L.R. 18 Settembre 2002, n. 32 |
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2002 (1) |
Art. 1 (Variazioni tabella A) 1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 e pluriennale 2002-2004 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “A”. Art. 2
(Variazioni tabella B) 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 e pluriennale 2002-2004 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “B”. Art. 3
(Aggiornamento elenchi allegati) 1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni e riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse. 2. All’elenco n. 4, capitolo T28501 è aggiunta la seguente lettera: h) Interventi per lo sviluppo delle imprese cooperative euro 1.000.000 – Anno 2002. Art. 4
(Contrazione di mutui) 1. L’autorizzazione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 9 è ridotta dell’importo di euro 22.617.912,62 mentre è autorizzata la contrazione di un mutuo di euro 774.499.512,27 finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alle gestione dei pregressi esercizi. Art. 5
(Disposizioni in materia di spesa) 1. Improrogabilmente entro il 31 marzo 2003 i dirigenti dei settori regionali devono far pervenire all' Area 2.A dell' Assessorato competente in materia di bilancio, programmazione e risorse comunitarie, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l' elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio 2000 e non pagati negli anni 2000, 2001 e 2002 per i quali, al 31 dicembre 2002 sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 precisando gli estremi degli atti originali di impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi di cui all'articolo 40, comma 4 della l.r. 25/2001. 2. I dirigenti regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 1 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto insorgere, da parte dei creditori, il diritto a reclamare l’assorbimento del credito stesso, nei termini contenuti nell’articolo 37 della l.r. 25/2001. 3. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l’iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 1 è condizione indispensabile per l’adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori. 4. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla struttura competente del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza. Art. 6
(Bilanci di enti, aziende ed organismi regionali) 1. Ai sensi dell' articolo 57 della l.r. 25/2001, sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2001, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione: a) I.R.V.I.T Istituto Regionale per le Ville Tuscolane; b) Consorzio PolifunzionaIe di Pegaso; c) ADISU Tor Vergata; d) Agenzia Lazio Lavoro. 2. Sono allegate le schede riepilogative dei bilanci di previsione degli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1. Art. 7
(Bilanci di enti, aziende ed organismi regionali) 1. Ai sensi dell'articolo 57 della l.r. 25/2001 sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2002, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione: a) Istituto Regionale Formazione Dipendenti I.R.FO.D.; b) Riserva Naturale Nazzano Tevere Farfa; c) Agenzia regionale per la Difesa del Suolo A.R.D.I.S.; d) APT Agenzia di Promozione Turistica di Rieti. 2. Sono allegate le schede riepilogative dei bilanci di previsione degli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1. Art. 8
(Oneri connessi con la gestione del DOCUP Ob. 2 1997/1999) 1. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri a carico della Regione connessi con la-gestione del DOCUP Ob. 2 1997/1999 nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2002 è istituito nell'ambito dell'UPB A34 un apposito capitolo denominato "Oneri connessi con la gestione del DOCUP Ob. 2 1997/1999" con lo stanziamento di euro 14.554,81. 2. Per l'anno 2002 lo stanziamento del capitolo istituito ai sensi del comma 1 è destinato alla copertura dei maggiori oneri a carico della Regione connessi con l'assoggettamento all'IVA delle prestazioni effettuate dalla Società CONTACT s.r.l. quale soggetto attuatore degli interventi previsti dal DOCUP Ob. 2 1997/1999. Art. 9
(Cofinanziamento regionale) 1. Al fine di provvedere al cofinanziamento da parte della Regione di interventi di natura corrente finanziati dallo Stato e dall'Unione Europea, nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2002 è istituito nell'ambito dell'UPB C111 un apposito capitolo di spesa denominato "Cofinanziamento regionale di interventi di natura corrente finanziati dallo Stato e dall'Unione Europea" con lo stanziamento di euro 5.000.000,00. 2. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 22 e 28 della l.r. 25/2001, con decreto del Presidente della giunta regionale può essere disposta l'istituzione nel bilancio regionale di specifici capitoli di spesa di cofinanziamento o l'integrazione di capitoli già previsti in bilancio mediante prelievo degli importi necessari dal capitolo istituito ai sensi del comma 1. Art. 10
(Incremento capitolo C12503) 1. Lo stanziamento sulla competenza del capitolo C12503 (fondo regionale per la progettazione) del bilancio di previsione per l’anno 2002 viene incrementato dell’importo di euro 353.571,13 ai fini dell’attuazione delle seguenti progettazioni ammesse a finanziamento nell’esercizio finanziario 2001 e per le quali i soggetti attuatori hanno presentato la documentazione richiesta nei termini previsti: a) riqualificazione a fini turistici per la valorizzazione ambientale dell’area in località Prato comune di Pescosolido; b) museo dei Presepi di tutto il mondo comune di Greccio; c) recupero della Rocca Farnesiana comune di Cellere. Art. 11
(Contributo al comune di Rieti) 1. E’ confermato a valere sugli stanziamenti previsti nel bilancio 2002 e nell’importo di euro 361.500,00 il contributo al comune di Rieti per interventi di salvaguardia e valorizzazione della cinta muraria di cui alla legge regionale 25 novembre 1999, n. 35. 2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso al comune di Rieti con i criteri e le modalità previste dalla l.r. 35/1999. 3. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell’UPB G24. Art. 12
(Modifiche alle leggi regionali 8 agosto 2001, n. 16; 6 ottobre 1997, n. 29; 16 aprile 2002, n. 8; 25 novembre 1999, n. 36; 20 novembre 2001, n. 25 e individuazione oneri a carico del bilancio) 1. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 16/2001, le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis". 2. Al comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 29/1997, come modificato dall'articolo 64, comma 1, della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis". 3. Il comma 2 dell'articolo 85 della l.r. 8/2002, è sostituito dal seguente: "omissis". 4. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 36/1999, le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis”. 5. Al fine di provvedere all'erogazione all'I.R.FO.D. del contributo spettante per l'anno 2001 per le spese di funzionamento di cui alla legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1 il relativo capitolo, incluso nell'UPB S15, è integrato dell'importo di euro 750.000,00. 6. (2) 7. E' confermata, a valere sugli stanziamenti previsti nell'UPB H42, l'assegnazione di cui al comma 1 dell'articolo 95 della l.r. 10/2001, per un importo di euro 185.924,48. 8. Al fine di provvedere al pagamento dell'importo di euro 4.258,40 alla Società di fornitura di lavoro temporaneo Obiettivo Lavoro corrispondente ai maggiori oneri a carico della regione connessi con l'utilizzo di lavoratori temporanei da adibire a lavori urgenti di prevenzione del rischio idrogeologico di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267 in materia di prevenzione del rischio idrogeologico nell'ambito dell'UPB E41, è istituito un apposito capitolo denominato "Oneri a carico della regione connessi con l'utilizzo di lavoratori temporanei da destinare agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico di cui alla l. 267/1998". 9. Gli stanziamenti previsti a carico del bilancio regionale per la realizzazione del nuovo centro fieristico di Viterbo sono attribuiti alla Società "TUSCIA EXPO s.p.a." di Viterbo, al cui capitale sociale partecipano la Regione Lazio, la provincia di Viterbo, il comune di Viterbo e la camera di commercio di Viterbo. Art. 13
(Interpretazione autentica e modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 come da ultimo modificata dalla legge regionale 20 dicembre 2001, n. 41 concernente norme in materia di tutela ambientale) 1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 24/1998, come da ultimo modificata dalla l.r. 41/2001è inserito il seguente: “omissis”. 2. (3) 3. (3) 4 Dopo il comma 1 dell’articolo 36 bis della l.r. 24/1998, come da ultimo modificata dalla l.r. 41/2001, sono aggiunti, infine, i seguenti: “omissis” Art. 14
(Modifiche all’articolo 198 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente l’organizzazione delle funzioni amministrative a livello regionale) 1. All'articolo 198 della l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2bis. II provvedimento di autorizzazione relativo agli impianti aventi tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt compresi, attribuisce la facoltà all'istante senza ulteriori richieste di autorizzazioni di realizzare nuovi impianti, rifacimenti e modeste varianti con tensione inferiore o pari a 1.000 volt che si diramino da un impianto autorizzato, entro un raggio di 2.000 metri, fermo restando le prescrizioni di cui all'articolo 6 della l.r. 42/1990"; b) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 bis della l.r. 14/1999 [ndr l.r. 42/1990] è sostituita dalla seguente: “a) opere relative alle linee ed impianti di trasporto, di trasformazione e distribuzione di energia elettrica la cui tensione nominale sia superiore a 1.000 volt ma inferiore o uguale a 20.000 volt e la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri"; c) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 bis della l.r. 14/1999 [ndr l.r. 42/1990] è sostituito dal seguente: “b) "opere accessorie, varianti, rifacimenti delle linee ed impianti elettrici la cui tensione nominale sia superiore a 1.000 volt ma inferiore o uguale a 20.000 volt a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi." d) dopo il comma 3 dell'articolo 2 bis della l.r. 42/1990 e successive modifiche è aggiunto, infine, il seguente (4): “3bis. Gli esercenti di linee ed impianti elettrici hanno la facoltà di inserire nella procedura di cui ai commi 2 e 3 le linee con tensione nominale inferiore o pari a 1.000 volt ove ne ravvisino la necessità". Art. 15
(Modifica all’articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio) 1. Al comma 2 dell’articolo 82 della l.r. 6/1999 la parola “omissis” è sostituita dalla parola “omissis”. Art. 16
(Rifinanziamento dell’articolo 47 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 concernente i contributi ai gruppi consiliari) 1. L’articolo 47 della l.r. 10/2001 è rifinanziato per l’anno 2002 con la somma di euro 200.000,00. La spesa grava sul capitolo R11502 del bilancio di previsione 2002. Art. 17
(Contributo all’Associazione Ombra) 1. Nell’ambito dell’UPB G11, un contributo pari a euro 20.000,00 è destinato alla “Associazione Ombra” per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Per una ricognizione della città. I luoghi della cultura e dello spettacolo a Roma”. Art. 18
(Contributo all’Associazione culturale “Absurda comica”) 1. All’interno della Tabella “C” (Elenco delle iniziative culturali e sportive di carattere locale destinatarie di contributi – Art. 57) contenuta nella legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, il destinatario del contributo previsto per la rassegna “Impronte d’Autore” è sostituito con associazione culturale “Absurda Comica”. Art. 19
(Dotazione dei gruppi consiliari) 1. Il gruppo consiliare derivante dalla fusione di più gruppi ha diritto a conservare complessivamente le dotazioni di risorse umane nonché le spettanze e le prerogative di ordine finanziario e strumentale già riconosciute in capo ai singoli gruppi. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di confluenza di un altro gruppo consiliare. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fino al termine della settima legislatura. Art. 20
(Contributo al comune di Genzano) 1. L’intervento di cui all’articolo 276 della l.r. 10/2001, confermato nella finalizzazione e nell’importo dall’articolo 16, comma 1, lettera a) numero 11 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 9, è inserito nella tabella “A”, prevista dall’articolo 19 alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 8. 2. L’onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti dell’UPB C12. Art. 21
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 20 concernente la costituzione della società per l’informatica) 1. All’articolo 3 della l.r. 20/2001, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "omissis" Art. 22
(Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 in materia di edilizia residenziale pubblica) 1. Alla lettera e) dell’articolo 9 della l.r. 12/1999, la parola “sette” è soppressa. Art. 23
(Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 concernente il Comitato regionale per i lavori pubblici) 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 5/2002 è inserita la seguente: “omissis". Art. 24
(Entrata in vigore)
(2) Comma abrogato dall'articolo 56, comma 3, lettera b), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (4) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |