L.R. 25 Luglio 1994, n. 34 (1) |
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1994 approvato con legge regionale 3 giugno 1994, n. 17.
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Art. 1 1. La Giunta regionale è autorizzata con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare permanente, ad erogare per l'anno 1994 le spese previste sul capitolo indicato all'art. 2 ai soggetti aventi diritto. 2. Nella deliberazione verranno indicati i criteri per l'erogazione dei contributi. Art. 2 1. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1994 è istituito il seguente nuovo capitolo: cap. n. 42155: "Interventi a favore degli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e per servizio: prestazioni sanitarie specifiche, preventive, erogate ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti (art. 57, legge 23 dicembre 1978, n. 833; legge 29 dicembre 1990, n. 407 e decreto ministeriale 4 febbraio 1991)", con uno stanziamento di L. 3 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante riduzione della somma di L. 1 miliardo e 500 milioni per ciascuno dei capitoli di spesa n. 11106 e n. 42112 del bilancio regionale del medesimo anno. Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 agosto 1994, n. 22. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 1 aprile 1995, n. 13 (S.S. n. 3). |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |