli standard prefissati;
b) consentire gli opportuni collegamenti tecnico-organizzativi dei presidi sanitari coinvolti nel sistema di emergenza sanitaria, situati nel territorio di riferimento;
c) razionalizzare le risorse disponibili secondo il metodo della programmazione;
d) perseguire un ottimale rapporto tra costo dei servizi e relativi benefici, per assicurare adeguati livelli di assistenza, fin dal primo intervento, anche mediante protocolli diagnosticoterapeutici periodicamente verificati ed aggiornati;
e) consentire, attraverso la programmazione degli interventi formativi, il più alto livello di addestramento del personale comunque impiegato nel sistema di emergenza sanitario;
f) perseguire l'umanizzazione dei rapporti tra utenti e personale sanitario;
g) introdurre il metodo della verifica della qualità delle cure prestate;
h) contribuire all'educazione sanitaria dei cittadini per un corretto uso del sistema di emergenza sanitaria, anche mediante attività di informazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

5. Gli ospedali sede di dipartimento di primo e secondo livello, allo scopo di garantire la massima e tempestiva disponibilità di posti letto, devono perseguire una ottimale gestione delle degenze in applicazione dei parametri previsti dall'allegato di cui all'art. 3, lettera b).

6. La Regione promuove specifici interventi di attività di formazione, addestramento e qualificazione per il personale comunque addetto al sistema di emergenza sanitaria da organizzare presso la sede della centrale operativa regionale.

7. Fino alla emanazione della direttiva di cui all'art. 8, comma 5, le modalità di funzionamento dei dipartimenti di emergenza e accettazione sono individuate nel piano di cui al comma 10.

8. L'apporto al sistema di emergenza sanitaria delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni private è disciplinato mediante apposite convenzioni, da stipularsi in conformità a schemi-tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto, per quanto attiene le associazioni di volontariato, della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29. In sede di stipula delle convenzioni, è data priorità ai servizi messi a disposizione dalla Croce Rossa Italiana, purchè rispondenti agli standard previsti nel piano di cui al comma 10.

9. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sono definiti appositi programmi di valutazione e di verifica dei servizi e delle prestazioni del sistema di emergenza sanitaria avvalendosi, a tal fine, anche di una apposita commissione tecnica, composta da esperti nel settore, istituita con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, è, altresì, costituito un comitato etico per valutare la rispondenza del sistema di emergenza sanitaria ai diritti della persona.

10. In osservanza alla normativa prevista nel presente articolo, il Consiglio regionale adotta, con propria deliberazione, uno specifico piano per la realizzazione del sistema di emergenza sanitaria.



Art. 6
(Riorganizzazione delle strutture di assistenza perinatale)

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 10, comma 3, la riorganizzazione delle strutture per l'assistenza perinatale sarà effettuata dalla Giunta regionale, nell'ambito dei provvedimenti di cui agli artt. 4 e 8 in conformità ad uno specifico piano che sarà approvato con apposita deliberazione del Consiglio regionale.


Art.7
(Ospedali al di sotto di 120 posti letto.)

1. Le strutture ospedaliere gestite direttamente dalle unità sanitarie locali, con una dotazione di posti letto inferiore a 120, sono riconvertite come segue:
a) accorpamento, previa eventuale trasformazione, anche parziale, dei relativi servizi, nell'ambito del presidio ospedaliero di unità sanitaria locale di cui all'art. 4, ridefinendo la distribuzione complessiva dei servizi e dei posti letto e favorendo la realizzazione delle strutture polivalenti di cui alla successiva lettera b), anche con riferimento al bacino di utenza e tenuto conto della fluttuazione della popolazione;
b) variazione del tipo di destinazione a fini sanitari mediante trasformazione in strutture extraospedaliere poliambulatoriali, in residenze sanitarie assistenziali o in altre strutture residenziali o semiresidenziali non ospedaliere, privilegiando la realizzazione di strutture polivalenti;
c) disattivazione ai fini della variazione di destinazione per usi non sanitari per quei presidi che risultino non utilizzabili a fini sanitari, avuto riguardo allo stato e qualità delle strutture edilizie, nonchè alla funzionalità ed economicità della gestione e che si trovino in ambiti territoriali che dispongano dei previsti standard di posti letto.

2. In relazione a quanto previsto al precedente comma 1, nell'ambito dello standard di posti letto per mille abitanti di cui all'art. 3, comma 2, al fine di assicurare ai cittadini livelli minimi di assistenza, potranno essere mantenuti in attività presidi ospedalieri che presentino una dotazione al di sotto dei 120 posti letto, qualora essi siano collocati in aree territoriali sprovviste di altri presidi ospedalieri e con difficoltà di accesso ad altri ospedali, avuto riguardo alle caratteristiche del sistema orografico e della viabilità, purchè in collegamento funzionale con altri ospedali, nonchè quelli di particolare specializzazione con bacino di utenza multizonale.


Art. 8
(Organizzazione per aree funzionali - Dipartimenti)

1. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, ove costituite, nonchè le istituzioni di cui agli artt. 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti regionali di riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera, presentano alla Regione, Assessorato sanità, una proposta per attuare, nell'ambito delle strutture ospedaliere di competenza, il modello organizzativo delle aree funzionali omogenee di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con presenza obbligatoria del day-hospital e di spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria e posti letto per le camere a pagamento. L'istituzione del day-hospital è effettuata attraverso la riconversione di una quota parte dei posti letto complessivi, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 2 di cui all'art. 3, comma 1. I posti letto da destinare alla istituzione delle camere a pagamento nonchè quelli riservati all'esercizio della libera professione intramuraria non sono compresi nello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dall'art. 3, comma 2.

2. Il modello organizzativo di cui al comma 1 deve prevedere l'organizzazione dell'ospedale in dipartimenti, collegati funzionalmente anche con le strutture extraospedaliere. Il coordinamento del dipartimento, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione del riordinamento del servizio sanitario nazionale a norma della legge 23 ottobre 1992, n. 502, è affidata ad uno dei dirigenti delle strutture afferenti al dipartimento, designato dall'ufficio di direzione integrato, a tale scopo, dai dirigenti delle strutture stesse.

3. Per consentire l'esercizio delle attività libero-professionali intramurarie, qualora sia comprovata l'impossibilità di organizzarle all'interno dei presidi ospedalieri pubblici, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, ove costituite, nella proposta di cui al comma 1, possono prevedere la utilizzazione, a tale scopo, in via temporanea e, comunque, nei limiti fissati dall'art. 4, comma 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di posti letto ubicati nelle case di cura, a tal fine convenzionate, purchè in prossimità dei presidi stessi.

4. Le proposte di cui al comma 1 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica della loro compatibilità con la programmazione regionale e della loro rispondenza alle direttive della Regione, emanate a norma del successivo comma. Nella stessa deliberazione sono indicati, per ogni presidio, i tempi di realizzazione del modello organizzativo delle aree funzionali omogenee, in funzione delle risorse effettivamente a disposizione.

5. La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, emana una apposita direttiva, nella quale sono indicati i criteri tecnico-organizzativi cui si devono attenere le unità sanitarie locali, individuando, tra l'altro, le modalità per l'attuazione dei dipartimenti, del day-hospital, delle attività di preospedalizzazione, di dimissione protetta e di ospedalizzazione domiciliare, ai fini della riduzione dei tempi di degenza e fissa le tariffe per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e per i ricoveri nelle camere a pagamento, in relazione a quanto previsto nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

6. I provvedimenti della Giunta regionale di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono adottati, sentita la competente commissione consiliare permanente, con le modalità di cui all'art. 4, comma 5.

7. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984, in tema di requisiti minimi dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio si applicano ai presidi pubblici di laboratorio, ivi compresa la qualificazione del personale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

8. Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15.



Art. 9
(Istituti di ricovero e cura obbligatoriamente convenzionati con il servizio sanitario regionale)

1. I rapporti convenzionali con le istituzioni indicate agli artt. 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono ridefiniti sulla base delle linee di programmazione e di indirizzo di cui all'art. 3 e delle determinazioni di cui agli artt. 4 e 8, per le istituzioni ivi previste.

2. L'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi universitari, ivi compresi quelli connessi ad esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri a carico del servizio sanitario regionale, è attuata, d'intesa tra Regione e Università, nell'ambito del fabbisogno complessivo di servizi ospedalieri, definito ai sensi del precedente art. 3, nel rispetto della normativa contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. L'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi ospedalieri da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'attività di ricerca scientifica biomedica svolta dagli stessi. E' altresì soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi ospedalieri da parte delle istituzioni di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè le variazioni di organico che comportino nuovi oneri di spesa ovvero modificazioni dell'assetto organizzativo della struttura.

4. La Giunta regionale, al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, è tenuta ad acquisire il parere della competente commissione permanente del Consiglio regionale che si esprime, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con le modalità di cui all'art. 4, comma 5.

5. L'eventuale riconoscimento quale presidio dell'unità sanitaria locale delle strutture di cui al secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, potrà essere previsto nell'ambito del piano sanitario regionale, da emanarsi a norma dell'art. 1, comma 54, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.



Art. 10
(Case di cura private convenzionate)

1. Le convenzioni con le case di cura private sono decadute. Esse continuano a produrre effetto, salvo quanto previsto nei commi 2, 3 e 4 e negli artt. 11 e 12, fino al termine indicato nei provvedimenti di riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera di cui all'art. 4, nei quali è indicato il fabbisogno di attività ospedaliere da convenzionare, distinto per discipline, in conformità ai seguenti criteri:
a) complementarietà delle attività svolte dalle case di cura private convenzionate rispetto a quelle dei presidi ospedalieri pubblici;
b) convenzionabilità delle case di cura private per le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti dalla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, ovvero, nelle more dell'adozione della definitiva deliberazione di conferma dell'autorizzazione, sia stato emanato il provvedimento di accoglibilità previsto dal comma 4 dell'art. 58 della legge stessa;
c) convenzionabilità delle case di cura private per le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti strutturali organizzativi e funzionali previsti dalla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, ovvero, nelle more dell'adozione della definitiva deliberazione di conferma dell'autorizzazione, sia stato emanato il provvedimento di accoglibilità previsto dal comma 4 dell'art. 58 della legge stessa;

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sconvenzionati, a tutti gli effetti, tutti i posti letto delle case di cura afferenti alle seguenti discipline:
a) discipline i cui posti letto sono stati utilizzati nel 1992 in misura superiore al 50% ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 30 giugno 1975 concernente gli schemi di convenzione con le case di cura private;
b) pediatria.
Al fine di far fronte alla carenza di posti letto di terapia intensiva neonatale o, comunque di terapia intensiva, i posti letto di pediatria sconvenzionati possono essere riconvertiti in posti letto delle predette specialità, purchè la casa di cura sia già convenzionata per le specialità stesse.

3. Dalla stessa data sono sconvenzionati i posti letto di ostetricia e ginecologia ubicati in case d cura in cui sia stato effettuato nel 1992 un numero di parti inferiore a 300 e che non abbiano le seguenti caratteristiche:
a) assistenza al neonato ivi inclusa la rianimazione primaria, attraverso personale medico costituito da neonatologi o pediatri con particolare competenza, in numero tale da assicurare una pronta reperibilità 24 ore su 24;
b) monitoraggio cardiotocografico in sala travaglio-parto;
c) dotazione del personale sanitario previsto dagli artt. 31 e 37 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, in deroga alla legge regionale 16 aprile 1993, n. 18;
d) locali idonei, attrezzature e presidi diagnostico-assistenziali in grado di garantire una funzionalità 24 ore su 24;
e) possibilità di effettuare, in situazioni di rischio improvviso per il feto o per la donna, un parto cesareo entro 30 minuti, in idonei locali dotati delle attrezzature per anestesia e gas medicali necessari e per l'intervento.

4. Nel quadro del provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, la Giunta regionale prevede lo sconvenzionamento, fino al 20 per cento dei posti letto complessivi, a livello regionale, ubicati nelle case di cura private convenzionate per medicina generale e chirurgia generale, in relazione al tasso di eccedenza di tali discipline nei diversi bacini di utenza nonchè al grado di funzionalità delle strutture. Una quota fino al 10 per cento di tali posti letto è sconvenzionata, in conformità ai predetti criteri, in sede di prima attuazione della presente legge.

5. I posti letto sconvenzionati a norma del presente articolo possono essere utilizzati, per paganti in proprio, in deroga all'art. 47 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64.



Art. 11
(Case di cura private per lungodegenti)

1. La Giunta regionale, nel quadro del provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, fissa i tempi e le modalità per la riorganizzazione dei centri di assistenza e riabilitazione di cui al regolamento regionale 28 agosto 1976, n. 2 nonchè delle case di cura private per lungodegenza già convenzionate con l'ex Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e la riconduzione degli stesi nell'ambito degli standard di posti-letto funzionali e tipologici previsti dalla vigente normativa, in correlazione con l'entrata in funzione delle residenze sanitarie assistenziali, sulla base di apposite verifiche effettuate dalle unità sanitarie locali sull'utenza, per l'accertamento, in particolare, delle cause della non autosufficienza dei ricoverati, ai fini del loro reinserimento nel contesto sociale o in ambiti più propri di assistenza, finalizzati, prevalentemente, all'assistenza geriatrica. Tali centri e case di cura potranno trasformarsi, in relazione alla loro tipologia, anche edilizia, in strutture polivalenti dotate di un complesso di servizi sanitari, diagnostico terapeutici, anche di piccola chirurgia ambulatoriale, di riabilitazione e socio-assistenziali comprendenti in particolare:
a) posti- letto, anche a ciclo diurno, di lungodegenza o riabilitazione post-acuzie;
b) posti-residenza, anche a ciclo diurno, di residenze sanitarie assistenziali;
c) servizi residenziali o semiresidenziali di tipo socio-assistenziale. La nuova organizzazione interna delle predette strutture dovrà tener conto delle condizioni, esigenze e patologie degli utenti ed essere tale da assicurare la continuità degli interventi. Le domande per le trasformazioni a norma del presente comma devono essere presentate alla Regione entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 15 per cento dei posti letto convenzionati alla stessa data è progressivamente sconvenzionato, a tutti gli effetti, man mano che si renderanno liberi per dimissioni di pazienti a seguito delle verifiche di cui al comma 1, o per altre cause. Tali posti letto possono essere utilizzati per paganti in proprio, in deroga all'art. 47 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei confronti delle case di cure che, entro i trenta giorni successivi alla data di approvazione di apposito regolamento, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino domanda di riconversione, corredata da idonea documentazione, per almeno il 15 per cento dei posti letto in posti di residenza sanitaria assistenziale. Tali case di cura concorderanno con la Regione, previe intese con le relative associazioni, i tempi di realizzazione delle necessarie ristrutturazioni, che dovranno essere completate entro e non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. In difetto, i predetti posti letto saranno sconvenzionati a tutti gli effetti.

