[ Art.1
1. Fino all'attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed all'entrata in vigore del regime dei contratti di servizio da essa previsti, la quota del Fondo regionale trasporti per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private operanti nel settore di pubblici servizi di trasporto locale, da corrispondere ai sensi della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, è destinata, sino al limite del 90 per cento dell'intera disponibilità, alla copertura dei costi di esercizio delle aziende pubbliche esercitanti il trasporto intercomunale nell'ambito del territorio regionale e quello urbano del Comune di Roma.] Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 marzo 1997, n. 7. (2) Legge abrogata dal numero 85) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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