Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa. (1)(2)

Numero della legge: 57
Data: 22 ottobre 1993
Numero BUR: 31
Data BUR: 10/11/1993

L.R. 22 Ottobre 1993, n. 57
Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa. (1)(2)


Art. 1
(Oggetto ed ambito di applicazione.)

1. La presente legge, in armonia con le disposizioni di cui all'art. 48 dello Statuto ed in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, detta norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano alla Regione ed agli enti da essa dipendenti.


Capo I
Principi


Art. 2
(Qualificazione dell'attività amministrativa.)

1. L'attività amministrativa regionale è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità previsti dall'art. 97 della Costituzione.

2. Il procedimento amministrativo deve svolgersi in modo sollecito e snello. Esso non può essere aggravato con l'introduzione di adempimenti non previsti dalle leggi e dai regolamenti se non per straordinarie e motivate esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.


Art. 3
(Obbligo di provvedere.)

1. Nel caso in cui il procedimento amministrativo consegua necessariamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione regionale ha l'obbligo di concluderlo espressamente mediante l'adozione del provvedimento o di altro atto finale che gli è proprio.

2. Qualora l'atto adottato è soggetto a controllo preventivo e la sua efficacia sia sospesa per richiesta di chiarimenti da parte dell'organo al cui esame è stato sottoposto, l'Amministra-
zione regionale ha l'obbligo, entro i successivi trenta giorni, di controdedurre ovvero di concludere con un atto espresso di revoca o di annullamento.


Art. 4
(Termine del procedimento.)

1.Il procedimento amministrativo deve concludersi nel termine di quarantacinque giorni ovvero non superiore a novanta giorni qualora sia articolato in più fasi distinte. (2a)

2. I regolamenti di cui all'art. 39 stabiliscono per i diversi tipi di procedimento termini specifici per le varie fasi procedurali e l'adozione dell'atto finale, i quali non possono tuttavia superare quelli massimi indicati dal comma 1.

3. Il termine decorre dal ricevimento dell'istanza, se il procedimento è ad iniziativa di parte, ovvero dal primo atto d'impulso, a cura dell'autorità politica competente o del soggetto tenuto all'assegnazione della relativa responsabilità ai sensi dell'art. 9, se il procedimento deve essere iniziato d'ufficio.

4. Il termine s'intende sospeso in pendenza dei pareri obbligatori o degli atti e provvedimenti preventivi di enti o di organi esterni di cui agli artt. 19 e 21, nonchè negli altri casi previsti nei regolamenti di cui all'art. 39.

5. Il decorso del termine stabilito senza l'adozione di alcun atto finale costituisce inadempienza rispetto alla quale l'interessato può ricorrere al giudice in ogni momento, salvi i casi in cui la legge o il regolamento prevedano espressamente che il silenzio equivale ad accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 24.

6. L'inutile decorso del termine non priva comunque l'Amministrazione regionale del potere di provvedere, ferme restando le responsabilità previste dalla normativa vigente, ove ne ricorrano le condizioni, per l'autore del comportamento omissivo.


Art. 5
(Obbligo della motivazione.)

1. Ogni provvedimento o altro atto amministrativo deve essere motivato.

2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il processo logico attraverso, il quale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, si è determinata la decisione dell'Amministrazione regionale.

3. La motivazione può essere omessa negli atti a contenuto confermativo purchè sia indicato e reso disponibile agli interessati, attraverso il diritto di accesso di cui al capo V, l'atto richiamato contenente la motivazione.

4. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e quelli a contenuto generale.


Art. 6
(Obbligo della comunicazione, notificazione o pubblicazione.)

1. Ogni provvedimento o altro atto amministrativo finale del procedimento deve essere portato a conoscenza dei destinatari mediante apposita comunicazione, notificazione o pubblicazione, secondo quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti di cui all'art. 39.

2. Nell'atto di comunicazione, notificazione o pubblicazione di cui al comma 1 deve essere indicata la possibilità di proporre i vari tipi di ricorsi amministrativi, giurisdizionali e al Capo dello Stato e la loro alternatività, specificando i relativi termini e l'autorità decidente.


Art. 7
(Predeterminazione di criteri per la concessione di benefici economici.)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione, nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione regionale deve attenersi.

2. La possibilità di accesso ai benefici deve essere resa nota alle categorie di persone ed enti destinatari con idonee forme di pubblicità.

3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli atti di concessione dei benefici.


Capo II
Competenza e responsabilità del procedimento amministrativo

Art. 8 (2a1)
(Strutture competenti.)

1. La Regione svolge la propria attività amministrativa mediante le strutture organizzative costituite dai settori, dagli uffici e dalle sezioni così come indicate nella legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ciascuna delle strutture di cui al comma 1 è titolare dei singoli procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni attribuite alla sua competenza dalle leggi, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi regionali di carattere organizzatorio pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Art. 9 (2a2)
(Individuazione del responsabile.)

1. Il dirigente del settore provvede ad assegnare al dirigente dell'ufficio competente e questi al titolare della sezione competente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento, ai sensi degli artt. 23, comma 2, lettera z), e 24, comma 2, lettera f), della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35, fornendo le opportune indicazioni operative conferendo, ove opportuno, la delega di firma per l'adozione di atti meramente strumentali anche con rilevanza esterna.

2. Il dirigente, di settore o di ufficio, ove ritenga di avvalersi della facoltà di avocazione di cui alle disposizioni citate al comma 1, secondo le modalità ivi previste, rimane responsabile del singolo procedimento.

3. Nel caso in cui il procedimento amministrativo rientri nella competenza di più settori facenti parte della stessa area di coordinamento operativo, il coordinatore, o in sua assenza l'autorità politica cui spetta di proporne la nomina a norma dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35, individua il dirigente del settore responsabile del procedimento stesso. Tale responsabile può avvalersi, per i relativi adempimenti, di personale in servizio presso gli altri settori interessati, ivi compresi i dirigenti d'ufficio, instaurando con gli stessi, e a questo solo fine, il rapporto di direzione ed indirizzo previsto dall'art. 21, ultimo comma, della citata legge regionale.

5. Nel caso in cui nel procedimento amministrativo siano coinvolte competenze di più settori non facenti parte della stessa area di coordinamento operativo, i coordinatori interessati, e in loro assenza le autorità politiche cui spetta di proporne la nomina, individuano, d'intesa fra loro, il dirigente o i dirigenti di settore responsabili, rispettivamente, dell'intero procedimento o di singole fasi dello stesso e determinano le modalità operative e di utilizzazione del personale per i vari adempimenti.

6. L'assegnazione della responsabilità del procedimento avviene apponendo sulle singole pratiche l'indicazione del destinatario, la data dell'assegnazione stessa, nonchè la sottoscrizione del soggetto che vi provvede ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5.

7. I tempi per le procedure di assegnazione della responsabilità del procedimento sono compresi nel termine di cui all'art. 4, commi 1 e 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione è considerato responsabile del singolo procedimento il soggetto tenuto a provvedere all'assegnazione stessa.

8. Qualora il responsabile del procedimento ometta o ritardi gli atti relativi ovvero, nel corso dell'istruttoria, assuma un comportamento in contrasto con le leggi, i regolamenti e le direttive impartite dalla autorità politica o dal dirigente ai sensi della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35, il soggetto competente all'assegnazione, previa diffida, provvede in via sostitutiva al completamento del procedimento iniziato, nel rispetto dei termini stabiliti, ferme restando le responsabilità di cui all'art. 10, comma 2.


Art. 10 (2a3)
(Compiti del responsabile.)

1. Il responsabile del procedimento è preposto all'istruttoria degli atti relativi, svolge funzioni d'iniziativa e controllo degli adempimenti necessari, al fine di assicurare la conclusione del procedimento stesso nei termini stabiliti e nella rigorosa osservanza delle procedure previste dalle vigenti leggi di settore e dai regolamenti attuativi della presente legge, utilizzando le risorse della struttura di appartenenza e quelle individuate all'atto dell'assegnazione della responsabilità ai sensi dell'art. 9. In particolare, il responsabile:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'adozione dell'atto finale;
b) accerta d'ufficio i fatti, anche mediante consultazioni in via breve o riunioni conoscitive, chiede il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di atti erronei e incompleti, notizie e informazioni ad altre strutture o amministrazioni, può esperire indagini tecniche ed ispezioni ed ordinare esibizioni di documenti;
c) propone, o avendone la competenza, dispone lo svolgimento dell'istruttoria pubblica se sussistono le condizioni di cui all'art. 15;
d) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice la conferenza di servizi di cui all'art. 17;
e) cura le comunicazioni, le notificazioni e le pubblicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
f) conclude gli accordi con gli interessati di cui all'art. 14 ed adotta l'atto finale, ove ne abbia le relative competenze, ovvero trasmette le proposte al dirigente o all'organo competente.