4. Per i posti letto non sconvenzionati ai sensi dei commi 2 e 3, le convenzioni continueranno a produrre effetti fino all'entrata in vigore delle convenzioni con le residenze sanitarie assistenziali e delle nuove convenzioni con le istituzioni sanitarie private a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995. Nuovi ricoveri sui predetti posti letto potranno essere consentiti esclusivamente previa autorizzazione dell'unità sanitaria locale di residenza dell'assistito, sulla base del giudizio espresso da una apposita unità valutativa multidisciplinare con il compito di:
a) valutare l'esigenza del ricovero e fissarne la durata massima;
b) definire, per ciascun paziente, il piano di intervento, nel quale dovranno essere individuate, in funzione delle condizioni sanitarie sociali, familiari ed economiche dello stesso le soluzioni assistenziali da adottare;
c) vigilare sistematicamente, anche tramite la U.S.L. ove è ubicata la casa di cura, sull'andamento del ricovero, al fine di promuovere la dimissione del paziente. Per le finalità predette, le unità sanitarie locali possono avvalersi delle unità valutative del centro di assistenza sanitaria domiciliare di cui alla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 80, eventualmente integrate.

5. La durata dei ricoveri autorizzati a norma del comma 4 non può superare i sessanta giorni, salvo proroga autorizzata dall'unità valutativa di cui al comma stesso, per comprovate condizioni patologiche di maggiore durata che richiedano un trattamento diagnostico-terapeutico non erogabile in forma extra-ospedaliera.

6. Le case di cura private sconvenzionate a norma del presente articolo avranno priorità in sede di convenzionamento con le residenze sanitarie assistenziali per i posti letto trasformati. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente del Consiglio regionale, autorizza la riconversione in residenze sanitarie assistenziali delle case di cura private che ne abbiano fatto richiesta ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 3, anche in deroga ai requisiti di carattere strutturale indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1989, semprechè sia garantita la caratterizzazione tipologica delle strutture e la funzionalità nonchè la efficienza dei servizi in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti. Resta fermo che alle case di cura che non abbiano presentato domanda di riconversione nel termine previsto dal comma 3 si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

7. Per favorire l'assistenza agli anziani non autosufficienti e cronici stabilizzati, in ambiti più propri, in conformità ai livelli assistenziali di cui all'art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la Regione finalizza appositi fondi nell'ambito di quelli indicati all'art. 19.

7-bis. In attesa che siano realizzate le residenze sanitarie assistenziali o vengano attivate forme adeguate di spedalizzazione domiciliare integrata, i pazienti con forme croniche stabilizzate o gli anziani ultrasessantacinquenni abbisognevoli di trattamenti protratti di conservazione sono transitoriamente assegnati alla funzione di lungodegenza, ai sensi dei punti F2 ed F5 del decreto Ministro della sanità 13 settembre 1988 (3).



Art. 12 (4)
(Strutture psichiatriche)

1.Nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 4, in attuazione del piano di cui all’articolo 3 ed in conformità alle prescrizioni della presente legge, è previsto il completamento della rete dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, secondo gli standard fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 (Approvazione del progetto-obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-1996”), attraverso l’istituzione di nuovi servizi ed il potenziamento, ove necessario, di quelli esistenti.

2.La Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare permanente e la commissione regionale unica per la salute mentale (C.R.U.Sa.M.) di cui all’articolo 3 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 e successive modifiche, il piano generale di riconversione delle strutture private attualmente accreditate.

3.Sulla scorta del piano generale di cui al comma 2, una quota parte dei posti complessivi delle case di cura neuropsichiatriche private esistenti deve essere riconvertita, in relazione alla tipologia anche edilizia delle case di cura stesse, nell’ambito di strutture alternative al ricovero ospedaliero, secondo criteri definiti nel piano di cui al comma 2.

4.Il Dipartimento di salute mentale prescrive l’accesso ed effettua una sistematica valutazione degli assistiti ricoverati nelle case di cura neuropsichiatriche private mediante una équipe multidisciplinare, in funzione del loro reinserimento nel contesto sociale o in ambiti più propri di assistenza.


