Istituzione del monumento naturale della Caldara di Manziana.(1)

Numero della legge: 64
Data: 26 settembre 1988
Numero BUR: 30
Data BUR: 29/10/1988

L.R. 26 Settembre 1988, n. 64
Istituzione del monumento naturale della Caldara di Manziana.(1)


Legge abrogata dall'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 1999, n. 36. L'articolo 4 è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione del piano del parco naturale regionale del complesso lacuale Bracciano-Martignano istituito ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 36/1999(2)



Note :

(1) Legge pubblicata sul BUR n. 30 del 29 ottobre 1988

(2) Si riporta il testo dell'articolo 4:

<ARTICOLO 4>

1. Nel territorio del monumento naturale sono vietati:


a) la manomissione e l' alterazione delle caratteristiche naturali;
b) l' apertura di nuove strade carrabili o piste di penetrazione, nonche' la trasformazione di quelli esistenti;
c) l' apertura di cave e qualsiasi movimento di terreno, ad esclusione di interventi di ripristino ambientale concordati con il competente ufficio regionale;
d) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti d' istituto, per i mezzi necessari alla conduzione delle attivita' agricole per i quali verra' rilasciato gratuitamente dall' ente gestore un apposito contrassegno;
e) l' accensione di fuochi, il campeggio, i bivacchi;
f) l' esecuzione di qualunque taglio boschivo nelle areee indicate con la lettera A nell' allegata cartografia e comprendenti il popolamento di betulla (betula alba), nonche' la fascia di vegetazione ripariale posta alla distanza di 50 metri dalla sponda del Fosso del Lantano. L' utilizzazione dei ceduli castanili di proprieta' privata, nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella Provincia, e' subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Giunta regionale, con le prescrizioni che si renderanno necessarie per assicurare il miglioramento e la valorizzazione dei boschi stessi. Sono comunque fatti salvi i diritti di uso civico gravanti sul territorio del monumento naturale;
g) l' esecuzione di qualsiai opera edilizia e di urbanizzazione;
h) l' esercizio della caccia con qualunque mezzo esercitata;
i) la raccolta di minerali, piante o parti di esse, eventuali autorizzazioni potranno essere concesse dall' ente gestore, in deroga al precedente punto i), a soli fini di studio da parte di enti o istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti;
l) l' abbandono di cani;
m) l' apposizione di cartelli pubblicitari.>>


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.