2. Il responsabile risponde della regolarità della qualità e della tempestività dello svolgimento del procedimento, sotto il profilo penale, civile, amministrativo, contabile e disciplinare, secondo la normativa vigente per i dipendenti regionali.


Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo


Art. 11(2a4)
(Comunicazione agli interessati.)

1. Il responsabile del procedimento provvede a comunicarne l'avvio a coloro nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti diretti o che debbano intervenirvi per legge o per regolamento. L'avvio del procedimento deve essere altresì comunicato a coloro che, pur essendo estranei al procedimento stesso, possono subire dall'atto finale un pregiudizio giuridicamente rilevante, purchè essi siano specificamente ed immediatamente individuabili, senza particolari indagini.

2. La comunicazione di cui al comma 1 va effettuata tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio del procedimento, con le modalità di cui all'art. 12.

3. Ove sussistano fondate ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, si può prescindere dalla relativa comunicazione di avvio, esplicitandone le motivazioni nell'atto finale.

4. L'Amministrazione regionale può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi precedenti.


Art. 12 (2a5)
(Forma e contenuto della comunicazione.)

1. La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data ai singoli destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) la struttura competente, in cui è possibile prendere visione degli atti;
b) l'oggetto dell'atto finale e le eventuali norme di riferimento;
c) il nominativo della persona responsabile del procedimento;
d) il termine di conclusione del procedimento nonchè quello per l'esercizio della facoltà d'intervento di cui all'art. 13.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma 2 sono resi noti mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o altre forme di pubblicità di volta in volta individuate dal responsabile del procedimento.

4. Le variazioni negli elementi di cui al comma 2, ivi compresa la sostituzione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, intervenute nel corso dell'istruttoria, devono essere rese note nelle forme usate per la precedente comunicazione.

5. L'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento o dell'indicazione degli elementi di cui al comma 2 può essere fatta valere come vizio dell'atto finale soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.


Art. 13 (2a6)
(Facoltà di intervento nel procedimento.)

1. Coloro nei confronti dei quali è effettuata la comunicazione di cui all'art. 11 nonchè i portatori di interessi pubblici o privati o i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai quali possa derivare un pregiudizio dall'atto finale, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo.

2. La richiesta d'intervento da parte dei portatori di interessi di cui al comma 1 è inoltrata al responsabile del procedimento, che ne valuta l'ammissibilità e ne decide i termini, dando la relativa comunicazione motivata agli interessati.

3. L'intervento ammesso va esercitato entro i termini indicati nella comunicazione di cui all'art. 11 o di cui al comma 2 e dà diritto:
a) a prendere visione o ottenere copia degli atti del procedimento, previo pagamento delle spese, salvo quelli considerati riservati a norma di legge o dei regolamenti di cui all'art. 39, nonchè i documenti che contengono apprezzamenti sulla qualità delle persone fisiche;
b) a presentare memorie scritte e documenti, contenenti osservazioni e proposte, che il responsabile del procedimento ha l'obbligo di prendere in considerazione solo nel caso in cui siano pertinenti all'oggetto del procedimento, ossia siano in grado di indicare fatti ed elementi rilevanti per le determinazioni conclusive;
c) ad assistere personalmente, o mediante un proprio rappresentante, alle indagini tecniche ed alle ispezioni volte a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione.


Art. 14 (2a7)
(Accordi con gli interessati.)

1. In accoglimento delle osservazioni e proposte di cui all'art. 13, comma 3, lettera b), il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale dell'atto amministrativo finale.

2. L'ipotesi di accordo integralmente sostitutivo dell'atto amministrativo finale può essere consentita solo nei casi e nei limiti espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge o dai regolamenti di cui all'art. 39.

3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

4. Gli accordi integralmente sostitutivi di atti amministrativi, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione regionale ha facoltà di recedere unilateralmente dagli accordi, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno della controparte interessata.

6. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo, sono riservate, ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della citata legge 241 del 1990, alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo.


Art. 15 (2a8)
(Istruttoria pubblica. )

1. Quando la natura o la complessità della questione lo richiedano, in relazione all'ampiezza ed alla rilevanza degli interessi coinvolti, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di fare ricorso all'istruttoria pubblica.

2. L'istruttoria pubblica si svolge in apposita riunione, alla quale possono prendere parte tutti coloro che siano interessati a norma degli artt. 11 e 13.

3. La convocazione della riunione è effettuata almeno dieci giorni prima mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione o da rendere noto con altre forme di pubblicità di volta in volta individuate dal responsabile del procedimento.

4. Nei giorni precedenti la riunione rimane depositato, presso la struttura competente indicata nell'avviso di convocazione, il fascicolo comprendente tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, salvo quelli considerati riservati a norma di legge o dei regolamenti di cui all'art. 39, nonchè i documenti che contengono apprezzamenti sulla qualità delle persone fisiche. Degli atti depositati gli interessati hanno diritto di prendere visione o di ottenere copia, previo pagamento delle spese.

5. Il responsabile del procedimento può escludere dalla riunione coloro che risultino privi di interesse.

6. Gli intervenuti all'istruttoria hanno facoltà di formulare nel corso della riunione esclusivamente osservazioni e proposte pertinenti all'oggetto del procedimento amministrativo.

7. Dello svolgimento dell'istruttoria e delle sue conclusioni viene redatto apposito verbale a cura del responsabile del procedimento. Ove dall'istruttoria siano scaturiti accordi tra le parti interessate, ai sensi dell'art. 14, il verbale è da esse sottoscritto.


Art.16 (2a9)
(Casi di non applicazione.)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'Amministrazione regionale diretta alla emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonchè per i procedimenti tributari, la cui formazione è disciplinata dalle particolari norme, statutarie, legislative o regolamentari, in materia di consultazione e di partecipazione.


Capo IV

Semplificazione dell'azione amministrativa


Art. 17 (2b)
(Conferenza di servizi.)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in procedimenti tra loro connessi, ovvero qualora in un procedimento si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre pubbliche amministrazioni o di altre strutture o organi regionali e, comunque, in tutti gli altri casi previsti da disposizioni legislative e regolamentari, il responsabile del procedimento propone l’indizione o, avendone la competenza, indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta qualora le intese, i concerti, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati siano stati formalmente richiesti alle altre amministrazioni pubbliche competenti e non siano pervenute al responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla ricezione da parte delle stesse amministrazioni della relativa richiesta.

3. L’indizione della conferenza di servizi spetta al soggetto competente all’adozione del provvedimento finale secondo il riparto delle specifiche competenze stabilite dalla legge e dai regolamenti di organizzazione.

4. La conferenza di servizi indetta tra l’amministrazione regionale e le altre amministrazioni è disciplinata dagli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della L. 241/1990 e successive modifiche, nonché dai regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n.6.

5. La conferenza di servizi interna tra le strutture organizzative dell’amministrazione regionale è disciplinata dai regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della l.r. 6/2002.


Art. 18
(Accordi con altre amministrazioni pubbliche. Accordo di programma.)

1. Al fine di favorire forme di collaborazione per lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, l'Amministrazione regionale può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 17.

2. In particolare, l'Amministrazione regionale promuove e partecipa ad accordi di programma con amministrazioni statali, enti locali ed altri enti pubblici, secondo le modalità fissate dall’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (2c)

3. Agli accordi conclusi ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 3, 4, 5 e 6.


Art. 19
(Pareri obbligatori.)

1. Nel caso in cui il responsabile del procedimento abbia l'obbligo di sentire un organo consultivo,questo deve formulare il proprio parere entro sessanta (2d) giorni dalla ricezione della richiesta, salvo che specifiche disposizioni contenute nelle leggi o nei regolamenti di cui all'art. 39 non prevedano diversamente.

2. Il termine di cui al comma 1 assegnato all'organo consultivo rimane interrotto per una sola volta se, prima della scadenza, tale organo abbia rappresentato l'impossibilità di rispettarlo per esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio dall'Amministrazione regionale o alla complessità della questione. Il termine interrotto ricomincia a decorrere dalla ricezione, da parte dell'organo consultivo, delle notizie o dei documenti richiesti ovvero dalla sua prima scadenza.

3. Qualora il termine iniziale o rinnovato ai sensi del comma 2 sia decorso senza che sia stato comunicato il parere, il
responsabile può definire il procedimento indipendentemente dalla acquisizione del parere.

4. L'autorità politica o il dirigente competente ad adottare l'atto finale del procedimento, ove ritenga di discostarsi da un parere obbligatorio ma non vincolante comunicato nel termine stabilito, deve evidenziare, nella motivazione dell'atto stesso, le ragioni di pubblico interesse che inducono a disattendere le argomentazioni dell'organo consultivo.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.


Art. 20
(Pareri facoltativi.)

1. In conformità al principio di cui all'art. 2, comma 2, il responsabile del procedimento può chiedere pareri non previsti dalle leggi o dai regolamenti soltanto se li ritenga utili per acquisire elementi necessari ai fini della completezza dell'istruttoria.

2. Nell'atto finale del procedimento devono essere comunque esplicitate le motivazioni che giustificano la richiesta dei pareri di cui al comma 1.

3. Qualora i pareri facoltativi non siano comunicati entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta o entro eventuali termini più brevi previsti dai regolamenti di cui all'art. 39, il responsabile del procedimento deve prescindere dai pareri stessi.


Art. 21
(Valutazioni tecniche.)

1. Nel caso in cui, ai fini dell'adozione dell'atto finale del procedimento amministrativo, si renda necessario, per espressa disposizioni di legge o di regolamento, l'acquisizione di semplici valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano nei termini previsti dalla disposizione stessa o, in mancanza di termini speciali, entro sessanta (3) giorni dalla ricezione richiesta, il responsabile deve chiedere le suddette valutazioni ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente ovvero ad istituti universitari

2. Qualora l'ente, l'organo o l'istituto adito abbia rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine di cui al comma primo per esigenze istruttorie, si applica la disposizione di cui all'art. 19, comma 2.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che devono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.


Art. 22
(Atti istruttori affidati ad altre amministrazioni.)

1. Quando specifiche attività istruttorie o atti preparatori siano attribuiti dalla legge ad altre amministrazioni, il responsabile del procedimento indica, d'intesa con i responsabili delle strutture interessate, il termine per il loro compimento, se non risulta fissato dalla legge stessa, tenuto conto del periodo entro il quale deve essere adottato l'atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2.

2. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento assume le iniziative per l'esercizio dei poteri sostitutivi, ove ne ricorrano le condizioni, o per altri interventi utili ai fini della regolare conclusione dell'istruttoria.


Art. 23
(Verifica d'ufficio dei requisiti di legge.)

1. Con i regolamenti di cui all'art. 39 sono determinati i casi in cui l'esercizio di una attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso regionale, comunque denominato, può essere intrapreso immediatamente dopo la presentazione alla struttura competente di apposita denuncia da parte dell'interessato, ovvero dopo il decorso dalla denuncia stessa di un termine prefissato per cate-gorie di atti in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.

2. Nei casi di cui al comma 1 spetta al responsabile del procedimento verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla legge ed eventualmente proporre, o adottare se ne abbia la competenza, provvedimento motivato contenente l'ordine di cessare l'attività e di rimuovere i suoi effetti, a meno che l'interessato, ove ciò sia possibile, non conformi la situazione alla normativa vigente entro il termine all'uopo prefissatogli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto se il rilascio dell'atto di assenso dell'Amministrazione regionale dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza alcun obbligo di effettuare prove selettive o attitudinali, non siano previsti limiti o contingenti complessivi per il rilascio dell'atto stesso e comunque non possa derivarne pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

4. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.


Art. 24
(Silenzio-assenso.)

1. Con i regolamenti di cui all'art. 39 sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso regionale, comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di una attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato, a cura del responsabile del procedimento, il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti.

2. Nei casi di cui al comma 1, sussistendone le ragioni di pubblico interesse che giustifichino l'esercizio del diritto di autotutela, l'Amministrazione regionale può annullare l'atto di assenso illegittimamente formatosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.


Art. 25
(Attestazioni false e mendaci.)

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli artt. 23 e 24 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dai citati articoli.

2. Le sanzioni attualmente stabilite dalla vigente normativa in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'Amministrazione regionale o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli artt. 23 e 24 in mancanza dei presupposti e dei requisiti prescritti.


Capo V
Accesso ai documenti amministrativi

Art. 26
(Diritto di accesso.)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi regionali, secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della l.r. 6/2002.(3a).


2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie, ivi compresa la registrazione su supporti informatici, del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa regionale.


Art. 27 (3b)
(Limiti al diritto di accesso.)

1. Il diritto di accesso si riferisce a tutta la documentazione riguardante l'istruttoria del provvedimento amministrativo iniziato o concluso ai sensi della presente legge. E' escluso per i documenti amministrativi coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonchè nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento e, in particolare, per quelli dalla cui diffusione possa derivare nocumento:
a) ai singoli, per lesione dei diritti di riservatezza della sfera privata e di segretezza dei dati personali e sanitari;
b) agli operatori economici, per lesione dei diritti di riservatezza relativi all'attività svolta, salvo che la divulgazione dei dati non sia esplicitamente prevista dall'erogazione di finanziamenti regionali;
c) all'interesse pubblico, qualora dalla divulgazione di documenti e dati possa derivare grave pregiudizio al buon andamento e all'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Con i regolamenti di cui all'art. 39 sono predeterminate categorie di documenti formati dall'Amministrazione regionale o rientranti nella sua disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Il riconoscimento del diritto di accesso non comprende, in ogni caso, la possibilità di riprodurre, diffondere o utilizzare a fini commerciali i documenti consultati o acquisiti.

4. I dirigenti delle strutture competenti ed i responsabili dei singoli procedimenti amministrativi hanno facoltà di differire, con atto motivato, l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa nonchè fino all'adozione dell'atto finale.

5. Per gli atti di cui all'art. 16, salvo diverse specifiche disposizioni legislative o regolamentari, l'accesso ai documenti relativi alle varie fasi procedurali è consentito a seguito della rispettiva adozione da parte degli organi coinvolti nel procedimento.


Art. 28 (3c)
(Modalità di esercizio del diritto di accesso.)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nonchè mediante consultazione diretta di documenti di interesse generale, quali piani e programmi corredati di elaborati grafici, entro i limiti indicati dalla presente legge.

2. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvi i diritti di ricerca e di visura nonchè le disposizioni vigenti in materia di bollo e sempre che la riproduzione non sia ostacolata da esigenze di conservazione.

3. La richiesta di accesso ai documenti deve essere rivolta alla struttura che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente e deve essere motivata.

4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso ai documenti devono essere motivati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente della struttura competente o del responsabile del singolo procedimento, entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende rifiutata. Avverso le suddette determinazioni è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso di cui al comma 4 è dato ricorso al tribunale amministrativo regionale, a norma del quinto e sesto comma dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art. 29 (3d)
(Segreto d'ufficio.)

1. Gli impiegati regionali devono mantenere il segreto d'ufficio. Non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.

2. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, gli impiegati preposti ad una struttura regionale rilasciano copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.


Art. 30 (3e)
(Pubblicità ed altre forme di divulgazione.)

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione, l'Amministrazione regionale, al fine di consentire l'esercizio del diritto di informazione di tutti i cittadini, nonchè di rendere operante il principio della pubblicità degli atti, provvede, in particolare, a pubblicare sul Bollettino stesso:
a) gli atti legislativi, regolamentari, programmatici e gli altri atti regionali di portata generale, anche sotto forma di proposta qualora la loro natura lo richieda;
b) le direttive, le istruzioni e le circolari che dispongano sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti regionali ovvero in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si precisino criteri per l'applicazione di esse;
c) tutte le disposizioni attuative della presente legge e le iniziative dirette a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Con la pubblicazione di cui al comma 1, se integrale, si intende reso effettivo l'esercizio del diritto di accesso ai documenti indicati alle lettere a), b) e c) del comma stesso.

3. Per i fini di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione regionale provvede, altresì, ad individuare forme idonee, a carattere sistematico, di raccolta dati, anche attraverso strumenti informatici, sulla sua attività, con riferimento soprattutto a quella relativa ai servizi, alle persone ed alle imprese, e cura la loro diffusione con iniziative editoriali ricorrenti.

4. L'Amministrazione regionale, nel quadro degli obiettivi del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 24 luglio 1990, n. 83, promuove, anche mediante il maggior finanziamento dei programmi e dei progetti-obiettivo previsti dalla legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, iniziative proprie e degli enti dipendenti volte a rendere più agevole l'accesso ai documenti amministrativi, nonchè a rilevare ed elaborare informazioni sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza. Con i regolamenti di cui all'art. 39 sono stabilite modalità particolari per l'inserimento dei dati nel sistema informativo e per l'accesso diretto del cittadino ai dati raccolti, garantendo le esigenze di riservatezza di cui all'art. 27, comma 1.


Capo VI
Autocertificazione e presentazione di documenti

Art. 31(3f)
(Dichiarazione sostitutiva.)

1. I soggetti a cui è richiesta la certificazione di data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato di celibe, coniugato o vedovo, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita dei figli, decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente, posizione agli effetti degli obblighi militari, iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione e possesso di titoli di studio possono provvedervi con dichiarazione anche contestuale all'istanza, purchè sottoscritta dall'interessato.

2. La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la normale certificazione rilasciata dalle competenti autorità e deve essere autenticata dal responsabile del procedimento tenuto a ricevere la documentazione o da uno dei soggetti indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. L'autenticazione avviene mediante attestazione che la sottoscrizione dell'interessato è stata apposta in presenza del soggetto autenticante, previo accertamento dell'identità personale di chi sottoscrive. Nell'atto di autenticazione sono, altresì, indicate le modalità di identificazione, la data ed il luogo dell'autenticazione stessa, il nome e cognome nonchè la qualifica del soggetto autenticante, il quale appone in calce al documento la propria firma e il timbro della struttura ricevente.


Art. 32 (3g)
(Equivalenza ad atto di notorietà.)

1. L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità di cui l'interessato è a diretta conoscenza può essere sostituito da dichiarazione resa personalmente e sottoscritta in presenza del responsabile del procedimento tenuto a ricevere la documentazione, che provvede all'autenticazione della dichiarazione stessa secondo le modalità indicate nell'art. 31.


Art. 33 (3h)
(Presentazione di certificati.)

1. L'effettiva esibizione di certificati relativi a fatti stati o qualità personali è richiesta quando l'atto che deve essere adottato nei confronti dell'interessato consiste nell'ammissione in servizio o nel caso in cui siano disposti specifici accertamenti da parte degli organi competenti.

2. La buona condotta, l'assenza di procedimenti penali e di carichi pendenti sono accertati presso gli uffici giudiziari a cura del responsabile del procedimento tenuto a ricevere la documentazione.


Art. 34 (3i)
(Acquisizione d'ufficio di documenti.)

1. L'Amministrazione regionale non può esigere atti o certificati di fatti, stati o qualità personali che risultino attestati da documenti già in suo possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità richiesti sono attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione regionale o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione regionale è tenuta a certificare.


Art. 35 (3l)
(Esonero di responsabilità.)

1. L'Amministrazione regionale ed i suoi dipendenti non sono responsabili, salvo dolo o colpa grave, per gli atti adottati sulla base di dichiarazioni a altri documenti non corrispondenti a verità, presentati dagli interessati ai sensi degli articoli precedenti.


Art. 36 (3m)
(Testimoni.)

1. Ai sensi dell'art. 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tutti i casi in cui la legge e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.


Capo VII
Disposizioni finali



Art. 37 (3n)
(Obbligo di identificazione.)

1. I funzionari e i dipendenti della Regione aventi diretto contatto con il pubblico devono essere immediatamente identificabili mediante l'esposizione del cartellino di riconoscimento personale.


Art. 38 (3o)
(Collaborazione.)

1. Ai fini dello svolgimento coordinato ed integrato delle funzioni amministrative nell'ambito del territorio regionale, può essere richiesta e deve essere prestata, reciprocamente, la necessaria collaborazione dalle strutture della Regione, degli enti ed aziende regionali, nonchè, con riguardo all'esercizio di funzioni regionali delegate, dagli enti locali nei modi previsti dalle singole leggi regionali di settore.

2. In particolare, si ricorre alla collaborazione:
a) per l'acquisizione di informazioni e documenti utili all'attività di una struttura organizzativa, già disponibili presso un'altra struttura;
b) per il compimento di attività istruttorie per le quali la struttura organizzativa cui la collaborazione è richiesta disponga di migliori conoscenze.

3. La struttura organizzativa cui è stata richiesta la collaborazione può rifiutarla esclusivamente e la stessa verte su oggetti che, per materia o ambito territoriale, non rientrano nell'area dei propri compiti, ovvero se possono derivare gravi pregiudizi sotto il profilo dell'adempimento dei propri compiti. In questo caso la struttura cui è stata richiesta la collaborazione deve dare immediata comunicazione alla struttura richiedente del proprio diniego, indicandone le ragioni.

4. Le strutture organizzative interpellate, in relazione all'atto finale del procedimento amministrativo, sono responsabili limitatamente alla collaborazione prestata.

5. La struttura organizzativa richiedente è tenuta a rimborsare le spese sostenute da quella che ha prestato la collaborazione, sulla base di preventive intese tra le parti.


Art. 39 (3p)
(Regolamenti.)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della l.r. 6/2002, la Regione, con uno o più regolamenti, disciplina i singoli tipi di procedimento amministrativo indicando, tra l’altro, per ognuno:(3q)
a) le procedure da rispettare all’interno dell’amministrazione regionale;
b) i termini relativi alle varie fasi procedurali;
c) le forme per la comunicazione, la notificazione e la pubblicazione;
d) le categorie dei documenti per i quali esistono esigenze di riservatezza, ai fini sia della partecipazione al procedimento sia dell’accesso ai documenti;
e) i casi ed i limiti per la conclusione degli accordi con gli interessati alla partecipazione al procedimento;
f) i casi in cui è consentito l’inizio dell’esercizio di un’attività privata;
g) le modalità per l’inserimento dei dati nel sistema informativo e per l’accesso diretto dei cittadini;
h) le regole per la trattazione delle singole pratiche;
i) le specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore che devono intendersi abrogate a norma dell’articolo 41 della presente legge;
l) ogni altra indicazione prevista nel regolamento di organizzazione.

2. Entro la medesima data di cui al comma 1, è istituita la banca dati dei procedimenti amministrativi regionali tenuta presso la struttura competente in materia di organizzazione.



Art. 40 (4)
(Disposizioni organizzative)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e, per quanto di competenza, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, adottano misure organizzative idonee a garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelle relative all'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento e di accesso ai documenti.

2. Nell'ambito delle predette misure organizzative sono assegnate alle strutture regionali idonee risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, e sono anche attivati mezzi telematici per la rapida trasmissione di atti e documenti.


Art. 41
(Abrogazione di norme - Disposizione transitoria.)

1. Le disposizioni procedurali contenute nelle leggi regionali di settore contrastanti con la presente legge si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti che provvedono alla loro individuazione ai sensi dell'art. 39, primo comma, lettera i).

2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti si applicano, oltre alle disposizioni procedurali di cui al primo comma, le norme della presente legge immediatamente operative e quelle dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della l.r. 6/2002. (5)


Art. 42
(Dichiarazione d'urgenza.)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 novembre 1993, n. 31.

(2) L’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 ha disposto la riviviscenza della presente legge dopo l'abrogazione della stessa operata dall'articolo 43 della legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione previsti dagli articoli 30 e 39 della medesima legge regionale 6/2002.

(2a) Comma sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(2a1) Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(2a2) Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(2a3) Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 , ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(2a4) Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 , ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(2a5) Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 , ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(2a6) Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 , ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(2a7) Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 , ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(2a8) Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 , ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(2a9) Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 , ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(2b) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22

(2c) Comma modificato dall'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22

(2d) Termine così modificato dall'art. 9 della legge regionale 4 dicembre 1995, n. 57.

(3) Termine così modificato dall'art. 9 della legge regionale 4 dicembre 1995, n. 57.

(3a) Comma modificato dall'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22

(3b) Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 , ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(3c)Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 , ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(3d)Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 , ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(3e)Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 , ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(3f) Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 , ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(3g) Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 , ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(3h)Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 , ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(3i)Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 , ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(3l) Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 , ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(3m) Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 , ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(3n) Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 , ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(3o) Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 , ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(3p) Articolo da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22

(3q) Comma modificato dall'articolo 20, comma 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(4) Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 , ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22.

(5) Comma modificato dall'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.