Art. 13
(Servizi ospedalieri pubblici ubicati in case di cura già convenzionate con l'ex Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, in sede di adozione dei provvedimenti di riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera di cui all'art. 4, stabilisce la destinazione dei servizi ospedalieri pubblici ubicati nelle case di cura private già convenzionate con l'ex Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, individuando le divisioni ed i servizi che devono essere ricondotti all'interno degli stabilimenti ospedalieri direttamente gestiti dalle unità sanitarie locali e quelli che devono essere mantenuti nelle strutture in cui sono collocati, in relazione alla relativa ubicazione nonchè alle specifiche esigenze della popolazione.

2. Al fine della realizzazione di quanto indicato al comma 1, la Giunta regionale individua le modalità:
a) per attuare la mobilità del personale operante presso le divisioni e servizi da ricondurre all'interno degli stabilimenti ospedalieri pubblici;
b) per la gestione della struttura privata utilizzata nello svolgimento delle attività ospedaliere pubbliche, ricorrendo anche alle forme di sperimentazione gestionale previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.


Art. 14
(Personale)

1. Il personale che, a seguito del processo di riorganizzazione di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 non possa essere ricollocato in strutture ospedaliere esistenti nella unità sanitaria locale e risulti, pertanto, in eccedenza rispetto alle effettive necessità organizzative, viene ricollocato nell'ambito delle strutture e servizi extraospedalieri dell'unità sanitaria locale stessa mediante le procedure di mobilità obbligatoria previste dalla vigente normativa. Qualora i dipendenti in eccedenza non trovino, idonea collocazione nell'unità sanitaria locale di appartenenza saranno parimenti attivati i processi di mobilità ad altre unità sanitarie locali sempre nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa. E' fatta salva in ogni caso la facoltà del personale di accedere, a domanda, alle procedure di mobilità attivate ai sensi della normativa vigente.

2. Gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali sono tenuti ad applicare nei confronti di tutto il personale dipendente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, adottando, in caso di accertata incompatibilità, i conseguenti provvedimenti, anche di carattere disciplinare.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al personale equiparato a quello del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. L'accertamento dell'incompatibilità e l'adozione dei conseguenti provvedimenti sono effettuati dalle competenti autorità nel rispetto dell'ordinamento delle relative istituzioni.

4. La definizione delle nuove piante organiche dei presidi ospedalieri sarà effettuata in applicazione della normativa che verrà emanata in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ai fini della classificazione degli ospedali in categorie funzionali.

5. Per il personale operante presso le strutture private convenzionate che risulti eccedente a seguito del processo di sconvenzionamento previsto dalla presente legge, la Regione ne promuoverà il riassorbimento all'interno della rete di strutture private, ivi comprese le residenze sanitarie assistenziali, nell'ambito delle procedure di mobilità, previste dalla vigente normativa. Per il personale che non troverà collocazione nelle predette strutture, la Regione ne promuoverà il riassorbimento all'interno delle strutture pubbliche, anche mediante riserva di posti nelle procedure concorsuali, in conformità alle norme di legge.

6. Al fine di favorire i processi di mobilità di cui al comma 5, la Regione attiverà le necessarie iniziative di riqualificazione del personale. La Regione prevederà, altresì, nell'ambito dei provvedimenti normativi ed amministrativi di attuazione delle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 31 gennaio 1992, n. 59, idonee forme di promozione e sostegno finalizzato alla creazione di opportunità di lavoro per il personale che non possa trovare collocazione a norma del comma 5.


Art. 15
(Azioni finalizzate al risparmio)

1. Le attività ospedaliere devono essere finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) contrazione della durata media della degenza;
b) potenziamento delle attività di preospedalizzazione, di dimissioni protette, di day-hospital, di ospedalizzazione domiciliare;
c) riduzione dei tempi di attesa per il ricovero;
d) aumento della produttività dei servizi dotati di apparecchiature complesse o ad alto costo, il cui impiego dovrà essere potenziato ed ottimizzato.

2. Le attività extra-ospedaliere devono essere finalizzate ai seguenti obiettivi:
a) attuazione di piani mirati di educazione sanitaria, in particolare per incentivare l'uso corretto dei servizi e delle prestazioni nonchè dei farmaci;
b) potenziamento delle attività di prevenzione;
c) potenziamento delle attività territoriali, dirette, in particolare, all'attivazione dei distretti, alla realizzazione di centri unici di prenotazione e di servizi volti a contrastare il fenomeno dei ricoveri impropri e revisione delle procedure per l'erogazione delle prestazioni.

3. Per le stesse finalità e obiettivi di cui al comma 1, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, ove costituite, provvedono alla riorganizzazione dei turni di lavoro negli ospedali allo scopo di assicurare la piena funzionalità dei servizi e, in particolare, il funzionamento, per tutto l'arco delle 24 ore, delle attrezzature ad alta tecnologia.



Art. 16
(Azioni finalizzate alla deistituzionalizzazione)

1. Le unità sanitarie locali, in conformità alle direttive impartite dall'Assessore regionale alla sanità svolgono attività di valutazione permanente di carattere multidimensionale sui soggetti non autosufficienti appartenenti alle aree della senescenza, della disabilità e del disagio mentale, ricoverati nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private convenzionate, al fine di ridurre al massimo la durata dei ricoveri, in particolare, nei reparti di medicina, nelle strutture per riabilitazione ed in quelle destinate a persone non autosufficienti o croniche.



Art. 17
(Sistema informativo sanitario)

1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, l'Assessorato regionale alla sanità si avvale del sistema informativo sanitario quale strumento per la gestione mirata ed ottimale delle risorse.

2. Il sistema informativo sanitario assolve alle funzioni di coordinamento e di organizzazione della funzione informativa a livello regionale e di unità sanitaria locale secondo criteri omogenei, strettamente collegati alle finalità complessive del sistema sanitario e delle peculiarità organizzative e funzionali a livello regionale e di unità sanitaria locale.

3. A tal fine il sistema informativo sanitario svolge i seguenti compiti:
a) predisposizione del programma delle attività da sottoporre annualmente all'approvazione della Giunta regionale;
b) analisi dei bisogni e delle richieste di informazione dei settori dell'Assessorato alla sanità verificandone la fattibilità e compatibilità rispetto al programma;
c) analisi dei flussi informativi esistenti a livello nazionale e regionale e rilevazione della loro congruità e del loro grado di interconnessione, favorendo la messa a regime di quelli ritenuti più idonei per il perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale;
d) definizione e individuazione di un sistema di indicatori finalizzato alla verifica e alla valutazione della quantità e della qualità dell'assistenza;
e) sperimentazione a livello delle unità sanitarie locali di sistemi informativi riferiti alle sperimentazioni gestionali previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
f) attivazione della formazione degli operatori sanitari, tecnici, e amministrativi per l'uso dei nuovi strumenti e metodologie informative.

4. Nelle more della riorganizzazione delle strutture regionali previste dalla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, le funzioni del sistema informativo sono svolte dall'ufficio I del settore 57 - Programmazione sanitaria, in collegamento con le altre strutture dell'Assessorato alla sanità e, in particolare, con l'osservatorio epidemiologico regionale.

5. L'osservatorio epidemiologico regionale di cui alla legge regionale 13 febbraio 1991, n. 48, e l'ufficio I del settore 57 - Programmazione sanitaria, per le attività di rispettiva competenza, svolgono le funzioni di ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.



Art. 18
(Osservatorio regionale dei prezzi e dei beni e servizi e delle tecnologie delle unità sanitarie locali)

1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituito l'Osservatorio regionale dei prezzi dei beni e servizi e delle tecnologie delle unità sanitarie locali, di seguito denominato osservatorio, al fine di acquisire elementi utili per il controllo della gestione delle unità sanitarie locali stesse e per la programmazione sanitaria regionale nella specifica materia.

2. L'osservatorio, nelle more della riorganizzazione delle strutture regionali previste dalla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce funzione integrata dei settori 53 - Problemi istituzionali del servizio sanitario nazionale, 56 - Problemi finanziari del servizio sanitario nazionale, 57 - Programmazione sanitaria.

3. L'osservatorio opera in collegamento con il sistema informativo di cui all'art. 17 e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) effettuazione di rilevazioni sui beni di largo consumo, sui servizi, sulle attrezzature e sugli strumenti acquistati dalle unità sanitarie locali, con riferimento ad elementi quali il prezzo, la qualità, la quantità, le modalità di contrattazione per le relative forniture e per l'approvvigionamento nonchè ad altri elementi significativi che caratterizzano le forniture o i servizi;
b) elaborazione dei dati raccolti per settori merceologici e standard qualitativi e quantitativi, al fine della valutazione della spesa delle unità sanitarie locali e per la individuazione dei massimali di riferimento per il finanziamento della spesa sanitaria.

4. Per lo svolgimento dei compiti previsti al comma 3 l'osservatorio acquisisce i dati tecnici ed economico-finanziari relativi:
a) alle tecnologie, infrastrutture, beni e servizi delle unità sanitarie locali;
b) alle imprese fornitrici delle tecnologie, infrastrutture, beni e servizi;
c) alle modalità di aggiudicazione delle forniture e sui contenuti dei relativi contratti;
d) alla spesa effettivamente sostenuta, sia di parte corrente che in conto capitale, per l'acquisizione di beni e servizi e ai tempi di pagamento delle forniture.

5. Le modalità di funzionamento dell'osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, nella quale sono indicati:
a) le procedure per la rilevazione e raccolta dei dati;
b) le iniziative da adottare in caso di scostamento dei prezzi dei beni e servizi e tecnologie acquisiti dalle unità sanitarie locali rispetto a quelli normalmente praticati sul mercato ovvero di irregolarità nelle procedure contrattuali;
c) i criteri e le modalità per la classificazione e codifica inventariale dei beni delle unità sanitarie locali;
d) le modalità di collegamento dell'osservatorio con gli analoghi osservatori nazionali e regionali.

6. Presso l'Assessorato alla sanità è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, una commissione di supporto all'attività dell'osservatorio, con funzioni di consulenza agli organi e strutture regionali in materia di beni e servizi delle unità sanitarie locali, composta dai dirigenti dei settori indicati al comma 2, dai dirigenti delle altre strutture regionali interessate, da dipendenti delle unità sanitarie locali, particolarmente qualificati nella materia, nonchè da esperti esterni. Il predetto decreto indica, altresì, le modalità di funzionamento della commissione.



Art. 19
(Finanziamenti)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e per il potenziamento dei servizi sanitari a domicilio, la Regione finalizza, annualmente, nel proprio bilancio, apposite risorse finanziarie derivanti sia dagli stanziamenti iscritti nei capitoli relativi agli interventi sanitari e socio-assistenziali. In particolare, per le finalità di cui ai precedenti artt. 11, 12 e 16, sugli appositi capitoli del bilancio regionale sono finalizzati annualmente fondi per l'erogazione di sussidi economici alle famiglie dei soggetti dimessi dalle strutture per lungodegenza, di riabilitazione, psichiatriche e neuropsichiatriche.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale una proposta di adeguamento del piano di interventi approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 1990, n. 1108, in attuazione dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di renderlo compatibile e coerente con la riorganizzazione della rete ospedaliera nonchè con le risorse a disposizione.



Allegati:
(Omissis).



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 ottobre 1993, n. 29.

(2) Tutti i provvedimenti attuativi della presente legge sono stati delegati alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 16.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 10 marzo 1995, n. 5.

(4) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 2002, n. 2

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.