L.R. 20 Marzo 1975, n. 32 |
Obbligo per tutti i comuni del Lazio di formazione del piano regolatore generale del proprio territorio ed obbligo, per quelli dotati di strumento urbanistico approvato prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (rectius: decreto ministeriale 2 aprile 1968) di adeguare lo strumento urbanistico ai limiti e rapporti fissati dal detto decreto interministeriale. (1) |
Art. 1 Tutti i comuni della Regione sono obbligati alla formazione del piano regolatore generale del proprio territorio, provvedendo ai relativi adempimenti nei termini di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso ciascuno dei termini predetti e salvo il caso di proroga non superiore ad un anno, concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata del comune, si adottano i provvedimenti sostitutivi previsti dal succitato art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765. I comuni della Regione dotati di piano regolatore generale approvato prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968 (rectius: decreto ministeriale 2 aprile 1968), sono tenuti ad adeguare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, lo strumento urbanistico ai limiti e rapporti fissati dal citato decreto interministeriale. Trascorso il termine di cui sopra e salvo il caso di proroga non superiore ai sei mesi concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata del comune, si applicano i provvedimenti sostitutivi previsti dalla vigente legge urbanistica. Note: (1) Pubblicata sul Bur 10 aprile 1975, n. 10. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 8 agosto 1975, n. 211. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |