L.R. 27 Settembre 1991, n. 60 |
Interventi a sostegno della promozione turistica nel territorio regionale (1) (2) |
Art. 1 (Finalità) 1. In attesa alle modifiche alla legge-quadro nazionale sul turismo e della successiva approvazione della legge regionale sulle strutture di promozione turistica regionale, la Regione, con la presente legge, promuove e favorisce la realizzazione di iniziative idonee ad incrementare il movimento turistico nel proprio territorio, a proporre una unitaria immagine del Lazio sul mercato nazionale ed internazionale ed a stimolare la destagionalizzazione del flusso turistico. Art. 2
(Obiettivi) 1. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente articolo si perseguono i seguenti obiettivi: a) valorizzazione del patrimonio ambientale, monumentale, storico, artistico, culturale e folkloristico esistente; b) incremento della fruibilità turistica del territorio e del livello qualitativo e quantitativo dei servizi di interesse turistico; c) diffusione di notizie e propaganda per la migliore conoscenza della realtà territoriale della Regione, nei suoi elementi di più spiccato interesse turistico. 2. Gli obiettivi di cui al precedente comma si perseguono, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissati nei successivi articoli, mediante i seguenti interventi: a) iniziative promosse dalla Regione; b) concessione di contributi economici ad enti ed associazioni pubbliche e private. Art. 3
(Omissis) (3). Art. 4
(Contributi economici) 1. I contributi economici per la realizzazione di iniziative di cui al precedente art. 2, secondo comma, lettera b), sono concessi ad enti pubblici ed in particolare ai comuni singoli o associati nonchè ad enti e ad associazioni private che abbiano sede principale o secondaria nell'ambito del territorio della Regione. 2. I suddetti contributi sono concessi agli enti pubblici nella misura massima dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed agli enti ed alle associazioni private nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Art. 5
(Omissis) (3). Art. 6
(Omissis) (3). Art. 7
(Criteri di priorità) 1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente art. 4 la Giunta regionale deve tenere conto dei seguenti criteri di priorità: a) realizzazione di iniziative atte a stimolare flussi turistici dall'estero, dalle altre Regioni e dal territorio regionale medesimo; b) maggiore partecipazione finanziaria dell'ente od associazione promotrice a copertura della spesa globale per la quale è richiesto il contributo; c) realizzazione di iniziative da parte di enti pubblici; d) svolgimento di attività a carattere periodico rispetto a quelle a carattere episodico, salvo che siano riferite ad eventi straordinari od innovativi; e) realizzazione delle iniziative in aree del territorio regionale meno sviluppate turisticamente; f) svolgimento di attività in periodi di bassa e media stagione. Art. 8
(Modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi) 1. Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dal precedente art. 4, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione richiedente, devono pervenire all'Assessorato regionale competente, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del programma di interventi di cui al precedente art. 6. Non sono prese in esame le domande pervenute fuori termine. 2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione: a) atto costitutivo dell'ente o dell'associazione privata richiedente; b) relazione dettagliata delle iniziative che si intendono realizzare, con piano finanziario ed indicazione analitica della spesa prevista, da cui si evinca la misura della partecipazione finanziaria dell'ente od associazione; c) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente o dell'associazione dalla quale risulti se, per la medesima iniziativa, siano stati richiesti, o si intendono richiedere contributi od agevolazioni ad altri enti pubblici o ad altre strutture della Regione; d) documentazione ai sensi della legge regionale 19 marzo 1990, n. 55 (rectius: "legge 19 marzo 1990, n. 55"; n.d.r.). Art. 9
(Concessione dei contributi) 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, sentita la competente commissione consiliare permanente, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del programma di interventi di cui al precedente art. 6, sulla base delle indicazioni contenute nel programma medesimo e nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dal precedente art. 7, con propria motivata deliberazione provvede alla individuazione delle iniziative ammesse a contributo e di quelle escluse nonchè alla determinazione dell'entità dei contributi medesimi nell'ambito delle disponibilità di bilancio. 2. L'esito del provvedimento è comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla sua esecutività. 3. Entro centottanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa ammessa a contributo i beneficiari debbono trasmettere al competente Assessorato regionale una relazione sull'attività svolta corredata da materiale pubblicitario che attesti il richiamo turistico ottenuto dall'iniziativa stessa, il resoconto analitico delle spese sostenute e la documentazione fiscale completa relativa alle singole voci di spesa. 4. Entro i novanta giorni successivi alla consegna della documentazione di cui al precedente terzo comma, l'Assessorato regionale competente provvede all'erogazione del contributo nei limiti del provvedimento di concessione e sulla base delle spese effettivamente sostenute. 5. La Giunta regionale, a seguito di espressa richiesta del destinatario dei contributi, può disporre contestualmente alla concessione dei contributi medesimi l'erogazione di un acconto, non superiore al 25 per cento dell'importo del contributo concesso, immediatamente dopo la realizzazione dell'iniziativa. Nel caso di iniziative da realizzare da parte di enti ed associazioni private, l'erogazione del suddetto acconto è subordinata alla presentazione di fidejussione bancaria per un importo pari alla somma da erogare. Art. 10
(Verifica dell'efficacia degli interventi) 1. La competente struttura regionale in materia di promozione turistica verifica annualmente, i risultati delle iniziative promosse dalla Regione o da essa economicamente sostenute, sul mercato nazionale ed all'estero, in relazione alle previsioni programmatiche, basandosi sui riscontrati flussi turistici attivati e dall'eco ottenuto sui mass-media, e invia la relazione alla competente commissione consiliare permanente. Art. 11
(Vigilanza - Revoca dei contributi) 1. La Regione esercita la vigilanza nella materia oggetto della presente legge ed in particolare sulle iniziative ammesse a contributo. 2. Qualora a seguito di accertamenti le predette iniziative risultino non realizzate o realizzate in difformità da quanto dichiarato, la Regione procede alla revoca totale o parziale del contributo. 3. La revoca del contributo è disposta con deliberazione della Giunta regionale e comporta la restituzione delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso legale ovvero il recupero delle somme stesse con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Art. 12
(Norme transitorie) 1. In fase di prima attuazione della presente legge per la realizzazione delle iniziative promosse dalla Regione e per la concessione dei contributi economici, di cui ai precedenti artt. 3 e 4, relative all'esercizio finanziario 1991, si prescinde dal programma di interventi di cui al precedente art. 6. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente, provvede nei limiti degli appositi stanziamenti già iscritti nei capitoli n. 05001 e n. 05071 del bilancio regionale di previsione relativo all'anno 1991, nel rispetto dei criteri di priorità fissati dal precedente art. 7 per la concessione di contributi economici. 2. Le domande per la concessione di contributi di cui al precedente art. 4, relative all'anno 1992, eventualmente già pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere ripresentate con le modalità indicate nel precedente art. 8. Art. 13
(Norma finanziaria) 1. Per la quantificazione e la copertura degli interventi relativi agli anni successivi al 1991 si provvederà con le leggi di bilancio dei rispettivi esercizi. Art. 14
(Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 1 ottobre 1991, n. 27 (S.O. n. 8). (2) Legge abrogata dall'articolo 59, comma 1, lettera hbis), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, a decorrere, ai sensi del comma 1bis del medesimo articolo 59, dalla data di entrata in vigore del regolamento riguardante la materia disciplinata dalla presente legge. (3) Articolo abrogato dall'art. 35, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 maggio 1997, n. 9. Ad ogni buon fine si ritiene opportuno riportare il secondo comma del citato art. 35: "35. Omissis. 2. L'abrogazione degli articoli indicati al comma 1, lettera b), ha efficacia dalla data di approvazione del piano triennale regionale di promozione turistica da parte del Consiglio regionale.". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |